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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 426/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1020/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPOSTA 28TER n. 29128202400000939 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29128202400000939 NOT.RIMBORSO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20120130011238188 DIR.ANNUALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140020602160 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso atto di notifica del rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n. 29128202400000939, notificato al ricorrente in data 23.01.2025, nonché dei seguenti atti presupposti e mai notificati:
- cartella di pagamento n. 29120130017320800 di importo pari della somma di € 1.513,60 per Irpef 2010;
- cartella di pagamento n. 20120130011238188 di importo pari ad € 57,49 per diritto annuale camera di commercio anno 2010
- cartella di pagamento n. 29120140020602160 di importo pari della somma di € 2.269,77 per Irpef 2011.
Deduceva la omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione del credito richiesto.
Si costituisce l'agenzia delle entrate riscossione che insiste preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'atto di compensazione non rientra tra quelli di cui all'art. 19 Dlgs n.
546/92, nel merito deduceva la legittimità dell'atto opposto.
Cosi delineato l'oggetto del contendere all'udienza del 29.1.2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente viene esaminata la inammissibilità del ricorso dedotta da parte resistente.
Sul punto si rileva che la proposta di compensazione che l'Agente della riscossione notifica al contribuente ai sensi dell'articolo 28-ter d.P.R. n. 602/73 rappresenta un atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il contribuente lamenti l'intervenuta prescrizione del credito erariale, cosi si evince nel ricorso introduttivo, deducendosi che il ricorso sarà valutato sulla base della documentazione prodotto dalle parti costituite.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per il motivo, assorbente con il quale parte ricorrente ha dedotto la prescrizione del credito azionato.
Infatti
-per il credito per tributi erariali per IRPEF 2010 di cui alla cartella di pagamento n. 29120130017320800 tra la data di notifica dell'atto impugnato (23.1.2025) e la data di notifica della cartella (3.1.2014) il termine decennale di prescrizione risulta maturato, anche alla luce che risultano spedite per il tramite di poste private e non attraverso le Poste Italiane S.p.A., generando un vizio del processo di notifica comportante la giuridica inesistenza dell'intera attività notificatoria.
-per il credito per Diritto annuale Camera di Commercio 2010 di cui alla cartella di pagamento n.
20120130011238188 tra la data di notifica dell'atto impugnato (23.1.2025) e la data di notifica della cartella
(3.5.2014) il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato, anche alla luce che risultano spedite per il tramite di poste private e non attraverso le Poste Italiane S.p.A., generando un vizio del processo di notifica comportante la giuridica inesistenza dell'intera attività notificatoria.
-per il credito per tributi erariali per IRPEF 2011 di cui alla cartella di pagamento n. 29120140020602160tra la data di notifica dell'atto impugnato (23.1.2025) e la data di notifica della cartella (17.15.2014) il termine decennale di prescrizione risulta maturato, atteso che la notifica con la quale l'Ufficio deduce averla notifica
è stata perfezionata ex art. 140 cpc, spedite per il tramite di poste private e non attraverso le Poste Italiane
S.p.A., generando un vizio del processo di notifica comportante la giuridica inesistenza dell'intera attività notificatoria.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
450,00, oltre accessori in favore di ricorrente.
Agrigento 29 Gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
AT IN NF
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1020/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPOSTA 28TER n. 29128202400000939 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29128202400000939 NOT.RIMBORSO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20120130011238188 DIR.ANNUALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140020602160 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso atto di notifica del rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n. 29128202400000939, notificato al ricorrente in data 23.01.2025, nonché dei seguenti atti presupposti e mai notificati:
- cartella di pagamento n. 29120130017320800 di importo pari della somma di € 1.513,60 per Irpef 2010;
- cartella di pagamento n. 20120130011238188 di importo pari ad € 57,49 per diritto annuale camera di commercio anno 2010
- cartella di pagamento n. 29120140020602160 di importo pari della somma di € 2.269,77 per Irpef 2011.
Deduceva la omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione del credito richiesto.
Si costituisce l'agenzia delle entrate riscossione che insiste preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'atto di compensazione non rientra tra quelli di cui all'art. 19 Dlgs n.
546/92, nel merito deduceva la legittimità dell'atto opposto.
Cosi delineato l'oggetto del contendere all'udienza del 29.1.2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente viene esaminata la inammissibilità del ricorso dedotta da parte resistente.
Sul punto si rileva che la proposta di compensazione che l'Agente della riscossione notifica al contribuente ai sensi dell'articolo 28-ter d.P.R. n. 602/73 rappresenta un atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il contribuente lamenti l'intervenuta prescrizione del credito erariale, cosi si evince nel ricorso introduttivo, deducendosi che il ricorso sarà valutato sulla base della documentazione prodotto dalle parti costituite.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per il motivo, assorbente con il quale parte ricorrente ha dedotto la prescrizione del credito azionato.
Infatti
-per il credito per tributi erariali per IRPEF 2010 di cui alla cartella di pagamento n. 29120130017320800 tra la data di notifica dell'atto impugnato (23.1.2025) e la data di notifica della cartella (3.1.2014) il termine decennale di prescrizione risulta maturato, anche alla luce che risultano spedite per il tramite di poste private e non attraverso le Poste Italiane S.p.A., generando un vizio del processo di notifica comportante la giuridica inesistenza dell'intera attività notificatoria.
-per il credito per Diritto annuale Camera di Commercio 2010 di cui alla cartella di pagamento n.
20120130011238188 tra la data di notifica dell'atto impugnato (23.1.2025) e la data di notifica della cartella
(3.5.2014) il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato, anche alla luce che risultano spedite per il tramite di poste private e non attraverso le Poste Italiane S.p.A., generando un vizio del processo di notifica comportante la giuridica inesistenza dell'intera attività notificatoria.
-per il credito per tributi erariali per IRPEF 2011 di cui alla cartella di pagamento n. 29120140020602160tra la data di notifica dell'atto impugnato (23.1.2025) e la data di notifica della cartella (17.15.2014) il termine decennale di prescrizione risulta maturato, atteso che la notifica con la quale l'Ufficio deduce averla notifica
è stata perfezionata ex art. 140 cpc, spedite per il tramite di poste private e non attraverso le Poste Italiane
S.p.A., generando un vizio del processo di notifica comportante la giuridica inesistenza dell'intera attività notificatoria.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
450,00, oltre accessori in favore di ricorrente.
Agrigento 29 Gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
AT IN NF
Firmato digitalmente