Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1988, n. 487
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 novembre 1988
Art. 3. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', saranno emanate le direttive generali ed i criteri da adottarsi per il perseguimento degli obiettivi individuati dal protocollo di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 17 novembre 1988