Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1969 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1969 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GUALFETTI DOMENICA e Avv. CRISTINA RINALDI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. GUALFETTI DOMENICA e Avv. CRISTINA RINALDI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI
DIVORZIO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili emessa in data
26.03.2001 dal Tribunale di Terni n.360/2001 con la quale veniva disposto che Pt_1 provvedesse al versamento dell'assegno divorzile in favore di
[...] Controparte_1 nell'ammontare di euro 300,00 mensili, importo aggiornato secondo gli indici Istat, oltre a dover versare l'importo mensile di euro 600,00, per i due figli, allora non economicamente autosufficiente;
che, dal 2007 ad oggi, per sopravvenuta impossibilità di sostenere economicamente l'esborso, l ha provveduto solamente al versamento Pt_1 dell'importo di euro 600,00 sino all'autosufficienza dei figli, omettendo di versare l'assegno divorzile alla ex coniuge in ragione del fatto che la stessa continuasse ad abitare la ex casa coniugale con gli arredi in essa contenuti, pur in assenza dei figli, trasferitisi altrove;
che, allo stato, le parti convengono che l'assegno divorzile attuale venga diminuito e fissato in euro 50,00 mensili oltre alla rivalutazione monetaria sulla base dell'aumento Istat;
tanto premesso le parti concordemente hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 360/2001 emesso dal Tribunale di Terni in data 26.03.2001 disponendo che:
- verserà a la somma di euro 50,00 mensili aggiornata Parte_1 Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat e detta somma verrà corrisposta direttamente dall'Inps, con revoca degli assegni di mantenimento dei figli, oramai divenuti economicamente autosufficienti.
- spese di lite compensate.
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le richieste modifiche delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra le parti per la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, riportati in parte motiva e da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti