CA
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/10/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 147/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 147/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: Ricorso contro provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali da difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno –
Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1614/24
R.G. liq., n. 596/21 R.G. App., datato 19/12/24, depositato in data
23/12/24, avente ad oggetto “Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato” (in realtà trattasi di difesa di ufficio), e vertente
TRA
Avv. NI CA, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., di , nato in [...] il [...], Persona_1 residente in [...], difensore di se medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Salerno alla via F. Della Monica, Trav. R. Morese, n. 1;
RICORRENTE OPPONENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
RESISTENTE OPPOSTO
Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 25/9/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31/1/2025 l'avv. NI
CA, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., di nato in [...] il [...], ha proposto Persona_1 opposizione avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione e di pagamento di spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla
Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1614/24 R.G. liq., n. 596/21 R.G. App., datato
19/12/24, depositato in data 23/12/2024, nei confronti del Controparte_1
.
[...]
La parte resistente si è costituita e Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 25/9/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Unica Penale, più sopra indicato. Va precisato che il provvedimento oggetto della opposizione reca la intitolazione “DECRETO DI RIGETTO
DI LIQUIDAZIONE E DI PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DEL
DIFENSORE DI PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 115/02”, ma, in realtà si tratta di un decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento di spettanze in relazione a difesa di ufficio, come emerge chiaramente dagli atti.
Con il decreto oggetto di opposizione la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di liquidazione, datata 24/7/2024 e proposta in data
19/8/2024 (cfr. il decreto impugnato) dall'avv. CA, nella veste più sopra specificata, in relazione al compenso concernente l'attività da tale difensore svolta con riguardo al processo penale n. 596/2021 R.G.
Appello; questo processo penale è stato definito con sentenza della Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale del 20/1/2022, depositata il
5/4/2022, la quale ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno n. 2565 del 22/12/2020 riducendo la pena irrogata all'imputato appellante a mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa con la già riconosciuta sospensione condizionale della pena.
La Corte di Appello – Sezione Unica Penale con il decreto attualmente impugnato ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall'avv. CA, quale difensore di ufficio di Persona_1 sulla base della seguente motivazione: «Considerato che questa Corte di
Appello condivide quella Giurisprudenza secondo cui in favore del difensore d'ufficio/creditore che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, nel caso in cui non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza o per aver trovato la porta chiusa, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., "dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art. 139 c.p.c., comma 4, cui rivolgere l'ingiunzione" e potendo (sempre al fine di completare la procedura esecutiva) avvalersi dell'ausilio della forza pubblica, poiché la procedura esecutiva, esperita secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, "non prevede deroghe" per il suo compiuto perfezionamento (Cass. Cass. Sez. VI Civile ordinanza n. 16799 del
24/5/2022); rilevato che dagli atti risulta che nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato a verbale di pignoramento infruttuoso del 19/6/24 e, dunque, non
è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla Legge, al fine di accertare l'effettivo, infruttuoso, recupero del credito per l'attività professionale svolta;
che dunque l'istanza del 19/8/24 dell'Avvocato
NI CA va rigettata in quanto ella non ha completato l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale».
I motivi della impugnazione.
L a p a r t e ricorrente avv. CA ha, in particolare, posto a f o n d a m e n t o dell'impugnazione i seguenti motivi: «… -Che il sottoscritto difensore ha svolto attività professionale di difensore di ufficio in favore del sig. ; -Che il Persona_1 sottoscritto ha difeso il predetto sig. nel Persona_1 procedimento penale R.G.A. n. 596/2021, R.G.N.R. 10846/2011…; -Che il processo de quo si è concluso con sentenza n. 96/2022 di parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Penale di
Salerno, III sezione penale;
-Che l'attività svolta dal sottoscritto difensore
è consistita nella fase di studio € 225,00 fase introduttiva € 450,00 e fase decisionale € 675,00 per un totale di € 1350,00 oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% L.P. iva e cap se dovuti;
- Che per la redazione della parcella sono stati utilizzati i minimi tariffari secondo il
DM 55/2014 …; -Che il Giudice di Pace di Salerno a Parte_1 seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, ha emesso decreto ingiuntivo n. 5873/2023 RG in data 24.11.2023, depositato in Cancelleria in pari data, e notificato il 29.12.2023, con cui ha ingiunto di pagare al sig. la somma di € 1.350,00 per sorta Persona_1 capitale, oltre € 280,00 per onorario della procedura monitoria, oltre il rimborso del 15% L.P. iva e cpa, se dovuti, in favore del sottoscritto difensore;
- Che il decreto ingiuntivo è stato notificato a
[...]
il 29.12.2023 e non è stato opposto per cui è stato Persona_1 munito di esecutorietà il 12.03.2024; -Che il precetto è stato notificato il
16.04.2024; Che, quindi, la somma precettata di € 1745,90; - Che in data
21.05.2024 e 19.06.2024 da parte dell' del Tribunale di Piacenza è Pt_2 stato esperito doppio pignoramento mobiliare in danno del sig.
[...] con esito mancato/negativo. - Che in data Persona_1
19.08.24 il sottoscritto ha depositato istanza di liquidazione a mezzo
Siamm e la Corte di Appello di Salerno ha rigettato tale richiesta … deducendo che: “il creditore deve accertare che il debitore non si non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art. 139 c.p.c., comma 4, cui rivolgere l'ingiunzione e potendo (sempre al fine di completare la procedura esecutiva) avvalersi dell'ausilio della forza pubblica”. Che tale provvedimento di rigetto è totalmente errato ed ingiusto per i seguenti motivi: - … questo difensore, successivamente al doppio accesso dell'Ufficiale Giudiziario e prima di depositare l'istanza di liquidazione, ha eseguito ricerche anagrafiche … dalle quali è emerso che il debitore è residente all'indirizzo in atti e quindi dove è stata esperita l'esecuzione mobiliare per ben due volte, - Che ha anche eseguito
(sempre dopo il doppio accesso) ricerche presso l'Amministrazione
Penitenziaria, con esito negativo, per verificare se il Persona_1 fosse ristretto presso qualche istituto carcerario;
- Che le
[...] procedure per il recupero del credito professionale di cui all'art. 116 del
DPR 115/2002 sono da intendersi: la lettera raccomandata di costituzione in mora, il decreto ingiuntivo, l'atto di precetto ed un tentativo non vano di pignoramento. … Sempre secondo giurisprudenza di legittimità si è affermato che ai fini del riconoscimento alla corresponsione dei compensi al difensore di ufficio è sufficiente che l'avvocato provi di aver tentato il pignoramento mobiliare con esito negativo, dimostrando in tal modo l'impossibilità di recuperare quanto gli spetterebbe;
…; Nel caso in esame i pignoramenti mobiliari in danno di Persona_1 hanno sortito esito mancato/negativo; …».
La decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'art. 116 del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue:
«Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate,
a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio».
La Cassazione ha affermato, sul punto, il seguente principio: in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio [cfr.
Cass. civ., sez. 2 -, sentenza n. 8359 del 29/4/2020]. Il difensore d'ufficio, quindi, non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero.
Nel caso qui esaminato, il difensore, ora ricorrente, non ha dimostrato di avere completato le procedure tese al recupero del credito.
Quanto al procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo datato
6/10/2023, risulta allegato un avviso di ricevimento datato 29/12/2023, che indica “CAD immesso nella cassetta postale”, ma non risulta, poi, adeguatamente provato l'esito del deposito del CAD;
risulta, quindi, allegato atto di precetto notificato con allegato avviso di ricevimento Parte datato 5/4/2024, che indica immesso nella cassetta postale”, con successiva attestazione, datata 16/4/2024, del mancato ritiro dell'atto antro il termine di dieci giorni (compiuta giacenza), con specificazione della dicitura “per temporanea assenza del destinatario” avuto riguardo al procedimento notificatorio intrapreso.
E', poi, allegato un verbale di pignoramento mobiliare, datato
21/5/2024, del Tribunale di Piacenza – UNEP, nel quale di trova attestato, in particolare, quanto segue: «… Qui giunto ho rinvenuto il anzi non potuto eseguire in quanto … rinvenuto chiuso. Pertanto desisto dal procedere con riserva di ulteriore accesso».
Risulta, quindi, allegato un verbale di pignoramento mobiliare, datato 19/6/2024, del Tribunale di Piacenza – UNEP, nel quale si trova attestato, in particolare, quanto segue: «… Qui giunto … non ho rinvenuto alcuno … : … suonato insistentemente, nessuno ha risposto. Trattasi di piccola palazzina con poche unità abitative. Da informazioni assunte da una vicina, la stessa non mi ha saputo dare nessuna informazione circa gli orari per i quali si possa … Essendo oggettivamente impossibilitata … e restituisco gli atti alla parte istante». Del che è verbale di pignoramento mancato».
Il procedimento di pignoramento mobiliare, quindi, benché tentato due volte, non si è perfezionato, risultando l'esito “mancato”, per cui non può ritenersi che tale procedimento si sia concluso e abbia dato esito negativo.
La cassazione ha affermato, sul punto, in maniera condivisibile, quanto segue [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 2, ordinanza n. 16799/2022 del
24/5/2022]: «- la questione di diritto sottoposta dal ricorrente riguarda l'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa;
- in tale ipotesi, come correttamente affermato dal giudice di merito, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art.139 comma IV c.p.c., cui rivolgere l'ingiunzione;
- inoltre, al fine di completare la procedura esecutiva, il creditore può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
- nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato ad un verbale di accesso negativo (quanto alla produzione del verbale del secondo accesso, il collegio rileva che non è stato dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisive, ai sensi dell'art.360, comma 1,
n.5 c.p.c.): come risulta dal verbale di pignoramento, l'ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere all'apertura forzata, “ha desistito”; - l'iter procedimentale, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito;
- la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate;
».
Nel caso di specie il debitore risulta risiedere all'indirizzo presso il quale l'Ufficiale Giudiziario ha tentato di eseguire il pignoramento;
lo stesso debitore, peraltro, non risulta detenuto. Dal modello 23L, relativo alla notifica effettuata con “compiuta giacenza” del 16/4/2024, poi, si evince la seguente dicitura: «per temporanea assenza del destinatario».
Alla luce dei condivisibili principi, affermati dalla Suprema
Corte nell'ordinanza n. 16799/2022, più sopra citata, va, pertanto, affermato che, nell'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza o per aver trovato la porta chiusa, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., in quanto al fine del completamento della procedura esecutiva, il creditore avrebbe potuto senz'altro richiedere all'Ufficiale Giudiziario di avvalersi dell'ausilio della forza pubblica, ai sensi dell'art. 513, secondo comma, c.p.c..
Nel caso in esame l'Ufficiale Giudiziario ha dato atto di non aver rinvenuto alcuno, di aver suonato insistentemente senza ottenere alcuna risposta e di essere stato, quindi, oggettivamente impossibilitato a procedere al pignoramento. Non risulta, peraltro, che il creditore procedente abbia chiesto in maniera adeguata all'Ufficiale Giudiziario di avvalersi della forza pubblica, ai sensi dell'art. 513, secondo comma,
c.p.c..
Nel caso di specie, quindi, non può ravvisarsi un pignoramento negativo, quanto piuttosto un accesso negativo, atteso che l'Ufficiale
Giudiziario ha desistito dal pignoramento, senza avvalersi della forza pubblica o di altri idonei mezzi per accedere al domicilio del debitore.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate (cfr.
Cass. civ., ordinanza n. 16799/2022).
La circostanza per cui il creditore abbia, peraltro, effettuato ricerche anagrafiche e presso il DAP non è idonea a far ritenere completata la procedura esecutiva, il cui completamento costituisce presupposto necessario per affermare che è stato effettivamente e compiutamente tentato il recupero del credito professionale;
il creditore, in particolare, avrebbe potuto richiedere, in maniera idonea, all'Ufficiale
Giudiziario di avvalersi dell'ausilio della forza pubblica.
Correttamente, quindi, la Corte di Appello non ha accolto l'istanza di liquidazione, con le specificazioni più sopra esposte in ordine ai motivi del mancato accoglimento.
Su questa conclusione non incide la circostanza che lo Stato, dopo aver anticipato le somme al difensore, abbia diritto di ripetere le somme anticipate, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, d.p.r. n.
115/2002 (il quale recita: «… 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio»).
La liquidazione in favore del difensore, infatti, va effettuata sempre che sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 116, primo comma,
d.p.r. n. 115/2002, a prescindere da ogni ulteriore vicenda. Una volta, poi, che lo Stato abbia anticipato le somme, quest'ultimo potrà procedere al recupero delle somme stesse.
Da quanto esposto consegue che il ricorrente difensore non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (cfr. art. 116, primo comma, ultima parte, d.p.r. n.
115/2002). Egli, quindi, non ha diritto a chiedere la liquidazione in questione.
I motivi della opposizione sono, pertanto, infondati e la decisione impugnata è corretta. L'opposizione va, quindi, rigettata e la decisione oggetto di impugnativa va confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Quanto alle spese del presente procedimento di opposizione, va osservato che la parte ricorrente opponente, avv. NI CA, risulta soccombente e va, pertanto, condannata al pagamento di tali spese in favore del , resistente costituito. Tali spese Controparte_1 vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio. Quanto al valore, va osservato che con il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. CA il è Persona_1 stato condannato al pagamento della somma di € 1.350,00, oltre spese e accessori. Va, quindi, applicato lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00.
Va, poi, applicato l'importo minimo, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate. La parte ricorrente opponente va, pertanto, condannata al pagamento della somma di € 1.457,50 [€ 536,00 per la fase di studio della controversia + € 536,00 per la fase introduttiva del giudizio + € 992,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione + € 851,00 per la fase decisionale = € 2.915,00; € 2.915,00 : 2 = € 1.457,50], oltre
IVA e CAP nella misura di legge sull'imponibile, se dovute.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, alla Opposizione avverso provvedimento di rigetto di istanza di liquidazione di compensi professionali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di
Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1614/24 R.G. liq., n. 596/21 R.G. App., datato 19/12/24, depositato in data 23/12/2024, avente ad oggetto Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, opposizione proposta nell'interesse dell'avv. NI CA, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., di Persona_1
nato in [...] il [...], residente in [...], via
[...]
St. Moia, n. 4, nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il provvedimento impugnato;
3. condanna la parte ricorrente opponente Avv. NI CA, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., di
[...]
nato in [...] il [...], al pagamento Persona_1 delle spese del presente procedimento di opposizione in favore del
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 1.457,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre
I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, se dovute;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente Avv. NI CA, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., di Persona_1
nato in [...] il [...], sia tenuta a versare un
[...] ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 12/10/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 147/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: Ricorso contro provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali da difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno –
Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1614/24
R.G. liq., n. 596/21 R.G. App., datato 19/12/24, depositato in data
23/12/24, avente ad oggetto “Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato” (in realtà trattasi di difesa di ufficio), e vertente
TRA
Avv. NI CA, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., di , nato in [...] il [...], Persona_1 residente in [...], difensore di se medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Salerno alla via F. Della Monica, Trav. R. Morese, n. 1;
RICORRENTE OPPONENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
RESISTENTE OPPOSTO
Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 25/9/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31/1/2025 l'avv. NI
CA, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., di nato in [...] il [...], ha proposto Persona_1 opposizione avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione e di pagamento di spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla
Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1614/24 R.G. liq., n. 596/21 R.G. App., datato
19/12/24, depositato in data 23/12/2024, nei confronti del Controparte_1
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[...]
La parte resistente si è costituita e Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 25/9/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Unica Penale, più sopra indicato. Va precisato che il provvedimento oggetto della opposizione reca la intitolazione “DECRETO DI RIGETTO
DI LIQUIDAZIONE E DI PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DEL
DIFENSORE DI PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 115/02”, ma, in realtà si tratta di un decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento di spettanze in relazione a difesa di ufficio, come emerge chiaramente dagli atti.
Con il decreto oggetto di opposizione la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di liquidazione, datata 24/7/2024 e proposta in data
19/8/2024 (cfr. il decreto impugnato) dall'avv. CA, nella veste più sopra specificata, in relazione al compenso concernente l'attività da tale difensore svolta con riguardo al processo penale n. 596/2021 R.G.
Appello; questo processo penale è stato definito con sentenza della Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale del 20/1/2022, depositata il
5/4/2022, la quale ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno n. 2565 del 22/12/2020 riducendo la pena irrogata all'imputato appellante a mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa con la già riconosciuta sospensione condizionale della pena.
La Corte di Appello – Sezione Unica Penale con il decreto attualmente impugnato ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall'avv. CA, quale difensore di ufficio di Persona_1 sulla base della seguente motivazione: «Considerato che questa Corte di
Appello condivide quella Giurisprudenza secondo cui in favore del difensore d'ufficio/creditore che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, nel caso in cui non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza o per aver trovato la porta chiusa, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., "dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art. 139 c.p.c., comma 4, cui rivolgere l'ingiunzione" e potendo (sempre al fine di completare la procedura esecutiva) avvalersi dell'ausilio della forza pubblica, poiché la procedura esecutiva, esperita secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, "non prevede deroghe" per il suo compiuto perfezionamento (Cass. Cass. Sez. VI Civile ordinanza n. 16799 del
24/5/2022); rilevato che dagli atti risulta che nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato a verbale di pignoramento infruttuoso del 19/6/24 e, dunque, non
è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla Legge, al fine di accertare l'effettivo, infruttuoso, recupero del credito per l'attività professionale svolta;
che dunque l'istanza del 19/8/24 dell'Avvocato
NI CA va rigettata in quanto ella non ha completato l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale».
I motivi della impugnazione.
L a p a r t e ricorrente avv. CA ha, in particolare, posto a f o n d a m e n t o dell'impugnazione i seguenti motivi: «… -Che il sottoscritto difensore ha svolto attività professionale di difensore di ufficio in favore del sig. ; -Che il Persona_1 sottoscritto ha difeso il predetto sig. nel Persona_1 procedimento penale R.G.A. n. 596/2021, R.G.N.R. 10846/2011…; -Che il processo de quo si è concluso con sentenza n. 96/2022 di parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Penale di
Salerno, III sezione penale;
-Che l'attività svolta dal sottoscritto difensore
è consistita nella fase di studio € 225,00 fase introduttiva € 450,00 e fase decisionale € 675,00 per un totale di € 1350,00 oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% L.P. iva e cap se dovuti;
- Che per la redazione della parcella sono stati utilizzati i minimi tariffari secondo il
DM 55/2014 …; -Che il Giudice di Pace di Salerno a Parte_1 seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, ha emesso decreto ingiuntivo n. 5873/2023 RG in data 24.11.2023, depositato in Cancelleria in pari data, e notificato il 29.12.2023, con cui ha ingiunto di pagare al sig. la somma di € 1.350,00 per sorta Persona_1 capitale, oltre € 280,00 per onorario della procedura monitoria, oltre il rimborso del 15% L.P. iva e cpa, se dovuti, in favore del sottoscritto difensore;
- Che il decreto ingiuntivo è stato notificato a
[...]
il 29.12.2023 e non è stato opposto per cui è stato Persona_1 munito di esecutorietà il 12.03.2024; -Che il precetto è stato notificato il
16.04.2024; Che, quindi, la somma precettata di € 1745,90; - Che in data
21.05.2024 e 19.06.2024 da parte dell' del Tribunale di Piacenza è Pt_2 stato esperito doppio pignoramento mobiliare in danno del sig.
[...] con esito mancato/negativo. - Che in data Persona_1
19.08.24 il sottoscritto ha depositato istanza di liquidazione a mezzo
Siamm e la Corte di Appello di Salerno ha rigettato tale richiesta … deducendo che: “il creditore deve accertare che il debitore non si non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art. 139 c.p.c., comma 4, cui rivolgere l'ingiunzione e potendo (sempre al fine di completare la procedura esecutiva) avvalersi dell'ausilio della forza pubblica”. Che tale provvedimento di rigetto è totalmente errato ed ingiusto per i seguenti motivi: - … questo difensore, successivamente al doppio accesso dell'Ufficiale Giudiziario e prima di depositare l'istanza di liquidazione, ha eseguito ricerche anagrafiche … dalle quali è emerso che il debitore è residente all'indirizzo in atti e quindi dove è stata esperita l'esecuzione mobiliare per ben due volte, - Che ha anche eseguito
(sempre dopo il doppio accesso) ricerche presso l'Amministrazione
Penitenziaria, con esito negativo, per verificare se il Persona_1 fosse ristretto presso qualche istituto carcerario;
- Che le
[...] procedure per il recupero del credito professionale di cui all'art. 116 del
DPR 115/2002 sono da intendersi: la lettera raccomandata di costituzione in mora, il decreto ingiuntivo, l'atto di precetto ed un tentativo non vano di pignoramento. … Sempre secondo giurisprudenza di legittimità si è affermato che ai fini del riconoscimento alla corresponsione dei compensi al difensore di ufficio è sufficiente che l'avvocato provi di aver tentato il pignoramento mobiliare con esito negativo, dimostrando in tal modo l'impossibilità di recuperare quanto gli spetterebbe;
…; Nel caso in esame i pignoramenti mobiliari in danno di Persona_1 hanno sortito esito mancato/negativo; …».
La decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'art. 116 del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue:
«Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate,
a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio».
La Cassazione ha affermato, sul punto, il seguente principio: in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio [cfr.
Cass. civ., sez. 2 -, sentenza n. 8359 del 29/4/2020]. Il difensore d'ufficio, quindi, non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero.
Nel caso qui esaminato, il difensore, ora ricorrente, non ha dimostrato di avere completato le procedure tese al recupero del credito.
Quanto al procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo datato
6/10/2023, risulta allegato un avviso di ricevimento datato 29/12/2023, che indica “CAD immesso nella cassetta postale”, ma non risulta, poi, adeguatamente provato l'esito del deposito del CAD;
risulta, quindi, allegato atto di precetto notificato con allegato avviso di ricevimento Parte datato 5/4/2024, che indica immesso nella cassetta postale”, con successiva attestazione, datata 16/4/2024, del mancato ritiro dell'atto antro il termine di dieci giorni (compiuta giacenza), con specificazione della dicitura “per temporanea assenza del destinatario” avuto riguardo al procedimento notificatorio intrapreso.
E', poi, allegato un verbale di pignoramento mobiliare, datato
21/5/2024, del Tribunale di Piacenza – UNEP, nel quale di trova attestato, in particolare, quanto segue: «… Qui giunto ho rinvenuto il anzi non potuto eseguire in quanto … rinvenuto chiuso. Pertanto desisto dal procedere con riserva di ulteriore accesso».
Risulta, quindi, allegato un verbale di pignoramento mobiliare, datato 19/6/2024, del Tribunale di Piacenza – UNEP, nel quale si trova attestato, in particolare, quanto segue: «… Qui giunto … non ho rinvenuto alcuno … : … suonato insistentemente, nessuno ha risposto. Trattasi di piccola palazzina con poche unità abitative. Da informazioni assunte da una vicina, la stessa non mi ha saputo dare nessuna informazione circa gli orari per i quali si possa … Essendo oggettivamente impossibilitata … e restituisco gli atti alla parte istante». Del che è verbale di pignoramento mancato».
Il procedimento di pignoramento mobiliare, quindi, benché tentato due volte, non si è perfezionato, risultando l'esito “mancato”, per cui non può ritenersi che tale procedimento si sia concluso e abbia dato esito negativo.
La cassazione ha affermato, sul punto, in maniera condivisibile, quanto segue [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 2, ordinanza n. 16799/2022 del
24/5/2022]: «- la questione di diritto sottoposta dal ricorrente riguarda l'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa;
- in tale ipotesi, come correttamente affermato dal giudice di merito, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art.139 comma IV c.p.c., cui rivolgere l'ingiunzione;
- inoltre, al fine di completare la procedura esecutiva, il creditore può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
- nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato ad un verbale di accesso negativo (quanto alla produzione del verbale del secondo accesso, il collegio rileva che non è stato dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisive, ai sensi dell'art.360, comma 1,
n.5 c.p.c.): come risulta dal verbale di pignoramento, l'ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere all'apertura forzata, “ha desistito”; - l'iter procedimentale, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito;
- la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate;
».
Nel caso di specie il debitore risulta risiedere all'indirizzo presso il quale l'Ufficiale Giudiziario ha tentato di eseguire il pignoramento;
lo stesso debitore, peraltro, non risulta detenuto. Dal modello 23L, relativo alla notifica effettuata con “compiuta giacenza” del 16/4/2024, poi, si evince la seguente dicitura: «per temporanea assenza del destinatario».
Alla luce dei condivisibili principi, affermati dalla Suprema
Corte nell'ordinanza n. 16799/2022, più sopra citata, va, pertanto, affermato che, nell'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza o per aver trovato la porta chiusa, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., in quanto al fine del completamento della procedura esecutiva, il creditore avrebbe potuto senz'altro richiedere all'Ufficiale Giudiziario di avvalersi dell'ausilio della forza pubblica, ai sensi dell'art. 513, secondo comma, c.p.c..
Nel caso in esame l'Ufficiale Giudiziario ha dato atto di non aver rinvenuto alcuno, di aver suonato insistentemente senza ottenere alcuna risposta e di essere stato, quindi, oggettivamente impossibilitato a procedere al pignoramento. Non risulta, peraltro, che il creditore procedente abbia chiesto in maniera adeguata all'Ufficiale Giudiziario di avvalersi della forza pubblica, ai sensi dell'art. 513, secondo comma,
c.p.c..
Nel caso di specie, quindi, non può ravvisarsi un pignoramento negativo, quanto piuttosto un accesso negativo, atteso che l'Ufficiale
Giudiziario ha desistito dal pignoramento, senza avvalersi della forza pubblica o di altri idonei mezzi per accedere al domicilio del debitore.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate (cfr.
Cass. civ., ordinanza n. 16799/2022).
La circostanza per cui il creditore abbia, peraltro, effettuato ricerche anagrafiche e presso il DAP non è idonea a far ritenere completata la procedura esecutiva, il cui completamento costituisce presupposto necessario per affermare che è stato effettivamente e compiutamente tentato il recupero del credito professionale;
il creditore, in particolare, avrebbe potuto richiedere, in maniera idonea, all'Ufficiale
Giudiziario di avvalersi dell'ausilio della forza pubblica.
Correttamente, quindi, la Corte di Appello non ha accolto l'istanza di liquidazione, con le specificazioni più sopra esposte in ordine ai motivi del mancato accoglimento.
Su questa conclusione non incide la circostanza che lo Stato, dopo aver anticipato le somme al difensore, abbia diritto di ripetere le somme anticipate, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, d.p.r. n.
115/2002 (il quale recita: «… 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio»).
La liquidazione in favore del difensore, infatti, va effettuata sempre che sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 116, primo comma,
d.p.r. n. 115/2002, a prescindere da ogni ulteriore vicenda. Una volta, poi, che lo Stato abbia anticipato le somme, quest'ultimo potrà procedere al recupero delle somme stesse.
Da quanto esposto consegue che il ricorrente difensore non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (cfr. art. 116, primo comma, ultima parte, d.p.r. n.
115/2002). Egli, quindi, non ha diritto a chiedere la liquidazione in questione.
I motivi della opposizione sono, pertanto, infondati e la decisione impugnata è corretta. L'opposizione va, quindi, rigettata e la decisione oggetto di impugnativa va confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Quanto alle spese del presente procedimento di opposizione, va osservato che la parte ricorrente opponente, avv. NI CA, risulta soccombente e va, pertanto, condannata al pagamento di tali spese in favore del , resistente costituito. Tali spese Controparte_1 vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio. Quanto al valore, va osservato che con il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. CA il è Persona_1 stato condannato al pagamento della somma di € 1.350,00, oltre spese e accessori. Va, quindi, applicato lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00.
Va, poi, applicato l'importo minimo, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate. La parte ricorrente opponente va, pertanto, condannata al pagamento della somma di € 1.457,50 [€ 536,00 per la fase di studio della controversia + € 536,00 per la fase introduttiva del giudizio + € 992,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione + € 851,00 per la fase decisionale = € 2.915,00; € 2.915,00 : 2 = € 1.457,50], oltre
IVA e CAP nella misura di legge sull'imponibile, se dovute.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, alla Opposizione avverso provvedimento di rigetto di istanza di liquidazione di compensi professionali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di
Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1614/24 R.G. liq., n. 596/21 R.G. App., datato 19/12/24, depositato in data 23/12/2024, avente ad oggetto Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, opposizione proposta nell'interesse dell'avv. NI CA, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., di Persona_1
nato in [...] il [...], residente in [...], via
[...]
St. Moia, n. 4, nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il provvedimento impugnato;
3. condanna la parte ricorrente opponente Avv. NI CA, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., di
[...]
nato in [...] il [...], al pagamento Persona_1 delle spese del presente procedimento di opposizione in favore del
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 1.457,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre
I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, se dovute;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente Avv. NI CA, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., di Persona_1
nato in [...] il [...], sia tenuta a versare un
[...] ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 12/10/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci