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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6500/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA TI Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a Besana in [...] il Parte_1 C.F._1
10.01.1964
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Luca Berti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e allo stato rinunciano a formulare richieste di mantenimento personale;
2) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni rapporto economico patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione in relazione a rapporti pregressi di qualsiasi natura.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa in data 26 settembre 2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le parti hanno dato atto di avere risolto ogni questione tra loro e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in relazione al loro matrimonio.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Besana in Brianza in data 28.04.1985 (atto n. 16, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Besana in Brianza);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Besana in Brianza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 06.11.2025.
Il Presidente est.
LA TI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA TI Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a Besana in [...] il Parte_1 C.F._1
10.01.1964
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Luca Berti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e allo stato rinunciano a formulare richieste di mantenimento personale;
2) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni rapporto economico patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione in relazione a rapporti pregressi di qualsiasi natura.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa in data 26 settembre 2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le parti hanno dato atto di avere risolto ogni questione tra loro e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in relazione al loro matrimonio.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Besana in Brianza in data 28.04.1985 (atto n. 16, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Besana in Brianza);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Besana in Brianza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 06.11.2025.
Il Presidente est.
LA TI