Ordinanza presidenziale 29 febbraio 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 22084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22084 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11659/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11659 del 2021, proposto da
San Raffaele S.p.A., San Raffaele Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Passi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AS Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gloria Di Gregorio, Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Merelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Anzio Servizi Assistenziali S.r.l., non costituito in giudizio;
Merinvest S.r.l. in Fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
per l'annullamento
della nota della Regione Lazio prot. n. GR3919-000001 del 06/08/2021, inoltrata alle società ricorrenti e alle AA.SS.LL. RM 1, RM 3 e RM 6 (nonché alle AA.SS.LL. di Frosinone e di Viterbo, mai sollecitate), con la quale sono state rigettate le richieste formulate dalla SA AE S.P.A. e IRCCS SA AE ROMA S.R.L. di perfezionare gli accordi contrattuali ex art.8-quinquies D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e ss. mm. e ii., per i presidi SA AE NOMENTANA, SA AE PORTUENSE, IRCCS SA AE PISAA, SA AE ROCCA DI PAPA e SA AE VELLETRI e di completare i relativi iter di approvazione, nonché di ogni altro provvedimento connesso o collegato o consequenziale, ancorché allo stato ignoto, NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO dell'obbligo delle amministrazioni resistenti di provvedere sulle istanze formulate dalle società ricorrenti, previa assegnazione di un termine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di AS Roma 1 e di Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e di Azienda Sanitaria Locale Roma 6 e di Merinvest S.r.l. in Fallimento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa UD TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, società che gestisce diverse strutture sanitarie in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie nonché accreditamento ad erogare prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSR, ha impugnato la nota della Regione Lazio del 6 agosto 2021, con la quale sono state rigettate le richieste formulate stessa ricorrente di perfezionare gli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm.
La ricorrente rileva, in fatto, che in forza delle previsioni contenute nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la struttura privata accreditata si vede assegnare un livello di finanziamento dalla Regione e, successivamente, stipula con l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente (in funzione dell’ubicazione del singolo presidio) uno o più accordi contrattuali ai sensi dell’art.8-quinquies del citato decreto legislativo. Nella Regione Lazio, tuttavia, la prassi di sottoscrivere gli accordi contrattuali ex art.8-quinquies ha visto la luce soltanto a partire dall’anno 2008, con la conseguenza che, fino all’anno 2007 compreso, le strutture provvisoriamente accreditate si sono viste assegnare un livello di finanziamento – e sono state anche remunerate – in totale assenza di accordo contrattuale.
La ricorrente sostiene che per i presidi interessati dal presente ricorso e per le annualità anteriori al 2008, ha in corso alcune cause davanti all’A.G.O. nell’ambito delle quali è in contestazione l’entità della remunerazione.
Il Giudice ordinario ha ritenuto di entrare nel merito della fondatezza della pretesa azionata soltanto a cagione dell’inesistenza di un accordo contrattuale perfezionato ai sensi dell’art.8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione di legge. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dell’art.8-quinquies decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e ss. mm., degli artt.2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento. 2. Violazione dell’art. 97 Cost. nonché degli artt.1, 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sostiene la ricorrente:
- che l’interesse al presente ricorso discende dalla necessità di avere un accordo contrattuale quale condizione per il riconoscimento della remunerazione davanti al giudice civile;
- che il dovere delle controparti pubbliche di perfezionare tali accordi contrattuali scaturisce direttamente dal dettato normativo dell’art.8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992;
- che nessuna norma che regola l’esercizio dell’attività amministrativa consente la possibilità di procrastinare sine die i termini procedimentali, essendo consentita la mera sospensione per esigenze connesse alla complessità dell’istruttoria.
La Regione ha eccepito la carenza di interesse e ha controdedotto nel merito.
L’ASL ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e ha controdedotto nel merito.
All’udienza di smaltimento del 17 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Anzitutto non appare fondata la richiesta di estromissione dal giudizio dell’ASL.
Come precisato dalla giurisprudenza “ Seppure nel sistema sanitario nazionale il riconoscimento dell'accreditamento alle strutture sanitarie private è subordinato, infatti, all'esito di attività quali la ricognizione del fabbisogno assistenziale e la programmazione sanitaria regionale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2117 del 15 aprile 2013; sul punto cfr. anche la ricostruzione svolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 132 del 7 giugno 2013), vale notare che nel processo amministrativo, la qualità di controinteressato deve essere riconosciuta anche a coloro che si presentino come portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto ” (Cons. St., sez. III, 3 settembre 2018, n. 5164).
Nel caso in esame, l’ASL costituisce il soggetto con cui il ricorrente ha stipulato una serie di convenzioni che involgono la richiesta in esame.
Infondate sono anche le eccezioni di inammissibilità per carenza dell’interesse ad agire.
L’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è una condizione dell’azione che presuppone che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità, e cioè un risultato di vantaggio, dall’accoglimento del ricorso. L'interesse al ricorso deve inoltre presentare i caratteri della attualità, della concretezza e della personalità.
Nel caso in esame, la ricorrente ha dimostrato di avere un interesse attuale e concreto, volto a ottenere una pronuncia davanti al giudice ordinario.
Il ricorso è infondato.
In particolare, è da rilevare che il rapporto delle ricorrenti con il SSN era comunque disciplinato da atti autoritativi di assegnazione del livello di finanziamento assegnato, da intendersi quale limite invalicabile e, nell’ambito di questo limite, sono state remunerate.
In sostanza, la disciplina del loro rapporto era già contenuta negli atti autoritativi, non potendosi pretendere la sottoscrizione di contratti che ora per allora disciplinino rapporti esauriti e comunque già regolati.
Inoltre, le strutture risultavano in accreditamento provvisorio, con la conseguenza che non poteva stipularsi alcun accordo in assenza di un accreditamento definitivo.
Per l’art. 8 quater, comma 7, d.lgs. n. 502/1992, vigente ratione temporis, “ Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso ”.
Per il comma 1 del medesimo articolo “ 1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ”.
In sostanza, non solo è illogico fare, ora per allora, un contratto in relazione a un rapporto che risultava già disciplinato, ma risulta altresì impossibile verificare la possibilità che l’accreditamento provvisorio diventasse definitivo.
In conclusione il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da corrispettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di AS e Regione nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA TI TI, Presidente
UD TT, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD TT | MA TI TI |
IL SEGRETARIO