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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/12/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5161/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Silvio Sesti n. 58, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Manna che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da
malattia professionale in rapporto di causalità diretta con il lavoro che ha svolto;
-
accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa delle patologie descritte, presenta un grado
complessivo di menomazione psico-fisica (c.d. danno biologico) pari al 24%, ovvero ad una
diversa (maggiore o minore) percentuale che risulterà a seguito di consulenza tecnica
d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; - per l'effetto, condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla costituzione in capo al Sig. di Pt_1
1 una rendita ed al pagamento dei relativi ratei, nella misura di legge, dal mese successivo a
quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi
come per legge;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una
percentuale inferiore al 16%, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla
corresponsione - a titolo di indennizzo in capitale - di quella somma correlata alla diversa
percentuale che verrà riconosciuta in corso di causa, dal mese successivo a quello della
presentazione della domanda amministrativa (1.10.2022), oltre rivalutazione ed interessi
come per legge, fino all'effettivo soddisfo …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude, nella gradazione ritenuta di legge: per
l'inammissibilità/improponibilità in parte qua del ricorso;
per il rigetto delle avverse
domande. Vittoria di spese…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato come bracciante agricolo nel 1991 e dal 2011 al 2015 e come manovale/muratore dal 1995 al 2004 come dipendente e dal 2004 al 2010 e dal 2016 al 2021 come componente di impresa artigiana familiare;
che l'attività lavorativa espletata aveva comportato il carico e lo scarico merci, il traino, la movimentazione manuale, il maneggiamento ed il trascinamento di oggetti pesanti, l'utilizzo di attrezzi pesanti;
che per l'espletamento delle mansioni richiedeva posture incongrue,
movimenti ripetitivi e azioni di sollevamento e trasporto carichi pesanti;
che, in conseguenza dell'attività lavorativa, aveva contratto discopatie lombari multiple (ernia discale L5-S1,
protrusione discale L2-L3, L4-L5, bulging L3-L4) e radicolopatia L3-L4, L4-L5; che l' CP_1
aveva rigettato la domanda amministrativa presentata in data 1.10.2022 assumendo l'inidoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate;
che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito positivo;
che il giudizio dell' non poteva essere CP_1
condiviso, atteso che le patologie erano da considerare malattie professionali con presunzione legale d'origine; che sussisteva comunque il nesso di causalità tra attività
2 lavorativa e le patologie. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che la domanda era parzialmente improponibile poiché in sede amministrativa era stata denunciata la malattia professionale dell'ernia discale lombare e non le altre patologie;
non vi era prova dell'attività lavorativa indicata in ricorso;
che risultava lo svolgimento discontinuo dell'attività lavorativa;
che non sussisteva nesso causale tra condizioni di lavoro e patologia;
che non erano derivati postumi indennizzabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito dell'istruzione compiuta e della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione di improcedibilità formulata dall' non è fondata, non sussistendo CP_1
significativa discordanza tra malattia denuncia e quella oggetto di giudizio che rientra nel quadro della sintomatologia allegata (cfr. Cass. Sez. Lav. 5600/1997), come affermato anche dal c.t.u. in risposta alle deduzioni dell' CP_1
L'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le condizioni di lavoro sono state dimostrate dalla documentazione allegata in atti da parte ricorrente (estratto contributivo, buste paga), oltre che dai testi escussi che hanno confermato l'attività lavorativa e le modalità della stessa come indicate in ricorso.
3 Il c.t.u. ha riconosciuto la sussistenza delle patologie “Protrusione discale L2-L3, Bulging
discale L3-L4, radicolopatia L3-L4, Protrusione discale L4-L5, radicolopatia L4-L5 ernia discale L5-S1, scoliosi destro-convessa del rachide ed ipercifosi dorsale” quali malattie professionali contratte, per un grado di danno biologico del 18%, con decorrenza dal
21.10.2022.
Le conclusioni del c.t.u. possono condividersi perché adeguatamente motivate, anche in risposta alle osservazioni dell' in modo tale che la domanda va accolta nei termini CP_1
indicati dal consulente.
Consegue la condanna dell' alla erogazione con decorrenza dal 21.10.2022, in favore CP_1
della parte ricorrente, della rendita cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 18%, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e dalla scadenza dei singoli ratei successivi fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico in conseguenza delle malattie professionali oggetto di giudizio nella misura del 18%;
2. condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, con decorrenza dal 21.10.2022, CP_1
della rendita cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 18%, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121°
4 giorno successivo alla domanda amministrativa e dalla scadenza dei singoli ratei successivi fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6,
della legge 412/1991;
3. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito;
4. pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5161/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Silvio Sesti n. 58, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Manna che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da
malattia professionale in rapporto di causalità diretta con il lavoro che ha svolto;
-
accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa delle patologie descritte, presenta un grado
complessivo di menomazione psico-fisica (c.d. danno biologico) pari al 24%, ovvero ad una
diversa (maggiore o minore) percentuale che risulterà a seguito di consulenza tecnica
d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; - per l'effetto, condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla costituzione in capo al Sig. di Pt_1
1 una rendita ed al pagamento dei relativi ratei, nella misura di legge, dal mese successivo a
quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi
come per legge;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una
percentuale inferiore al 16%, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla
corresponsione - a titolo di indennizzo in capitale - di quella somma correlata alla diversa
percentuale che verrà riconosciuta in corso di causa, dal mese successivo a quello della
presentazione della domanda amministrativa (1.10.2022), oltre rivalutazione ed interessi
come per legge, fino all'effettivo soddisfo …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude, nella gradazione ritenuta di legge: per
l'inammissibilità/improponibilità in parte qua del ricorso;
per il rigetto delle avverse
domande. Vittoria di spese…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato come bracciante agricolo nel 1991 e dal 2011 al 2015 e come manovale/muratore dal 1995 al 2004 come dipendente e dal 2004 al 2010 e dal 2016 al 2021 come componente di impresa artigiana familiare;
che l'attività lavorativa espletata aveva comportato il carico e lo scarico merci, il traino, la movimentazione manuale, il maneggiamento ed il trascinamento di oggetti pesanti, l'utilizzo di attrezzi pesanti;
che per l'espletamento delle mansioni richiedeva posture incongrue,
movimenti ripetitivi e azioni di sollevamento e trasporto carichi pesanti;
che, in conseguenza dell'attività lavorativa, aveva contratto discopatie lombari multiple (ernia discale L5-S1,
protrusione discale L2-L3, L4-L5, bulging L3-L4) e radicolopatia L3-L4, L4-L5; che l' CP_1
aveva rigettato la domanda amministrativa presentata in data 1.10.2022 assumendo l'inidoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate;
che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito positivo;
che il giudizio dell' non poteva essere CP_1
condiviso, atteso che le patologie erano da considerare malattie professionali con presunzione legale d'origine; che sussisteva comunque il nesso di causalità tra attività
2 lavorativa e le patologie. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che la domanda era parzialmente improponibile poiché in sede amministrativa era stata denunciata la malattia professionale dell'ernia discale lombare e non le altre patologie;
non vi era prova dell'attività lavorativa indicata in ricorso;
che risultava lo svolgimento discontinuo dell'attività lavorativa;
che non sussisteva nesso causale tra condizioni di lavoro e patologia;
che non erano derivati postumi indennizzabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito dell'istruzione compiuta e della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione di improcedibilità formulata dall' non è fondata, non sussistendo CP_1
significativa discordanza tra malattia denuncia e quella oggetto di giudizio che rientra nel quadro della sintomatologia allegata (cfr. Cass. Sez. Lav. 5600/1997), come affermato anche dal c.t.u. in risposta alle deduzioni dell' CP_1
L'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le condizioni di lavoro sono state dimostrate dalla documentazione allegata in atti da parte ricorrente (estratto contributivo, buste paga), oltre che dai testi escussi che hanno confermato l'attività lavorativa e le modalità della stessa come indicate in ricorso.
3 Il c.t.u. ha riconosciuto la sussistenza delle patologie “Protrusione discale L2-L3, Bulging
discale L3-L4, radicolopatia L3-L4, Protrusione discale L4-L5, radicolopatia L4-L5 ernia discale L5-S1, scoliosi destro-convessa del rachide ed ipercifosi dorsale” quali malattie professionali contratte, per un grado di danno biologico del 18%, con decorrenza dal
21.10.2022.
Le conclusioni del c.t.u. possono condividersi perché adeguatamente motivate, anche in risposta alle osservazioni dell' in modo tale che la domanda va accolta nei termini CP_1
indicati dal consulente.
Consegue la condanna dell' alla erogazione con decorrenza dal 21.10.2022, in favore CP_1
della parte ricorrente, della rendita cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 18%, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e dalla scadenza dei singoli ratei successivi fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico in conseguenza delle malattie professionali oggetto di giudizio nella misura del 18%;
2. condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, con decorrenza dal 21.10.2022, CP_1
della rendita cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 18%, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121°
4 giorno successivo alla domanda amministrativa e dalla scadenza dei singoli ratei successivi fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6,
della legge 412/1991;
3. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito;
4. pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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