Art. 142. (Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico) 1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia e' istituito un apposito fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.