Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 5789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5789 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05789/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2026, proposto da
LE CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele De Chiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte d’Appello di Roma n 2493/2025 del 14.07.2025 – Rg 3053/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza della Corte d’appello di Roma indicata in epigrafe, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 10516/2024, resa in tema di carta docente, sul capo relativo alle spese.
2. Afferma la parte ricorrente che il Ministero risulta essere inadempiente rispetto all’obbligo concernente l’attribuzione dell’importo di euro 500,00 da attribuirsi tramite la Carta elettronica del
docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2019/2020 sancito dal Tribunale di Roma con la predetta sentenza, confermato, secondo quanto prospettato, dalla Corte di Appello.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 25.3.2026 il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso quanto alla richiesta ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 10516/2024, atteso che il titolo non è stato notificato nelle forme di legge, con conseguente mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui al d.l. n. 669/1996. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Nel caso di specie, la Corte d’appello è stata investita della sola questione concernente le spese di giudizio, compensate in primo grado. Il merito della controversia non ha, invece, costituito oggetto del giudizio di appello, con la conseguenza che non può applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui “ qualora una sentenza d'appello succeda ad una sentenza di primo grado confermandola integralmente o parzialmente, l'effetto sostitutivo comporta che, se l'esecuzione non è ancora iniziata, essa dovrà prendere l'avvio sulla base della sentenza di secondo grado secondo ” (Cass. Civ., III, 13.4.2013, n. 9161).
7. In mancanza della notifica della sentenza di primo grado, la quale soltanto ha statuito sulla spettanza della c.d. carta docente, la relativa pretesa all’ottemperanza è inammissibile per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. Dalla lettura del ricorso emerge che il presente procedimento è stato instaurato ai fini della “ attribuzione dell’importo di euro 500,00 da attribuirsi tramite la Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2019/2020 sancito dal Tribunale di Roma ”, senza menzionare il tema delle spese che, quindi, è estraneo al thema decidendum del presente ricorso.
9. In ragione di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile.
11. Le spese di lite, tenuto conto della costituzione solo formale del Ministero, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ZI, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | EN ZI |
IL SEGRETARIO