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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/11/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2943 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UA EL parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ROGNETTA BERNARDO ANTONIO parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'ill.mo Tribunale adito
pagina 1 di 17 - quanto all'affidamento della prole ed alla loro collocazione: dichiarare i figli minori e affidati in modo super Persona_1 Persona_2 esclusivo alla madre in ragione degli accadimenti verificatisi nel corso del giudi- zio ed in particolare al trasferimento all'esperto del signor della CP_2 perdurate indifferenza da questi manifestata verso le necessità delle minori e dei suoi obblighi di mantenimento, accudimento, istruzione e benessere psicologico.
Tale indifferenza merita di essere valutata nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimen- to ed attenzione, verso la prole. In questo contesto, deve ritenersi che il regime di affidamento che meglio corrisponde all'interesse delle figlie sia quello dell'affido super-esclusivo alla madre, la quale già assiste i minori quotidianamente, pren- dendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità. La madre, in particolare, potrà as- sumere, da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c. le decisioni di maggiore in- teresse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale edelle aspirazioni delle minori. La prole avrà residenza abituale e collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
- quanto alla casa familiare: confermare l'abitazione familiare condotta in loca- zione sita in Colorno in via Bologna n. 2 con ogni arredo e pertinenza alla signo- con conseguente variazione dell'intestazione del contratto contratto di Pt_2 locazione.
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita: stante il definitivo e volonta- rio trasferimento in Romania del padre confermare l'incarico affidato ai servizi sociali di Colorno di provvedere all'organizzazione degli incontri tra il padre e le figlie quando questi si recherà in Italia a farvi visita
- quanto alla regolamentazione delle festività, vacanze e ricorrenze: disporre che per il periodo pasquale e natalizio i genitori trascorreranno con i minori sei gior- ni consecutivi compresi nel periodo natalizio (dal 23.12 al 07.01) e tre giorni nel periodo pasquale, curando che il giorno di natale, capodanno, epifania, pasqua e lunedì dell'angelo siano trascorsi ad anni alterni presso il padre e presso la ma- dre. Nello specifico i minori trascorreranno il giorno di natale e dell'epifania con
pagina 2 di 17 la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, il capodanno con il pa- dre negli anni pari e con la madre negli anni dispari, il giorno di pasqua con la madre negli anni pari pari e con il padre negli anni dispari. I figli trascorreranno la festività del 1 novembre gli anni pari con la madre e gli ani dispari con il pa- dre, la festività dell'8 dicembre gli anni pari con il padre e q quelli dispari con la madre, la festività del 25 aprile gli anni pari con la madre e quelli dispari con il padre, la festività del 2 giugno gli anni pari con il padre e quelli dispari con la madre. Il giorno del compleanno i minori lo trascorreranno con la madre negli anni pari e con ilpadre in quelli dispari. Per quanto concerne il periodo estivo i minori trascorreranno con i genitori tre settimane di vacanza anche non consecu- tive nel periodo compreso tra la fine degli impegni scolastici e la ripresa del nuo- vo anno. I genitori decideranno ad anni alterni (anni pari la madre ed anni dispa- ri il padre) il periodo di vacanza da trascorrere con i figli che dovranno essere prelevati e riconsegnati presso la residenza dei minori, salvo diverso accordo tra le parti. La decisione dovrà essere comunicata all'altro genitore entro il 30 mag- gio di ogni anno. I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni rego- lari e, pertanto, il periodo di permanenza dei minori con i rispettivi genitori du- rante le vacanze costituiscono una deroga al calendario generale.
- quanto al mantenimento della prole: disporre che il signor Controparte_1 provveda al mantenimento dei figli in via indiretta versando alla signora Pt_1
l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio da corrispondersi entro il
[...] giorno 5 di ogni mese di riferimento. La somma è soggetta a rivalutazione Istat;
- quanto alle spese straordinarie sostenute o da sostenersi in favore dei figli: di- sporre che le stesse saranno poste a carico di ciascun genitore in misura pari al
50% e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 7 giorni dalla richiesta. Non dovranno essere previamente concordate tra i genitori le spe- se medico – specialistiche, terapeutiche non coperte dal SSN, purchè debitamente prescritte dal medico di base, ticket sanitari, tasse, imposte e costi d'iscrizione al- la scuola pubblica, al trasporto pubblico da e per la scuola, testi di studio, parti- colari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00 (es: computer), gite
pagina 3 di 17 scolastiche checomportino un costo non superiore ad € 150,00, lezioni private di sostegno ove consigliate dagli insegnanti ad entrambi i genitori, corsi di ordina- ria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, pa- tente di guida, centri vacanza e centri estivi per il periodo relativo al termine dell'anno scolastico fino alla sua ripresa, eccetto le settimane di vacanza che tra- scorreranno con i genitori. Dovranno invece essere previamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla fre- quentazione di scuole private , corsi educativi e sportivi di particolare impegno finanziario quali ippica, tennis, scherma nautica, golf frequenza del Conservato- rio, acquisto di costosi strumenti musicali, corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere, gite scolastiche che comportino una spesa superiore ad €
150,00, vacanze estive o invernali - quanto alle deduzioni fiscali per i figli: di- sporre i figli saranno fiscalmente a carico al 110% della madre - quanto all'asse- gno unico: disporre che lo stesso sia percepito interamente dalla madre quale ge- nitore affidatario e collocatario;
- quanto al rilascio / rinnovo del passaporto per i figli minori ed al foglio di via per l'uscita dal territorio rumeno: disporre che le parti si rilasciano reciproco as- senso al rilascio / rinnovo del passaporto dei figli minori ed al foglio di via, do- cumento necessario per l'uscita dei minori dal territorio rumeno se accompagnati esclusivamente dalla madre
- Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio
Per parte resistente:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie Persona_3 nata in [...] il giorno 04 marzo 2011 e nata in [...]- Persona_2 ma il giorno 28 agosto 2017, con collocazione delle medesime presso la casa fa- miliare dove vivranno con la madre.
3. La casa sita in Colorno (PR), alla via Bologna, 2 rimarrà nel godimento e nella disponibilità esclusiva della signora che ivi vivrà con le proprie figlie. Pt_1
4. Il padre, che godrà di ampio diritto di visita, potrà vedere le proprie figlie quando vuole previo accordo telefonico con la madre. Avrà inoltre il dirit-
pagina 4 di 17 to/obbligo di tenere con sé le bambine a settimane alterne dal venerdì alla dome- nica sera con pernottamento.
5. Salvo diverso accordo tra le parti maturato in tempo utile, durante il periodo di vacanza scolastica natalizia, le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori rispettivamente:
- (A) il periodo dal giorno 25 dicembre al 1° gennaio (ore 11:00).
(B) il 24 dicembre e il periodo dal 1° gennaio alla ripresa scolastica. Per le festi- vità natalizie 2025/2025, le figlie minori trascorreranno con la madre il periodo contraddistinto dalla (A) e con il padre il periodo contraddistinto dalla (B).
6. Infine, salvo diverso accordo, ciascuno dei genitori trascorrerà con le figlie ad anni alterni, le intere festività pasquali - sabato, domenica e lunedì. Per l'anno
2025 le stesse spetteranno al padre.
7. Il genitore che non avrà con sé la figlia per Pasqua, nello stesso anno potrà averla con sé per un periodo continuativo di 3 giorni in un periodo da concordare con l'altro genitore.
8. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà trascorrere due settimane - anche non consecutive - con le minori in luogo di vacanza o presso la propria residenza, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, la madre la terrà negli anni dispari e il padre in quelli pari.
9. Salvo diverso accordo, il giorno del compleanno delle bambine, quest'ultime trascorreranno ad anni alterni il medesimo a pranzo con un genitore e la cena con l'altro. In questo modo potranno festeggiare con entrambi i genitori. Sarà comunque concesso alle bambine di sentire telefonicamente il genitore assente in quel momento della giornata
10. Resta inteso che, nel caso in cui ciascuno dei genitori nei giorni previsti non potesse, per qualsiasi motivo, occuparsi personalmente delle minori o affidarle ai nonni, dovrà contattare l'altro genitore per verificare la disponibilità a tenere con sé le figlie, prima di affidarle a terze persone quand'anche di fiducia.
pagina 5 di 17 11. In particolare, nel caso in cui uno dei coniugi, per motivi di lavoro, dovesse allontanarsi dalla propria residenza per più di una giornata, le minori saranno affidate preferibilmente all'altro genitore.
12. Stante la attuale condizione di autosufficienza economica, nessun contributo è dovuto da un coniuge all'altro per il reciproco mantenimento.
13. Il padre provvederà al mantenimento delle figlie nel periodo in cui le avrà con sé. Sempre il padre, inoltre, corrisponderà alla madre, entro il 15 (quindici) di ogni mese, al titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_1 la somma di € 250,00 mensili, della figlia la somma
[...] Persona_2 di € 250,00 mensili. Dette somme saranno soggette annualmente alla rivalutazio- ne ISTAT rivalutabili annualmente secondo gli indici. 14. I coniugi ripartiranno al 50%, tra loro, le seguenti spese straordinarie;
[…]
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella mi- sura del 15%, i.v.a., c.p.a. 4% e successive spese occorrende.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 8/08/2023 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge CP_1
unione celebrata a Sarasau (Romania) in data 05/01/2018, dalla quale
[...] erano nate due figlie, (il 4/03/2011) e (il 28/08/2017); la Per_1 Persona_2 ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e del fatto che la convivenza, pur essendo ancora in corso a fronte dell'opposizione del marito a ri- lasciare la casa familiare, fosse divenuta intollerabile anche a causa di condotte aggressive tenute dal marito nei suoi confronti;
chiedeva, altresì, la ricorrente di- sporsi l'affido condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso di sé,
l'assegnazione a sé della casa familiare, una regolamentazione ampia delle visite paterne, con la previsione di un contributo in capo al padre per il mantenimento delle minori nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento a proprio favore del 100% dell'Assegno
Unico per le figlie.
pagina 6 di 17 Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di Controparte_1 separazione, concordando anche sul regime di affido condiviso delle figlie, sulla loro collocazione prevalente presso la madre, sull'assegnazione alla stessa della casa familiare e sull'idonea regolamentazione delle frequentazioni paterne, salva la necessità di tenere conto dei propri impegni lavorativi che gli impedivano di te- nere le figlie con sé per i tempi prospettati dalla madre;
chiedeva, però, che il con- tributo a suo carico per il mantenimento delle minori fosse limitato alla misura di
€ 500,00 mensili (€ 250,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 1/02/2024, resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice delegato, preso atto della mancata riconciliazione dei coniu- gi, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di propria competenza;
dispo- neva, in particolare, l'affido condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con la deter- minazione di un contributo paterno al mantenimento delle minori di € 500,00 mensili (€ 250,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie, delegando i Servizi
Sociali per la definizione di un calendario di frequentazioni tra il padre e le figlie.
La causa era successivamente istruita mediante l'acquisizione di relazioni periodi- che da parte dei Servizi Sociali.
Indi, a seguito della pronuncia di sentenza parziale sul vincolo, decorsi i termini per il deposito di scritti conclusivi, era rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3/07/2025.
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1 [...]
sono già separati per effetto della sentenza parziale di questo CP_1
Tribunale n. 1222/2024, pubblicata il 25/09/2024.
Venendo all'esame delle questioni accessorie occorre rilevare che, nell'ambito del presente giudizio, l'intervento dei Servizi Sociali, nonostante un sostanziale allineamento tra le domande originariamente formulate dalle parti, si è reso neces- sario a fronte dei reciproci addebiti di condotte violente operati dai coniugi, delle doglianze di parte resistente circa condotte genitoriali inadeguate tenute dalla ma- dre, volte anche ad ostacolare i suoi rapporti con le minori, e dell'evidente incapa-
pagina 7 di 17 cità delle parti di definire un calendario condiviso di frequentazioni delle figlie con il genitore non collocatario a seguito della separazione (in un contesto caratte- rizzato dalla richiesta della madre di riconoscere un ampio diritto di visita al padre e dall'impossibilità lamentata da quest'ultimo di poter tenere con sé le figlie a lungo).
Peraltro, l'esito dell'osservazione a cui è stato sottoposto il nucleo familiare, an- che tramite l'intervento della NPIA, ha consentito di escludere carenze nelle capa- cità genitoriali della madre che, a seguito dell'allontanamento del padre dalla casa familiare (a lei assegnata in sede di provvedimenti temporanei), si è sempre presa cura in modo adeguato delle minori, rimaste a vivere con lei, anche grazie al sup- porto del nonno materno.
Per contro, le risultanze degli accertamenti svolti da parte dei Servizi Sociali han- no fatto emergere diverse criticità nella figura paterna.
È pacifico, invero, che, pur in assenza di riscontri concreti in ordine a condotte violente tenute da alcuno dei coniugi nel corso del matrimonio, il padre, poco tempo dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei del febbraio 2024, si è al- lontanato dall'Italia per far rientro nel suo Paese di Origine, la Romania, impe- dendo in tal modo ai Servizi Sociali di definire un calendario di frequentazioni con le figlie minori in adempimento al mandato loro delegato;
nell'unico collo- quio svolto in presenza con l'assistente sociale nel febbraio 2024, l'uomo è appar- so incentrato sul voler mettere in evidenza le presunte inadeguatezze genitoriali della madre, a cui ha ripetutamente imputato di voler allontanare le figlie da lui, negando apertamente che l'atteggiamento manifestato dalle figlie nei suoi con- fronti potesse essere riconducibile anche solo in parte a sue condotte;
le figlie, da parte loro, hanno sempre manifestato atteggiamenti di disagio causati dalla figura paterna, con particolare riguardo alla primogenita (ad oggi di anni 14), Per_1 che, sin dai primi colloqui con i Servizi Sociali, ha verbalizzato la propria difficol- tà all'idea di rivedere il padre;
la madre, nel corso dei colloqui con l'assistente so- ciale, è sempre apparsa consapevole dell'importanza del fatto che le figlie mante- nessero un rapporto con il padre, manifestando una forte sofferenza per le scelte del marito, che sono andate nella direzione opposta e hanno causato un grande di-
pagina 8 di 17 spiacere alle figlie, soprattutto alla più piccola (ad oggi di anni 8), Persona_2 fortemente legata al padre (si veda la relazione trasmessa dai Servizi Sociali nel maggio 2024).
Nel corso dei mesi successivi, la situazione familiare si è definita in sostanziale continuità al quadro sopra richiamato: il padre, rimasto a vivere in Romania - do- ve oggi pare risiedere stabilmente -, ha mantenuto contatti soltanto telefonici con i
Servizi Sociali, continuando a reiterare le proprie accuse verso la figura materna, senza aver mai versato regolarmente il mantenimento delle figlie posto a suo ca- rico in sede di provvedimenti temporanei;
appare aver cristallizzato il Per_1 proprio atteggiamento di chiusura verso il padre, il quale, ad oggi, si sente occa- sionalmente a telefono soltanto con la secondogenita;
la madre, in Persona_2 tutto questo, si è fatta carico interamente di tutti i bisogni di cura e di crescita del- le figlie, che, dagli accertamenti svolti da parte dei Servizi Sociali, anche tramite visite domiciliari e contatti con la scuola, risultano adeguatamente seguite dalla stessa (si vedano le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali nel settembre 2024 e nel marzo 2025).
Alla luce degli elementi sopra richiamati, non può che rilevarsi come ad oggi l'unica figura genitoriale che rappresenta un riferimento stabile e continuativo per le minori sia rappresentata dalla madre;
è possibile, invero, che l'allontanamento del padre dall'Italia sia stato condizionato, in qualche misura, dallo stato di soffe- renza psicofisica in cui lo stesso pare caduto in concomitanza con la separazione
(si vedano anche le dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del 10/07/2024), come avvalorato dal certificato medico rumeno prodotto unitamente agli scritti conclusivi (doc. 16-17 di parte resistente) che dà conto di come il resistente soffra di disturbo d'ansia generalizzato con attacchi di panico e elementi ossessivo- compulsivi;
tale circostanza, tuttavia, non esclude il rilievo che il padre, ormai da tempo, risulta totalmente disconnesso dalle reali esigenze, morali e materiali, delle figlie minori, che, come riconosciuto anche dalla madre nei colloqui con gli assi- stenti sociali, non nascondono segnali di sofferenza per la sua assenza;
egli, in particolare, per tutto il corso del giudizio non ha mai operato, neppure su solleci- tazione dei Servizi Sociali, alcuna forma di riflessione in ordine alle ricadute delle pagina 9 di 17 sue condotte sul benessere delle figlie, continuando ad accusare la madre di atteg- giamenti ostativi che non trovano alcun riscontro negli accertamenti operati dai
Servizi e nelle domande dalla stessa avanzate sin dall'instaurazione del giudizio.
In questo contesto, come rilevato anche da parte dei Servizi Sociali, l'unico istitu- to che, in prospettiva, risulta idoneo a garantire una serena crescita e il benessere psico-fisico delle minori è indubbiamente rappresentato da un loro affido esclusi- vo alla madre, presso la quale e non possono che rimane- Per_1 Persona_2 re collocate in via prevalente, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare;
visti i contrasti sorti tra le parti nel corso del giudizio in merito al rila- scio dei documenti validi per l'espatrio per le minori (cfr. il verbale dell'udienza del 10/07/2024), peraltro, tale regime di affido esclusivo viene ad essere accom- pagnato dall'espressa autorizzazione alla madre a richiedere, anche senza il con- senso del padre, il passaporto ed i documenti validi per l'espatrio per le figlie mi- nori.
Quanto alle frequentazioni con il padre, le stesse, vista anche la disponibilità da sempre effettivamente prestata dalla madre a garantire i relativi incontri, non pos- sono che essere rimesse, in via principale, ad accordi tra i genitori, giacché la lon- tananza del padre ostacola la possibilità di definire una precisa regolamentazione in questa sede;
in via subordinata, viene ad essere confermato l'incarico ai Servizi
Sociali per organizzare gli incontri padre figlie, provvedendo, ove se ne ravvisino i presupposti, a definire una stabile calendarizzazione delle visite, anche con rife- rimento ai periodi festivi, previa eventuale attivazione, ove necessario, di un per- corso di supporto psicologico per le minori, per il tramite della locale NPIA, volto al riavvicinamento alla figura paterna, oltre che di un percorso di supporto alla genitorialità a favore delle parti.
Con riguardo alle questioni economiche, occorre dare atto di come il trasferimen- to del padre in Romania si sia possibilmente accompagnato ad un peggioramento della sua situazione economica.
È pacifico, invero, che prima del trasferimento, il resistente fosse stato assunto nel dicembre 2022 come dipendente presso con contratto a tempo inde- CP_3 terminato percependo redditi netti pari a circa € 1.750,00 mensili (cfr. doc.
2-3 di pagina 10 di 17 parte resistente); egli, dopo aver preso un periodo di aspettativa di 6 mesi nel mar- zo 2024, risulta aver lasciato tale occupazione e non è chiaro quale sia attualmente la sua situazione lavorativa;
solo con gli scritti conclusivi, invero, il resistente ha prodotto documentazione tradotta dal rumeno (doc. 19-25 di parte resistente) che dovrebbe dar conto del reperimento a luglio di un'occupazione a tempo indeter- minato come autista in Romania, con uno stipendio di circa € 400,00 mensili, sen- za che sia noto dove lo stesso ad oggi viva esattamente.
La madre, per contro, ha dettagliato esattamente sin dall'instaurazione del giudi- zio di lavorare come addetta alle pulizie con redditi che, sulla base della documen- tazione depositata agli atti, risultano cresciuti leggermente nel corso del tempo
(possibilmente anche in ragione dell'incremento del proprio impegno lavorativo anche presso un diverso datore di lavoro), assestandosi nell'anno di imposta 2024
a circa € 1.700,00 mensili [nel dettaglio: Anno 2020/€ 12257 netto annuo (€ 1021 netti mese); Anno 2021/€ 12749 netto annuo (€ 1062 netti mese); Anno 2022/€ 13120 netto annuo (€ 1093 netti mese); Anno 2023/CU 17560 netto annuo (€ 1463 netti mese); Anno
2024/CU € 12034 + 8489 = 20523 netto annuo (€ 1710 netti mese)]1, redditi integrati dall'importo dell'Assegno Unico che, pacificamente, ha sempre percepito inte- gralmente per entrambe le figlie, quantificato nel corso del giudizio in € 378,00 mensili;
essa è rimasta a vivere insieme alle figlie nella casa familiare, rappresen- tata da un appartamento condotto in locazione a Colorno, a lei assegnato in sede di provvedimenti temporanei, per cui è previsto un canone di € 400,00 mensili
(doc. 2 di parte resistente); le relazioni dei Servizi Sociali, peraltro, danno conto di una relazione avviata dalla donna con un nuovo compagno con cui, ad oggi, non risulta però esser stata avviata una convivenza stabile.
A fronte del quadro sopra richiamato, è indubbio che, anche ad ammettere un ef- fettivo peggioramento nella situazione economica del padre in parte imputabile ad una condizione di fragilità in cui lo stesso versa, il fatto che le minori ad oggi tra-
pagina 11 di 17 scorrano interamente il loro tempo con la madre, chiamata a farsi interamente ca- rico delle loro esigenze, e l'assenza di elementi che attestino il perdurante soste- nimento da parte del padre della sua quota del canone di locazione della casa fa- miliare (presupposto sulla cui base era stata operata nel corso del giudizio la rego- lamentazione dei rapporti economici tra le parti), sono tutti elementi che escludo- no la possibilità di operare in questa sede una modifica significativa del contributo posto in capo al padre per il mantenimento delle figlie con i provvedimenti tempo- ranei (di cui il resistente, negli scritti conclusivi, ha chiesto una riduzione a com- plessivi € 200,00 mensili).
In particolare, tenuto conto di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che sia equa una rideterminazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie, con de- correnza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento
(fermi i contributi pregressi dovuti in forza dei provvedimenti temporanei), nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto specificato in dispositivo, fermo il diritto della madre a continuare a percepire il 100% dell'Assegno Unico per le figlie.
§
L'esito complessivo del giudizio evidenzia una soccombenza, se non integrale, quantomeno prevalente del resistente rispetto alle domande avanzate in causa (con particolare riguardo alle domande inerenti l'affido delle figlie), giustificando una condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1/2, con compensazione integrale di tali spese nella residua misura di 1/2.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (sca- glione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio e introduttiva, mi- nimi per fase istruttoria e decisionale).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
pagina 12 di 17 1. dispone che le figlie minori, e siano affidate in via Per_1 Persona_2 esclusiva alla madre, con espressa autorizzazione alla stessa per richiedere, an- che senza il consenso del padre, il passaporto e i documenti validi per l'espatrio per le minori;
2. valutato il preminente interesse delle minori, dispone che le stesse abbiano re- sidenza anagrafica e collocazione prevalente con la madre nella casa familiare sita in Colorno (PR), Via Bologna n. 2, che rimane a lei assegnata;
3. dispone che il padre, abbia diritto di vedere e tenere con sé le figlie liberamen- te, secondo accordi tra i genitori;
4. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti, in caso di disaccordo tra i genitori, provvedano ad organizzare incontri tra il padre e le figlie, indi- candone le modalità e stilando un calendario, anche per il periodo festivo, tenu- to conto delle necessità delle minori, degli impegni lavorativi dei genitori e dell'attuale distanza tra i luoghi di residenza degli stessi, previa eventuale atti- vazione, ove necessario, di un percorso di supporto psicologico per le minori, per il tramite della locale NPIA, volto al riavvicinamento alla figura paterna, oltre che di un percorso di supporto alla genitorialità a favore delle parti;
5. pone in capo a l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie l'importo
[...] di € 400,00 mensili (€ 200,00 cad.), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento (fermi i contri- buti pregressi dovuti in forza dei provvedimenti temporanei), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
pagina 13 di 17 • Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
pagina 14 di 17 • ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
pagina 15 di 17 • spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri- sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del- la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi- genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in- testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. dispone il riconoscimento alla madre del 100% dell'Assegno Unico per le fi- glie;
7. condanna parte resistente al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio, nella misura di 1/2, che liquida in complessivi €
pagina 16 di 17 5.261,00 (per un importo posto in capo al resistente di € 2.630,50), con com- pensazione delle stesse nella residua misura di 1/2.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 6/11/2025.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali per gli adempimenti delegati di cui al punto 4 del dispositivo.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluri- bus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del
23/04/2010
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2943 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UA EL parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ROGNETTA BERNARDO ANTONIO parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'ill.mo Tribunale adito
pagina 1 di 17 - quanto all'affidamento della prole ed alla loro collocazione: dichiarare i figli minori e affidati in modo super Persona_1 Persona_2 esclusivo alla madre in ragione degli accadimenti verificatisi nel corso del giudi- zio ed in particolare al trasferimento all'esperto del signor della CP_2 perdurate indifferenza da questi manifestata verso le necessità delle minori e dei suoi obblighi di mantenimento, accudimento, istruzione e benessere psicologico.
Tale indifferenza merita di essere valutata nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimen- to ed attenzione, verso la prole. In questo contesto, deve ritenersi che il regime di affidamento che meglio corrisponde all'interesse delle figlie sia quello dell'affido super-esclusivo alla madre, la quale già assiste i minori quotidianamente, pren- dendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità. La madre, in particolare, potrà as- sumere, da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c. le decisioni di maggiore in- teresse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale edelle aspirazioni delle minori. La prole avrà residenza abituale e collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
- quanto alla casa familiare: confermare l'abitazione familiare condotta in loca- zione sita in Colorno in via Bologna n. 2 con ogni arredo e pertinenza alla signo- con conseguente variazione dell'intestazione del contratto contratto di Pt_2 locazione.
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita: stante il definitivo e volonta- rio trasferimento in Romania del padre confermare l'incarico affidato ai servizi sociali di Colorno di provvedere all'organizzazione degli incontri tra il padre e le figlie quando questi si recherà in Italia a farvi visita
- quanto alla regolamentazione delle festività, vacanze e ricorrenze: disporre che per il periodo pasquale e natalizio i genitori trascorreranno con i minori sei gior- ni consecutivi compresi nel periodo natalizio (dal 23.12 al 07.01) e tre giorni nel periodo pasquale, curando che il giorno di natale, capodanno, epifania, pasqua e lunedì dell'angelo siano trascorsi ad anni alterni presso il padre e presso la ma- dre. Nello specifico i minori trascorreranno il giorno di natale e dell'epifania con
pagina 2 di 17 la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, il capodanno con il pa- dre negli anni pari e con la madre negli anni dispari, il giorno di pasqua con la madre negli anni pari pari e con il padre negli anni dispari. I figli trascorreranno la festività del 1 novembre gli anni pari con la madre e gli ani dispari con il pa- dre, la festività dell'8 dicembre gli anni pari con il padre e q quelli dispari con la madre, la festività del 25 aprile gli anni pari con la madre e quelli dispari con il padre, la festività del 2 giugno gli anni pari con il padre e quelli dispari con la madre. Il giorno del compleanno i minori lo trascorreranno con la madre negli anni pari e con ilpadre in quelli dispari. Per quanto concerne il periodo estivo i minori trascorreranno con i genitori tre settimane di vacanza anche non consecu- tive nel periodo compreso tra la fine degli impegni scolastici e la ripresa del nuo- vo anno. I genitori decideranno ad anni alterni (anni pari la madre ed anni dispa- ri il padre) il periodo di vacanza da trascorrere con i figli che dovranno essere prelevati e riconsegnati presso la residenza dei minori, salvo diverso accordo tra le parti. La decisione dovrà essere comunicata all'altro genitore entro il 30 mag- gio di ogni anno. I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni rego- lari e, pertanto, il periodo di permanenza dei minori con i rispettivi genitori du- rante le vacanze costituiscono una deroga al calendario generale.
- quanto al mantenimento della prole: disporre che il signor Controparte_1 provveda al mantenimento dei figli in via indiretta versando alla signora Pt_1
l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio da corrispondersi entro il
[...] giorno 5 di ogni mese di riferimento. La somma è soggetta a rivalutazione Istat;
- quanto alle spese straordinarie sostenute o da sostenersi in favore dei figli: di- sporre che le stesse saranno poste a carico di ciascun genitore in misura pari al
50% e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 7 giorni dalla richiesta. Non dovranno essere previamente concordate tra i genitori le spe- se medico – specialistiche, terapeutiche non coperte dal SSN, purchè debitamente prescritte dal medico di base, ticket sanitari, tasse, imposte e costi d'iscrizione al- la scuola pubblica, al trasporto pubblico da e per la scuola, testi di studio, parti- colari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00 (es: computer), gite
pagina 3 di 17 scolastiche checomportino un costo non superiore ad € 150,00, lezioni private di sostegno ove consigliate dagli insegnanti ad entrambi i genitori, corsi di ordina- ria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, pa- tente di guida, centri vacanza e centri estivi per il periodo relativo al termine dell'anno scolastico fino alla sua ripresa, eccetto le settimane di vacanza che tra- scorreranno con i genitori. Dovranno invece essere previamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla fre- quentazione di scuole private , corsi educativi e sportivi di particolare impegno finanziario quali ippica, tennis, scherma nautica, golf frequenza del Conservato- rio, acquisto di costosi strumenti musicali, corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere, gite scolastiche che comportino una spesa superiore ad €
150,00, vacanze estive o invernali - quanto alle deduzioni fiscali per i figli: di- sporre i figli saranno fiscalmente a carico al 110% della madre - quanto all'asse- gno unico: disporre che lo stesso sia percepito interamente dalla madre quale ge- nitore affidatario e collocatario;
- quanto al rilascio / rinnovo del passaporto per i figli minori ed al foglio di via per l'uscita dal territorio rumeno: disporre che le parti si rilasciano reciproco as- senso al rilascio / rinnovo del passaporto dei figli minori ed al foglio di via, do- cumento necessario per l'uscita dei minori dal territorio rumeno se accompagnati esclusivamente dalla madre
- Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio
Per parte resistente:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie Persona_3 nata in [...] il giorno 04 marzo 2011 e nata in [...]- Persona_2 ma il giorno 28 agosto 2017, con collocazione delle medesime presso la casa fa- miliare dove vivranno con la madre.
3. La casa sita in Colorno (PR), alla via Bologna, 2 rimarrà nel godimento e nella disponibilità esclusiva della signora che ivi vivrà con le proprie figlie. Pt_1
4. Il padre, che godrà di ampio diritto di visita, potrà vedere le proprie figlie quando vuole previo accordo telefonico con la madre. Avrà inoltre il dirit-
pagina 4 di 17 to/obbligo di tenere con sé le bambine a settimane alterne dal venerdì alla dome- nica sera con pernottamento.
5. Salvo diverso accordo tra le parti maturato in tempo utile, durante il periodo di vacanza scolastica natalizia, le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori rispettivamente:
- (A) il periodo dal giorno 25 dicembre al 1° gennaio (ore 11:00).
(B) il 24 dicembre e il periodo dal 1° gennaio alla ripresa scolastica. Per le festi- vità natalizie 2025/2025, le figlie minori trascorreranno con la madre il periodo contraddistinto dalla (A) e con il padre il periodo contraddistinto dalla (B).
6. Infine, salvo diverso accordo, ciascuno dei genitori trascorrerà con le figlie ad anni alterni, le intere festività pasquali - sabato, domenica e lunedì. Per l'anno
2025 le stesse spetteranno al padre.
7. Il genitore che non avrà con sé la figlia per Pasqua, nello stesso anno potrà averla con sé per un periodo continuativo di 3 giorni in un periodo da concordare con l'altro genitore.
8. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà trascorrere due settimane - anche non consecutive - con le minori in luogo di vacanza o presso la propria residenza, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, la madre la terrà negli anni dispari e il padre in quelli pari.
9. Salvo diverso accordo, il giorno del compleanno delle bambine, quest'ultime trascorreranno ad anni alterni il medesimo a pranzo con un genitore e la cena con l'altro. In questo modo potranno festeggiare con entrambi i genitori. Sarà comunque concesso alle bambine di sentire telefonicamente il genitore assente in quel momento della giornata
10. Resta inteso che, nel caso in cui ciascuno dei genitori nei giorni previsti non potesse, per qualsiasi motivo, occuparsi personalmente delle minori o affidarle ai nonni, dovrà contattare l'altro genitore per verificare la disponibilità a tenere con sé le figlie, prima di affidarle a terze persone quand'anche di fiducia.
pagina 5 di 17 11. In particolare, nel caso in cui uno dei coniugi, per motivi di lavoro, dovesse allontanarsi dalla propria residenza per più di una giornata, le minori saranno affidate preferibilmente all'altro genitore.
12. Stante la attuale condizione di autosufficienza economica, nessun contributo è dovuto da un coniuge all'altro per il reciproco mantenimento.
13. Il padre provvederà al mantenimento delle figlie nel periodo in cui le avrà con sé. Sempre il padre, inoltre, corrisponderà alla madre, entro il 15 (quindici) di ogni mese, al titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_1 la somma di € 250,00 mensili, della figlia la somma
[...] Persona_2 di € 250,00 mensili. Dette somme saranno soggette annualmente alla rivalutazio- ne ISTAT rivalutabili annualmente secondo gli indici. 14. I coniugi ripartiranno al 50%, tra loro, le seguenti spese straordinarie;
[…]
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella mi- sura del 15%, i.v.a., c.p.a. 4% e successive spese occorrende.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 8/08/2023 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge CP_1
unione celebrata a Sarasau (Romania) in data 05/01/2018, dalla quale
[...] erano nate due figlie, (il 4/03/2011) e (il 28/08/2017); la Per_1 Persona_2 ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e del fatto che la convivenza, pur essendo ancora in corso a fronte dell'opposizione del marito a ri- lasciare la casa familiare, fosse divenuta intollerabile anche a causa di condotte aggressive tenute dal marito nei suoi confronti;
chiedeva, altresì, la ricorrente di- sporsi l'affido condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso di sé,
l'assegnazione a sé della casa familiare, una regolamentazione ampia delle visite paterne, con la previsione di un contributo in capo al padre per il mantenimento delle minori nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento a proprio favore del 100% dell'Assegno
Unico per le figlie.
pagina 6 di 17 Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di Controparte_1 separazione, concordando anche sul regime di affido condiviso delle figlie, sulla loro collocazione prevalente presso la madre, sull'assegnazione alla stessa della casa familiare e sull'idonea regolamentazione delle frequentazioni paterne, salva la necessità di tenere conto dei propri impegni lavorativi che gli impedivano di te- nere le figlie con sé per i tempi prospettati dalla madre;
chiedeva, però, che il con- tributo a suo carico per il mantenimento delle minori fosse limitato alla misura di
€ 500,00 mensili (€ 250,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 1/02/2024, resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice delegato, preso atto della mancata riconciliazione dei coniu- gi, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di propria competenza;
dispo- neva, in particolare, l'affido condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con la deter- minazione di un contributo paterno al mantenimento delle minori di € 500,00 mensili (€ 250,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie, delegando i Servizi
Sociali per la definizione di un calendario di frequentazioni tra il padre e le figlie.
La causa era successivamente istruita mediante l'acquisizione di relazioni periodi- che da parte dei Servizi Sociali.
Indi, a seguito della pronuncia di sentenza parziale sul vincolo, decorsi i termini per il deposito di scritti conclusivi, era rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3/07/2025.
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1 [...]
sono già separati per effetto della sentenza parziale di questo CP_1
Tribunale n. 1222/2024, pubblicata il 25/09/2024.
Venendo all'esame delle questioni accessorie occorre rilevare che, nell'ambito del presente giudizio, l'intervento dei Servizi Sociali, nonostante un sostanziale allineamento tra le domande originariamente formulate dalle parti, si è reso neces- sario a fronte dei reciproci addebiti di condotte violente operati dai coniugi, delle doglianze di parte resistente circa condotte genitoriali inadeguate tenute dalla ma- dre, volte anche ad ostacolare i suoi rapporti con le minori, e dell'evidente incapa-
pagina 7 di 17 cità delle parti di definire un calendario condiviso di frequentazioni delle figlie con il genitore non collocatario a seguito della separazione (in un contesto caratte- rizzato dalla richiesta della madre di riconoscere un ampio diritto di visita al padre e dall'impossibilità lamentata da quest'ultimo di poter tenere con sé le figlie a lungo).
Peraltro, l'esito dell'osservazione a cui è stato sottoposto il nucleo familiare, an- che tramite l'intervento della NPIA, ha consentito di escludere carenze nelle capa- cità genitoriali della madre che, a seguito dell'allontanamento del padre dalla casa familiare (a lei assegnata in sede di provvedimenti temporanei), si è sempre presa cura in modo adeguato delle minori, rimaste a vivere con lei, anche grazie al sup- porto del nonno materno.
Per contro, le risultanze degli accertamenti svolti da parte dei Servizi Sociali han- no fatto emergere diverse criticità nella figura paterna.
È pacifico, invero, che, pur in assenza di riscontri concreti in ordine a condotte violente tenute da alcuno dei coniugi nel corso del matrimonio, il padre, poco tempo dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei del febbraio 2024, si è al- lontanato dall'Italia per far rientro nel suo Paese di Origine, la Romania, impe- dendo in tal modo ai Servizi Sociali di definire un calendario di frequentazioni con le figlie minori in adempimento al mandato loro delegato;
nell'unico collo- quio svolto in presenza con l'assistente sociale nel febbraio 2024, l'uomo è appar- so incentrato sul voler mettere in evidenza le presunte inadeguatezze genitoriali della madre, a cui ha ripetutamente imputato di voler allontanare le figlie da lui, negando apertamente che l'atteggiamento manifestato dalle figlie nei suoi con- fronti potesse essere riconducibile anche solo in parte a sue condotte;
le figlie, da parte loro, hanno sempre manifestato atteggiamenti di disagio causati dalla figura paterna, con particolare riguardo alla primogenita (ad oggi di anni 14), Per_1 che, sin dai primi colloqui con i Servizi Sociali, ha verbalizzato la propria difficol- tà all'idea di rivedere il padre;
la madre, nel corso dei colloqui con l'assistente so- ciale, è sempre apparsa consapevole dell'importanza del fatto che le figlie mante- nessero un rapporto con il padre, manifestando una forte sofferenza per le scelte del marito, che sono andate nella direzione opposta e hanno causato un grande di-
pagina 8 di 17 spiacere alle figlie, soprattutto alla più piccola (ad oggi di anni 8), Persona_2 fortemente legata al padre (si veda la relazione trasmessa dai Servizi Sociali nel maggio 2024).
Nel corso dei mesi successivi, la situazione familiare si è definita in sostanziale continuità al quadro sopra richiamato: il padre, rimasto a vivere in Romania - do- ve oggi pare risiedere stabilmente -, ha mantenuto contatti soltanto telefonici con i
Servizi Sociali, continuando a reiterare le proprie accuse verso la figura materna, senza aver mai versato regolarmente il mantenimento delle figlie posto a suo ca- rico in sede di provvedimenti temporanei;
appare aver cristallizzato il Per_1 proprio atteggiamento di chiusura verso il padre, il quale, ad oggi, si sente occa- sionalmente a telefono soltanto con la secondogenita;
la madre, in Persona_2 tutto questo, si è fatta carico interamente di tutti i bisogni di cura e di crescita del- le figlie, che, dagli accertamenti svolti da parte dei Servizi Sociali, anche tramite visite domiciliari e contatti con la scuola, risultano adeguatamente seguite dalla stessa (si vedano le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali nel settembre 2024 e nel marzo 2025).
Alla luce degli elementi sopra richiamati, non può che rilevarsi come ad oggi l'unica figura genitoriale che rappresenta un riferimento stabile e continuativo per le minori sia rappresentata dalla madre;
è possibile, invero, che l'allontanamento del padre dall'Italia sia stato condizionato, in qualche misura, dallo stato di soffe- renza psicofisica in cui lo stesso pare caduto in concomitanza con la separazione
(si vedano anche le dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del 10/07/2024), come avvalorato dal certificato medico rumeno prodotto unitamente agli scritti conclusivi (doc. 16-17 di parte resistente) che dà conto di come il resistente soffra di disturbo d'ansia generalizzato con attacchi di panico e elementi ossessivo- compulsivi;
tale circostanza, tuttavia, non esclude il rilievo che il padre, ormai da tempo, risulta totalmente disconnesso dalle reali esigenze, morali e materiali, delle figlie minori, che, come riconosciuto anche dalla madre nei colloqui con gli assi- stenti sociali, non nascondono segnali di sofferenza per la sua assenza;
egli, in particolare, per tutto il corso del giudizio non ha mai operato, neppure su solleci- tazione dei Servizi Sociali, alcuna forma di riflessione in ordine alle ricadute delle pagina 9 di 17 sue condotte sul benessere delle figlie, continuando ad accusare la madre di atteg- giamenti ostativi che non trovano alcun riscontro negli accertamenti operati dai
Servizi e nelle domande dalla stessa avanzate sin dall'instaurazione del giudizio.
In questo contesto, come rilevato anche da parte dei Servizi Sociali, l'unico istitu- to che, in prospettiva, risulta idoneo a garantire una serena crescita e il benessere psico-fisico delle minori è indubbiamente rappresentato da un loro affido esclusi- vo alla madre, presso la quale e non possono che rimane- Per_1 Persona_2 re collocate in via prevalente, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare;
visti i contrasti sorti tra le parti nel corso del giudizio in merito al rila- scio dei documenti validi per l'espatrio per le minori (cfr. il verbale dell'udienza del 10/07/2024), peraltro, tale regime di affido esclusivo viene ad essere accom- pagnato dall'espressa autorizzazione alla madre a richiedere, anche senza il con- senso del padre, il passaporto ed i documenti validi per l'espatrio per le figlie mi- nori.
Quanto alle frequentazioni con il padre, le stesse, vista anche la disponibilità da sempre effettivamente prestata dalla madre a garantire i relativi incontri, non pos- sono che essere rimesse, in via principale, ad accordi tra i genitori, giacché la lon- tananza del padre ostacola la possibilità di definire una precisa regolamentazione in questa sede;
in via subordinata, viene ad essere confermato l'incarico ai Servizi
Sociali per organizzare gli incontri padre figlie, provvedendo, ove se ne ravvisino i presupposti, a definire una stabile calendarizzazione delle visite, anche con rife- rimento ai periodi festivi, previa eventuale attivazione, ove necessario, di un per- corso di supporto psicologico per le minori, per il tramite della locale NPIA, volto al riavvicinamento alla figura paterna, oltre che di un percorso di supporto alla genitorialità a favore delle parti.
Con riguardo alle questioni economiche, occorre dare atto di come il trasferimen- to del padre in Romania si sia possibilmente accompagnato ad un peggioramento della sua situazione economica.
È pacifico, invero, che prima del trasferimento, il resistente fosse stato assunto nel dicembre 2022 come dipendente presso con contratto a tempo inde- CP_3 terminato percependo redditi netti pari a circa € 1.750,00 mensili (cfr. doc.
2-3 di pagina 10 di 17 parte resistente); egli, dopo aver preso un periodo di aspettativa di 6 mesi nel mar- zo 2024, risulta aver lasciato tale occupazione e non è chiaro quale sia attualmente la sua situazione lavorativa;
solo con gli scritti conclusivi, invero, il resistente ha prodotto documentazione tradotta dal rumeno (doc. 19-25 di parte resistente) che dovrebbe dar conto del reperimento a luglio di un'occupazione a tempo indeter- minato come autista in Romania, con uno stipendio di circa € 400,00 mensili, sen- za che sia noto dove lo stesso ad oggi viva esattamente.
La madre, per contro, ha dettagliato esattamente sin dall'instaurazione del giudi- zio di lavorare come addetta alle pulizie con redditi che, sulla base della documen- tazione depositata agli atti, risultano cresciuti leggermente nel corso del tempo
(possibilmente anche in ragione dell'incremento del proprio impegno lavorativo anche presso un diverso datore di lavoro), assestandosi nell'anno di imposta 2024
a circa € 1.700,00 mensili [nel dettaglio: Anno 2020/€ 12257 netto annuo (€ 1021 netti mese); Anno 2021/€ 12749 netto annuo (€ 1062 netti mese); Anno 2022/€ 13120 netto annuo (€ 1093 netti mese); Anno 2023/CU 17560 netto annuo (€ 1463 netti mese); Anno
2024/CU € 12034 + 8489 = 20523 netto annuo (€ 1710 netti mese)]1, redditi integrati dall'importo dell'Assegno Unico che, pacificamente, ha sempre percepito inte- gralmente per entrambe le figlie, quantificato nel corso del giudizio in € 378,00 mensili;
essa è rimasta a vivere insieme alle figlie nella casa familiare, rappresen- tata da un appartamento condotto in locazione a Colorno, a lei assegnato in sede di provvedimenti temporanei, per cui è previsto un canone di € 400,00 mensili
(doc. 2 di parte resistente); le relazioni dei Servizi Sociali, peraltro, danno conto di una relazione avviata dalla donna con un nuovo compagno con cui, ad oggi, non risulta però esser stata avviata una convivenza stabile.
A fronte del quadro sopra richiamato, è indubbio che, anche ad ammettere un ef- fettivo peggioramento nella situazione economica del padre in parte imputabile ad una condizione di fragilità in cui lo stesso versa, il fatto che le minori ad oggi tra-
pagina 11 di 17 scorrano interamente il loro tempo con la madre, chiamata a farsi interamente ca- rico delle loro esigenze, e l'assenza di elementi che attestino il perdurante soste- nimento da parte del padre della sua quota del canone di locazione della casa fa- miliare (presupposto sulla cui base era stata operata nel corso del giudizio la rego- lamentazione dei rapporti economici tra le parti), sono tutti elementi che escludo- no la possibilità di operare in questa sede una modifica significativa del contributo posto in capo al padre per il mantenimento delle figlie con i provvedimenti tempo- ranei (di cui il resistente, negli scritti conclusivi, ha chiesto una riduzione a com- plessivi € 200,00 mensili).
In particolare, tenuto conto di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che sia equa una rideterminazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie, con de- correnza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento
(fermi i contributi pregressi dovuti in forza dei provvedimenti temporanei), nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto specificato in dispositivo, fermo il diritto della madre a continuare a percepire il 100% dell'Assegno Unico per le figlie.
§
L'esito complessivo del giudizio evidenzia una soccombenza, se non integrale, quantomeno prevalente del resistente rispetto alle domande avanzate in causa (con particolare riguardo alle domande inerenti l'affido delle figlie), giustificando una condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1/2, con compensazione integrale di tali spese nella residua misura di 1/2.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (sca- glione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio e introduttiva, mi- nimi per fase istruttoria e decisionale).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
pagina 12 di 17 1. dispone che le figlie minori, e siano affidate in via Per_1 Persona_2 esclusiva alla madre, con espressa autorizzazione alla stessa per richiedere, an- che senza il consenso del padre, il passaporto e i documenti validi per l'espatrio per le minori;
2. valutato il preminente interesse delle minori, dispone che le stesse abbiano re- sidenza anagrafica e collocazione prevalente con la madre nella casa familiare sita in Colorno (PR), Via Bologna n. 2, che rimane a lei assegnata;
3. dispone che il padre, abbia diritto di vedere e tenere con sé le figlie liberamen- te, secondo accordi tra i genitori;
4. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti, in caso di disaccordo tra i genitori, provvedano ad organizzare incontri tra il padre e le figlie, indi- candone le modalità e stilando un calendario, anche per il periodo festivo, tenu- to conto delle necessità delle minori, degli impegni lavorativi dei genitori e dell'attuale distanza tra i luoghi di residenza degli stessi, previa eventuale atti- vazione, ove necessario, di un percorso di supporto psicologico per le minori, per il tramite della locale NPIA, volto al riavvicinamento alla figura paterna, oltre che di un percorso di supporto alla genitorialità a favore delle parti;
5. pone in capo a l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie l'importo
[...] di € 400,00 mensili (€ 200,00 cad.), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento (fermi i contri- buti pregressi dovuti in forza dei provvedimenti temporanei), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
pagina 13 di 17 • Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
pagina 14 di 17 • ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
pagina 15 di 17 • spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri- sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del- la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi- genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in- testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. dispone il riconoscimento alla madre del 100% dell'Assegno Unico per le fi- glie;
7. condanna parte resistente al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio, nella misura di 1/2, che liquida in complessivi €
pagina 16 di 17 5.261,00 (per un importo posto in capo al resistente di € 2.630,50), con com- pensazione delle stesse nella residua misura di 1/2.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 6/11/2025.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali per gli adempimenti delegati di cui al punto 4 del dispositivo.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluri- bus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del
23/04/2010