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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 20/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Composta dai Signori Magistrati MI RI Presidente
OS AS UD
MI NI UD - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74702 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di IP PP ([...]), nato a [...] il [...] e residente in [...].
Visti l’atto di citazione e gli altri atti del giudizio;
uditi nell’udienza del giorno 27.11.2025, con l’assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore MI NI e il rappresentante del Pubblico Ministero il Vice Procuratore Generale Licia Centro.
FATTO
1. Con atto di citazione del 18 settembre 2023 ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio IP PP chiedendo nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni erariali quantificati nella complessiva somma di € 5.604,13, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in conseguenza della prospettata indebita percezione del reddito di cittadinanza a seguito della violazione degli obblighi prescritti dal Decreto legge n. 4 del 28.1.2019, convertito nella legge n. 26 del 28.3.2019.
L’attore erariale precisava che la PG operante aveva accertato che il IP negli anni 2019, 2020 e 2021 aveva percepito redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia prevista per l’ottenimento del beneficio finanziario, nonché che la moglie VI LE aveva percepito nello stesso periodo redditi di sostegno alla disoccupazione agricola.
Ebbene, nonostante la suddetta situazione patrimoniale, con le istanze del 14.3.2019 e del 22.10.2020 tese alla concessione del reddito di cittadinanza, il convenuto aveva omesso di indicare la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente nonché il reddito del familiare, percependo sei mensilità del reddito di cittadinanza nel 2019, due mensilità nel 2020 e una mensilità nel 2021, per un importo complessivo di euro 5.604,13.
Alla luce di tutto quanto sopra, la Procura erariale notificava il 7.6.2023 l’invito a dedurre il 18.9.2023 l’atto di citazione, nella qualità di soggetto richiedente ed effettivo percettore del reddito di cittadinanza di cui al nucleo familiare di appartenenza, con conseguente richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito per un importo pari a complessivi euro 5.604,13.
2. All’esito dell’udienza dell’8.2.2024, questa Sezione giurisdizionale, con la sentenza definitiva n. 86 del 15.2.2024, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del UD ordinario.
3. Contro tale decisione interponeva appello il P.M.
La Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’appello, con sentenza n. 106 del 13.5.2025, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglieva l’appello del P.M., ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a) del codice della giustizia contabile, e dichiarava la giurisdizione della Corte dei conti; disponeva di conseguenza il rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del giudizio di appello.
4. La Procura erariale riassumeva il giudizio (citazione notificata il 21.5.2025), confermando le precedenti domande.
5. Con la memoria del 3.9.2025 la Procura rappresentava che il convenuto aveva comunicato di aver restituito all’Inps l’importo di € 3.340,09, sicchè residuava il versamento dell’ulteriore importo pari a € 2.264,04 oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia; precisava pertanto di riportarsi integralmente all’atto di citazione e alle conclusioni ivi rassegnate per il pagamento del residuo.
6. A seguito dell’udienza dell’11.9.2025 questa Sezione con l’ordinanza n. 107/2025, riteneva necessario acquisire dall’Inps, ai sensi dell’art. 94 comma 2 c.g.c., una dettagliata relazione volta a definire il quantum debeatur dal convenuto.
7. L’Istituto di previdenza depositava il 2.10.2025 la documentazione richiesta, confermando che il convenuto doveva restituire parte del beneficio indebitamente percepito nei termini prospettati dalla Procura erariale.
8. All’udienza del 27.11.2025 la Procura chiedeva la condanna del convenuto al quantum residuo pari a € 2.264,04.
In tale stato il giudizio passava in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio nonostante la rituale notifica del 21.5.2025 dell’atto di citazione.
2. Questo Collegio, in sede di rinvio, è vincolato alla sentenza n. n. 106 del 13.5.2025 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’appello, che ha riconosciuto la giurisdizione contabile relativamente alla percezione del c.d. reddito da cittadinanza.
Stante, pertanto, il vincolo posto al Collegio sul punto in sede di rinvio, si deve procedere ad esaminare il merito della domanda.
3. La domanda è fondata e va accolta.
Il thema decidendum è rappresentato dall’accertamento della responsabilità di IP PP per il danno erariale pari a quanto dallo stesso indebitamente percepito a titolo di reddito di cittadinanza negli anni 2019, 2020 e 2021, essendo avvenuta l’ammissione al beneficio in parola sulla base di dichiarazioni di circostanze non rispondenti alla reale situazione patrimoniale.
Dalla documentazione in atti si evince che il convenuto ha presentato una serie di autocertificazioni del 14.3.2019 e del 22.10.2020 in cui ha omesso di indicare la percezione di redditi da lavoro dipendente, nonché la percezione da parte della moglie del reddito di sostegno alla disoccupazione, condizioni che avrebbero precluso l’accesso al beneficio.
Nello specifico dalle indagini della PG operante è risultato che il convenuto aveva percepito redditi da lavoro dipendente nell’anno 2019 di euro 17.869,00, nell’anno 2020 di euro 18.676,79 e nell’anno 2021 di euro 16.688,00, e la moglie VI LE aveva percepito redditi di sostegno alla disoccupazione agricola per l’anno 2020 pari ad euro 6.462,71, per l’anno 2021 pari ad euro 8.454,12 e per l’anno 2022 pari ad euro 2.872,82.
L’omissione dell’indicazione di tale situazione patrimoniale ha determinato la percezione del seguente reddito di cittadinanza: nel 2019 da aprile a giugno, per tre mensilità, euro 724,00 e da luglio a settembre, per tre mensilità, euro 340,00 (per un totale nel 2019 di euro 3.192,00) e nel 2020 da novembre a dicembre, per due mensilità, euro 770,71 (per un totale di euro 1.541,42) e nel gennaio 2021 euro 870,71, per un importo complessivo di reddito di cittadinanza indebitamente percepito pari ad euro 5.604,13.
4. Ebbene, al riguardo si ricorda che gli artt. 2 e 3 del D.L. 28/01/2019 n. 4 prevedono che i richiedenti il reddito di cittadinanza devono indicare nella domanda i requisiti reddituali e patrimoniali che riguardano tutti i componenti del nucleo familiare, nonché comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio.
L’accertata non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante determina “l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva” (art. 7, comma 4).
L’odierno convenuto, nella domanda compilata e prodotta agli atti, ha in effetti omesso di indicare i redditi percepiti da lavoro dipendente e i redditi percepiti dalla moglie.
Per tali fatti, il IP è stato indagato per il reato di truffa ai danni dello Stato ex art. 640 bis c.p., oltre che per il reato specificamente previsto dalla disciplina sul reddito di cittadinanza di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019.
A ciò va aggiunto che l’art. 2 del DL n. 4/2019 ha consentito la percezione del reddito di cittadinanza ai nuclei familiari con il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 9.360,00. Ebbene il IP ha omesso di dichiarare una serie di redditi familiari che avrebbero determinato il superamento del suddetto valore, con conseguente preclusione alla percezione del beneficio economico.
5. Tanto considerato, sussiste il nesso di causalità tra la condotta, da qualificarsi come illecita, poiché posta in essere in violazione delle richiamate disposizioni normative, ed il danno erariale, rappresentato dal contributo indebitamente percetto e non restituito.
Ciò, in quanto il IP è risultato essere in possesso di requisiti patrimoniali, onde accedere al beneficio in oggetto, in conseguenza e sulla base delle false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione in merito alle disponibilità reddituali proprie e della moglie.
6. Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo-contabile accertato, lo stesso va imputato al convenuto a titolo di dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione di chiari obblighi, assunti pattiziamente con l’Amministrazione erogatrice della provvidenza.
Il convenuto ha invero scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa che regola la fattispecie, in quanto nelle domande, presentate in data 14.3.2019 e del 22.10.2020 ha fornito autodichiarazioni non veritiere, omettendo di comunicare l’effettiva consistenza reddituale.
In relazione a tali false dichiarazioni, il IP è stato tratto a giudizio per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.), oltre che per i reati specificamente previsti dalla normativa in materia.
Nel caso in esame, la sussistenza dell’elemento soggettivo doloso è specificamente comprovata dalla volontaria assunzione di responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, sulla base di modelli compilati e sottoscritti personalmente dal convenuto.
7. In ordine alla quantificazione del danno, questa Sezione con l’ordinanza n. 107/2025, ha rilevato che dalla documentazione in atti era risultato che il IP dal mese di gennaio 2024 al mese di agosto 2025 aveva provveduto al versamento rateale di parte del danno cagionato e ciò presumibilmente in base a specifico accordo intervenuto con l’ente creditore (l’Inps) al fine di estinguere l’obbligazione su di lui gravante. Pertanto, la Sezione ha ritenuto necessario acquisire, ai sensi dell’art. 94 comma 2 c.g.c., presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale una dettagliata relazione in ordine all’esistenza e ai contenuti dell’accordo intercorso per il titolo dedotto nel presente giudizio tra l’Inps e il convenuto in merito alla restituzione della suddetta pubblica provvidenza nonché sullo stato delle restituzioni effettuate.
Con la documentazione depositata il 2.10.2025 l’Istituto di previdenza ha comunicato che il IP era risultato destinatario di due provvedimenti di recupero: il primo provvedimento n. 18254716 (domanda INPS-RDC-2019-855160) relativo al reddito erogato tra aprile e settembre 2019 per un importo di € 3.192,00 era in corso di recupero con un piano di 48 rate e allo stato residuavano da versare € 1.862,00; il secondo provvedimento di recupero n. 18254731 (domanda INPS-RDC-2020-3259019) afferente al beneficio erogato tra novembre 2020 e gennaio 2021 e di importo pari a € 2.412,13 era in corso di recupero con un piano di 24 rate e allo stato residuavano € 402,04.
Sicchè, come prospettato dall’attore erariale il danno residuo è quantificabile in € 2.264,04.
8. In definitiva e per le ragioni sopra esposte, il IP va condannato al risarcimento del danno erariale cagionato all’INPS e quantificato nell’ammontare del contributo indebitamente percetto e solo in parte restituito pari a € 2.264,04.
Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dai singoli ratei di pagamento, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di segreteria, allegata al dispositivo, mentre possono essere compensate quanto al grado di appello, tenuto conto della questione di giurisdizione rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado e dal gravame interposto dalla Procura, senza che il convenuto vi abbia dato minimamente causa.
PQM
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:
- dichiara la contumacia di IP PP;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell’INPS, della somma di euro 2.264,04.,oltre rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dai singoli ratei di pagamento, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali per il primo grado, compreso il giudizio di rinvio, che si liquidano come da nota di segreteria, allegata a margine della sentenza.
Compensa le spese relative al grado di appello.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Estensore Presidente
MI NI MI RI
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno 20/01/2026 Il Direttore della segreteria
UR LL
(firma digitale)