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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile 4162/2023 R.G.
promossa da
(C.F. e P.Iva: , corrente in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Piazza F. Meda n. 4, con gli avv.ti MATTEO CAVAZZINI e PIETRO
ITALIANO, giusta procura in atti
ATTORE
contro
CONDOMINIO di VIA CONDELLI 23 in CATANIA (C.F.
), con l'avv. ROSARIA DE GERONIMO, P.IVA_2 CP_1
(C.F. con l'avv. SONDRA GIANINO, C.F._1 CP_2
(C.F. ) con l'avv. SONDRA GIANINO,
[...] C.F._2 [...]
(C.F. e Controparte_3 C.F._3
(C.F. con l'avv. Controparte_4 C.F._4
DIEGO GERACI, (C.F. ) Controparte_5 C.F._5 con l'avv. NICOLA PALERMO
1 CONV
ENUT
I
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) e Controparte_6 CodiceFiscale_6 [...]
(C.F. ) CP_7 CodiceFiscale_7
CONVENUTI CONTUMACI
All'udienza del 29/01/2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proprietario di un'unità immobiliare destinata a Parte_1 filiale bancaria, sita in Catania Via Giacomo Leopardi 102, facente parte del Condominio Condelli 23, ha convenuto in giudizio il suddetto condominio unitamente ai condomini , CP_8 [...]
, , , CP_4 Controparte_3 Controparte_7
, e al fine di ottenere Controparte_5 CP_2 CP_1 la condanna in solido dei convenuti all'esecuzione delle opere individuate nella relazione di consulenza tecnica dell'Ing.
[...]
, resa in sede di ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. nel Per_1 procedimento N.R.G. 7306/2020, e al risarcimento dei danni – quantificati in € 8.000,00 - arrecati alla suddetta unità immobiliare, con condanna di spese e competenze anche per il precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo.
A fondamento della propria domanda parte attrice ha dedotto che l'unità immobiliare di proprietà posta al piano seminterrato adibita ad archivio era stata interessata, a far data dall'agosto 2019, da gravi infiltrazioni d'acqua provenienti dalla rampa carrabile del cortile di ingresso e dalle tubature di adduzione dell'acqua serventi CP_9
2 gli appartamenti sovrastanti l'immobile di proprietà dei condomini convenuti.
I convenuti, costituiti in giudizio con diverse comparse, hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per non essere stato esperito previamente il procedimento di mediazione obbligatoria e/o di negoziazione assistita obbligatoria nonché per insussistenza dei presupposti di cui all' art. 281 decies c.p.c.,
l'infondatezza delle domande e l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di esecuzione degli interventi alla tubazione di adduzione della rete idrica eseguiti dai resistenti in data
09.05.2023.
e pur regolarmente citate, sono CP_8 Controparte_7 rimaste contumaci.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e all'udienza cartolare del 29.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e hanno dato corso alla discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In tale sede, le parti hanno dato reciprocamente atto dell'intervenuta esecuzione, in corso di causa e ad opera dei resistenti, degli interventi di ripristino della rampa sovrastante l'immobile di parte attrice, di sostituzione delle tubature di adduzione dell'acqua agli appartamenti di proprietà dei resistenti e di CP_10 eliminazione dei danni arrecati dalle infiltrazioni all'immobile di proprietà del Parte_1
Così ricostruiti gli elementi di fatto, il Tribunale non può che prendere atto del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite e, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere.
Orbene, la cessazione della materia del contendere, pur non essendo un istituto disciplinato dal codice di rito, è principio esistente nell'ordinamento processuale in forza del costante e unanime orientamento giurisprudenziale che lo considera una forma di definizione del giudizio a cui si ricorre tutte le volte in cui, la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto, priva le parti
3 di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito.
Tuttavia, la detta pronuncia non esonera dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass.
n. 9906/2023; Cass. 30251/2023).
Orbene, parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha preso atto della cessazione della materia del contendere;
ha poi chiesto la condanna dei convenuti, in via solidale tra loro, alle spese e competenze in virtù del principio di soccombenza virtuale con riferimento sia al procedimento di consulenza tecnica preventiva n. 7306/2020 R.G. sia al presente giudizio.
Nel caso di specie, parte attrice ha iscritto al ruolo il presente giudizio in data 20.03.2023 e, dunque, in data antecedente all'esecuzione dei primi interventi di ripristino effettuati in data 09.05.2023 ad opera dei resistenti.
Del tutto legittimamente, pertanto, parte attrice ha introdotto il presente giudizio, onde ottenere la tutela dei propri diritti.
Ciò chiarito, le risultanze della CTU disposta nel precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo N.R.G. 7306/2020 - pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile- hanno individuato chiaramente le cause delle infiltrazioni che hanno interessato l'immobile di parte attrice, le quali sono riconducibili allo stato di vetustà della rampa carrabile del cortile di ingresso e delle tubature di adduzione dell'acqua agli appartamenti CP_9 sovrastanti l'unità di proprietà di (vedi pagg. 22-29 Parte_1 doc. 9 parte attrice). Di conseguenza, in considerazione dei condivisibili rilievi formulati dal consulente d'ufficio nominato dal tribunale, si appalesa il concorso di responsabilità del Condominio e dei condomini resistenti nella causazione dei danni.
4 Indi, le spese delle competenze corrisposte da parte attrice al consulente tecnico d'ufficio Ing. ed al consulente tecnico di parte Ing. Per_1 CP_11 seguono la soccombenza virtuale e vanno poste a carico dei convenuti, con conseguente diritto al rimborso di parte attrice del complessivo importo di € 4.676,80 di cui € 3.027,36, accessori compresi, liquidati a favore dell'Ing. e € 3.027,36, accessori compresi, liquidati a favore Per_1 dell' Ing. (vedi. doc. 13,14 e 16 di parte attrice). CP_11
Allo stesso modo, in applicazione del principio della soccombenza, vanno riconosciute a parte ricorrente le spese del giudizio di ATP, che si liquidano in € 1.276,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, avuto riguardo alla natura e al valore del giudizio;
all'odierna ricorrente, sempre in applicazione del predetto principio devono essere rimborsate anche le spese documentate di CTP nel giudizio di istruzione preventiva, pari ad € 1.389,00, da maggiorare degli interessi legali dall'esborso al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, sussistono eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese processuali: occorre infatti valorizzare la condotta cooperativa ed il comportamento processuale tenuto dai convenuti i quali hanno eseguito parte dei lavori individuati in sede di ATP già in data 09.05.2023, ossia anteriormente alla ricezione della notifica di citazione in giudizio, financo completare la parte residua in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4162/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda o eccezione:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna i convenuti RT
, , ,
[...] CP_8 Controparte_4 Controparte_3
, , e
[...] Controparte_7 Controparte_5 CP_3
5 in solido al rimborso, in favore di CP_2 Parte_1
delle spese di c.t.u. complessivamente liquidate in € 4.676,80;
3) condanna i convenuti RT
, , ,
[...] CP_8 Controparte_4 Controparte_3
, , e
[...] Controparte_7 Controparte_5 [...]
in solido al rimorso delle spese del giudizio di ATP, che CP_2
liquida in € 1.276,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4) condanna i convenuti RT
, , ,
[...] CP_8 Controparte_4 Controparte_3
, , e
[...] Controparte_7 Controparte_5 [...]
in solido al rimorso delle spese di CTP nel giudizio per CP_2
ATP, che liquida in € 1.389,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
5) compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Catania, il 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luisa INTINI
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