Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario da 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario da 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.