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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1678/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6051/2017 depositato il 04/09/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 403/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 19/01/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ME0273332.001/2011 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.6051/2017, l'Agenzia delle Entrate di Messina ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.403/2017, depositata il 19/01/2017, di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n.ME027333.001/2011, emesso nei confronti di Res_1
.
L'Ufficio, con l'avviso impugnato, riformava la categoria catastale e la rendita proposta dalla contribuente
A/10 (DOCFA), relativa all'unità immobiliare urbana sita nel Comune di Pace del Mela, identificata in catasto al foglio Dati_catastali_1 nella categoria C/1.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alla carenza di motivazione dell'atto impugnato .
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione del principio di cui all'art.36 c.2 n.2e 4 D.lgs. n.546/1992- omessa valutazione delle prove, delle motivazioni e degli atti dedotti in giudizio- nullità della sentenza per erronea e/o illogica e/o contraddittoria motivazione.
Non si è costituita in giudizio la sig.ra Resistente_1.
All'udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
Preliminarmente, la Corte rileva che l'Ufficio appellante ha documentato la regolare costituzione del contraddittorio mediante notifica dell'appello a Resistente_1, con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento postale attestante la data di spedizione (13/07/2017) e ricezione (19/07/2017) all'indirizzo del difensore domiciliatario Avv. Nominativo_1.
Dall'esame degli atti, non si ravvisano elementi tali da modificare il giudizio espresso dai primi Giudici.
Dall'esame degli atti si evince che l'avviso di accertamento trae origine dalla rettifica della categoria catastale del fabbricato de quo, a seguito della dichiarazione DOCFA, presentata dalla contribuente.
Giova precisare che, per quel che riguarda le caratteristiche degli elementi contenuti nella motivazione stessa, affinché un accertamento sia legittimo occorre che in esso siano esposte con chiarezza le ragioni poste a base dei recuperi operati, nonché l'iter logico - giuridico attraverso il quale l'ufficio e' pervenuto alle sue conclusioni, e ancora gli elementi di fatto che ammettano una verifica per conseguenti eventuali contestazioni da parte del destinatario dell'avviso medesimo.
Ciò premesso, rileva la Corte che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria -in via di principio - incombe sempre sull'amministrazione, anche quando l'atto sia compiutamente motivato;
e il carattere sommario della motivazione puo' solo comportare - tenuto conto, in ogni caso, dei limiti della contestazione – un maggiore impegno probatorio o richiedere un'ulteriore allegazione, con le modalità e nel termine stabilito dalle norme del processo.
Nella fattispecie, l'avviso di accertamento è viziato. Trattasi, invero, della solita predisposizione a stampa che nulla dice in ordine al procedimento logico giuridico e ai criteri estimativi concretamente tenuti presenti dall'Ufficio, limitandosi ad un generico e stereotipato riferimento a metodologie comparative, senza nemmeno indicare gli immobili presi a comparazione. In particolare, in tema di classamento di immobili, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento non può ritenersi osservato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi non idonei a consentire al contribuente, attraverso il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione.
A tal fine non è sufficiente la mera indicazione dei dati catastali, posto che ciò non consente al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.
Nel caso di specie, la contribuente aveva presentato la denuncia di variazione mediante DOCFA, contenente una analitica indicazione delle caratteristiche dell'immobile de quo e la specificazione delle singole partì .
In ossequio all'obbligo di motivazione, l'Ufficio avrebbe dovuto indicare tutta la serie di operazioni di natura estimativa, in modo da consentire alle contribuenti un'efficacia difesa dei propri interessi, mediante la possibilità di fornire alla Corte Tributaria dati e valori difformi.
A tanto non si attenuto l'ufficio procedente che si limitato a notificare alla proprietaria dell'immobile il solo dato numerico della nuova categoria e rendita catastale, sicché sussiste il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
D'altra parte, non può consentirsi all'ufficio di rendere evidenti solo in giudizio gli immobili posti a comparazione, ovvero gli elementi sui quali ha basato l'attribuzione della nuova maggiore rendita catastale.
Infatti, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. n.24821/2014; n.10489/2013;
n.11370/2012; n.19629/2012), la motivazione dell'avviso fiscale ha una funzione pratica omologa a quella della edictio actionis dell'atto introduttivo della lite ordinaria. E ciò nel senso che nella motivazione dell'avviso debbono necessariamente trovare allegazione i fatti sui quali l'amministrazione basa la pretesa impositiva.
Invero, con preciso riferimento alla struttura della vigente legge processuale tributaria, il diritto difensivo del contribuente risulterebbe irrimediabilmente compromesso se si permettesse all'amministrazione di allegare in giudizio i fatti fondanti la pretesa finanziaria.
Pertanto, l'avviso di classamento sarà nullo per difetto di motivazione non solo quando manchi d'indicare gli immobili serviti da comparazione, ma altresì quando non siano indicate quali siano le caratteristiche analoghe degli immobili comparati, ciò che è all'evidenza indispensabile per mettere il contribuente in grado di contraddire al fatto allegato a mezzo di specifico motivo (Cass. sez. trib. n. 21532/2013; Cass. sez. 6^
n. 10489/2013).
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Considerato che
l'appellata non si è cositutita in giudizio, nulla si dispone per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate
e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.403/2017; Nulla per le spese.
Palermo, 21/11/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US GR US La GR
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6051/2017 depositato il 04/09/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 403/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 19/01/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ME0273332.001/2011 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.6051/2017, l'Agenzia delle Entrate di Messina ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.403/2017, depositata il 19/01/2017, di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n.ME027333.001/2011, emesso nei confronti di Res_1
.
L'Ufficio, con l'avviso impugnato, riformava la categoria catastale e la rendita proposta dalla contribuente
A/10 (DOCFA), relativa all'unità immobiliare urbana sita nel Comune di Pace del Mela, identificata in catasto al foglio Dati_catastali_1 nella categoria C/1.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alla carenza di motivazione dell'atto impugnato .
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione del principio di cui all'art.36 c.2 n.2e 4 D.lgs. n.546/1992- omessa valutazione delle prove, delle motivazioni e degli atti dedotti in giudizio- nullità della sentenza per erronea e/o illogica e/o contraddittoria motivazione.
Non si è costituita in giudizio la sig.ra Resistente_1.
All'udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
Preliminarmente, la Corte rileva che l'Ufficio appellante ha documentato la regolare costituzione del contraddittorio mediante notifica dell'appello a Resistente_1, con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento postale attestante la data di spedizione (13/07/2017) e ricezione (19/07/2017) all'indirizzo del difensore domiciliatario Avv. Nominativo_1.
Dall'esame degli atti, non si ravvisano elementi tali da modificare il giudizio espresso dai primi Giudici.
Dall'esame degli atti si evince che l'avviso di accertamento trae origine dalla rettifica della categoria catastale del fabbricato de quo, a seguito della dichiarazione DOCFA, presentata dalla contribuente.
Giova precisare che, per quel che riguarda le caratteristiche degli elementi contenuti nella motivazione stessa, affinché un accertamento sia legittimo occorre che in esso siano esposte con chiarezza le ragioni poste a base dei recuperi operati, nonché l'iter logico - giuridico attraverso il quale l'ufficio e' pervenuto alle sue conclusioni, e ancora gli elementi di fatto che ammettano una verifica per conseguenti eventuali contestazioni da parte del destinatario dell'avviso medesimo.
Ciò premesso, rileva la Corte che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria -in via di principio - incombe sempre sull'amministrazione, anche quando l'atto sia compiutamente motivato;
e il carattere sommario della motivazione puo' solo comportare - tenuto conto, in ogni caso, dei limiti della contestazione – un maggiore impegno probatorio o richiedere un'ulteriore allegazione, con le modalità e nel termine stabilito dalle norme del processo.
Nella fattispecie, l'avviso di accertamento è viziato. Trattasi, invero, della solita predisposizione a stampa che nulla dice in ordine al procedimento logico giuridico e ai criteri estimativi concretamente tenuti presenti dall'Ufficio, limitandosi ad un generico e stereotipato riferimento a metodologie comparative, senza nemmeno indicare gli immobili presi a comparazione. In particolare, in tema di classamento di immobili, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento non può ritenersi osservato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi non idonei a consentire al contribuente, attraverso il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione.
A tal fine non è sufficiente la mera indicazione dei dati catastali, posto che ciò non consente al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.
Nel caso di specie, la contribuente aveva presentato la denuncia di variazione mediante DOCFA, contenente una analitica indicazione delle caratteristiche dell'immobile de quo e la specificazione delle singole partì .
In ossequio all'obbligo di motivazione, l'Ufficio avrebbe dovuto indicare tutta la serie di operazioni di natura estimativa, in modo da consentire alle contribuenti un'efficacia difesa dei propri interessi, mediante la possibilità di fornire alla Corte Tributaria dati e valori difformi.
A tanto non si attenuto l'ufficio procedente che si limitato a notificare alla proprietaria dell'immobile il solo dato numerico della nuova categoria e rendita catastale, sicché sussiste il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
D'altra parte, non può consentirsi all'ufficio di rendere evidenti solo in giudizio gli immobili posti a comparazione, ovvero gli elementi sui quali ha basato l'attribuzione della nuova maggiore rendita catastale.
Infatti, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. n.24821/2014; n.10489/2013;
n.11370/2012; n.19629/2012), la motivazione dell'avviso fiscale ha una funzione pratica omologa a quella della edictio actionis dell'atto introduttivo della lite ordinaria. E ciò nel senso che nella motivazione dell'avviso debbono necessariamente trovare allegazione i fatti sui quali l'amministrazione basa la pretesa impositiva.
Invero, con preciso riferimento alla struttura della vigente legge processuale tributaria, il diritto difensivo del contribuente risulterebbe irrimediabilmente compromesso se si permettesse all'amministrazione di allegare in giudizio i fatti fondanti la pretesa finanziaria.
Pertanto, l'avviso di classamento sarà nullo per difetto di motivazione non solo quando manchi d'indicare gli immobili serviti da comparazione, ma altresì quando non siano indicate quali siano le caratteristiche analoghe degli immobili comparati, ciò che è all'evidenza indispensabile per mettere il contribuente in grado di contraddire al fatto allegato a mezzo di specifico motivo (Cass. sez. trib. n. 21532/2013; Cass. sez. 6^
n. 10489/2013).
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Considerato che
l'appellata non si è cositutita in giudizio, nulla si dispone per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate
e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.403/2017; Nulla per le spese.
Palermo, 21/11/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US GR US La GR