CA
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 6829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6829 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Tafuri Presidente relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere
Dott.ssa Ornella Minucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2000 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, recante impugnazione avverso provvedimento di estinzione, e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Giuseppe Parte_1 C.F._1
Garibaldi n. 118 presso l'avv. Carmela Mariani (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù C.F._2 di procura in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), nato in [...] il [...], residente Eindhoven CP_1 C.F._3
(Netherlands) alla Via Amperestraat n. 87, 5621AN
Appellato non costituito
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2023, iscritto nuovamente al ruolo il 26.4.2023, proponeva Parte_2 reclamo avverso il decreto (in realtà trattasi di ordinanza), emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 9.3.2023, comunicato il 27.3.2023, con il quale era stato estinto il giudizio dalla stessa intrapreso al fine di regolamentare i
1 rapporti dei genitori con le figlie minori e nate rispettivamente il 21.6.2011 e Persona_1 Persona_2
7.6.2014 dalla relazione sentimentale seguita da convivenza intrattenuta con . CP_1
CP_ Concesso termine per rinotificare l'atto introduttivo al , disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in luogo dell'udienza, la non depositava note scritte entro i termini prescritti (12.5.2025 Parte_1
e 20.10.2025), né documentazione attestante la rinotifica del ricorso alla controparte. In data 15.7.2025 il difensore comunicava la rinuncia della parte (allegata in atti) al presente giudizio.
La causa veniva quindi riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Infatti, la non è comparsa all'udienza fissata, benché detto rinvio sia stato ritualmente comunicato, Parte_1 avendo peraltro dichiarato di avere rinunciato al giudizio in oggetto.
La causa, pertanto, deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Giova, infatti, rammentare che l'art. 181 c.p.c., norma alla quale rinvia l'art. 309 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 112\08, in vigore dal 25.6.08, applicabile alla presente controversia in quanto introdotta in primo grado in epoca successiva, prevede, qualora nessuna delle parti compaia alla prima udienza, che il giudice fissi un'udienza successiva, che va comunicata alle parti costituite e se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Inoltre, l'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 69\09, sancisce che l'estinzione opera di diritto e va dichiarata anche di ufficio con sentenza del collegio, trattandosi di decisione collegiale.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ex art. 310 c.p.c. 4 comma.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia Ottava sezione civile, definitivamente pronunciando CP_ sull'appello proposto da nei confronti di avverso il provvedimento di estinzione emesso Parte_1 dal Tribunale di Napoli Nord il 9.3.2023, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Marina Tafuri)
2
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Tafuri Presidente relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere
Dott.ssa Ornella Minucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2000 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, recante impugnazione avverso provvedimento di estinzione, e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Giuseppe Parte_1 C.F._1
Garibaldi n. 118 presso l'avv. Carmela Mariani (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù C.F._2 di procura in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), nato in [...] il [...], residente Eindhoven CP_1 C.F._3
(Netherlands) alla Via Amperestraat n. 87, 5621AN
Appellato non costituito
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2023, iscritto nuovamente al ruolo il 26.4.2023, proponeva Parte_2 reclamo avverso il decreto (in realtà trattasi di ordinanza), emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 9.3.2023, comunicato il 27.3.2023, con il quale era stato estinto il giudizio dalla stessa intrapreso al fine di regolamentare i
1 rapporti dei genitori con le figlie minori e nate rispettivamente il 21.6.2011 e Persona_1 Persona_2
7.6.2014 dalla relazione sentimentale seguita da convivenza intrattenuta con . CP_1
CP_ Concesso termine per rinotificare l'atto introduttivo al , disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in luogo dell'udienza, la non depositava note scritte entro i termini prescritti (12.5.2025 Parte_1
e 20.10.2025), né documentazione attestante la rinotifica del ricorso alla controparte. In data 15.7.2025 il difensore comunicava la rinuncia della parte (allegata in atti) al presente giudizio.
La causa veniva quindi riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Infatti, la non è comparsa all'udienza fissata, benché detto rinvio sia stato ritualmente comunicato, Parte_1 avendo peraltro dichiarato di avere rinunciato al giudizio in oggetto.
La causa, pertanto, deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Giova, infatti, rammentare che l'art. 181 c.p.c., norma alla quale rinvia l'art. 309 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 112\08, in vigore dal 25.6.08, applicabile alla presente controversia in quanto introdotta in primo grado in epoca successiva, prevede, qualora nessuna delle parti compaia alla prima udienza, che il giudice fissi un'udienza successiva, che va comunicata alle parti costituite e se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Inoltre, l'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 69\09, sancisce che l'estinzione opera di diritto e va dichiarata anche di ufficio con sentenza del collegio, trattandosi di decisione collegiale.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ex art. 310 c.p.c. 4 comma.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia Ottava sezione civile, definitivamente pronunciando CP_ sull'appello proposto da nei confronti di avverso il provvedimento di estinzione emesso Parte_1 dal Tribunale di Napoli Nord il 9.3.2023, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Marina Tafuri)
2