Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 20989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20989 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12581/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12581 del 2022, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Parisella, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’università e della ricerca, Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
1) del bando prot. n. 7411 del 10 giugno 2022, relativo all’ammissione all’anno accademico 2022/2023, nella parte in cui dispone: “ La prova di conoscenza della lingua italiana, esclusivamente per candidati stranieri, si terrà in modalità on-line, nei giorni 6, 7 e 8 luglio 2022 ”;
2) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 14 luglio 2022 del Conservatorio Santa Cecilia, avente ad oggetto esiti lingua italiana per stranieri - ammissioni a.a. 2022-2023, nella parte in cui dispone l’inidoneità dei ricorrenti in possesso della certificazione B2 di lingua italiana;
3) dell’avviso di prova lingua italiana per stranieri prot. n. -OMISSIS- anno 2022 del 4 luglio 2022;
4) dei verbali prot. -OMISSIS- del 13 luglio 2022 di ammissione all’anno accademico 2022/2023, aventi ad oggetto “prova di conoscenza della lingua italiana per candidati stranieri”;
e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a sostenere l'esame di ammissione presso il conservatorio Santa Cecilia per l’anno accademico 2022/2023 o, in subordine, una nuova prova preselettiva di lingua italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’università e della ricerca e del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza di smaltimento del 21 novembre 2025, il Presidente OR LE e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con gravame, notificato l’11 ottobre 2022 e depositato il giorno 27 successivo, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, vinte le spese, degli atti in epigrafe per i seguenti motivi:
Violazione delle circolari del Ministero dell’università e della ricerca disciplinanti i progetti internazionali di studio e ricerca “Turandot” e “Marco Polo”. Eccesso di potere sotto i profili; dell’insufficienza, della contraddittorietà, dell’irragionevolezza e dell’illogicità della motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione: dell’art. 97 della Cost.; del principio del giusto procedimento; del principio di buona fede e di tutela dell’affidamento.
Per il Ministero dell’università e della ricerca e per il Conservatorio statale di musica Santa Cecilia di Roma si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
All’udienza del 21 novembre 2025, previo avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso, la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente va dato atto che questo Giudice ritiene di potere porre a fondamento della propria decisione la questione rilevata d’ufficio, in quanto di questa possibilità si è dato atto a verbale in assenza di parte ricorrente.
In tal senso, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (vedi Consiglio di Stato, IV 24 novembre 2022, n. 10348), depongono due argomenti, l’uno letterale e l’altro logico.
Sotto il profilo letterale, l’art. 73, comma 3, c.p.a. prevede che tale questione sia semplicemente indicata in udienza dal Giudice, e che di ciò si dia atto a verbale, senza altre formalità; la necessità di darne avviso alle parti con ordinanza e di dar loro un termine per dedurre in proposito è prevista solo per la diversa ipotesi in cui la questione stessa sia rilevata dopo il passaggio in decisione, e non è evidentemente possibile estendere questa formalità, che comporta un apprezzabile aggravio dei tempi del processo, a casi non previsti.
Sotto il profilo sistematico, l’avviso in questione ha lo scopo di evitare la sorpresa processuale, ovvero la situazione in cui la parte veda decidere la controversia in modo per essa imprevedibile, perdendo quindi senza propria colpa la possibilità di far valere il proprio punto di vista in proposito. Questa logica non sussiste nel momento in cui la parte, ritualmente avvisata, non si presenti all’udienza, accettando quindi il rischio che un avviso siffatto venga pronunciato in sua assenza.
Ciò premesso, come indicato a verbale, il ricorso è improcedibile, in quanto l’anno accademico al quale si riferiscono gli atti impugnati è concluso e parte ricorrente non ricaverebbe nessuna utilità dall’accoglimento del ricorso.
Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alla limitata attività difensiva dell’Amministrazione e alla definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR LE, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR LE |
IL SEGRETARIO