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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8989 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35190/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMODIO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. AMODIO ALESSANDRO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAVOGLIA Controparte_1 P.IVA_2
MA BI, elettivamente domiciliata in VIA SPREAFICO 3 20900 MONZA, presso il difensore avv. BONAVOGLIA MA BI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi innanzi espressi nonché per tutti gli altri motivi che ci si riserva di meglio specificare nel corso del giudizio e per lo effetto: A) In via Principale: accertare l'inesistenza del credito assuntamente azionato, e, per lo effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 11050/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.07.2024 all'esito del processo iscritto al ruolo del contenzioso civile al R.G.n. 26390/2024 B) In Via subordinata: nella non creduta ipotesi di accertamento positivi dell'avvenuta spedizione, Voglia il Tribunale accertare la quantificazione dei costi di spedizione ben oltre le tariffe convenzionalmente intese tra le parti e dunque in € 350,00 (trecentocinquanta) o, in estremo Contr subordine, quelle normalmente praticate da secondo la diversa somma che il Tribunale riterrà di accertare. Con vittoria di spese, Iva e CPA come per legge”.
pagina 1 di 9 Per parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: Respingere l'opposizione per i motivi esposti in atti e/o per ogni motivo che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio, confermando il decreto opposto e/o condannando l'opponente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9.10.2024, la Pt_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.11050/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.7.2024, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della la somma Controparte_1 complessiva di € 21.048,80, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per servizi di trasporto e di oneri doganali.
Affermava di essere attiva nell'ambito della tecnologia e dei prodotti informatici per aziende e per l'istruzione, proponendosi come punto di riferimento innovatore in materia di sicurezza, networking, information technology, health & clean e materiale elettrico, e di avvalersi nello svolgimento della propria attività, caratterizzata da un intenso import export, di molteplici vettori, tra cui CP_1 CP_ (sia che le altre branch della compagnia).
Eccepiva però di non essere in grado di individuare gli estremi essenziali del presunto credito azionato, la sua esegesi e le motivazioni per le quali sia maturato, visto che le fatture n. MIL0006356290 di € 20.747,51 del 31.1.2024 e n. 544399 di € 301,29 del 14.10.2022 poste a fondamento del ricorso monitorio, non sono state allegate. Quale conseguenza di tale omesso deposito, faceva discendere la nullità del decreto opposto.
Eccepiva altresì l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, indicando quale Tribunale competente a conoscere la controversia quello di Napoli, in quanto luogo della propria sede legale ed operativa.
Nel merito eccepiva l'inesistenza del credito azionato che, in mancanza di produzione delle fatture e di indicazioni degli elementi utili per permetterle di articolare compiutamente la propria difesa, affermava di potersi solo limitare ad escludere, negando di aver mai richiesto spedizioni di valore così elevato come quello preteso con l'iniziativa oggetto di opposizione. Evidenziava che infatti i servizi di spedizione nel tempo fruiti hanno sempre avuto corrispettivi irrisori rispetto a quello richiesto in via monitoria, ritenendo pertanto non giustificata una richiesta oltre ventimila euro, per giunta senza la produzione di un contratto, di un ordine di spedizione, di una richiesta del servizio o anche solo della fattura.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva in via preliminare la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Napoli, la dichiarazione di nullità del decreto opposto, e nel merito la sua revoca.
Costituitasi in giudizio, la contestava integralmente le domande Controparte_1 avversarie, chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 9 Allegava di aver stipulato con l'opponente in data 11.5.2020, un contratto “quadro” per la fornitura dei propri servizi, il cui articolo 13 individuava quale foro esclusivo quello di Milano - foro ritenuto competente anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto foro del domicilio del creditore, luogo in cui doveva eseguirsi la prestazione pretesa, ai sensi dell'art. 1182 c.c., 3° comma c.c., trattandosi di obbligazione avente per oggetto una somma di denaro liquida -, a smentita dell'eccezione di incompetenza territoriale avversaria, che pure contestava in quanto dedotta in modo incompleto, per non essere stata sollevata con riferimento a tutti i fori collegabili alla fattispecie.
Quanto al merito, evidenziava che, come previsto dall'art.
3.3 del precitato contratto, l'opponente era titolare di un codice personale che consentiva di generare direttamente le richieste di trasporto, anche da parte di terzi, con costi a suo carico, e che con tale codice le era stata chiesta l'esecuzione delle 3 spedizioni dettagliate nella fattura n. MIL 006356290, che produceva unitamente a copia dei documenti di trasporto attestanti i servizi resi, ed in relazione ai quali affermava di non aver mai ricevuto in precedenza contestazione alcuna. Affermava inoltre di essere creditrice dell'importo di € 301,29 per tre fatture relative ad oneri doganali/sanzioni/rettifiche, da essa anticipati e pure mai contestati dall'opponente.
Sulla scorta di tali allegazioni, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e nel merito la sua conferma, ovvero la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia.
Con la propria prima memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c., l'opponente esprimeva formale rinuncia all'eccezione di incompetenza territoriale, stante la clausola recante la designazione del foro esclusivo contenuta nel contratto quadro prodotto dall'opposta, di cui affermava avere solo un estratto. Negava l'esistenza della spedizione di cui alla fattura azionata MIL 006356290, del relativo ordine, dell'espletamento del trasporto e della presunta consegna, di cui affermava difettare la prova. Eccepiva inoltre l'inidoneità della produzione del contratto quadro a provare l'effettivo conferimento del singolo incarico e della successiva esecuzione della prestazione, mentre, con riferimento alle lettere di vettura prodotte dall'opposta, contestava che si riferissero effettivamente a trasporti da essa richiesti, evidenziando che le stesse riportano tra l'altro caratteri verosimilmente cinesi, apposti a penna, non comprensibili. Contestava inoltre l'inidoneità di tali lettere di vettura a provare l'avvenuta accettazione della merce da parte sua, disconoscendo altresì formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni ivi apposte, che negava fossero a sé riferibili. Disconosceva altresì la conformità all'originale dei documenti prodotti dall'opposta, la loro rispondenza al vero e, in ogni caso, la loro natura di lettere di vettura idonee a dimostrare l'avvenuta presa in carico, il trasporto e la consegna della merce. Quanto alle fatture per oneri doganali, eccepiva la carenza di allegazioni in ordine alla maturazione di tali costi ed in ordine al rapporto contrattuale ovvero alla spedizione cui gli stessi si riferiscono. Evidenziava inoltre l'irrilevanza della mancata contestazione delle fatture azionate, prima dell'ingiunzione, sostenendo in ogni caso di averle al contrario immediatamente contestate. In via subordinata, rilevata l'eccessiva onerosità e la sproporzione del corrispettivo richiesto rispetto alle normali tariffe applicate ed alla convenzione in essere inter partes, ne chiedeva la riduzione, eccependo altresì l'arbitrarietà dell'importo preteso, che in assenza di riferimenti circa pesi, volumi, distanze e parametri specifici affermava non poter superare l'importo di € 350,00 per spedizione.
Prodotti dall'opposta, con la seconda memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c., i documenti di consegna pagina 3 di 9 relativi alle spedizioni cui alla fattura MIL 006356290, l'opponente ne contestava la conformità ai loro originali, disconoscendo altresì, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta sugli stessi a nome del sig. impiegato del settore commerciale non addetto al magazzino, che ne Persona_1 aveva negato la paternità. Disconosceva altresì tutte le ulteriori sottoscrizioni presenti sui documenti di trasporto prodotti dall'opposta, ivi comprese quelle riferibili a presunti destinatari delle consegne, risultano essere dei semplici segni grafici non attribuibili ad alcuna persona.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con provvedimento del 4.6.2025, la causa, senza assunzione di prove costituende, è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con provvedimento adottato ex art. 127ter c.p.c. in data 30.10.2025.
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo prendersi atto della rinuncia, da parte dell'opponente, all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, espressa con la prima memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c., a seguito del deposito da parte dell'opposta del contratto quadro intercorso tra le parti, regolante i relativi rapporti.
Deve inoltre rigettarsi l'eccezione di nullità del decreto opposto per omessa produzione delle fatture a corredo del ricorso: parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto l'“estratto autentico” delle scritture contabili (sub doc. 2 e 3 in fascicolo monitorio) come prescritto dall'art. 634 c.p.c., di conseguenza il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Quanto al merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da sia Parte_1 infondata e che, pertanto, non possa essere accolta.
Costituisce innanzitutto circostanza pacifica in causa, che il credito azionato da Controparte_1 si fonda sulle fatture n. MIL0006356290 dell'importo di € 20.747,51 emessa il 31.1.2024, nonché
[...] sulla fattura n. MXP 544399 del 14.10.2022, sulla nota di addebito n. MXP 66915 del 10.02.2023 e sulla fattura n. MXP 29473 del 17.01.2024, in relazione alle quali è preteso il saldo complessivo di € 301,29. Di tali documenti fiscali l'opposta ha documentato l'avvenuta regolare annotazione nei propri registri I.V.A. mediante produzione dei relativi estratti provvisti di autenticazione notarile (doc. 2 e 3 fascicolo monitorio).
Costituisce circostanza altrettanto pacifica che tra le parti in causa era stato sottoscritto in data 11.5.2020, un contratto “quadro” per la fornitura dei servizi di che quest'ultima ha Controparte_1 prodotto completo delle tariffe applicate ed in relazione al quale l'opponente non ha formulato alcuna eccezione (doc. 2 fascicolo opposta).
Parte opponente non ha negato di aver ricevuto i documenti fiscali sopra indicati, né ha negato di averli regolarmente contabilizzati, trovando gli stessi, anzi, puntuale conferma nelle schede contabili di
[...] relative ai rapporti con negli anni 2022, 2023 e 2024, prodotte Parte_1 Controparte_1 dalla medesima società con il proprio atto di opposizione (doc. 3, 4 e 5 fascicolo opponente).
In particolare, dalla scheda contabile prodotta dall'opponente relativamente all'anno 2022 (doc. 3 fascicolo opponente) risulta l'annotazione della fattura n. 544399 del 14 ottobre di € 166,91 e la nota di credito n. 544398 in pari data di € 34,11, con conseguente saldo residuo di € 132,80, che è esattamente pagina 4 di 9 il credito azionato dall'opposta per tale fattura. Dalla scheda contabile dell'anno 2023 (doc. 4 fascicolo opponente) risulta l'annotazione della fattura n. 66915 del 10 febbraio di € 22,50. Infine dalla scheda contabile dell'anno 2024 (doc. 5 fascicolo opponente) risulta l'annotazione della fattura per spese doganali del 17 gennaio, dell'importo di € 384,50 e della nota di credito in pari data n. 29472 di € 238,68, da cui risulta un residuo di € 145,99 che è esattamente l'importo richiesto per tale fattura da parte opponente. Dalla medesima scheda contabile dell'anno 2024 prodotta dall'opponente, risulta la contabilizzazione della fattura n. 356290 di € 20.747,51.
L'opponente, per avendo genericamente affermato di aver immediatamente contestato tali fatture, non ha in alcun modo fornito la prova di aver effettivamente formulato contestazioni di sorta avverso le fatture in esame prima del presente giudizio, avendo semmai documentato di averle al contrario debitamente inserite nella propria contabilità (v. doc. 3, 4 e 5 fascicolo opponente). Neppure l'opponente ha negato di aver ricevuto la messa in mora inviata dalla con pec Controparte_1 dell'11.4.2024, con la specifica indicazione dei numeri delle fatture insolute e dei relativi importi, e non vi è prova che anche in seguito alla ricezione di tale comunicazione, la medesima abbia formulato contestazioni di sorta in ordine alle pretese avanzate da Controparte_1
Le fatture relative agli oneri doganali (n. MXP 544399 del 14.10.2022, n. MXP 66915 del 10.02.2023 e n. MXP 29473 del 17.01.2024, doc. 5 fascicolo opposta) recano la puntuale indicazione dei numeri di spedizione cui le medesime si riferiscono, ad anche in relazione a tali dati l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione, limitandosi la medesima ad eccepire genericamente la mancata allegazione delle spedizioni che giustificano gli addebiti degli oneri in questione, circostanza questa invece - come detto - smentita documentalmente.
Quanto ai corrispettivi di trasporto di cui alla fattura n. MIL0006356290 dell'importo di € 20.747,51 emessa il 31.1.2024, va innanzitutto osservato che la medesima fattura reca l'indicazione del numero delle spedizioni cui la stessa si riferisce, con il dettaglio della data di spedizione, del mittente e del destinatario e per ciascuna di esse del peso della merce trasportata, del numero di colli e delle singole voci di costo addebitate. Anche con riferimento a tali puntuali indicazioni, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione. Le contestazioni di invero generiche, Parte_1 circa la mancanza di elementi idonei a comprendere come l'importo azionato sia stato determinato, sono state smentite dalla produzione documentale dell'opposta, che come rilevato ha prodotto il contratto regolante i rapporti tra le parti con i listini dei costi (doc. 2 fascicolo opposta) e dalle fatture che recano la puntuale e dettagliata descrizione dei servizi effettati, con tutti gli elementi posti a fondamento del conteggio delle spettanze richieste (doc. 3 e 5 fascicolo opposta).
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3581 del 8.2.2024 si è espressa in ordine all'efficacia probatoria delle fatture commerciali, nei rapporti tra imprenditori, come di seguito “Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa
pagina 5 di 9 annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)”.
Dunque, la fattura commerciale non ha soltanto efficacia probatoria nei confronti del creditore emittente in quanto atto a formazione unilaterale, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente rapporto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto, diventando in questo modo atto a contenuto compartecipativo. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria.
Ciò solo si ritiene sufficiente ad affermare la fondatezza della pretesa azionata da Controparte_1
[...]
Ma vi è di più. Le indicazioni dettagliate di cui alla fattura n. MIL0006356290, trovano puntuale riscontro nelle lettere di vettura prodotte da parte opposta sub doc. 4, i cui numeri di waybill sono riportati pedissequamente nella fattura in esame. Anche tali elementi sono stati privi di specifica contestazione.
L'opposta ha altresì allegato che, come previsto dall'art.
3.3 del contratto quadro intercorrente tra le parti, l'opponente era titolare di un codice personale che consentiva di generare direttamente le richieste di trasporto, anche da parte di terzi, con costi a suo carico. In effetti con tale art.
3.3 la
[...] si assumeva la responsabilità dell'affidamento, della custodia, della gestione e Parte_1 Contr dell'utilizzo del codice personale assegnato da anche in relazione ad eventuali spedizioni effettuate da terzi con il medesimo codice. Ha altresì allegato che con tale codice erano stati generati i documenti di trasporto prodotto sub doc. 4 e le era stata chiesta l'esecuzione delle 3 spedizioni dettagliate nella fattura in esame. Anche su tali aspetti, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione, dovendosi pertanto ritenere ammessi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Irrilevante in tale contesto, il generico disconoscimento formulato da parte opponente in relazione alle sottoscrizioni apposte nelle lettere di vettura, che - valga osservare - non recano alcuna sottoscrizione.
Parimenti irrilevante deve giudicarsi la contestazione di conformità dei documenti prodotti dall'opposta agli originali, dovendosi ritenere la medesima non efficacemente svolta. Come affermato infatti dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Sentenza n. 24634 del 13.9.2021) l'art. 2719 c.c. spiega che le copie fotografiche di documenti hanno la stessa efficacia degli originali, se la loro conformità con questi è attestata da un pubblico ufficiale competente o non è espressamente disconosciuta. Secondo questa sentenza della Cassazione, il disconoscimento delle scritture private non è soggetto alle disposizioni dell'art. 215 c.p.c. comma 1 n.
2. Ciò significa che il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, poichè il giudice può accertare la conformità anche aliunde, tramite altre prove, anche presuntive. Inoltre, ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., la giurisprudenza ha introdotto un ulteriore requisito: pagina 6 di 9 l'indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale (“Tuttavia, la successiva giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi, ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. N. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993,23902 del 2017”). Nel caso di specie, il disconoscimento di conformità dei documenti depositati da parte opposta agli originali, non è stato proposto da parte opponente nei modi sopra richiamati, richiesti a pena di inefficacia dello stesso disconoscimento, per il che la contestazione in esame deve dirsi non efficacemente proposta.
Va ulteriormente rilevato che tutti gli elementi dettagliati nella fattura azionate n. MIL0006356290 e nelle lettere di vettura generate – come allegato da parte opposta – dalla medesima opponente (o da eventuale terzo con l'utilizzo del codice cliente della medesima), sono pedissequamente riportati anche nei documenti di consegna prodotti da parte opposta sub doc. 6.
Quanto alle contestazioni delle firme apposte su tali documenti di consegna, che la medesima asserisce non essere a sé attribuibili, si osserva come la giurisprudenza ha evidenziato che "l'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 c.p.c.. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23155 del 31.10.2014)”.
Il documento in esame reca tutti i riferimenti della ricevente, individuata in essa Parte_1 riportando tutti i dati delle lettere di vettura, in ordine ai quali non sono state formulate specifiche contestazioni. Il nome del signor è riportato nel waybill relativo alla spedizione n. Per_1
2142426716, quale riferimento e contatto del trasporto, ed il relativo nominativo è stato parimenti riportato nel documento di consegna, così come in relazione alle altre spedizioni, è riportato come nominativo accettante genericamente il magazzino di Deve dunque ritenersi irrilevante la Parte_1 generica contestazione dell'attribuibilità a sé o al signor delle firme apposte in tali documenti, Per_1 nel complesso quadro probatorio ed allegativo sopra descritto, ben potendo la firma essere stata apposta da un qualsiasi addetto al magazzino dell'opponente, emergendo la prova dell'esecuzione dei servizi cui la fattura si riferisce dagli ulteriori elementi già sopra illustrati.
Il Tribunale ritiene dunque che parte opposta mediante la produzione in atti del contratto stipulato inter partes (sub doc. 2), nonché delle fatture (sub doc. 3 e 5), corredate di estratto autentico delle scritture contabili, delle lettere di vettura e dei documenti di consegna (sub doc. 4 e 6) recanti l'analitica indicazione degli elementi determinanti gli importi azionati - documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa - ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Quanto alla contestazione in ordine alla sproporzione degli importi pretesi a titolo di corrispettivo per i pagina 7 di 9 servizi di trasporto cui la fattura 006356290 si riferisce, si osserva che la fattura medesima, le lettere di vettura ed i documenti di consegna, recano tutti gli elementi e le voci costituenti la complessiva pretesa azionata (pesi, volumi, distanze e parametri specifici). Sugli stessi l'opponente non ha svolto alcun specifica contestazione, limitandosi ad affermare la mancanza di allegazione di tali elementi, al contrario documentalmente forniti. L'opposta - non smentita da parte opponente - ha dettagliato il conteggio attraverso il quale sono stati determinati i corrispettivi delle tre spedizioni, in applicazione dei listini allegati al contratto (doc. 2 fascicolo opposta) ed alle condizioni tariffarie consultabili sul portale MyDHL. In particolare, ha specificato che per la spedizione n. 8118764824 di kg.981,50 dalla Cina zona 7 il conteggio è stato così effettuato: Fino a kg.70 euro 871.53, da kg.70,1 a 300 kg euro 14.58 ogni chilogrammo per 230kg pari a euro 3353,40 e da 70,1 kg a 981,50kg euro 14.58 ogni chilogrammo per 912 Kg pari a euro 13.296,96, per il totale di euro 871,53 + 13296,96 = euro 14.168,49, oltre ai supplementi previsti nel contratto e indicati nel portale my DHL;
per la spedizione 2620836772 di kg.8,5 dalla Cina zone 7 come da listino allegato la tariffa è pari a euro 150,93, oltre ai supplementi previsti nel contratto e indicati nel portale my DHL;
per la spedizione 2142426716 kg.26,5 dalla Germania zona 1 il conteggio è stato così effettuato: Fino a kg.26 euro 156,54 + euro 2,36 (ogni mezzo kg. Da 20,1 kg a 30 kg.) pari al totale di euro 158,90; oltre ai supplementi previsti nel contratto e indicati nel portale my DHL. Tali conteggi, non oggetto di alcuna specifica contestazione, devono ritenersi ammessi in ragione dei principi di cui all'art. 115 c.p.c..
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Per completezza, si ribadisce la valutazione di irrilevanza ai fini del decidere delle istanze istruttorie formulate da parte opponente, di cui la medesima ha reiterato la richiesta di ammissione nella propria comparsa conclusionale. In particolare, quanto al richiesto ordine di esibizione degli originali dei documenti di consegna, non si ritiene lo stesso ammissibile in quanto come sopra detto la contestazione della conformità delle produzioni documentali effettuate da parte opposta rispetto agli originali non è stata efficacemente svolta;
quanto all'escussione del sig. sui capitoli articolati, si Persona_1 ribadisce il giudizio di superfluità del mezzo istruttorio alla luce quanto sopra già rilevato in ordine al complesso allegativo e probatorio fornito dall'opposta circa la fondatezza del proprio credito ed al contegno complessivo dell'opponente, sia in fase stragiudiziale - non avendo la medesima formulato contestazioni alle fatture azionate prima del giudizio, avendole anzi regolarmente contabilizzate - che in fase giudiziale - considerata la genericità delle contestazioni e l'inefficacia dei disconoscimenti svolti -.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto (d.i. n. Decreto Ingiuntivo n.11050/2024 RG 26390/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.7.2024)
pagina 8 di 9 - condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% su tali compensi ed accessori come per legge dovuti.
Milano, 24 novembre 2025
Il Gop
dott. Katia Songia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35190/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMODIO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. AMODIO ALESSANDRO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAVOGLIA Controparte_1 P.IVA_2
MA BI, elettivamente domiciliata in VIA SPREAFICO 3 20900 MONZA, presso il difensore avv. BONAVOGLIA MA BI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi innanzi espressi nonché per tutti gli altri motivi che ci si riserva di meglio specificare nel corso del giudizio e per lo effetto: A) In via Principale: accertare l'inesistenza del credito assuntamente azionato, e, per lo effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 11050/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.07.2024 all'esito del processo iscritto al ruolo del contenzioso civile al R.G.n. 26390/2024 B) In Via subordinata: nella non creduta ipotesi di accertamento positivi dell'avvenuta spedizione, Voglia il Tribunale accertare la quantificazione dei costi di spedizione ben oltre le tariffe convenzionalmente intese tra le parti e dunque in € 350,00 (trecentocinquanta) o, in estremo Contr subordine, quelle normalmente praticate da secondo la diversa somma che il Tribunale riterrà di accertare. Con vittoria di spese, Iva e CPA come per legge”.
pagina 1 di 9 Per parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: Respingere l'opposizione per i motivi esposti in atti e/o per ogni motivo che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio, confermando il decreto opposto e/o condannando l'opponente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9.10.2024, la Pt_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.11050/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.7.2024, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della la somma Controparte_1 complessiva di € 21.048,80, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per servizi di trasporto e di oneri doganali.
Affermava di essere attiva nell'ambito della tecnologia e dei prodotti informatici per aziende e per l'istruzione, proponendosi come punto di riferimento innovatore in materia di sicurezza, networking, information technology, health & clean e materiale elettrico, e di avvalersi nello svolgimento della propria attività, caratterizzata da un intenso import export, di molteplici vettori, tra cui CP_1 CP_ (sia che le altre branch della compagnia).
Eccepiva però di non essere in grado di individuare gli estremi essenziali del presunto credito azionato, la sua esegesi e le motivazioni per le quali sia maturato, visto che le fatture n. MIL0006356290 di € 20.747,51 del 31.1.2024 e n. 544399 di € 301,29 del 14.10.2022 poste a fondamento del ricorso monitorio, non sono state allegate. Quale conseguenza di tale omesso deposito, faceva discendere la nullità del decreto opposto.
Eccepiva altresì l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, indicando quale Tribunale competente a conoscere la controversia quello di Napoli, in quanto luogo della propria sede legale ed operativa.
Nel merito eccepiva l'inesistenza del credito azionato che, in mancanza di produzione delle fatture e di indicazioni degli elementi utili per permetterle di articolare compiutamente la propria difesa, affermava di potersi solo limitare ad escludere, negando di aver mai richiesto spedizioni di valore così elevato come quello preteso con l'iniziativa oggetto di opposizione. Evidenziava che infatti i servizi di spedizione nel tempo fruiti hanno sempre avuto corrispettivi irrisori rispetto a quello richiesto in via monitoria, ritenendo pertanto non giustificata una richiesta oltre ventimila euro, per giunta senza la produzione di un contratto, di un ordine di spedizione, di una richiesta del servizio o anche solo della fattura.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva in via preliminare la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Napoli, la dichiarazione di nullità del decreto opposto, e nel merito la sua revoca.
Costituitasi in giudizio, la contestava integralmente le domande Controparte_1 avversarie, chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 9 Allegava di aver stipulato con l'opponente in data 11.5.2020, un contratto “quadro” per la fornitura dei propri servizi, il cui articolo 13 individuava quale foro esclusivo quello di Milano - foro ritenuto competente anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto foro del domicilio del creditore, luogo in cui doveva eseguirsi la prestazione pretesa, ai sensi dell'art. 1182 c.c., 3° comma c.c., trattandosi di obbligazione avente per oggetto una somma di denaro liquida -, a smentita dell'eccezione di incompetenza territoriale avversaria, che pure contestava in quanto dedotta in modo incompleto, per non essere stata sollevata con riferimento a tutti i fori collegabili alla fattispecie.
Quanto al merito, evidenziava che, come previsto dall'art.
3.3 del precitato contratto, l'opponente era titolare di un codice personale che consentiva di generare direttamente le richieste di trasporto, anche da parte di terzi, con costi a suo carico, e che con tale codice le era stata chiesta l'esecuzione delle 3 spedizioni dettagliate nella fattura n. MIL 006356290, che produceva unitamente a copia dei documenti di trasporto attestanti i servizi resi, ed in relazione ai quali affermava di non aver mai ricevuto in precedenza contestazione alcuna. Affermava inoltre di essere creditrice dell'importo di € 301,29 per tre fatture relative ad oneri doganali/sanzioni/rettifiche, da essa anticipati e pure mai contestati dall'opponente.
Sulla scorta di tali allegazioni, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e nel merito la sua conferma, ovvero la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia.
Con la propria prima memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c., l'opponente esprimeva formale rinuncia all'eccezione di incompetenza territoriale, stante la clausola recante la designazione del foro esclusivo contenuta nel contratto quadro prodotto dall'opposta, di cui affermava avere solo un estratto. Negava l'esistenza della spedizione di cui alla fattura azionata MIL 006356290, del relativo ordine, dell'espletamento del trasporto e della presunta consegna, di cui affermava difettare la prova. Eccepiva inoltre l'inidoneità della produzione del contratto quadro a provare l'effettivo conferimento del singolo incarico e della successiva esecuzione della prestazione, mentre, con riferimento alle lettere di vettura prodotte dall'opposta, contestava che si riferissero effettivamente a trasporti da essa richiesti, evidenziando che le stesse riportano tra l'altro caratteri verosimilmente cinesi, apposti a penna, non comprensibili. Contestava inoltre l'inidoneità di tali lettere di vettura a provare l'avvenuta accettazione della merce da parte sua, disconoscendo altresì formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni ivi apposte, che negava fossero a sé riferibili. Disconosceva altresì la conformità all'originale dei documenti prodotti dall'opposta, la loro rispondenza al vero e, in ogni caso, la loro natura di lettere di vettura idonee a dimostrare l'avvenuta presa in carico, il trasporto e la consegna della merce. Quanto alle fatture per oneri doganali, eccepiva la carenza di allegazioni in ordine alla maturazione di tali costi ed in ordine al rapporto contrattuale ovvero alla spedizione cui gli stessi si riferiscono. Evidenziava inoltre l'irrilevanza della mancata contestazione delle fatture azionate, prima dell'ingiunzione, sostenendo in ogni caso di averle al contrario immediatamente contestate. In via subordinata, rilevata l'eccessiva onerosità e la sproporzione del corrispettivo richiesto rispetto alle normali tariffe applicate ed alla convenzione in essere inter partes, ne chiedeva la riduzione, eccependo altresì l'arbitrarietà dell'importo preteso, che in assenza di riferimenti circa pesi, volumi, distanze e parametri specifici affermava non poter superare l'importo di € 350,00 per spedizione.
Prodotti dall'opposta, con la seconda memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c., i documenti di consegna pagina 3 di 9 relativi alle spedizioni cui alla fattura MIL 006356290, l'opponente ne contestava la conformità ai loro originali, disconoscendo altresì, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta sugli stessi a nome del sig. impiegato del settore commerciale non addetto al magazzino, che ne Persona_1 aveva negato la paternità. Disconosceva altresì tutte le ulteriori sottoscrizioni presenti sui documenti di trasporto prodotti dall'opposta, ivi comprese quelle riferibili a presunti destinatari delle consegne, risultano essere dei semplici segni grafici non attribuibili ad alcuna persona.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con provvedimento del 4.6.2025, la causa, senza assunzione di prove costituende, è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con provvedimento adottato ex art. 127ter c.p.c. in data 30.10.2025.
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo prendersi atto della rinuncia, da parte dell'opponente, all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, espressa con la prima memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c., a seguito del deposito da parte dell'opposta del contratto quadro intercorso tra le parti, regolante i relativi rapporti.
Deve inoltre rigettarsi l'eccezione di nullità del decreto opposto per omessa produzione delle fatture a corredo del ricorso: parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto l'“estratto autentico” delle scritture contabili (sub doc. 2 e 3 in fascicolo monitorio) come prescritto dall'art. 634 c.p.c., di conseguenza il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Quanto al merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da sia Parte_1 infondata e che, pertanto, non possa essere accolta.
Costituisce innanzitutto circostanza pacifica in causa, che il credito azionato da Controparte_1 si fonda sulle fatture n. MIL0006356290 dell'importo di € 20.747,51 emessa il 31.1.2024, nonché
[...] sulla fattura n. MXP 544399 del 14.10.2022, sulla nota di addebito n. MXP 66915 del 10.02.2023 e sulla fattura n. MXP 29473 del 17.01.2024, in relazione alle quali è preteso il saldo complessivo di € 301,29. Di tali documenti fiscali l'opposta ha documentato l'avvenuta regolare annotazione nei propri registri I.V.A. mediante produzione dei relativi estratti provvisti di autenticazione notarile (doc. 2 e 3 fascicolo monitorio).
Costituisce circostanza altrettanto pacifica che tra le parti in causa era stato sottoscritto in data 11.5.2020, un contratto “quadro” per la fornitura dei servizi di che quest'ultima ha Controparte_1 prodotto completo delle tariffe applicate ed in relazione al quale l'opponente non ha formulato alcuna eccezione (doc. 2 fascicolo opposta).
Parte opponente non ha negato di aver ricevuto i documenti fiscali sopra indicati, né ha negato di averli regolarmente contabilizzati, trovando gli stessi, anzi, puntuale conferma nelle schede contabili di
[...] relative ai rapporti con negli anni 2022, 2023 e 2024, prodotte Parte_1 Controparte_1 dalla medesima società con il proprio atto di opposizione (doc. 3, 4 e 5 fascicolo opponente).
In particolare, dalla scheda contabile prodotta dall'opponente relativamente all'anno 2022 (doc. 3 fascicolo opponente) risulta l'annotazione della fattura n. 544399 del 14 ottobre di € 166,91 e la nota di credito n. 544398 in pari data di € 34,11, con conseguente saldo residuo di € 132,80, che è esattamente pagina 4 di 9 il credito azionato dall'opposta per tale fattura. Dalla scheda contabile dell'anno 2023 (doc. 4 fascicolo opponente) risulta l'annotazione della fattura n. 66915 del 10 febbraio di € 22,50. Infine dalla scheda contabile dell'anno 2024 (doc. 5 fascicolo opponente) risulta l'annotazione della fattura per spese doganali del 17 gennaio, dell'importo di € 384,50 e della nota di credito in pari data n. 29472 di € 238,68, da cui risulta un residuo di € 145,99 che è esattamente l'importo richiesto per tale fattura da parte opponente. Dalla medesima scheda contabile dell'anno 2024 prodotta dall'opponente, risulta la contabilizzazione della fattura n. 356290 di € 20.747,51.
L'opponente, per avendo genericamente affermato di aver immediatamente contestato tali fatture, non ha in alcun modo fornito la prova di aver effettivamente formulato contestazioni di sorta avverso le fatture in esame prima del presente giudizio, avendo semmai documentato di averle al contrario debitamente inserite nella propria contabilità (v. doc. 3, 4 e 5 fascicolo opponente). Neppure l'opponente ha negato di aver ricevuto la messa in mora inviata dalla con pec Controparte_1 dell'11.4.2024, con la specifica indicazione dei numeri delle fatture insolute e dei relativi importi, e non vi è prova che anche in seguito alla ricezione di tale comunicazione, la medesima abbia formulato contestazioni di sorta in ordine alle pretese avanzate da Controparte_1
Le fatture relative agli oneri doganali (n. MXP 544399 del 14.10.2022, n. MXP 66915 del 10.02.2023 e n. MXP 29473 del 17.01.2024, doc. 5 fascicolo opposta) recano la puntuale indicazione dei numeri di spedizione cui le medesime si riferiscono, ad anche in relazione a tali dati l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione, limitandosi la medesima ad eccepire genericamente la mancata allegazione delle spedizioni che giustificano gli addebiti degli oneri in questione, circostanza questa invece - come detto - smentita documentalmente.
Quanto ai corrispettivi di trasporto di cui alla fattura n. MIL0006356290 dell'importo di € 20.747,51 emessa il 31.1.2024, va innanzitutto osservato che la medesima fattura reca l'indicazione del numero delle spedizioni cui la stessa si riferisce, con il dettaglio della data di spedizione, del mittente e del destinatario e per ciascuna di esse del peso della merce trasportata, del numero di colli e delle singole voci di costo addebitate. Anche con riferimento a tali puntuali indicazioni, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione. Le contestazioni di invero generiche, Parte_1 circa la mancanza di elementi idonei a comprendere come l'importo azionato sia stato determinato, sono state smentite dalla produzione documentale dell'opposta, che come rilevato ha prodotto il contratto regolante i rapporti tra le parti con i listini dei costi (doc. 2 fascicolo opposta) e dalle fatture che recano la puntuale e dettagliata descrizione dei servizi effettati, con tutti gli elementi posti a fondamento del conteggio delle spettanze richieste (doc. 3 e 5 fascicolo opposta).
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3581 del 8.2.2024 si è espressa in ordine all'efficacia probatoria delle fatture commerciali, nei rapporti tra imprenditori, come di seguito “Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa
pagina 5 di 9 annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)”.
Dunque, la fattura commerciale non ha soltanto efficacia probatoria nei confronti del creditore emittente in quanto atto a formazione unilaterale, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente rapporto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto, diventando in questo modo atto a contenuto compartecipativo. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria.
Ciò solo si ritiene sufficiente ad affermare la fondatezza della pretesa azionata da Controparte_1
[...]
Ma vi è di più. Le indicazioni dettagliate di cui alla fattura n. MIL0006356290, trovano puntuale riscontro nelle lettere di vettura prodotte da parte opposta sub doc. 4, i cui numeri di waybill sono riportati pedissequamente nella fattura in esame. Anche tali elementi sono stati privi di specifica contestazione.
L'opposta ha altresì allegato che, come previsto dall'art.
3.3 del contratto quadro intercorrente tra le parti, l'opponente era titolare di un codice personale che consentiva di generare direttamente le richieste di trasporto, anche da parte di terzi, con costi a suo carico. In effetti con tale art.
3.3 la
[...] si assumeva la responsabilità dell'affidamento, della custodia, della gestione e Parte_1 Contr dell'utilizzo del codice personale assegnato da anche in relazione ad eventuali spedizioni effettuate da terzi con il medesimo codice. Ha altresì allegato che con tale codice erano stati generati i documenti di trasporto prodotto sub doc. 4 e le era stata chiesta l'esecuzione delle 3 spedizioni dettagliate nella fattura in esame. Anche su tali aspetti, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione, dovendosi pertanto ritenere ammessi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Irrilevante in tale contesto, il generico disconoscimento formulato da parte opponente in relazione alle sottoscrizioni apposte nelle lettere di vettura, che - valga osservare - non recano alcuna sottoscrizione.
Parimenti irrilevante deve giudicarsi la contestazione di conformità dei documenti prodotti dall'opposta agli originali, dovendosi ritenere la medesima non efficacemente svolta. Come affermato infatti dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Sentenza n. 24634 del 13.9.2021) l'art. 2719 c.c. spiega che le copie fotografiche di documenti hanno la stessa efficacia degli originali, se la loro conformità con questi è attestata da un pubblico ufficiale competente o non è espressamente disconosciuta. Secondo questa sentenza della Cassazione, il disconoscimento delle scritture private non è soggetto alle disposizioni dell'art. 215 c.p.c. comma 1 n.
2. Ciò significa che il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, poichè il giudice può accertare la conformità anche aliunde, tramite altre prove, anche presuntive. Inoltre, ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., la giurisprudenza ha introdotto un ulteriore requisito: pagina 6 di 9 l'indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale (“Tuttavia, la successiva giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi, ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. N. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993,23902 del 2017”). Nel caso di specie, il disconoscimento di conformità dei documenti depositati da parte opposta agli originali, non è stato proposto da parte opponente nei modi sopra richiamati, richiesti a pena di inefficacia dello stesso disconoscimento, per il che la contestazione in esame deve dirsi non efficacemente proposta.
Va ulteriormente rilevato che tutti gli elementi dettagliati nella fattura azionate n. MIL0006356290 e nelle lettere di vettura generate – come allegato da parte opposta – dalla medesima opponente (o da eventuale terzo con l'utilizzo del codice cliente della medesima), sono pedissequamente riportati anche nei documenti di consegna prodotti da parte opposta sub doc. 6.
Quanto alle contestazioni delle firme apposte su tali documenti di consegna, che la medesima asserisce non essere a sé attribuibili, si osserva come la giurisprudenza ha evidenziato che "l'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 c.p.c.. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23155 del 31.10.2014)”.
Il documento in esame reca tutti i riferimenti della ricevente, individuata in essa Parte_1 riportando tutti i dati delle lettere di vettura, in ordine ai quali non sono state formulate specifiche contestazioni. Il nome del signor è riportato nel waybill relativo alla spedizione n. Per_1
2142426716, quale riferimento e contatto del trasporto, ed il relativo nominativo è stato parimenti riportato nel documento di consegna, così come in relazione alle altre spedizioni, è riportato come nominativo accettante genericamente il magazzino di Deve dunque ritenersi irrilevante la Parte_1 generica contestazione dell'attribuibilità a sé o al signor delle firme apposte in tali documenti, Per_1 nel complesso quadro probatorio ed allegativo sopra descritto, ben potendo la firma essere stata apposta da un qualsiasi addetto al magazzino dell'opponente, emergendo la prova dell'esecuzione dei servizi cui la fattura si riferisce dagli ulteriori elementi già sopra illustrati.
Il Tribunale ritiene dunque che parte opposta mediante la produzione in atti del contratto stipulato inter partes (sub doc. 2), nonché delle fatture (sub doc. 3 e 5), corredate di estratto autentico delle scritture contabili, delle lettere di vettura e dei documenti di consegna (sub doc. 4 e 6) recanti l'analitica indicazione degli elementi determinanti gli importi azionati - documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa - ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Quanto alla contestazione in ordine alla sproporzione degli importi pretesi a titolo di corrispettivo per i pagina 7 di 9 servizi di trasporto cui la fattura 006356290 si riferisce, si osserva che la fattura medesima, le lettere di vettura ed i documenti di consegna, recano tutti gli elementi e le voci costituenti la complessiva pretesa azionata (pesi, volumi, distanze e parametri specifici). Sugli stessi l'opponente non ha svolto alcun specifica contestazione, limitandosi ad affermare la mancanza di allegazione di tali elementi, al contrario documentalmente forniti. L'opposta - non smentita da parte opponente - ha dettagliato il conteggio attraverso il quale sono stati determinati i corrispettivi delle tre spedizioni, in applicazione dei listini allegati al contratto (doc. 2 fascicolo opposta) ed alle condizioni tariffarie consultabili sul portale MyDHL. In particolare, ha specificato che per la spedizione n. 8118764824 di kg.981,50 dalla Cina zona 7 il conteggio è stato così effettuato: Fino a kg.70 euro 871.53, da kg.70,1 a 300 kg euro 14.58 ogni chilogrammo per 230kg pari a euro 3353,40 e da 70,1 kg a 981,50kg euro 14.58 ogni chilogrammo per 912 Kg pari a euro 13.296,96, per il totale di euro 871,53 + 13296,96 = euro 14.168,49, oltre ai supplementi previsti nel contratto e indicati nel portale my DHL;
per la spedizione 2620836772 di kg.8,5 dalla Cina zone 7 come da listino allegato la tariffa è pari a euro 150,93, oltre ai supplementi previsti nel contratto e indicati nel portale my DHL;
per la spedizione 2142426716 kg.26,5 dalla Germania zona 1 il conteggio è stato così effettuato: Fino a kg.26 euro 156,54 + euro 2,36 (ogni mezzo kg. Da 20,1 kg a 30 kg.) pari al totale di euro 158,90; oltre ai supplementi previsti nel contratto e indicati nel portale my DHL. Tali conteggi, non oggetto di alcuna specifica contestazione, devono ritenersi ammessi in ragione dei principi di cui all'art. 115 c.p.c..
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Per completezza, si ribadisce la valutazione di irrilevanza ai fini del decidere delle istanze istruttorie formulate da parte opponente, di cui la medesima ha reiterato la richiesta di ammissione nella propria comparsa conclusionale. In particolare, quanto al richiesto ordine di esibizione degli originali dei documenti di consegna, non si ritiene lo stesso ammissibile in quanto come sopra detto la contestazione della conformità delle produzioni documentali effettuate da parte opposta rispetto agli originali non è stata efficacemente svolta;
quanto all'escussione del sig. sui capitoli articolati, si Persona_1 ribadisce il giudizio di superfluità del mezzo istruttorio alla luce quanto sopra già rilevato in ordine al complesso allegativo e probatorio fornito dall'opposta circa la fondatezza del proprio credito ed al contegno complessivo dell'opponente, sia in fase stragiudiziale - non avendo la medesima formulato contestazioni alle fatture azionate prima del giudizio, avendole anzi regolarmente contabilizzate - che in fase giudiziale - considerata la genericità delle contestazioni e l'inefficacia dei disconoscimenti svolti -.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto (d.i. n. Decreto Ingiuntivo n.11050/2024 RG 26390/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.7.2024)
pagina 8 di 9 - condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% su tali compensi ed accessori come per legge dovuti.
Milano, 24 novembre 2025
Il Gop
dott. Katia Songia
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