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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/09/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. 104/2025 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Francesco DELU' Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 104/2025 R.G, proposta da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Simone Falusi (C.F ) del Foro di Prato, con studio in C.F._2
Prato, Viale della R E pec: vvocati.prato Email_1
e
, nata a [...], il [...], residente in CP_1 olino del Ginori n. 75 c.f. , rappresentata e C.F._3 difesa dall'Avv. Lucia Voltolini del F dio in Prato, Via Fiorentina n. 64/A pec: vvocati.prato.it Email_3
Avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 23.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA FATTO e DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.02.2025 le parti hanno chiesto al Tribunale di Prato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore;
Il Giudice ha fissato l'udienza di prima comparizione per il 30.04.2025; Il figlio in data 8.03.2025 ha raggiunto la maggiore età e pertanto le Per_1 parti, n e sostitutive d'udienza hanno confermato di voler chiedere l'omologa dell'accordo relativamente alla sole condizioni relative al mantenimento del figlio che, seppur maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente;
esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente ed avendo concordato le modalità di mantenimento del figlio;
Per_2 visto blico Ministero emesso il 19.08.2024;
1
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; OMOLOGA l'accordo relativo al mantenimento del figlio , nato fuori dal Per_1 matrimonio in data 8.03.2007, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate: CONDIZIONI
“A) -I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
D)-Contributo di mantenimento per il figlio la Sig.ra Persona_3 CP_1 provvederà al mantenimento del figlio in via diretta. Per_1
Il Sig. si impegna e si obblig orrere dal mese di gennaio 2025 Parte_1
a cor lla Sig.ra un assegno mensile di euro 400,00 quale CP_1 contributo al mantenimento del figlio . Per_1
Tale somma dovrà essere versata sul rrente acceso presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo ed intestato alla Sig.ra identificato dal CP_1 seguente IBAN: [...] entro il giorno primo di ogni mese e tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le parti concordano che la somma di euro 400,00= relativa al mantenimento del figlio per il mese di gennaio 2025 verrà corrisposta dal Sig. Persona_3
entro tre giorni dalla sottoscrizione del Parte_1 CP_1 rso. Il Sig. si impegna e si obbliga, altresì, a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 ontributo al mantenimento del figlio la somma CP_1 Persona_3
0,00= corrispondente all'importo di euro 35 ecorrenti da giugno 2024 a dicembre 2024. Le Parti concordano che l'importo di euro 2.450,00= (relativo al contributo al mantenimento a favore del figlio dai mesi di giugno 2024 a Persona_3 dicembre 2024 compresi) verrà versato dal Sig. alla Sig.ra Parte_1 CP_1
in aggiunta alla somma di Euro 400,00= già ediante b
[...] bancario alle coordinate già sopra indicate, in tre rate, secondo le seguenti modalità: euro 800,00= entro e non oltre il 31.03.2025, euro 800,00 entro e non oltre il 30.04.2025 ed euro 850,00= entro e non oltre il 31.05.2025. Le Parti danno atto che nell'assegno di mantenimento sono comprese le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano ( tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici ( parrucchiere e/o estetista), attività ricreative abituali ( cinema, feste e attività conviviali), spese per la cura di eventuali animali domestici. E)-Spese straordinarie: tutte le spese straordinarie relative al figlio , Per_1 secondo quanto previsto nel protocollo adottato dal Consiglio N Forense, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. Si intendono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
-spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, 2 ripetizioni;
frequenza del conservatorio e di scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola di durata superiore ad un giorno;
soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di lingua per l'apprendimento di lingue straniere;
-spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centro estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-spese medico sanitarie: spese per eventuali interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Si intendono spese straordinarie per le quali non è prevista la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori dovranno essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, lettera pec) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I genitori fanno presente che svolge l'attività sportiva di cui al punto n. Per_1
14 della parte narrativa su a ei medesimi. Il rimborso delle spese straordinarie sia non subordinate al consenso che subordinate al consenso ma concordate dovrà avvenire entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello in cui è stato esibito dal genitore anticipatario la documentazione probante la spesa sostenuta. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% o nella proporzionale quota di riparto delle spese stesse, qualora un genitore non partecipi alle predette o partecipi a queste in misura diversa rispetto al 50%. F) - Assegno unico: Le parti concordano che la Sig.ra in quanto genitore CP_1 con cui il figlio è residente benefici in via esclusiva delle somme a titolo di assegno unico in favore del figlio;
Dopo il compimento del 21° anno di età, qualora risulti sempre Per_1 fiscalmente a carico dei genitori, questi ultimi provvederanno ad effettuare, al rispettivo datore di lavoro la comunicazione di spettanza delle detrazioni per il figlio a carico (al 50% ciascuno) di cui all'articolo 12 del Tuir G) - Documenti: I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide anche per l'espatrio, nonché per il
3 rilascio di un passaporto personale in favore del minore, e si impegnano a reiterare tale assenso, se necessario, dinanzi alle competenti autorità; i costi per l'eventuale rilascio del passaporto al figlio minore faranno carico esclusivo alla signora CP_1
H)-Spese legali: integralmente compensate tra le Parti nel senso che entrambi i ricorrenti provvederanno a sostenere le spese legali richieste dal rispettivo legale di fiducia;
gli Avvocati sottoscrivono il presente ricorso non soltanto per autentica delle sottoscrizioni dei propri assistiti ma anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 legge professionale”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 agosto 2025 su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
4
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Francesco DELU' Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 104/2025 R.G, proposta da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Simone Falusi (C.F ) del Foro di Prato, con studio in C.F._2
Prato, Viale della R E pec: vvocati.prato Email_1
e
, nata a [...], il [...], residente in CP_1 olino del Ginori n. 75 c.f. , rappresentata e C.F._3 difesa dall'Avv. Lucia Voltolini del F dio in Prato, Via Fiorentina n. 64/A pec: vvocati.prato.it Email_3
Avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 23.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA FATTO e DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.02.2025 le parti hanno chiesto al Tribunale di Prato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore;
Il Giudice ha fissato l'udienza di prima comparizione per il 30.04.2025; Il figlio in data 8.03.2025 ha raggiunto la maggiore età e pertanto le Per_1 parti, n e sostitutive d'udienza hanno confermato di voler chiedere l'omologa dell'accordo relativamente alla sole condizioni relative al mantenimento del figlio che, seppur maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente;
esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente ed avendo concordato le modalità di mantenimento del figlio;
Per_2 visto blico Ministero emesso il 19.08.2024;
1
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; OMOLOGA l'accordo relativo al mantenimento del figlio , nato fuori dal Per_1 matrimonio in data 8.03.2007, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate: CONDIZIONI
“A) -I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
D)-Contributo di mantenimento per il figlio la Sig.ra Persona_3 CP_1 provvederà al mantenimento del figlio in via diretta. Per_1
Il Sig. si impegna e si obblig orrere dal mese di gennaio 2025 Parte_1
a cor lla Sig.ra un assegno mensile di euro 400,00 quale CP_1 contributo al mantenimento del figlio . Per_1
Tale somma dovrà essere versata sul rrente acceso presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo ed intestato alla Sig.ra identificato dal CP_1 seguente IBAN: [...] entro il giorno primo di ogni mese e tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le parti concordano che la somma di euro 400,00= relativa al mantenimento del figlio per il mese di gennaio 2025 verrà corrisposta dal Sig. Persona_3
entro tre giorni dalla sottoscrizione del Parte_1 CP_1 rso. Il Sig. si impegna e si obbliga, altresì, a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 ontributo al mantenimento del figlio la somma CP_1 Persona_3
0,00= corrispondente all'importo di euro 35 ecorrenti da giugno 2024 a dicembre 2024. Le Parti concordano che l'importo di euro 2.450,00= (relativo al contributo al mantenimento a favore del figlio dai mesi di giugno 2024 a Persona_3 dicembre 2024 compresi) verrà versato dal Sig. alla Sig.ra Parte_1 CP_1
in aggiunta alla somma di Euro 400,00= già ediante b
[...] bancario alle coordinate già sopra indicate, in tre rate, secondo le seguenti modalità: euro 800,00= entro e non oltre il 31.03.2025, euro 800,00 entro e non oltre il 30.04.2025 ed euro 850,00= entro e non oltre il 31.05.2025. Le Parti danno atto che nell'assegno di mantenimento sono comprese le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano ( tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici ( parrucchiere e/o estetista), attività ricreative abituali ( cinema, feste e attività conviviali), spese per la cura di eventuali animali domestici. E)-Spese straordinarie: tutte le spese straordinarie relative al figlio , Per_1 secondo quanto previsto nel protocollo adottato dal Consiglio N Forense, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. Si intendono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
-spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, 2 ripetizioni;
frequenza del conservatorio e di scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola di durata superiore ad un giorno;
soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di lingua per l'apprendimento di lingue straniere;
-spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centro estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-spese medico sanitarie: spese per eventuali interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Si intendono spese straordinarie per le quali non è prevista la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori dovranno essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, lettera pec) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I genitori fanno presente che svolge l'attività sportiva di cui al punto n. Per_1
14 della parte narrativa su a ei medesimi. Il rimborso delle spese straordinarie sia non subordinate al consenso che subordinate al consenso ma concordate dovrà avvenire entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello in cui è stato esibito dal genitore anticipatario la documentazione probante la spesa sostenuta. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% o nella proporzionale quota di riparto delle spese stesse, qualora un genitore non partecipi alle predette o partecipi a queste in misura diversa rispetto al 50%. F) - Assegno unico: Le parti concordano che la Sig.ra in quanto genitore CP_1 con cui il figlio è residente benefici in via esclusiva delle somme a titolo di assegno unico in favore del figlio;
Dopo il compimento del 21° anno di età, qualora risulti sempre Per_1 fiscalmente a carico dei genitori, questi ultimi provvederanno ad effettuare, al rispettivo datore di lavoro la comunicazione di spettanza delle detrazioni per il figlio a carico (al 50% ciascuno) di cui all'articolo 12 del Tuir G) - Documenti: I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide anche per l'espatrio, nonché per il
3 rilascio di un passaporto personale in favore del minore, e si impegnano a reiterare tale assenso, se necessario, dinanzi alle competenti autorità; i costi per l'eventuale rilascio del passaporto al figlio minore faranno carico esclusivo alla signora CP_1
H)-Spese legali: integralmente compensate tra le Parti nel senso che entrambi i ricorrenti provvederanno a sostenere le spese legali richieste dal rispettivo legale di fiducia;
gli Avvocati sottoscrivono il presente ricorso non soltanto per autentica delle sottoscrizioni dei propri assistiti ma anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 legge professionale”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 agosto 2025 su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
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