Articolo 3 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34
Articolo 2Articolo 4
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30 marzo 2005
Art. 3. 1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:
a) le modalita' per la costituzione del Consiglio nazionale e dei consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e rappresentativita', assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla meta' e l'elettorato passivo per la nomina del presidente;
b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonche' i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173 ;
c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l'ambito delle attivita' oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 , e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 , e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attivita' agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. E' consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della liberta' di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi. Sono fatte salve, altresi', le attivita' di natura privatistica gia' consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione;
e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilita' di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra universita' e ordini locali;
f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianita' di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'ordine o collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonche' del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalita', le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresi' l'ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1.-94. (Omissis).
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all' art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1 , 2 , 3, comma 1 , e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 , in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .».
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 (Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173 :
«Art. 3. - 1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all' art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 , aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206 , e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all' art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 , e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonche' coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.
2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell' art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non e' richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall' art. 31, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 , cosi' come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 .
3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 e' stabilita in tre anni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 , reca: «Ordinamento della professione di dottore commercialista».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 , reca: «Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale.».
Entrata in vigore il 30 marzo 2005
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