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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/10/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Savaglio Giudice rel.
Dott.ssa Marzia Maffei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritta al n.70002/2025 avverso l'ordinanza depositata in data 15.04.2025 nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 147/2024 R.G.E.;
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Augusto Francica Mayo di Panaia;
Parte_1
[...]
[...]
, nella sua qualità di legale rappresentante della “Piante Officinale Snc di Ritacco Parte_2
Adriana”, residente a [...], C.da Cretasorra n. 37;
Reclamata contumace
MOTIVI
Con reclamo ex art. 630 c.p.c. la chiedeva la riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice Parte_1 dell'Esecuzione in data 15.04.2025, con cui veniva estinta la procedura n. 147/2025 per mancato deposito della documentazione ipocatastale nel termine perentorio di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c..
Con provvedimento del 16.04.2025 il giudice designato disponeva, secondo i termini di legge: “ la cancelleria provveda alla comunicazione del ricorso e del presente decreto alla parte reclamata, dando termine per il deposito di un eventuale memoria di risposta entro il 5 maggio 2025.”
Non essendo rientrata l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica ed essendo ormai decorsa la data del 5 maggio 2025 il disponeva il rinnovo della notifica dando alla parte reclamata termine di
20 giorni, dalla recezione della comunicazione, per depositare memoria. Anche in seguito a tale provvedimento nessuna prova della notifica giungeva alla cancelleria.
In data 13.10.2025 la cancelleria provvedeva a richiedere a poste italiane il duplicavo dell'avviso di ricevimento che veniva trasmesso in data 20 ottobre 2025.
Dall'esame della documentazione ricevuta si evince che il destinatario aveva ricevuto la notifica in data 22/05/2025, il termine per il deposito di note risulta, pertanto, decorso senza che la reclamata si sia costituita.
Tanto premesso, il reclamo deve essere rigettato. la reclamante, infatti, sostiene di aver depositato nei termini la nota di trascrizione del pignoramento e che ad ogni modo, il termine per il deposito della stessa non risulta essere perentorio.
Tuttavia, nel caso di specie, l'inefficacia del pignoramento, con conseguente estinzione della procedura esecutiva, dipende dal mancato deposito della documentazione catastale.
L'art. 567, II co, c.p.c. prevede, infatti, che “Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.
Il termine di cui all'art. 497 c.p.c. risulta essere di 45 giorni, decorrenti dalla data di notifica del pignoramento e tale termine, per espressa previsione del codice, è prorogabile una sola volta a richiesta del creditore.
Il termine è, pertanto, perentorio e risponde ad un'esigenza di accelerare i tempi della procedura esecutiva.
Tornando all'odierna procedura la procedura esecutiva n 147/2024 veniva iscritta a ruolo in
20/09/2024 in base all'atto di precetto notificato in data 20/08/2024.
In data 12/02/2025 il giudice dell'esecuzione, rilevato che non risultavano depositati in atti i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento o, in alternativa, la certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, ne' risultava depositata istanza di proroga del termine di cui all'art. 567, II co, cpc (tra l'altro il termine seppur prorogato alla data del 20 febbraio 2025 sarebbe comunque decorso), provvedeva a fissare udienza per decidere in contradditorio con la parte sull'estinzione della procedura.
Tanto premesso, non residua dubbio che il termine perentorio di 45 giorni previsto dalla norma, di cui non risulta sia stata richiesta proroga, sia decorso senza che il creditore abbia depositato la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva prevista da legge. In definitiva, non può che confermarsi il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha estinto la procedura in epigrafe.
Nulla sulle spese in quanto la reclamata non risulta essersi costituita.
Al rigetto del gravame segue ai sensi dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo da parte del reclamante soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione da lui proposta (Cass. civ., Sez. VI - 3, 28/05/2014, n. 12034).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto Parte_1
Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
nulla sulle spese
Pone a carico della reclamante l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto. manda la cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio in Cosenza del 22/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariarosaria Savaglio dott.ssa Rosangela Viteritti