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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1661 /2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della G.O.T. dott.ssa NA Giunta, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16/12/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Geraci Antonio Enrico ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Catania, via Pier Luigi Deodato n. 12.
- opponente - contro
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dagli avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO
LO in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1 notaio in Fiumicino, in data 22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875, elettivamente domiciliato a
Caltanissetta, via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto.
- opposto-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, codice fiscale e partita IVA: con domicilio digitale all'indirizzo di posta P.IVA_2 elettronica certificata t . Email_1
- opposta contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 14 novembre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 292 2024 90038462 08/000 notificato il
30.10.2024, con il quale l' , sede di Caltanissetta, per conto Controparte_3 dell' , intimava a l pagamento, entro cinque giorni, della somma CP_1 Parte_2 complessiva di € 1.816,89, relativa all'anno 1988, indicata quale conseguenza dell'avviso di addebito n. 59220130001387867000, che – secondo quanto affermato da – sarebbe stato notificato CP_2 in data 8 marzo 2014.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto:
- l'estinzione della contribuzione richiesta per intervenuta prescrizione quinquennale;
- la nullità del titolo impugnato per carenza di motivazione.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, in considerazione della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In via cautelare, il ricorrente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione, deducendo il fumus boni iuris e periculum in mora, in considerazione dell'importo elevato, del rischio di espropriazione e della propria situazione economica. Nel merito, domandava dichiararsi la prescrizione e la decadenza, l'annullamento dell'intimazione e degli atti presupposti.
Con decreto del 29/11/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso avversario nella parte relativa alla dedotta nullità, in quanto proposto oltre il termine di venti giorni.
Ha in ogni caso contestato l'intervenuta prescrizione della contribuzione richiesta in pagamento con l'avviso di addebito opposto, osservando che l'art. 37 del D.L. 18/2020 aveva disposto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.
L regolarmente citata è rimasta contumace. Controparte_2
Con provvedimento del 14/10/2025 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta relativa all'avviso di addebito n. 592 2013 00013878 67 000 considerato il tempo trascorso tra la data di asserita notifica della cartella presupposta e quella in cui è stato ricevuto l'avviso di mora impugnato, nonché l'assenza di evidenze documentali che comprovino l'interruzione della prescrizione quinquennale e delegata la sottoscritta GOT per la trattazione e decisione del giudizio.
Istruita la causa mediante l'acquisizione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, il procedimento
è stato rinviato all'udienza del 16/12/2025 per la discussione, da svolgersi tramite scambio di note di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c
Solo parte ricorrente ha depositato note riportandosi alle conclusioni in atti.
La GOT definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
* * * In via pregiudiziale sussiste la legittimazione passiva di entrambi gli enti convenuti, in quanto l'eccepita prescrizione dei crediti giustifica la partecipazione al processo dell' titolare del CP_1 credito, e di del tutto legittimi contraddittori (v. Cass. sez. lav. sent. n. 18522 del 9.9.2011; v. CP_4
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/01/2016, n. 594).
Preliminarmente, si dà atto della contumacia di . Controparte_2
La qualifica dell'opposizione e l'opposizione di merito in funzione recuperatoria.
Nel caso di specie, pare che il ricorrente, impugnando un'intimazione di pagamento unitamente agli atti presupposti, abbia inteso proporre tanto un'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”, ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999), onde invocare la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito, maturata prima della notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali, quanto domanda, ex art. 615
c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o
“eventuale”) notificazione degli avvisi stessi.
Infatti, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…” (Cass. n. 29294/2019).
Non sembra, del resto, potersi dubitare che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, emessa sulla base di cartelle di pagamento o avvisi di addebito, con la quale la parte deduca che tale atto costituisce il primo con il quale è venuta a conoscenza del credito vantato dall'Ente impositore, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione degli atti presupposti, vada qualificata come opposizione c.d. recuperatoria (cfr. Cass. n. 20489/2018).
A fronte di entrambe le domande, dunque, il difetto di notificazione degli avvisi d'addebito può ritenersi dedotto in funzione meramente recuperatoria.
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito di cui alla L. n. 335 del
1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., del 23-02-2021, n. 4901; v. pure Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004; v. altresì Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 12-06-2018, n. 15223; v. conforme Cass. civ. Sez. III Sent., 03/05/2011, n. 9698).
La domanda, in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale, va rettamente qualificata come opposizione all'esecuzione;
Nell'opposizione all'esecuzione è possibile far valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine previsto dall'art. 24 del D.lgs. 46/1999, poiché non sono stabiliti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 618-bis c.p.c.
L'avviso di addebito n. 59220130001387867000, presuntivamente notificato in data 08.03.2014, risulta notificato a mezzo posta nella data indicata nel ricorso e nella memoria della parte resistente, come documentato dalla produzione dell' . CP_1
Deve innanzitutto rammentarsi che, in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996 (art. 3 comma decimo, in relazione al comma nono, della legge 8 agosto 1995 n. 335), è prevista la riduzione del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie a cinque anni.
Tale termine non muta neppure in caso di mancata opposizione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, perché la mancata opposizione dà luogo sì alla incontrovertibilità del credito, ma, non conseguendo ad una pronuncia giudiziale, non può determinare una modificazione nel regime della prescrizione dei crediti previdenziali, quale quella prevista per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c.
(cfr. Cass., Sez. Un., n. 23397/2016).
Nella specie, il termine è certamente quinquennale.
non costituendosi non ha dato prova di ulteriori interruzioni della Controparte_2 prescrizione.
Ed invero, dalla documentazione in atti risulta che l'unico successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 14/11/2024 e opposta dal ricorrente. Non emerge, invece, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente
( ) alcun ulteriore valido atto interruttivo nel quinquennio successivo, con la conseguenza che il CP_1 termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi risulta ampiamente decorso;
per tali ragioni, i crediti contributivi azionati attraverso gli avvisi di addebito sono irrimediabilmente prescritti, senza che abbiano influito i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, (conv. con L 21/21).
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per la ragione assorbente della intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito opposto.
Alla stregua di quanto esposto e assorbiti gli ulteriori profili, devono essere dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e le somme aggiuntive indicate nell'avviso di addebito opposto, in quanto prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M.
55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, applicandosi i valori prossimi ai minimi edittali, tenuto conto dell'assenza di questioni controverse o di particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la non debenza per intervenuta prescrizione, in relazione all'intimazione di pagamento n
292 2024 90038462 08/000, delle somme di cui all'avviso di addebito n. 59220130001387867000;
- condanna l' e l' al pagamento, in solido, in favore del CP_1 Controparte_2 ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.312,00 per compensi, oltre IVA
e CPA, come per legge.
Caltanissetta, 22/12/2025
La G.O.T.
NA
Giunta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della G.O.T. dott.ssa NA Giunta, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16/12/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Geraci Antonio Enrico ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Catania, via Pier Luigi Deodato n. 12.
- opponente - contro
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dagli avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO
LO in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1 notaio in Fiumicino, in data 22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875, elettivamente domiciliato a
Caltanissetta, via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto.
- opposto-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, codice fiscale e partita IVA: con domicilio digitale all'indirizzo di posta P.IVA_2 elettronica certificata t . Email_1
- opposta contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 14 novembre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 292 2024 90038462 08/000 notificato il
30.10.2024, con il quale l' , sede di Caltanissetta, per conto Controparte_3 dell' , intimava a l pagamento, entro cinque giorni, della somma CP_1 Parte_2 complessiva di € 1.816,89, relativa all'anno 1988, indicata quale conseguenza dell'avviso di addebito n. 59220130001387867000, che – secondo quanto affermato da – sarebbe stato notificato CP_2 in data 8 marzo 2014.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto:
- l'estinzione della contribuzione richiesta per intervenuta prescrizione quinquennale;
- la nullità del titolo impugnato per carenza di motivazione.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, in considerazione della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In via cautelare, il ricorrente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione, deducendo il fumus boni iuris e periculum in mora, in considerazione dell'importo elevato, del rischio di espropriazione e della propria situazione economica. Nel merito, domandava dichiararsi la prescrizione e la decadenza, l'annullamento dell'intimazione e degli atti presupposti.
Con decreto del 29/11/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso avversario nella parte relativa alla dedotta nullità, in quanto proposto oltre il termine di venti giorni.
Ha in ogni caso contestato l'intervenuta prescrizione della contribuzione richiesta in pagamento con l'avviso di addebito opposto, osservando che l'art. 37 del D.L. 18/2020 aveva disposto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.
L regolarmente citata è rimasta contumace. Controparte_2
Con provvedimento del 14/10/2025 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta relativa all'avviso di addebito n. 592 2013 00013878 67 000 considerato il tempo trascorso tra la data di asserita notifica della cartella presupposta e quella in cui è stato ricevuto l'avviso di mora impugnato, nonché l'assenza di evidenze documentali che comprovino l'interruzione della prescrizione quinquennale e delegata la sottoscritta GOT per la trattazione e decisione del giudizio.
Istruita la causa mediante l'acquisizione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, il procedimento
è stato rinviato all'udienza del 16/12/2025 per la discussione, da svolgersi tramite scambio di note di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c
Solo parte ricorrente ha depositato note riportandosi alle conclusioni in atti.
La GOT definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
* * * In via pregiudiziale sussiste la legittimazione passiva di entrambi gli enti convenuti, in quanto l'eccepita prescrizione dei crediti giustifica la partecipazione al processo dell' titolare del CP_1 credito, e di del tutto legittimi contraddittori (v. Cass. sez. lav. sent. n. 18522 del 9.9.2011; v. CP_4
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/01/2016, n. 594).
Preliminarmente, si dà atto della contumacia di . Controparte_2
La qualifica dell'opposizione e l'opposizione di merito in funzione recuperatoria.
Nel caso di specie, pare che il ricorrente, impugnando un'intimazione di pagamento unitamente agli atti presupposti, abbia inteso proporre tanto un'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”, ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999), onde invocare la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito, maturata prima della notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali, quanto domanda, ex art. 615
c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o
“eventuale”) notificazione degli avvisi stessi.
Infatti, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…” (Cass. n. 29294/2019).
Non sembra, del resto, potersi dubitare che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, emessa sulla base di cartelle di pagamento o avvisi di addebito, con la quale la parte deduca che tale atto costituisce il primo con il quale è venuta a conoscenza del credito vantato dall'Ente impositore, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione degli atti presupposti, vada qualificata come opposizione c.d. recuperatoria (cfr. Cass. n. 20489/2018).
A fronte di entrambe le domande, dunque, il difetto di notificazione degli avvisi d'addebito può ritenersi dedotto in funzione meramente recuperatoria.
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito di cui alla L. n. 335 del
1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., del 23-02-2021, n. 4901; v. pure Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004; v. altresì Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 12-06-2018, n. 15223; v. conforme Cass. civ. Sez. III Sent., 03/05/2011, n. 9698).
La domanda, in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale, va rettamente qualificata come opposizione all'esecuzione;
Nell'opposizione all'esecuzione è possibile far valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine previsto dall'art. 24 del D.lgs. 46/1999, poiché non sono stabiliti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 618-bis c.p.c.
L'avviso di addebito n. 59220130001387867000, presuntivamente notificato in data 08.03.2014, risulta notificato a mezzo posta nella data indicata nel ricorso e nella memoria della parte resistente, come documentato dalla produzione dell' . CP_1
Deve innanzitutto rammentarsi che, in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996 (art. 3 comma decimo, in relazione al comma nono, della legge 8 agosto 1995 n. 335), è prevista la riduzione del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie a cinque anni.
Tale termine non muta neppure in caso di mancata opposizione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, perché la mancata opposizione dà luogo sì alla incontrovertibilità del credito, ma, non conseguendo ad una pronuncia giudiziale, non può determinare una modificazione nel regime della prescrizione dei crediti previdenziali, quale quella prevista per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c.
(cfr. Cass., Sez. Un., n. 23397/2016).
Nella specie, il termine è certamente quinquennale.
non costituendosi non ha dato prova di ulteriori interruzioni della Controparte_2 prescrizione.
Ed invero, dalla documentazione in atti risulta che l'unico successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 14/11/2024 e opposta dal ricorrente. Non emerge, invece, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente
( ) alcun ulteriore valido atto interruttivo nel quinquennio successivo, con la conseguenza che il CP_1 termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi risulta ampiamente decorso;
per tali ragioni, i crediti contributivi azionati attraverso gli avvisi di addebito sono irrimediabilmente prescritti, senza che abbiano influito i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, (conv. con L 21/21).
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per la ragione assorbente della intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito opposto.
Alla stregua di quanto esposto e assorbiti gli ulteriori profili, devono essere dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e le somme aggiuntive indicate nell'avviso di addebito opposto, in quanto prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M.
55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, applicandosi i valori prossimi ai minimi edittali, tenuto conto dell'assenza di questioni controverse o di particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la non debenza per intervenuta prescrizione, in relazione all'intimazione di pagamento n
292 2024 90038462 08/000, delle somme di cui all'avviso di addebito n. 59220130001387867000;
- condanna l' e l' al pagamento, in solido, in favore del CP_1 Controparte_2 ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.312,00 per compensi, oltre IVA
e CPA, come per legge.
Caltanissetta, 22/12/2025
La G.O.T.
NA
Giunta