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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1067/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2293/2019 depositato il 01/04/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3599/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 13/09/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0022950/2013 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 3599/2018, la Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa accoglieva il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 ed annullava l'avviso di accertamento catastale n. SR0022950/2013TC00261, ritenendolo affetto da assoluto difetto di motivazione.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, deducendo l'erroneità della pronuncia di primo grado e chiedendone la riforma, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Si costituiva in giudizio il contribuente Resistente_1 , il quale resisteva all'appello chiedendone il rigetto e, in via principale, rappresentava che, nelle more del giudizio di secondo grado, l'Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti di ruralità dell'immobile oggetto di causa, con conseguente nuova sistemazione catastale e venir meno della pretesa sostanziale, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Successivamente, entrambe le parti depositavano istanze nelle quali veniva rappresentato che l'immobile sito nel Comune di Francofonte, censito al Dati_Catastali_1 , era stato oggetto di riconoscimento della ruralità ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 26 luglio 2012, con annotazione negli atti catastali, evidenziando il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio. All'udienza del 27 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che, nel corso del giudizio di appello, è intervenuto un fatto sopravvenuto rilevante ai fini della decisione, costituito dal riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sussistenza dei requisiti di ruralità dell'immobile oggetto di
Resistente_1accertamento in capo al contribuente , con conseguente annotazione negli atti catastali e definitiva sistemazione della posizione oggetto di contestazione.
Tale riconoscimento, proveniente dalla stessa Amministrazione appellante e fatto proprio da entrambe le parti mediante le istanze depositate, ha determinato il venir meno della pretesa sostanziale dedotta in giudizio e, conseguentemente, dell'interesse alla decisione sull'appello.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, la Corte ritiene che la sopravvenuta definizione della controversia, determinata da un riconoscimento intervenuto nel corso del giudizio di appello e non prevedibile al momento dell'instaurazione dello stesso, integri giusto motivo per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione staccata di
Siracusa, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione integralmente delle spese di lite.
Così deciso in Siracusa il 27 gennaio 2025.
Presidente est.
NU CI
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2293/2019 depositato il 01/04/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3599/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 13/09/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0022950/2013 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 3599/2018, la Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa accoglieva il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 ed annullava l'avviso di accertamento catastale n. SR0022950/2013TC00261, ritenendolo affetto da assoluto difetto di motivazione.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, deducendo l'erroneità della pronuncia di primo grado e chiedendone la riforma, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Si costituiva in giudizio il contribuente Resistente_1 , il quale resisteva all'appello chiedendone il rigetto e, in via principale, rappresentava che, nelle more del giudizio di secondo grado, l'Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti di ruralità dell'immobile oggetto di causa, con conseguente nuova sistemazione catastale e venir meno della pretesa sostanziale, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Successivamente, entrambe le parti depositavano istanze nelle quali veniva rappresentato che l'immobile sito nel Comune di Francofonte, censito al Dati_Catastali_1 , era stato oggetto di riconoscimento della ruralità ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 26 luglio 2012, con annotazione negli atti catastali, evidenziando il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio. All'udienza del 27 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che, nel corso del giudizio di appello, è intervenuto un fatto sopravvenuto rilevante ai fini della decisione, costituito dal riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sussistenza dei requisiti di ruralità dell'immobile oggetto di
Resistente_1accertamento in capo al contribuente , con conseguente annotazione negli atti catastali e definitiva sistemazione della posizione oggetto di contestazione.
Tale riconoscimento, proveniente dalla stessa Amministrazione appellante e fatto proprio da entrambe le parti mediante le istanze depositate, ha determinato il venir meno della pretesa sostanziale dedotta in giudizio e, conseguentemente, dell'interesse alla decisione sull'appello.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, la Corte ritiene che la sopravvenuta definizione della controversia, determinata da un riconoscimento intervenuto nel corso del giudizio di appello e non prevedibile al momento dell'instaurazione dello stesso, integri giusto motivo per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione staccata di
Siracusa, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione integralmente delle spese di lite.
Così deciso in Siracusa il 27 gennaio 2025.
Presidente est.
NU CI