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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/09/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 617 /2025
Oggi 09/09/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 617/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio E. Lo Presti per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di portatore d'handicap previsto dall'art. 3, comma 1, L. 104/92 e per l'iscrizione al
2 collocamento mirato ai sensi della legge 68/99 dal giorno di presentazione della domanda amministrativa.
Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Va innanzi tutto rilevato che l'art. 3, comma 1, L. 104/92, definisce persona con disabilità
avente diritto ai sostegni “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o
sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della
valutazione di base.”
Inoltre, giova precisare che la L. 68/99 disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità attraverso il c.d. “collocamento mirato”, per il quale è necessario che ricorrano specifiche condizioni sanitarie quali un'invalidità civile pari o superiore al 46%.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierno ricorrente non in possesso dei prescritti requisiti sanitari.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che: “In base
all'accertamento tecnico preventivo come richiesto in premessa, si prende atto del giudizio formulato
dalla commissione medica provinciale di valutare la ricorrente nella seduta del 24/05/2024”
INVALIDO- CON PERCENTUALE DEL 37% E CON IL DINIEGO
DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATUS DI HANDICAP GRAVE AI SENSI DELL'ART 3,
COMMA 1.Dopo attenta valutazione anamnestica ed accurato esame obiettivo, ed esaminati i
documenti sanitari presente nel fascicolo si può senza ombra di dubbio considerare il Periziando in
questione, per i requisiti sanitari ampiamente evidenziati da referti medici e da esami strumentali che
è un soggetto con una ipoacusia neurosensoriale dall'età di 6 anni. Mi pare ovvio che la sola
ipoacusia bilaterale non permette di assegnare allo stesso lo status di handicap ai sensi
3 dell'art 3, comma 1, e nemmeno presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del
collocamento mirato ex L.68/99”.
Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta ai quesiti a lui sottoposti.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92 e per l'iscrizione al collocamento mirato ai sensi della legge 68/99;
2. Nulla sulle spese;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Marsala, 9.9.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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