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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3400 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente, relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3400 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CARLI Parte_1 C.F._1
SABRINA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ARCENNI Controparte_1 C.F._2
AL
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.06.2025
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 28.11.2024 la sig.ra chiedeva, alle condizioni meglio Parte_1 specificate in ricorso, fosse pronunciata la separazione personale nei confronti del sig.
[...]
, tra i quali in data 06.04.1988 in Cefalù (PA) era stato celebrato matrimonio concordatario CP_1
e dalla cui unione nascevano in data 17.11.1993 , oramai maggiorenne con una propria Persona_1 famiglia ed economicamente indipendente e in data 17.08.1996 deceduto il 19.06.2013 Persona_2
a seguito di un incidente stradale.
Si costituiva Parte resistente in data 02.04.2025 contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Alla prima udienza del 06.05.2025, sentite le parti, venivano emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti “PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie la Controparte_1 somma di euro 200,00 entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo indici ISTAT, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso”. La causa veniva ritenuta matura per la decisione e la Presidente invitava le parti a precisare le proprie conclusioni. Quest'ultime chiedevano un rinvio che veniva concesso con fissazione dell'udienza del 19.06.2025 ai sensi dell'art 127 ter cpc.
All'udienza del 19.06.2025 le parti davano atto di aver trovato un accordo circa le condizioni cui pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Con Ordinanza del 15.09.2025, preso atto di ciò, la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza ampiamente dimostrata nel corso del giudizio.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato nelle note depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 19.06.2025 - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico. Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Per quanto riguarda la prole, si rileva che la figlia Per_1
è ormai economicamente e autosufficiente;
mentre il figlio risulta deceduto.
[...] Per_2
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti.
Le spese devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio a Cefalù il 06.04.1988 trascritto nei registri degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Cefalù (PA) al n.10, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1988;
2. Pone l'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla signora a titolo Controparte_1 Pt_1 di assegno di mantenimento l'importo mensile di € 200,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, così come già stabilito con ordinanza del 6 maggio 2025.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
− I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
− Nella casa coniugale, di proprietà della figlia delle parti, e del di lei marito, Persona_3 continuerà a vivere la signora alla quale vengono assegnati anche tutti i mobili che Pt_1
l'arredano.
− Le parti danno atto di aver già diviso il danaro depositato sul conto corrente cointestato aperto presso la banca Monte dei Paschi di Siena e che divideranno in parti uguali anche il controvalore dei fondi e titoli di cui al dossier titoli aperto presso la banca Intesa San Paolo, mano mano che gli stessi arriveranno a scadenza.
− Le parti convengono altresì che la signora , entro sei mesi dall'omologa del presente Pt_1 accordo di separazione, acquisterà la quota del sig. dell'abitazione posta in Controparte_1
Capannoli Piazza del Popolo n.13/15, comprensiva del locale di sgombero pertinenziale, beni acquistati dalla coppia in data 23 aprile 2009 con atto di compravendita ai rogiti Notaio
ed identificati catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Capannoli, Persona_4 foglio 21, particella 43 sub 7 cat A/4 classe 3, vani 5 sup. cat. Mq 113 R.C.E.387,34 (l'abitazione) e particella 43 sub 5 cat. C/2, classe unica mq 13, R.C.E. 60,43 (il locale di sgombero). Le parti concordano che il valore attuale dell'immobile è di € 95.000,00 e che, quindi, la quota che verrà ceduta dal sig alla signora ha un valore di € CP_1 Pt_1
47.500,00, somma che verrà versata da quest'ultima: quanto ad € 40.500,00 a mezzo di accollo per l'intero della restituzione del residuo mutuo ipotecario contratto dalle parti per l'acquisto dell'abitazione, mutuo che alla data odierna presenta un residuo capitale da restituire di circa
€ 81.000,00, quanto ad € 2.000,00 con compensazione di quanto ancora dovuto dal CP_1 alla per l'intestazione allo stesso dell'auto Skoda Karoq targata FH055ST acquistata Pt_1 in costanza di matrimonio in regime di comunione legale dei beni e quanto ad € 5.000,00 a mezzo di bonifico da effettuarsi in sede di atto di compravendita. Le spese dell'atto di compravendita saranno a carico della signora . Pt_1
− Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, le parti si riterranno soddisfatte nelle proprie ragioni e pretese e null'altro avranno più da pretendere l'una dall'altra per quanto oggetto del giudizio di separazione e comunque rinunciando ad ogni altra domanda.
3. DICHIARA compensate le spese di giudizio
4. ORDINA all'Ufficiale di Stato civile di Cefalù (PA) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in Cefalù (PA) il giorno 06.04.1988, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cefalù (PA) al n.10, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1988.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente, relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3400 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CARLI Parte_1 C.F._1
SABRINA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ARCENNI Controparte_1 C.F._2
AL
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.06.2025
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 28.11.2024 la sig.ra chiedeva, alle condizioni meglio Parte_1 specificate in ricorso, fosse pronunciata la separazione personale nei confronti del sig.
[...]
, tra i quali in data 06.04.1988 in Cefalù (PA) era stato celebrato matrimonio concordatario CP_1
e dalla cui unione nascevano in data 17.11.1993 , oramai maggiorenne con una propria Persona_1 famiglia ed economicamente indipendente e in data 17.08.1996 deceduto il 19.06.2013 Persona_2
a seguito di un incidente stradale.
Si costituiva Parte resistente in data 02.04.2025 contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Alla prima udienza del 06.05.2025, sentite le parti, venivano emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti “PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie la Controparte_1 somma di euro 200,00 entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo indici ISTAT, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso”. La causa veniva ritenuta matura per la decisione e la Presidente invitava le parti a precisare le proprie conclusioni. Quest'ultime chiedevano un rinvio che veniva concesso con fissazione dell'udienza del 19.06.2025 ai sensi dell'art 127 ter cpc.
All'udienza del 19.06.2025 le parti davano atto di aver trovato un accordo circa le condizioni cui pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Con Ordinanza del 15.09.2025, preso atto di ciò, la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza ampiamente dimostrata nel corso del giudizio.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato nelle note depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 19.06.2025 - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico. Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Per quanto riguarda la prole, si rileva che la figlia Per_1
è ormai economicamente e autosufficiente;
mentre il figlio risulta deceduto.
[...] Per_2
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti.
Le spese devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio a Cefalù il 06.04.1988 trascritto nei registri degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Cefalù (PA) al n.10, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1988;
2. Pone l'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla signora a titolo Controparte_1 Pt_1 di assegno di mantenimento l'importo mensile di € 200,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, così come già stabilito con ordinanza del 6 maggio 2025.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
− I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
− Nella casa coniugale, di proprietà della figlia delle parti, e del di lei marito, Persona_3 continuerà a vivere la signora alla quale vengono assegnati anche tutti i mobili che Pt_1
l'arredano.
− Le parti danno atto di aver già diviso il danaro depositato sul conto corrente cointestato aperto presso la banca Monte dei Paschi di Siena e che divideranno in parti uguali anche il controvalore dei fondi e titoli di cui al dossier titoli aperto presso la banca Intesa San Paolo, mano mano che gli stessi arriveranno a scadenza.
− Le parti convengono altresì che la signora , entro sei mesi dall'omologa del presente Pt_1 accordo di separazione, acquisterà la quota del sig. dell'abitazione posta in Controparte_1
Capannoli Piazza del Popolo n.13/15, comprensiva del locale di sgombero pertinenziale, beni acquistati dalla coppia in data 23 aprile 2009 con atto di compravendita ai rogiti Notaio
ed identificati catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Capannoli, Persona_4 foglio 21, particella 43 sub 7 cat A/4 classe 3, vani 5 sup. cat. Mq 113 R.C.E.387,34 (l'abitazione) e particella 43 sub 5 cat. C/2, classe unica mq 13, R.C.E. 60,43 (il locale di sgombero). Le parti concordano che il valore attuale dell'immobile è di € 95.000,00 e che, quindi, la quota che verrà ceduta dal sig alla signora ha un valore di € CP_1 Pt_1
47.500,00, somma che verrà versata da quest'ultima: quanto ad € 40.500,00 a mezzo di accollo per l'intero della restituzione del residuo mutuo ipotecario contratto dalle parti per l'acquisto dell'abitazione, mutuo che alla data odierna presenta un residuo capitale da restituire di circa
€ 81.000,00, quanto ad € 2.000,00 con compensazione di quanto ancora dovuto dal CP_1 alla per l'intestazione allo stesso dell'auto Skoda Karoq targata FH055ST acquistata Pt_1 in costanza di matrimonio in regime di comunione legale dei beni e quanto ad € 5.000,00 a mezzo di bonifico da effettuarsi in sede di atto di compravendita. Le spese dell'atto di compravendita saranno a carico della signora . Pt_1
− Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, le parti si riterranno soddisfatte nelle proprie ragioni e pretese e null'altro avranno più da pretendere l'una dall'altra per quanto oggetto del giudizio di separazione e comunque rinunciando ad ogni altra domanda.
3. DICHIARA compensate le spese di giudizio
4. ORDINA all'Ufficiale di Stato civile di Cefalù (PA) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in Cefalù (PA) il giorno 06.04.1988, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cefalù (PA) al n.10, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1988.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori