Articolo 142 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
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1 gennaio 2001
Art. 142. (Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico) 1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia e' istituito un apposito fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001