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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. IA Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 640/2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Domenico Naso
appellante contro
[...]
Arcetri Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato
appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n. 406/2024 pubblicata in data 29.4.2024
all'udienza del 11.11.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
Col ricorso in primo grado esponeva di essere dipendente dell' Parte_1 [...] dall'anno 2009, inquadrato dall'assunzione nel Controparte_2 profilo professionale di tecnologo di III livello, e che dall'anno 2012 aveva acquisito completa autonomia professionale, propria del profilo di primo tecnologo di II livello per come descritto nel mansionario richiamato dall'art.13 DPR 171/1991, ovvero
“svolgimento di attività in piena autonomia, sia in fase di progettazione, di elaborazione che di gestione correlate all'attività professionale propria del ruolo di appartenenza”. Illustrava in dettaglio i singoli progetti che da allora aveva coordinato e di cui era stato responsabile, da lui svolti in piena autonomia, e chiedeva l'accertamento dello svolgimento in fatto delle mansioni superiori di primo tecnologo di II livello con pagina 1 di 8 decorrenza dall'anno 2012, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive maturate e non corrisposte, quantificate come da conteggio in euro 88.080,85. Rassegnava le seguenti conclusioni : IN VIA PRINCIPALE DICHIARARE ED ACCERTARE il concreto svolgimento in capo al ricorrente di mansioni superiori, nello specifico nel profilo professionale di Primo Tecnologo, Secondo Livello, con decorrenza dall'anno 2012; E IN OGNI CASO: CONDANNARE l' al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 della somma complessiva pari ad € 88.080,85, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta in corso di giudizio, a titolo di differenze retributive maturate e non percepite ovvero a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto delle superiori mansioni svolte e non retribuite, calcolata tra quanto corrisposto per il profilo di Tecnologo di Terzo livello e quanto dovuto quale , Secondo Livello, con decorrenza Parte_2 dall'anno 2012, oltre i ratei di tredicesima mensilità ed interessi e rivalutazione…
L' eccepiva in via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti azionati con CP_1 riguardo ai cinque anni precedenti il 6 maggio 2023 ( data di notifica del ricorso) e nel merito sosteneva che l'autonomia caratterizzava tutte le attività di ricerca, che per effetto dell'art.15 Ccnl Enti Comparto Ricerca era stata introdotta l'unicità dell'organico di ricercatori e tecnologi, connotato da professionalità omogenea, e che le mansioni svolte dal ricorrente erano riconducibili al profilo di inquadramento assegnato, contestando in subordine anche il quantum della pretesa che in ipotesi ammonterebbe ad euro 16.723,34. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione (decisione non impugnata, pertanto passata in giudicato) e nel merito rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione alla controparte delle spese processuali. Premesso che il ricorrente allegava lo svolgimento di mansioni superiori per come descritte dall'art.13 del DPR 171/1991 e che l'art.52 D.lvo 165/2001 dava rilievo prevalente al criterio dell'equivalenza delle mansioni nell'ambito della classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi a prescindere dalla professionalità in concreto acquisita, il primo giudice osservava che la classificazione del personale all'interno degli enti di ricerca era stata radicalmente innovata dall'art.15 Ccnl Comparto Parte_3
2002/2005 che aveva sostituito il precedente sistema di classificazione, costituito dai tre livelli rigidamente definiti dall'art.13 DPR 171/1991 (comportanti un vero e proprio passaggio di area), con un sistema omogeno basato sull'unicità dell'organico. L'art.15 del Ccnl stabiliva infatti “Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 – Dirigente tecnologo;
2 – Primo tecnologo;
3- Tecnologo”. Richiamava in proposito la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.8985/2018, pronunciatasi in materia di giurisdizione, secondo cui la nuova regolamentazione aveva comportato l'abrogazione del mansionario contenuto nel DPR 171/1991, sul quale si fondava la domanda del ricorrente, e concludeva che col nuovo pagina 2 di 8 sistema previsto dalla contrattazione collettiva era stata riconosciuta l'omogeneità della professionalità dei tecnologi divisi in tre livelli, senza però individuazione di compiti e attività diverse a seconda del livello attribuito, ciò che consentiva di ritenere l'equivalenza delle mansioni all'interno dell'area e la natura dei mere progressioni economiche dei livelli individuati dalla contrattazione.
ha appellato la sentenza chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
Premette che nelle more ha ottenuto il riconoscimento del livello superiore preteso, con decorrenza dal 1.1.2023 (come da graduatoria finale di merito di cui alla delibera D.D.G. n. 18957 del 18.12.2023, all'esito di procedura di selezione interna) e insiste nella CP_1 domanda di liquidazione delle differenze retributive derivanti dalle mansioni in concreto svolte alla stregua del mansionario di cui al DPR 171/1991, che a suo dire non sarebbe stato affatto superato dalla successiva contrattazione collettiva come ritenuto dal primo giudice. Evidenzia che lo stesso ha fatto applicazione di detto DPR, con comportamento CP_1 concludente, citandolo nella delibera n.18957, nella quale ha richiamato anche lo
“European Framework for Research Careers” che individua quattro profili nello sviluppo della carriera dei ricercatori, parallelamente al DPR. Sostiene inoltre che lo stesso art. 15 del CCNL del 2006, nel prevedere al comma 5 l'accesso al secondo livello del profilo di ricercatore e tecnologo anche attraverso procedure selettive finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, avrebbe confermato la permanenza di progressioni verticali del precedente sistema di classificazione professionale. Richiama le declaratorie del II e del III livello professionale (primo tecnologo e tecnologo) alla stregua del DPR 171/1991 ponendo l'accento sul dato dell'autonomia propria del livello superiore, che egli avrebbe in concreto esercitato nei diversi progetti ed attività svolte (elencati e descritti in dettaglio) come dimostrato dalla documentazione depositata e dalle allegazioni non contestate dalla controparte, eventualmente da confermarsi con la prova per testi già chiesta in primo grado. Reitera quindi le difese in diritto esposte in ricorso, fondate sull'art.52 TU 165/2001 e sul concreto svolgimento delle mansioni di primo tecnologo come descritte dall'Allegato al DPR 171/1991 (Capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attività professionali), in linea con la previsione della normativa comunitaria di cui al “European Framework for Research Careers”. Insiste nel riconoscimento delle differenze retributive di conseguenza maturate, nei limiti della prescrizione, pertanto per il periodo dal 7.5.2018 al 31.12.2022 (considerato che per l'anno 2023 ha ottenuto le differenze per il livello superiore riconosciutogli, nella misura di euro 8.361 come da cedolino di giugno 2024), che quantifica in complessivi euro 33.524 oltre accessori. Conclude chiedendo alla Corte di : pagina 3 di 8 “DICHIARARE ED ACCERTARE il concreto svolgimento in capo al ricorrente di mansioni superiori, nello specifico nel profilo professionale di Primo Tecnologo, Secondo Livello, con decorrenza dall'anno 2012 fino all'inquadramento nel superiore livello del 01.01.2023; E IN OGNI CASO:
CONDANNARE l al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le CP_1 differenze retributive maturate e non percepite per le superiori mansioni svolte nel periodo intercorrente tra il 07.05.2018 – tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione è individuabile nella notifica del ricorso il 06.05.2023 – e il 31.12.2022, considerato che l'odierno appellante ha ottenuto il passaggio nel II Livello di Primo Tecnologo a decorrere dal 01.01.2023, quantificate nella somma complessiva pari ad Euro 33.524,00, salvo errori e/o omissioni, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, il tutto oltre i ratei di tredicesima mensilità, T.F.R., interessi e rivalutazione;
CONDANNARE l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_1 giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
L' ha chiesto il rigetto dell'appello perché inammissibile ex art.434 c.p.c. e CP_1 infondato, con vittoria di spese. Replica all'impugnazione avversaria evidenziando come il richiamo al DPR n.171/1991 nel DDG n.18957 non è indice di condotta concludente, ma si riferisce alla declaratoria del II livello come “capacità acquisita..”, ovvero requisito per l'accesso al livello superiore che in sede di selezioni biennali ex art.15 comma 5 Ccnl la Commissione deve verificare come esistente in base all'esperienza maturata negli otto anni precedenti. Ribadisce la tesi del superamento della classificazione di cui al DPR 171/1991 in virtù dell'art.15 CCNL del 7 aprile 2006 che per i ricercatori e tecnologi ha previsto una professionalità omogenea e un unico organico. Contesta in ipotesi il quantum della pretesa, rilevando che i conteggi del ricorrente non considerano che lo stesso ha usufruito nel tempo di passaggi di fascia stipendiale, a seguito di accertamento positivo dell'apposita Commissione, ovvero scatti economici che riducono notevolmente la differenza stipendiale tra III e II livello, e che il calcolo dovrebbe essere parametrato al livello base (prima fascia) del livello preteso.
La Corte ha richiesto all'appellato di depositare nuovi conteggi per il periodo dal CP_1
7.5.2018 al 31.12.2022, indicando i criteri di calcolo, conteggi regolarmente depositati (con calcolo del dovuto pari ad euro 16.402,85), ai quali l'appellante non ha replicato.
*** L'appello – sufficientemente rispettoso dei criteri di cui all'art.434 c.p.c. – nel merito è infondato e va respinto. Condividendo le motivazioni addotte dal primo giudice, oltre alle più diffuse esposte dalla Corte di Appello di Roma nel precedente depositato dalla difesa di (sentenza CP_1
pagina 4 di 8 n.1819/2025), melius re perpensa, si conferma la tesi secondo cui l'art.15 CCNL Comparto Enti Ricerca 2002/2005 ha sostituito il precedente sistema di classificazione di ricercatori e tecnologi, costituito dai tre livelli rigidamente definiti dall'art.13 DPR 171/1991 (con passaggio dall'uno al superiore configurabile come vero e proprio passaggio di area), con un sistema omogeneo basato sull'unicità dell'organico. L'art.15 comma 2 del CCNL, quanto al profilo dei tecnologi, rispetto alla precedente classificazione ha infatti stabilito che “Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 – Dirigente tecnologo;
2 – Primo tecnologo;
3- Tecnologo”. La tesi trova fondamento nella decisione della Corte di Cassazione n.8983/2018 che, nel pronunciarsi in tema di giurisdizione, ha chiarito che con tale disposizione è stata introdotta l'unicità dell'organico dei ricercatori e dei tecnologi, per cui le relative controversie involgono selezioni per soli dipendenti interni per il passaggio di livello all'interno della medesima area (sussistendo quindi la giurisdizione ordinaria), escludendosi che oggi si tratti di una “progressione verticale”, e che “non può trovare applicazione la disciplina precedente (di cui al DPR n. 171 del 1991) richiamata nella sentenza impugnata. Infatti per il mansionario allegato a tale ultimo decreto i tre livelli dei tecnologi costituivano aree distinte e il passaggio dall'una all'altra doveva avvenire con concorso pubblico nazionale...l'articolazione ivi stabilita è stata superata dal contratto collettivo”. Tale contratto collettivo “Ha segnato l'abbandono- per il comparto di competenza- del sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego che era caratterizzato da progressioni verticali rette da moduli pubblicistici tra qualifiche, profili o livelli professionali (variamente denominati) ciascuno dei quali normativamente individuato, per adeguarsi al nuovo sistema nel quale le “progressioni verticali” in senso proprio sono soltanto quelle che si traducono in un mutamento dello status professionale (una
“novazione oggettiva” del rapporto), non le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano sì il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento, che sono quindi caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo”. E' pertanto corretto affermare che la nuova regolamentazione ha comportato l'abrogazione del mansionario contenuto nel DPR n.171 del 1991 (norma sulla quale il ricorrente fonda la sua domanda), con la conseguenza che “.. il citato rinvio contenuto nel CCNL, alle norme sia contrattuali che di legge preesistenti “in quanto compatibili” con le disposizioni dello stesso CCNL, certamente non può riguardare il mansionario contenuto nel DPR n. 171 del 1991, per carenza della suddetta compatibilità”. Nello stesso senso di Cass.SU 8983/20918 si è espressa anche la più recente Cass.SU 31293/2023 che, pur sempre in tema di giurisdizione sulle controversie relative alle graduatorie finali delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore (nella specie nel profilo di ricercatore) bandite ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL Comparto Enti di Ricerca del 7 aprile 2006, ha ribadito pagina 5 di 8 che “tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei ricercatori ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico”. Pertanto le mansioni svolte dal ricorrente, come allegate in ricorso e non contestate (non essendo pertanto necessaria l'assunzione della prova per testi chiesta dal ricorrente), non sono più confrontabili ai fini dell'inquadramento con le declaratorie del sistema di classificazione precedente, ma da valutare alla stregua del criterio dell'equivalenza di cui all'art.52 D.lvo 165/2001 che stabilisce al comma 1 che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1 lettera a)” e al comma 4 che “Nei casi di cui al comma 2 (adibizione a mansioni proprie di qualifica superiore), per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”. E l'equivalenza delle mansioni, per giurisprudenza consolidata, va verificata con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita dal lavoratore, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, essendo inapplicabile nel pubblico impiego l'art.2103 codice civile (cfr. Cass.26084/2024, Cass.1665/2024), dato che nell'ambito della stessa area di inquadramento come prevista dalla contrattazione collettiva è possibile solo una progressione meramente economica. In questo senso la recente pronuncia della Cassazione n.2885/2025 ha chiarito che allorché il CCNL sostituisca il sistema delle qualifiche funzionali differenziate con un sistema “caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli” fra i quali è possibile una progressione meramente economica, tutte le prestazioni diventano esigibili ed equivalenti e dunque nemmeno può più parlarsi di mansioni superiori e nemmeno di demansionamento. Il CCNL Comparto Enti e Ricerca, come detto, prevede al comma
2. Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 – Dirigente tecnologo;
2 – Primo tecnologo;
3- Tecnologo e al comma 5 dispone che: L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore. Il sistema è quindi connotato nel senso di un unico organico con unica professionalità, nell'ambito del quale i passaggi al livello superiore, che comportano solo un più elevato trattamento economico, avvengono mediante procedure selettive interne, da svolgersi pagina 6 di 8 ogni due anni, nelle quali l'apposita Commissione valuta sulla base del criterio del
“merito scientifico ovvero tecnologico”. Si tratta pertanto di un sistema nel quale la progressione è meramente economica, di tipo quantitativo e non qualitativo, nell'accezione di cui alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Ciò posto, rilevato che l'appellante non ha neppure preso posizione sui principi espressi da detta giurisprudenza, i motivi di gravame risultano infondati. Circa il comportamento concludente della Amministrazione, che nella delibera dirigenziale che attribuisce al ricorrente, all'esito di selezione interna, il livello superiore qui preteso richiama espressamente il DPR 171/1991 con l'allegato mansionario, va detto che il richiamo si colloca in un lunghissimo elenco di norme di settore stratificatesi nel tempo, di legge, di regolamento, di CCNL..e che alle pagg.10 e 11 è riportato per esteso l'art.15 del CCNL più volte citato sopra trascritto, con sottolineatura delle parti relative all'indizione di procedure selettive interne per il passaggio al livello superiore dello stesso profilo professionale, come quello oggetto della stessa delibera, di approvazione della graduatoria. In tale contesto, il riferimento all'allegato di cui al DPR 171/1991 può ben essere inteso, come rilevato dall'Avvocatura, non come comportamento concludente, ma come richiamo al requisito della “Capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attività professionali”, da intendersi come requisito di accesso al livello superiore, nell'ambito dello stesso profilo professionale, da valutarsi ad opera della apposita Commissione esaminatrice di cui all'art.15 comma 5 del CCNL ai fini dell'accertamento del merito scientifico e tecnologico. Mentre il fatto che l'accesso al livello superiore avvenga “anche” attraverso procedure selettive interne finalizzate all'accertamento del merito sta solo a significare che l'accesso avviene (anche) dall'esterno, con apposito concorso, e non che sarebbe confermata la permanenza delle progressioni verticali previste dal precedente sistema di classificazione professionale. Il riferimento all' “European Framework for Research Careers” nella stessa delibera n.18957 appare invece poco significativo, considerato che non impone affatto uno sviluppo della carriera dei ricercatori conforme alle previsioni del DPR 171/1991 come sembra assumere l'appellante.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata. Le spese processuali del grado si compensano interamente, considerata la presenza di indirizzi contrastanti nella giurisprudenza di merito e l'obiettiva complessità della materia. Dal rigetto dell'appello deriva che deve darsi atto della presenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente. pagina 7 di 8
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-compensa le spese processuali del secondo grado;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 11.11.2025
La Presidente rel.
dr. IA Lorena Papait
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