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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8576 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa SA TO, in esito all' udienza di discussione del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22943/2024 R.G.D.I. e vertente
TRA
con sede legale in Napoli, Vial dei Mille n. 74, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Domenico Imperatore, elettivamente domiciliata presso Mugnano di Napoli alla via Napoli n. 143 presso lo Studio Legale Imperatore.
OPPONENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(NA), via Santa Croce n. 18, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, in calce rilasciata su foglio separato, dall'avv. Vincenzo Esposito, elettivamente domiciliata in Afragola, via Sportiglione n. 21.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.10.24 e ritualmente notificato a controparte, la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1205/2024 del 13.9.2024 emesso da questo giudice, notificato il 16.9.2024, nel procedimento per ingiunzione r.g. n. 16924/2024 promosso da , Parte_3 con cui si ingiungeva alla il pagamento della somma di € 651,24 a Parte_1 titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sull' importo rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo, nonché le competenze di procedimento liquidate in € 383,00 oltre Iva, cpa e rimborso spese Generali come per legge. Ha eccepito l'infondatezza della pretesa azionata sostenendo di avere pagato alla lavoratrice l'importo dovuto prima del deposito del ricorso monitorio del 19.7.2024; in particolare ha evidenziato il pagamento del 8.3.2024 a mezzo bonifico accreditato il 11.03.2024 sul conto Banca Intesa della lavoratrice per un importo pari ad € 1.070,00 a titolo di stipendio e acconto TFR;
ha evidenziato altresì il pagamento del 8.4.2024 per un importo pari ad € 900,00 a titolo di “saldo TFR” accreditato sul conto il 9.04.2024; che pertanto ella ha ricevuto l'intero importo di € 1.970,00 dovutole in virtù del cedolino paga febbraio 2024.
Ha concluso chiedendo: “Accogliere la presente opposizione, e, per l'effetto accertata l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria prima del deposito del ricorso monitorio revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1205/2024 (R.g.L.n.16924/2024) perché è nullo, illegittimo ed infondato dichiarando che nulla deve alla sig.ra Parte_1 CP_1 UD avendo integralmente estino il proprio debito nei suoi confronti in data
[...]
08 - 09.04.2024 col bonifico di € 900,00 saldo TFR. - condannare la sig.ra CP_1
OU al pagamento delle spese e competenze processuali. - condannare la sig.ra
al pagamento in favore della società della somma che Controparte_1 CP_2 il Tribunale riterrà equo liquidare ex art.96, c.p.c. per avere intrapreso la sua azione giudiziaria (19.07.2024) dopo aver incassato tutto quanto dovutole (09.04.2024)”.
Cont Ritualmente instaurato il contraddittorio, UD si è costituita in giudizio, CP_1 sostenendo di avere diritto all'accertamento e alla liquidazione del credito dovuto a titolo di TFR al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;
ha sostenuto in particolare che la società avrebbe dovuto versare la somma di € 1.551,54 a titolo di TFR al lordo di ogni ritenuta, le quali sarebbero poi state pagate da essa lavoratrice solo dopo aver effettivamente ricevuto il pagamento delle somme dovutele;
che pertanto ella aveva diritto di ricevere la residua somma di € 652,21, essendole stato corrisposto solo l'importo di euro 900,00.
Ha concluso chiedendo: “A) conceda l'esecuzione provvisoria del decreto, in quanto l'opposizione non è fondata su valida prova scritta o di pronta soluzione ed in quanto dai documenti prodotti agli atti risulta provata che la società odierna opponente non ha pagato la somma di € 651,24 quale saldo del TFR;
B) rigetti l'opposizione, in quanto inammissibile ed infondata, e per l'effetto confermi il decreto ingiuntivo e condanni l'incauta opponente alle spese di causa, con attribuzione al procuratore antistatario”.
In esito all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso in opposizione è fondato. Quanto ai fatti, è certo che l'opposta sia stato dipendente della dal 7.9.22 Parte_4 al 28.2.24, con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadramento nel VII livello del CCNL commercio.
L'importo controverso attiene a quello che, sulla base della prospettazione dell'opponente, sarebbe stato corrisposto all'opposta quale t.f.r., facendo parte nella misura di euro 441,85 dell'importo di euro 1.070,00 pacificamente e documentalmente pagato all'opposta mediante bonifico del 8.3.24.
E' infatti documentato e pacifico che sul conto della opposta, presso Banca Intesa con numero IBAN [...] veniva pagato a mezzo bonifico disposto da il giorno 08.03.2024, con accredito il 11.3.2024, l'importo Parte_1 netto di € 1.070,00, con la causale “ stipendio febbraio”. Esaminando la indicata busta paga, presente in atti, emerge che della stessa fa parte anche l'importo di euro 1551,24 lordo, ivi indicato come dovuto alla opposta a titolo di t.f.r., dato questo peraltro pacifico tra le parti.
E' altresì documentato e pacifico che, successivamente al detto pagamento dell'importo di euro 1.070,00, la riceveva dalla opponente anche l'ulteriore Pt_5 importo di euro € 900,00, quale “ saldo TFR” accreditato sul suo conto il 9.4.2024, previo bonifico del 8.4.2024, con la conseguenza che la ha corrisposto alla Parte_1 opposta l'importo netto di € 1.970,00 di cui euro 900,00 sono da imputarsi unicamente al t.f.r. ed euro 1.070,00 allo “stipendio febbraio”.
E' proprio su tale equivoco che si fonda la richiesta monitoria della CP_1 incentrata sulla circostanza che l'importo di euro 1.070,00 non comprenda anche una parte del t.f.r. ma unicamente le restanti voci indicate nella busta paga in questione.
Tuttavia, nonostante la indicazione a titolo di causale per il pagamento dell'importo netto di euro 1.070,00 come facente riferimento al solo “stipendio”, che sembrerebbe escludere anche il t.f.r., pure indicato in busta, la logica del conteggio esposto da parte opponente appare convincente;
infatti, una volta depurato l'importo lordo di euro 1551,24 dovuto in totale per tfr, dalle ritenute fiscali e previdenziali nella misura del 23% , si perviene all'importo netto di 1341,85; una volta sottratto a quest'ultimo quello, poi corrisposto, di euro 900,00, si perviene a quello netto di euro 441,85, che deve ritenersi la prima tranche di tfr corrisposto , essendo il tutto pienamente compatibile con il netto finale indicato nella busta paga di febbraio 2024, pari a euro 1970,31. Tale importo netto non si spiegherebbe, quanto alla sua entità, laddove non vi si ricomprendesse anche la parte del t.f.r. sopra indicata, posto che le restanti voci lorde ivi indicate (retribuzione pari a euro 137,92, ferie godute pari a euro 742,63, carenza malattia pari a euro 45,97, tredicesima e quattordicesima pari ciascuna a euro 77,23, tratt. Ind. DL 3/20 pari a euro 92,05, eson. Ivs 3% pari a euro 60,55 e bonus pari a euro 10,00) non potrebbero giungere a una tale cifra, indicata come in totale al lordo in euro 2580,33. Ne consegue che la società ha integralmente estinto il debito per t.f.r. nei Parte_1 confronti della opposta prima del deposito del ricorso monitorio, risalente al 19.07.2024. Infine, è noto che il tfr va corrisposto al lavoratore al netto delle detrazioni fiscali e previdenziali, essendo il datore di lavoro sostituto di imposta, ai sensi dell'art. 17 TUIR;
nella specie, inoltre, parte opponente ha prodotto le ricevute di pagamento delle ritenute di legge versate all'Erario anche quanto al t.f.r. di euro 1551,24 lordo. L'opposizione va quindi accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, anche se la non precisa indicazione nella causale di versamento del bonifico effettuato il 8.3.2024 ne rende corretta la compensazione per due terzi .
P.Q.M.
La dott. SA TO, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1205/24 emesso da questo Giudice.
Condanna l'opponente al pagamento di un terzo delle spese della presente fase di giudizio, terzo liquidato in € 390,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, dichiarando compensati tra le parti i restanti due terzi .
Napoli, 20/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dr. SA TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa SA TO, in esito all' udienza di discussione del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22943/2024 R.G.D.I. e vertente
TRA
con sede legale in Napoli, Vial dei Mille n. 74, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Domenico Imperatore, elettivamente domiciliata presso Mugnano di Napoli alla via Napoli n. 143 presso lo Studio Legale Imperatore.
OPPONENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(NA), via Santa Croce n. 18, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, in calce rilasciata su foglio separato, dall'avv. Vincenzo Esposito, elettivamente domiciliata in Afragola, via Sportiglione n. 21.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.10.24 e ritualmente notificato a controparte, la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1205/2024 del 13.9.2024 emesso da questo giudice, notificato il 16.9.2024, nel procedimento per ingiunzione r.g. n. 16924/2024 promosso da , Parte_3 con cui si ingiungeva alla il pagamento della somma di € 651,24 a Parte_1 titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sull' importo rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo, nonché le competenze di procedimento liquidate in € 383,00 oltre Iva, cpa e rimborso spese Generali come per legge. Ha eccepito l'infondatezza della pretesa azionata sostenendo di avere pagato alla lavoratrice l'importo dovuto prima del deposito del ricorso monitorio del 19.7.2024; in particolare ha evidenziato il pagamento del 8.3.2024 a mezzo bonifico accreditato il 11.03.2024 sul conto Banca Intesa della lavoratrice per un importo pari ad € 1.070,00 a titolo di stipendio e acconto TFR;
ha evidenziato altresì il pagamento del 8.4.2024 per un importo pari ad € 900,00 a titolo di “saldo TFR” accreditato sul conto il 9.04.2024; che pertanto ella ha ricevuto l'intero importo di € 1.970,00 dovutole in virtù del cedolino paga febbraio 2024.
Ha concluso chiedendo: “Accogliere la presente opposizione, e, per l'effetto accertata l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria prima del deposito del ricorso monitorio revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1205/2024 (R.g.L.n.16924/2024) perché è nullo, illegittimo ed infondato dichiarando che nulla deve alla sig.ra Parte_1 CP_1 UD avendo integralmente estino il proprio debito nei suoi confronti in data
[...]
08 - 09.04.2024 col bonifico di € 900,00 saldo TFR. - condannare la sig.ra CP_1
OU al pagamento delle spese e competenze processuali. - condannare la sig.ra
al pagamento in favore della società della somma che Controparte_1 CP_2 il Tribunale riterrà equo liquidare ex art.96, c.p.c. per avere intrapreso la sua azione giudiziaria (19.07.2024) dopo aver incassato tutto quanto dovutole (09.04.2024)”.
Cont Ritualmente instaurato il contraddittorio, UD si è costituita in giudizio, CP_1 sostenendo di avere diritto all'accertamento e alla liquidazione del credito dovuto a titolo di TFR al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;
ha sostenuto in particolare che la società avrebbe dovuto versare la somma di € 1.551,54 a titolo di TFR al lordo di ogni ritenuta, le quali sarebbero poi state pagate da essa lavoratrice solo dopo aver effettivamente ricevuto il pagamento delle somme dovutele;
che pertanto ella aveva diritto di ricevere la residua somma di € 652,21, essendole stato corrisposto solo l'importo di euro 900,00.
Ha concluso chiedendo: “A) conceda l'esecuzione provvisoria del decreto, in quanto l'opposizione non è fondata su valida prova scritta o di pronta soluzione ed in quanto dai documenti prodotti agli atti risulta provata che la società odierna opponente non ha pagato la somma di € 651,24 quale saldo del TFR;
B) rigetti l'opposizione, in quanto inammissibile ed infondata, e per l'effetto confermi il decreto ingiuntivo e condanni l'incauta opponente alle spese di causa, con attribuzione al procuratore antistatario”.
In esito all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso in opposizione è fondato. Quanto ai fatti, è certo che l'opposta sia stato dipendente della dal 7.9.22 Parte_4 al 28.2.24, con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadramento nel VII livello del CCNL commercio.
L'importo controverso attiene a quello che, sulla base della prospettazione dell'opponente, sarebbe stato corrisposto all'opposta quale t.f.r., facendo parte nella misura di euro 441,85 dell'importo di euro 1.070,00 pacificamente e documentalmente pagato all'opposta mediante bonifico del 8.3.24.
E' infatti documentato e pacifico che sul conto della opposta, presso Banca Intesa con numero IBAN [...] veniva pagato a mezzo bonifico disposto da il giorno 08.03.2024, con accredito il 11.3.2024, l'importo Parte_1 netto di € 1.070,00, con la causale “ stipendio febbraio”. Esaminando la indicata busta paga, presente in atti, emerge che della stessa fa parte anche l'importo di euro 1551,24 lordo, ivi indicato come dovuto alla opposta a titolo di t.f.r., dato questo peraltro pacifico tra le parti.
E' altresì documentato e pacifico che, successivamente al detto pagamento dell'importo di euro 1.070,00, la riceveva dalla opponente anche l'ulteriore Pt_5 importo di euro € 900,00, quale “ saldo TFR” accreditato sul suo conto il 9.4.2024, previo bonifico del 8.4.2024, con la conseguenza che la ha corrisposto alla Parte_1 opposta l'importo netto di € 1.970,00 di cui euro 900,00 sono da imputarsi unicamente al t.f.r. ed euro 1.070,00 allo “stipendio febbraio”.
E' proprio su tale equivoco che si fonda la richiesta monitoria della CP_1 incentrata sulla circostanza che l'importo di euro 1.070,00 non comprenda anche una parte del t.f.r. ma unicamente le restanti voci indicate nella busta paga in questione.
Tuttavia, nonostante la indicazione a titolo di causale per il pagamento dell'importo netto di euro 1.070,00 come facente riferimento al solo “stipendio”, che sembrerebbe escludere anche il t.f.r., pure indicato in busta, la logica del conteggio esposto da parte opponente appare convincente;
infatti, una volta depurato l'importo lordo di euro 1551,24 dovuto in totale per tfr, dalle ritenute fiscali e previdenziali nella misura del 23% , si perviene all'importo netto di 1341,85; una volta sottratto a quest'ultimo quello, poi corrisposto, di euro 900,00, si perviene a quello netto di euro 441,85, che deve ritenersi la prima tranche di tfr corrisposto , essendo il tutto pienamente compatibile con il netto finale indicato nella busta paga di febbraio 2024, pari a euro 1970,31. Tale importo netto non si spiegherebbe, quanto alla sua entità, laddove non vi si ricomprendesse anche la parte del t.f.r. sopra indicata, posto che le restanti voci lorde ivi indicate (retribuzione pari a euro 137,92, ferie godute pari a euro 742,63, carenza malattia pari a euro 45,97, tredicesima e quattordicesima pari ciascuna a euro 77,23, tratt. Ind. DL 3/20 pari a euro 92,05, eson. Ivs 3% pari a euro 60,55 e bonus pari a euro 10,00) non potrebbero giungere a una tale cifra, indicata come in totale al lordo in euro 2580,33. Ne consegue che la società ha integralmente estinto il debito per t.f.r. nei Parte_1 confronti della opposta prima del deposito del ricorso monitorio, risalente al 19.07.2024. Infine, è noto che il tfr va corrisposto al lavoratore al netto delle detrazioni fiscali e previdenziali, essendo il datore di lavoro sostituto di imposta, ai sensi dell'art. 17 TUIR;
nella specie, inoltre, parte opponente ha prodotto le ricevute di pagamento delle ritenute di legge versate all'Erario anche quanto al t.f.r. di euro 1551,24 lordo. L'opposizione va quindi accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, anche se la non precisa indicazione nella causale di versamento del bonifico effettuato il 8.3.2024 ne rende corretta la compensazione per due terzi .
P.Q.M.
La dott. SA TO, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1205/24 emesso da questo Giudice.
Condanna l'opponente al pagamento di un terzo delle spese della presente fase di giudizio, terzo liquidato in € 390,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, dichiarando compensati tra le parti i restanti due terzi .
Napoli, 20/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dr. SA TO