Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Spadafora, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento di d.a.spo. del Questore di Catanzaro prot. n. -OMISSIS- del 26.03.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. RT LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento di d.a.spo. prot. n. -OMISSIS- del 26.03.2025, con cui il Questore di Catanzaro ha disposto a suo carico il divieto di accedere per il periodo di anni dieci « agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio di campionato di serie "A", "B", "Lega Pro" e serie "D", incluse tutte le Categorie Giovanili, (Eccellenza, Promozione, 1°, 2º,3°, Categoria) e giovani Dilettanti Juniores e Allievi), coppe Nazionali ed Internazionali o partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette, ovvero tutti gli incontri di calcio, organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C., disputati da qualsiasi squadra di calcio, nonché la Nazionale Italiana di calcio e la Nazionale Under 21, che verranno disputate sul territorio italiano, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea, nonché di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime ».
Il deducente prospetta l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 6 L. n. 401/1989, vizio di eccesso di potere e violazione della L. n. 241/1990.
2. Resiste il Ministero dell’Interno.
3. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa, previa discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione.
4. Con una prima e articolata censura il ricorrente lamenta la mancanza di presupposti previsti dall’art. 6 lett c) L. n. 401/1989 sul c.d. d.a.spo. fuori contesto -cioè adottato indipendentemente dalla realizzazione di condotte violente in occasione o a causa di manifestazioni sportive- nonché il difetto di motivazione.
In base alla richiamata norma, che prescrive quale requisito la denuncia o la condanna per alcuno dei delitti di cui all’art. 380, comma 2, lett. f) e h), c.p.p., pur risultando l’esponente condannato per il delitto di rapina ex art. 628 c.p. e a fronte della paventata appartenenza dello stesso al gruppo “-OMISSIS-”, il provvedimento impugnato tuttavia sarebbe privo di un’adeguata motivazione in ordine alla sua concreta ed attuale la pericolosità sociale in occasione di manifestazioni sportive.
In particolare, non risulterebbe la presenza di “ precedenti penali specifici ” all’infuori di quello evidenziato nel d.a.spo. né la dedizione ad attività criminali. Inoltre, non si comprenderebbe attraverso quale attività la D.i.g.o.s. avrebbe verificato frequentazioni “ con esponenti della tifoseria ultras -OMISSIS- per evitarne una contaminazione delinquenziale ” e, ancora, da quali attività investigative risulterebbe “membro attivo della tifoseria partecipando quasi a tutte le manifestazioni organizzate dai citati supporters soprattutto in occasione degli incontri di calcio della squadra locale ”.
In tale prospettiva è evidenziato come l’esponente fino al marzo 2024 sia stato sottoposto a misura cautelare in relazione al procedimento penale richiamato nel provvedimento questorile e, immediatamente dopo, si è trasferito a -OMISSIS-, dove a ottobre 2024 è stato assunto a tempo indeterminato presso l’azienda di famiglia e, successivamente, da altra impresa, regolarizzando anche la posizione abitativa con regolare contratto d’affitto.
4.1. Gli assunti proposti vanno disattesi.
In termini generali, per come precisato in giurisprudenza, occorre osservare che “ il d.a.spo. si atteggia a misura di prevenzione, che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge ” ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 21 dicembre 2023, 3880).
Ancora, il “ divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 6005).
Essendo una misura di prevenzione “ non occorre la prova sulla lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, tenuto conto anche del profilo dell’agente, in quanto comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010 n. 9074).
Secondo condivisibile giurisprudenza, poi, il d.a.spo. « essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica “del più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità » ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 febbraio 2024, n. 2996).
Nello specifico, il provvedimento impugnato è stato adottato in applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. c) L. n. 401/1989, che consente al Questore di prescrivere il divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di “ c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive ”.
Dalla disposizione in esame emerge che il c.d. d.a.spo. fuori contesto può essere applicato solo allorché il prevenuto sia attinto da una denuncia o da una condanna per uno dei reati ivi tassativamente indicati e ciò “ anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive ”.
Tanto chiarito, risulta pacifico che il delitto di rapina di cui all’art. 628 c.p., per il quale il ricorrente è stato condannato, integri un’ipotesi delittuosa presente tra le fattispecie previste dall’art. 6 comma 1 lett. c).
Ciò considerato, il compendio di elementi posto a base della determinazione impugnata è da considerarsi, anche alla luce del giudizio prognostico indiziario che opera in materia, solido e idoneo a supportare il provvedimento di d.a.spo.
Esso infatti richiama gli esiti istruttori di un’attività investigativa svolta dalla D.i.g.o.s., da cui si evince il ricorrente risulta “un soggetto con precedenti penali specifici dedito ad attività criminali… L'inclinazione a delinquere ha indotto questa DI a verificare le frequentazioni del soggetto di cui è menzione con esponenti della tifoseria ultras -OMISSIS- per evitarne una contaminazione delinquenziale, in forza del vincolo di unione con i componenti del mondo ultras del -OMISSIS-, risulta membro attivo della tifoseria partecipando quasi a tutte le manifestazioni organizzate dai citati supporters soprattutto in occasione degli incontri di calcio della squadra locale ”.
Quanto ai precedenti, l’esponente è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari il 6.07.2022 per i reati di lesioni personali e rapina aggravata, cui è seguita una sentenza di condanna ad anni 3 e mesi 8 di reclusione.
L’assunto della partecipazione attiva del ricorrente al tifo organizzato del -OMISSIS- è poi corroborato dall’irrogazione nei suoi confronti -nel ristretto arco temporale di meno di un anno- di tre precedenti d.a.spo., adottati, rispettivamente, dal Questore di -OMISSIS- il 19.04.2017 per la durata di un anno, dal Questore di Catanzaro il 29.12.2017 per la durata di cinque anni e dal Questore di -OMISSIS- il 31.01.2018 per la durata di due anni, desumendosi altresì, dai distinti luoghi in cui i provvedimenti restrittivi sono stati emanati, il pieno e ampio coinvolgimento del deducente nel sostegno organizzato alla squadra.
4.2. Con l’ulteriore censura il ricorrente si duole della violazione del principio di proporzionalità e del difetto di motivazione in riferimento alla eccessiva durata del d.a.spo., quantificata nella misura massima di dieci anni.
Anche tale assunto va disatteso.
Occorre premettere che l’art. 6, comma 5, L. n. 409/1989 prescrive che nei confronti della persona già destinataria di un d.a.spo. “ la durata del nuovo divieto…, non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni ”.
Nella fattispecie, i molteplici d.a.spo. già irrogati al ricorrente in uno alla gravità del delitto commesso non rendono di per sé irrazionale la valutazione discrezionale dell’Amministrazione che ha portato all’adozione del divieto nella misura massima di dieci anni.
5. Per le ragioni complessivamente esposte, il ricorso non merita accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente amministrazione, che liquida complessivamente in euro 2.000,00, oltre accessori per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE RE, Presidente
RT LE, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT LE | GE RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.