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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6117/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16.12.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordi- nario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
Sono presenti:
l'Avv. Sergio Sbarra, per delega dell'Avv. Fiorella Ammaturo, per parte appel- lante l'Avv. Costantino Catapano, per parte appellata
I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento, dichiarandosi anticipatari.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono allontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per-
1
sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6117/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato alla VIA POGGIOMARINO N. 17 IN SAN GENNARO VE-
IA (NA) presso lo studio dell'AVV. ITALIA FIORELLA AMMA-
TURO (c.f.: dalla quale è rappresentato e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti, unitamente all'AvV GENNARO BARBATO.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente do- Controparte_1 C.F._3
miciliata in VIA PAPPALARDO N. 95 OTTAVIANO (NA) presso lo studio dell'AVV. COSTANTINO CATAPANO (c.f.: ) dal C.F._4
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1691/2020 del Giudice di Pace di
Nola.
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva-
2
zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di appello regolarmente notificato, impugnava Parte_1
la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nola, con la quale quest'ultimo in accoglimento dell'opposizione al precetto proposta dall'odierna appellata, di- chiarava la nullità dell'atto di precetto siccome carente di un valido titolo ese- cutivo. In particolare, con l'azione di primo grado odierna Controparte_1
appellata, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dal
3
Menzione, con il quale questi gli intimava la restituzione di € 2.400,00. A fon- damento del precetto, l'odierno appellante poneva il decreto della Corte di
Appello di Napoli del 20/06/2018 con il quale quest'ultima nel decidere il re- clamo presentato avverso l'ordinanza presidenziale del Tribunale di Nola del
22.12.2017, riduceva l'assegno di mantenimento posto a favore della CP_1
da €.800,00 a € 400,00. Sulla scorta di tale titolo il chiedeva la resti- Pt_1
tuzione della somma percepita in eccesso dal 01/01/2018 al 01/06/2018 pari all'importo di € 2.400,00 azionato. L'appellante, in particolare, censurava la sentenza per illogicità della motivazione avendo il giudice di pace errato nel ri- tenere che il provvedimento della Corte di Appello di Napoli non costituisse valido titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva chiedendo il ri- Controparte_1
getto dell'appello proposto perché inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto vinte le spese.
Così instauratosi il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa giungeva all'odierna udienza ai sensi del combinato disposto degli artt.
281 sexies e 350 bis cpc.
Venendo al merito, il motivo di appello censurato è infondato e deve essere rigettato atteso che, condivisibilmente con quanto affermato dal giudice di prime cure, il precetto non è supportato da un valido titolo esecutivo. Occor- re, infatti, valutare se il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli abbia o meno valenza di titolo esecutivo idoneo ad ottenere la restituzione delle somme versate dall'odierno appellante in esecuzione della precedente ordi- nanza emessa dal Tribunale di Nola. Orbene, ai sensi dell'art. 474, comma 1,
c.p.c. «l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecu-
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tivo per un diritto certo, liquido ed esigibile»; titolo che può consistere anche in un provvedimento di natura giudiziale (comma 2, n. 1), tra i quali rientra astrattamente il decreto presidenziale con il quale, in via provvisoria, si fissa l'assegno di mantenimento, del pari del provvedimento con il quale tale asse- gno viene rideterminato in aumento (art. 189 disp. att. c.p.c.), in quanto da tali provvedimenti discende una pretesa economica determinata nel suo quantum, liquida ed esigibile. Ciò posto è necessario stabilire, possa dirsi altrettanto per il decreto con il quale venga ridotto tale importo senza statuire alcunché in or- dine al quantum delle restituzioni. Nel casao di specie, infatti, il provvedimen- to della Corte di Appello di Napoli posto a fondamento del precetto viene azionato per recuperare le somme medio tempore pagate in eccesso dalla parte obbligata, in assenza, tuttavia, di statuizione in ordine alla restituzione.
Orbene, in passato la giurisprudenza aveva fatto propria un'impostazione per la quale il titolo esecutivo avrebbe dovuto essere tendenzialmente autosuffi- ciente, ossia contenere la più puntuale possibile indicazione del diritto suscet- tibile di esecuzione, con i suoi elementi identificativi e quindi con l'oggetto o la prestazione analiticamente indicati, il creditore ed il debitore: solo in tal modo il credito, suscettibile di esecuzione, poteva possedere il requisito della certezza. Sorto in merito contrasto, tuttavia, sul punto ebbe modo di tornare la giurisprudenza di legittimità affermando che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esauri- sce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, es- sendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”.
(Cass. civ., Sezioni Unite n. 11066/2012) «purché le relative questioni siano
5
state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamen- te definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della solu- zione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo» (Cfr.
Cass. Civ. N. 23159/2014). E ancora si è precisato che “è ammissibile l'inter- pretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, com- ma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” ( Cfr. Cass. Civ. n. 19641/2015).
Nel caso di specie, tuttavia, non è possibile procedere a quanto innanzi e far ricorso ad elementi extratestuali per determinare l'ammontare delle somme da restituire posto che nel decreto della Corte di Appello di Napoli non vi è alcun riferimento all'importo effettivamente pagato in eccedenza;
nel decreto, infatti, non viene mai dato atto del fatto che l'appellante nel corso dei mesi precedenti, avrebbe versato determinate somme in favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento, né vi è la benché minima evidenza che nel corso di quel giudizio sia stata non solo allegata la circostanza di fatto dei pagamenti medio tempore effettuati, ma anche che ne sia stata richiesta la restitu- zione. Ciò posto, atteso che il decreto difetta del carattere della certezza e li- quidità, lo stesso non può costituire valido titolo esecutivo.
Per le sopra esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese
6
si è tenu-to conto del D.M. 55/2014, nonché ss. modifiche ed integrazioni, in- cluso D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia.
L'appellante va, infine, condannato a versare un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdot- to dall'art. 1, comma 17, della L. n.228 del 2012, il quale testualmente sancisce che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu- to per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del de- posito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano per il presente grado in
€.1278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nel- la misura di legge, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distra- zione in favore del difensore dichiaratosene antipatario.
7
3) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16.12.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordi- nario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
Sono presenti:
l'Avv. Sergio Sbarra, per delega dell'Avv. Fiorella Ammaturo, per parte appel- lante l'Avv. Costantino Catapano, per parte appellata
I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento, dichiarandosi anticipatari.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono allontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per-
1
sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6117/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato alla VIA POGGIOMARINO N. 17 IN SAN GENNARO VE-
IA (NA) presso lo studio dell'AVV. ITALIA FIORELLA AMMA-
TURO (c.f.: dalla quale è rappresentato e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti, unitamente all'AvV GENNARO BARBATO.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente do- Controparte_1 C.F._3
miciliata in VIA PAPPALARDO N. 95 OTTAVIANO (NA) presso lo studio dell'AVV. COSTANTINO CATAPANO (c.f.: ) dal C.F._4
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1691/2020 del Giudice di Pace di
Nola.
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva-
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zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di appello regolarmente notificato, impugnava Parte_1
la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nola, con la quale quest'ultimo in accoglimento dell'opposizione al precetto proposta dall'odierna appellata, di- chiarava la nullità dell'atto di precetto siccome carente di un valido titolo ese- cutivo. In particolare, con l'azione di primo grado odierna Controparte_1
appellata, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dal
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Menzione, con il quale questi gli intimava la restituzione di € 2.400,00. A fon- damento del precetto, l'odierno appellante poneva il decreto della Corte di
Appello di Napoli del 20/06/2018 con il quale quest'ultima nel decidere il re- clamo presentato avverso l'ordinanza presidenziale del Tribunale di Nola del
22.12.2017, riduceva l'assegno di mantenimento posto a favore della CP_1
da €.800,00 a € 400,00. Sulla scorta di tale titolo il chiedeva la resti- Pt_1
tuzione della somma percepita in eccesso dal 01/01/2018 al 01/06/2018 pari all'importo di € 2.400,00 azionato. L'appellante, in particolare, censurava la sentenza per illogicità della motivazione avendo il giudice di pace errato nel ri- tenere che il provvedimento della Corte di Appello di Napoli non costituisse valido titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva chiedendo il ri- Controparte_1
getto dell'appello proposto perché inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto vinte le spese.
Così instauratosi il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa giungeva all'odierna udienza ai sensi del combinato disposto degli artt.
281 sexies e 350 bis cpc.
Venendo al merito, il motivo di appello censurato è infondato e deve essere rigettato atteso che, condivisibilmente con quanto affermato dal giudice di prime cure, il precetto non è supportato da un valido titolo esecutivo. Occor- re, infatti, valutare se il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli abbia o meno valenza di titolo esecutivo idoneo ad ottenere la restituzione delle somme versate dall'odierno appellante in esecuzione della precedente ordi- nanza emessa dal Tribunale di Nola. Orbene, ai sensi dell'art. 474, comma 1,
c.p.c. «l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecu-
4
tivo per un diritto certo, liquido ed esigibile»; titolo che può consistere anche in un provvedimento di natura giudiziale (comma 2, n. 1), tra i quali rientra astrattamente il decreto presidenziale con il quale, in via provvisoria, si fissa l'assegno di mantenimento, del pari del provvedimento con il quale tale asse- gno viene rideterminato in aumento (art. 189 disp. att. c.p.c.), in quanto da tali provvedimenti discende una pretesa economica determinata nel suo quantum, liquida ed esigibile. Ciò posto è necessario stabilire, possa dirsi altrettanto per il decreto con il quale venga ridotto tale importo senza statuire alcunché in or- dine al quantum delle restituzioni. Nel casao di specie, infatti, il provvedimen- to della Corte di Appello di Napoli posto a fondamento del precetto viene azionato per recuperare le somme medio tempore pagate in eccesso dalla parte obbligata, in assenza, tuttavia, di statuizione in ordine alla restituzione.
Orbene, in passato la giurisprudenza aveva fatto propria un'impostazione per la quale il titolo esecutivo avrebbe dovuto essere tendenzialmente autosuffi- ciente, ossia contenere la più puntuale possibile indicazione del diritto suscet- tibile di esecuzione, con i suoi elementi identificativi e quindi con l'oggetto o la prestazione analiticamente indicati, il creditore ed il debitore: solo in tal modo il credito, suscettibile di esecuzione, poteva possedere il requisito della certezza. Sorto in merito contrasto, tuttavia, sul punto ebbe modo di tornare la giurisprudenza di legittimità affermando che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esauri- sce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, es- sendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”.
(Cass. civ., Sezioni Unite n. 11066/2012) «purché le relative questioni siano
5
state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamen- te definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della solu- zione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo» (Cfr.
Cass. Civ. N. 23159/2014). E ancora si è precisato che “è ammissibile l'inter- pretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, com- ma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” ( Cfr. Cass. Civ. n. 19641/2015).
Nel caso di specie, tuttavia, non è possibile procedere a quanto innanzi e far ricorso ad elementi extratestuali per determinare l'ammontare delle somme da restituire posto che nel decreto della Corte di Appello di Napoli non vi è alcun riferimento all'importo effettivamente pagato in eccedenza;
nel decreto, infatti, non viene mai dato atto del fatto che l'appellante nel corso dei mesi precedenti, avrebbe versato determinate somme in favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento, né vi è la benché minima evidenza che nel corso di quel giudizio sia stata non solo allegata la circostanza di fatto dei pagamenti medio tempore effettuati, ma anche che ne sia stata richiesta la restitu- zione. Ciò posto, atteso che il decreto difetta del carattere della certezza e li- quidità, lo stesso non può costituire valido titolo esecutivo.
Per le sopra esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese
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si è tenu-to conto del D.M. 55/2014, nonché ss. modifiche ed integrazioni, in- cluso D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia.
L'appellante va, infine, condannato a versare un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdot- to dall'art. 1, comma 17, della L. n.228 del 2012, il quale testualmente sancisce che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu- to per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del de- posito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano per il presente grado in
€.1278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nel- la misura di legge, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distra- zione in favore del difensore dichiaratosene antipatario.
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3) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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