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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: MOGAVERO NICOLA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3042/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate EZione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate IS - Palermo
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero 139 90015 Cefalu' PA Difeso da
Difensore 3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023728791000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023728791000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023728791000 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023728791000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Sig.ra Ricorrente_1 (di seguito la Sig.ra "Ricorrente _1) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate - IS (di seguito l'ADER), la Camera di
Commercio di "Palermo Enna” (di seguito la "CCIAA"), il Comune di LÙ e l'Agenzia delle Entrate,
EZione provinciale di Palermo (di seguito l'ADE"), avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe notificata il 18.7.2025 per mezzo della quale, richiamate svariate cartelle di pagamento ed un avviso
-
accertamento asseritamente notificati nelle rispettive date ivi indicate, si chiedeva il pagamento, entro cinque giorni, della somma di Euro 8.964,20.
1.1.- La Sig.ra Ricorrente _1 invoca l'annullamento della predetta intimazione di pagamento in relazione ai seguenti atti presupposti con indicazione degli enti che hanno adottato i relativi ruoli:
a)- cartelle nn.
29620110047592455000, * ruolo adottato da CCIAA Pa
29620120045801982000,* ruolo adottato da Comune LÙ
29620160077565050000,* ruolo adottato da Comune LÙ
29620160088840387000,* ruolo adottato da EZ prov Pa IVA anno 2013
29620180052756555000,* ruolo adottato da CCIAA Pa
29620180058015204000,* ruolo adottato da Comune di LÙ (TARSU 2012) 29620190056940124000,* ruolo adottato da CCIAA
b)-Avviso di accert. n. 1962 Comune di LÙ.
1.2.- La ricorrente rappresenta, preliminarmente, l'annullamento delle seguenti cartelle di pagamento a cura della Corte di Giustizia tributaria di di Palermo per mezzo di Sentenza n. 1425/2025 - R.G. 2027/2022 prodotta in atti:
n. 29620110047592455000, recante ruolo CCIAA
n. 29620120045801982000 recante ruolo Comune LÙ
n. 29620160077565050000 recante Comune LÙ
1.2.1. Rappresenta, poi, la pendenza di ulteriore ricorso presso questa Corte avverso la cartella di pagamento 29620190056940124000 secondo Verbale del 14.01.2025 R.G. 2028/2022 prodotto in atti.
1.3.- Per il resto, invoca, l'omessa notifica di tutti gli atti presupposi, e l'annullamento dell'atto impugnato in base al principio di diritto secondo il quale la "correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa".
In subordine invoca l'annullamento dell'atto impugnato per conseguente intervenuta "prescrizione della pretesa".
2.- La CCIAA si è costituita nel presente giudizio rappresentando lo sgravio dei ruoli dalla stessa adottati.
2.1. Il Comune di LÙ e l'Agenzia delle Entrate, EZione provinciale di Palermo, si sono costituiti nel giudizio rappresentando la piena legittimità del loro operato.
2.2.- L'ADER si è costituita in data 8.1.2026 con atto di controdeduzioni corredato da documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Sig.ra Ricorrente _1 è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
3.- La Corte, in via del tutto preliminare, osserva che secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, qualora intervenga una sentenza del Giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, cosi' come il Giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformita' della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia se gia' effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata (ex multis Cass. Ord. 11135/2019).
3.1. Ciò posto, in atti è versata la sentenza n. 1425/2025 - R.G. 2027/2022 della Corte di Giustizia tributaria di Palermo che ha annullato le cartelle di pagamento n. 29620110047592455000 (ruolo CCIAA), n. 29620120045801982000 (ruolo Comune LÙ), n. 29620160077565050000 (ruolo Comune LÙ). In applicazione dei predetti principi di diritto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, la predetta sentenza pronunciata il 14.3.2025 è immediatamente esecutiva, senza che in atti sia presente documentazione dalla quale desumere se la stessa sia stata impugnata e, qualora impugnata, se sia stata richiesta ed ottenuta la sospensione della sua esecutività ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 546/92 che, novellato dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 30.12.2023, n. 220 con decorrenza dal 04.01.2024, consente all'appellante di chiedere alla Commissione Tributaria Regionale di sospendere -in tutto o in parte - la esecutività della sentenza impugnata "se sussistono gravi e fondati motivi”, analogamente a quanto disposto dall'art. 283 c.
p.c..
3.2. Ne consegue che, rispetto alle cartelle di pagamento n. 29620120045801982000 (ruolo Comune LÙ), n. 29620160077565050000 (ruolo Comune LÙ), il Comune di LÙ e l'ADER, che erano parte in detto processo, per quanto di rispettiva competenza, sono rimasti inerti rispetto al detto pronunciamento dei primo Giudici.
Quanto alla cartella di pagamento 29620110047592455000 (ruolo CCIAA) la CCIAA di Palermo, costituitasi nel presente giudizio, ha rappresentato di avere disposto lo sgravio di tutti i ruoli portati dalle cartelle di pagamento presupposte all'etto impugnato, senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione (e prova) delle date in cui gli sgravi sono stati disposti e se degli stessi era stata notiziata l'ADER per gli adempimenti di sua competenza.
3.3. Per quanto precede la Corte, preso atto dello sgravio accoglie il ricorso in parte qua e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato in relazione a dette cartelle di pagamento n. 29620110047592455000 (ruolo CCIAA),
n. 29620120045801982000 (ruolo Comune LÙ), n. 29620160077565050000 (ruolo Comune LÙ).
4.- Quanto alle cartelle di pagamento 29620180052756555000 (ruolo CCIAA) e 29620190056940124000 (ruolo CCIAA), la Corte prende atto della predetta dichiarazione resa dalla CCIAA di Palermo di avere provveduto allo sgravio di tutti ruoli di sua competenza portati dalle cartelle presupposte all'atto impugnato e, per l'effetto, rileva la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs 546/92.
Tuttavia, anche in relazione a ruoli portati da dette cartelle, si osserva che la CCIAA di Palermo non ha fornito alcuna indicazione (e prova) delle date in cui gli sgravi sono stati disposti e se degli stessi era stata notiziata l'ADER per gli adempimenti di sua competenza.
5.- Quanto alle cartelle di pagamento 29620180058015204000 (ruolo Comune di LÙ TARSU 2012) e
29620160088840387000 (ruolo EZ prov Pa IVA anno 2013 (studi sett adeguam IVA), la Corte non può esaminare la documentazione prodotta da ADER in data 8.1.2026, in violazione del termine di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs 546/92. Pertanto, in assenza della prova della avvenuta notifica di dette cartelle a cura dell'ADER – unico soggetto in grado di adempiere a tale onere - rileva la loro omessa notifica che
-
comporta l'accoglimento del ricorso in parte qua e corrispondente parziale corrispondente annullamento della intimazione di pagamento impugnata.
5.1.- E' appena il caso di rammentare il consolidato orientamento di legittimità qui condiviso, secondo il quale
"la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti (con le relative notificazioni) destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari: allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Cass., SS.UU., Sent. 25.7.2007, n. 16412; conf. Cass. Ordinanze 15.9.2021, n. 24785; 15.1.2020, n. 565; 27.11.2019, n. 30911; Cass., Sentenze 31.1.2022,
n. 2857; 17.6.2008, n. 16375; 4.3.2008, n. 5791 e 18.1.2008, n. 1024).
5.2.- Per quanto precede la Corte accoglie il ricorso in parte qua e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato in relazione alla cartella di pagamento 29620180058015204000 (ruolo Comune di LÙ TARSU 2012) e 29620160088840387000 (EZ prov Pa IVA anno 2013 (studi sett adeguam IVA).
6.- Quanto all'avviso di accertamento n. 1962 emesso Comune di LÙ - presupposto all'atto impugnato- la Corte rileva preliminarmente che, a fronte della risultanze della documentazione probante la sua notifica, versata in atti da Comune di LÙ, il ricorrente non ha proposto motivi di ricorso aggiunti ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 456/92.
Ciò posto la Corte rileva l'avvenuta notifica di detto avviso di accertamento, così come rappresentato dal Comune di LÙ, in data 17.2.2021.
6.1. Consegue l'infondatezza del ricorso in parte qua che viene rigettato.
6.2. Solo per completezza d'analisi la Corte ritiene di osservare che, anche in caso di omessa notifica di detto avviso di accertamento, non sarebbe intervenuta la prescrizione invocata dal ricorrente.
6.2.1. Infatti, L'estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) e' fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale il quale e' assoggettato ad un limite temporale che e' riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza (articolo 2964 c.c.) che, peraltro, a differenza della prescrizione, non e' soggetta ne' a sospensione ne' ad interruzione", dovendo, sul punto, aggiungersi che " la prescrizione, anche in ambito tributario, puo' operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si e' soffermata Cass. SSUU n.
23397/16)" (cfr. Cass. Sez. Trib, 19 maggio 2022, n. 16229, sia pure rispetto ad un'altra entrata tributaria, ma affermando principi esportabili nella fattispecie in rassegna). Tale principio, in tema di tributi locali, è stato ribadito in sede si legittimità, confermando che "la prescrizione, anche in ambito tributario, puo' operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si e' soffermata Cass. SSUU n. 23397/16; S.U. n. 40543 del 17.12.2021, seguite da Cass. n.
16229/2022; n. 21135/2022; n. 21810/2022; n. 352/2021)", precisando ancora una volta che "non si puo' parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non e' ancora definitivo, essendo aperta la possibilita' per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit.)", sottolineando che "(...) gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza
(v. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 43, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 57, Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986, articolo 76 per i tributi erariali e L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 161, per i tributi locali)" (cosi', anche da ultimo, Cass., Sez. T. 27 marzo 2023, n. 8568).
6.2.2. Dunque, alla stregua delle riflessioni che precedono, rispetto alla fattispecie rimessa all'esame del Collegio, nell'ambito del procedimento di accertamento, sovviene la previsione della L. 27 dicembre 2006,
n. 296, articolo 1, comma 161, secondo cui - per quanto ora rileva - "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono... all'accertamento d'ufficio (...) degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato
(...) a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui (...) il versamento
(...)avrebbe(ro) dovuto essere effettuato (i) (...)", cosi' stabilendo, quindi, espressamente, che si tratta di un termine di decadenza (cfr. in ogni caso, sulla natura decadenziale del termine Cass. Sez. VI/Trib., 28 ottobre
2022, n. 31897, che richiama Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6-5, 2 luglio 2018, n.
17219; Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2020, n. 22900).
6.2.3.- Consegue quindi che il ricorrente avrebbe dovuto invocare la decadenza, ovverosia, il mancato esercizio del potere impositivo (l'adozione di avviso motivato inerente il mancato versamento) entro il predetto termine decadenziale, e non la prescrizione che inizia a decorrere successivamente alla notifica del predetto avviso motivato.
6.2.4.- E' appena il caso di precisare che, secondo consolidato orientamento di legittimità condiviso dalla Corte, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un'eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. tra le altre Cass. n. 18019 del 2007; Cass. Ord. 24074/2018).
6.2.5. Infine, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, neppure potrebbe essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l'integrazione dei motivi di ricorso e' consentita del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 24, comma 2, soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale, non puo' essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell'Amministrazione di accettazione del contraddittorio nel merito. (Cass.
16803/2017; Cass. 12442/2011; Cass. Ord 24074/2018).
6.3. Per quanto precede la Corte rigetta il ricorso in parte qua e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato in relazione all'avviso di accertamento n. 1962 emesso Comune di LÙ.
7.- Per tutto quanto precede la Corte:
Dichiara la cessata materia del contendere in relazione alle seguenti cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato:
29620180052756555000, (ruolo CCIAA sgravato)
29620190056940124000,* (ruolo CCIAA sgravato)
29620110047592455000* ruolo CCIAA (annullata da sentenza e comunque ruolo sgravato)
-. accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato in relazione alle cartelle di pagamento:
29620120045801982000,* ruolo Comune LÙ (annullata da sentenza)
29620160077565050000,* ruolo Comune LÙ (annullata da sentenza)
29620160088840387000,* ruolo EZ prov Pa IVA anno 2013 (mancanza prova notifica a cura di ADER)
29620180058015204000,* ruolo Comune di LÙ TARSU 2012- (mancanza prova notifica a cura di ADER);
-.Rigetta parzialmente il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato in relazione all'Avviso di accertamento n. 1962 Comune di LÙ.
8.- La Corte, quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto dei diversi ruoli delle convenute e dei relativi descritti comportamenti assunti, dispone quanto segue:
a)- In relazione alle cartelle di pagamento rispetto alle quali la CCIAA ha rappresentato lo sgravio dei relativi di sua competenza, visto il disposto dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, e, tenuto conto che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 46, comma 3, del D.Lgs 546/92, condanna la stessa (che ha rappresentato lo sgravio di ruoli tutti i ruoli di sua competenza portati dalle predette cartelle di pagamento, senza fornire alcuna indicazione e prova- delle date in cui gli sgravi sono stati disposti e se degli stessi
-
era stata notiziata l'ADER per gli adempimenti di sua competenza), interamente soccombente, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente che liquida, tenuto conto del valore delle cartelle in questione con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui
-
al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 - in Euro 233,00 (studio, introduttiva e decisionale, oltre accessori di legge;
b) tenuto conto che l'ADER, costituitasi solo in data 8.1.2026, non ha fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento 29620160088840387000 e 29620180058015204000, visto il disposto dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 - e richiamato del principio di diritto, ripetutamente espresso dai giudici di legittimità, secondo il quale "la condanna ex articolo 91 c.p.c., alle spese processuali a norma dell'articolo 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attivita' processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto"
(ex multis Cass. Ord. n. 20785/2020), principio è applicabile anche nel processo tributario, come implicitamente confermato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15, comma 2 sexies" (Sez.
12195/2018, 16174/2018, 28190/2018) -, condanna la stessa alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida, tenuto conto del valore delle cartelle in questione – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M.
37/2018 e dal D.M. 147/2022 - in Euro 923,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge;
c) ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs 546/92, dispone l'intera compensazione delle spese di giudizio tra il ricorrente ed il Comune di LÙ in ragione della complessiva soccombenza reciproca.
Infine la Corte rileva che l'ADER e gli enti impositori, svolgendo funzioni complementari nell'ambito del procedimento di riscossione, non hanno posizioni antagoniste nel processo tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione XII, dichiara la parziale cessata materia del contendere e, per il resto, in parziale accoglimento del ricorso, conferma l'atto impugnato limitatamente all'avviso di accertamento n. 1962 e lo annulla per quanto residua.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto dei diversi ruoli delle convenute e dei relativi comportamenti assunti, dispone: a) la condanna della CCIAA della rifusione delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente che liquida in Euro 233,00, oltre accessori di legge, b) condanna l'ADER alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente cge liquida in Euro 923,00, oltre accessori di legge, c) l'intera compensazione delle spese di giudizio tra la ricorrente ed il Comune di LÙ in ragione della complessiva soccombenza reciproca.
Palermo, 14.1.2025 Il Giudice monocratico
LA ER
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: MOGAVERO NICOLA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3042/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate EZione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate IS - Palermo
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero 139 90015 Cefalu' PA Difeso da
Difensore 3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023728791000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023728791000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023728791000 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023728791000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Sig.ra Ricorrente_1 (di seguito la Sig.ra "Ricorrente _1) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate - IS (di seguito l'ADER), la Camera di
Commercio di "Palermo Enna” (di seguito la "CCIAA"), il Comune di LÙ e l'Agenzia delle Entrate,
EZione provinciale di Palermo (di seguito l'ADE"), avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe notificata il 18.7.2025 per mezzo della quale, richiamate svariate cartelle di pagamento ed un avviso
-
accertamento asseritamente notificati nelle rispettive date ivi indicate, si chiedeva il pagamento, entro cinque giorni, della somma di Euro 8.964,20.
1.1.- La Sig.ra Ricorrente _1 invoca l'annullamento della predetta intimazione di pagamento in relazione ai seguenti atti presupposti con indicazione degli enti che hanno adottato i relativi ruoli:
a)- cartelle nn.
29620110047592455000, * ruolo adottato da CCIAA Pa
29620120045801982000,* ruolo adottato da Comune LÙ
29620160077565050000,* ruolo adottato da Comune LÙ
29620160088840387000,* ruolo adottato da EZ prov Pa IVA anno 2013
29620180052756555000,* ruolo adottato da CCIAA Pa
29620180058015204000,* ruolo adottato da Comune di LÙ (TARSU 2012) 29620190056940124000,* ruolo adottato da CCIAA
b)-Avviso di accert. n. 1962 Comune di LÙ.
1.2.- La ricorrente rappresenta, preliminarmente, l'annullamento delle seguenti cartelle di pagamento a cura della Corte di Giustizia tributaria di di Palermo per mezzo di Sentenza n. 1425/2025 - R.G. 2027/2022 prodotta in atti:
n. 29620110047592455000, recante ruolo CCIAA
n. 29620120045801982000 recante ruolo Comune LÙ
n. 29620160077565050000 recante Comune LÙ
1.2.1. Rappresenta, poi, la pendenza di ulteriore ricorso presso questa Corte avverso la cartella di pagamento 29620190056940124000 secondo Verbale del 14.01.2025 R.G. 2028/2022 prodotto in atti.
1.3.- Per il resto, invoca, l'omessa notifica di tutti gli atti presupposi, e l'annullamento dell'atto impugnato in base al principio di diritto secondo il quale la "correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa".
In subordine invoca l'annullamento dell'atto impugnato per conseguente intervenuta "prescrizione della pretesa".
2.- La CCIAA si è costituita nel presente giudizio rappresentando lo sgravio dei ruoli dalla stessa adottati.
2.1. Il Comune di LÙ e l'Agenzia delle Entrate, EZione provinciale di Palermo, si sono costituiti nel giudizio rappresentando la piena legittimità del loro operato.
2.2.- L'ADER si è costituita in data 8.1.2026 con atto di controdeduzioni corredato da documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Sig.ra Ricorrente _1 è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
3.- La Corte, in via del tutto preliminare, osserva che secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, qualora intervenga una sentenza del Giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, cosi' come il Giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformita' della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia se gia' effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata (ex multis Cass. Ord. 11135/2019).
3.1. Ciò posto, in atti è versata la sentenza n. 1425/2025 - R.G. 2027/2022 della Corte di Giustizia tributaria di Palermo che ha annullato le cartelle di pagamento n. 29620110047592455000 (ruolo CCIAA), n. 29620120045801982000 (ruolo Comune LÙ), n. 29620160077565050000 (ruolo Comune LÙ). In applicazione dei predetti principi di diritto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, la predetta sentenza pronunciata il 14.3.2025 è immediatamente esecutiva, senza che in atti sia presente documentazione dalla quale desumere se la stessa sia stata impugnata e, qualora impugnata, se sia stata richiesta ed ottenuta la sospensione della sua esecutività ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 546/92 che, novellato dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 30.12.2023, n. 220 con decorrenza dal 04.01.2024, consente all'appellante di chiedere alla Commissione Tributaria Regionale di sospendere -in tutto o in parte - la esecutività della sentenza impugnata "se sussistono gravi e fondati motivi”, analogamente a quanto disposto dall'art. 283 c.
p.c..
3.2. Ne consegue che, rispetto alle cartelle di pagamento n. 29620120045801982000 (ruolo Comune LÙ), n. 29620160077565050000 (ruolo Comune LÙ), il Comune di LÙ e l'ADER, che erano parte in detto processo, per quanto di rispettiva competenza, sono rimasti inerti rispetto al detto pronunciamento dei primo Giudici.
Quanto alla cartella di pagamento 29620110047592455000 (ruolo CCIAA) la CCIAA di Palermo, costituitasi nel presente giudizio, ha rappresentato di avere disposto lo sgravio di tutti i ruoli portati dalle cartelle di pagamento presupposte all'etto impugnato, senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione (e prova) delle date in cui gli sgravi sono stati disposti e se degli stessi era stata notiziata l'ADER per gli adempimenti di sua competenza.
3.3. Per quanto precede la Corte, preso atto dello sgravio accoglie il ricorso in parte qua e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato in relazione a dette cartelle di pagamento n. 29620110047592455000 (ruolo CCIAA),
n. 29620120045801982000 (ruolo Comune LÙ), n. 29620160077565050000 (ruolo Comune LÙ).
4.- Quanto alle cartelle di pagamento 29620180052756555000 (ruolo CCIAA) e 29620190056940124000 (ruolo CCIAA), la Corte prende atto della predetta dichiarazione resa dalla CCIAA di Palermo di avere provveduto allo sgravio di tutti ruoli di sua competenza portati dalle cartelle presupposte all'atto impugnato e, per l'effetto, rileva la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs 546/92.
Tuttavia, anche in relazione a ruoli portati da dette cartelle, si osserva che la CCIAA di Palermo non ha fornito alcuna indicazione (e prova) delle date in cui gli sgravi sono stati disposti e se degli stessi era stata notiziata l'ADER per gli adempimenti di sua competenza.
5.- Quanto alle cartelle di pagamento 29620180058015204000 (ruolo Comune di LÙ TARSU 2012) e
29620160088840387000 (ruolo EZ prov Pa IVA anno 2013 (studi sett adeguam IVA), la Corte non può esaminare la documentazione prodotta da ADER in data 8.1.2026, in violazione del termine di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs 546/92. Pertanto, in assenza della prova della avvenuta notifica di dette cartelle a cura dell'ADER – unico soggetto in grado di adempiere a tale onere - rileva la loro omessa notifica che
-
comporta l'accoglimento del ricorso in parte qua e corrispondente parziale corrispondente annullamento della intimazione di pagamento impugnata.
5.1.- E' appena il caso di rammentare il consolidato orientamento di legittimità qui condiviso, secondo il quale
"la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti (con le relative notificazioni) destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari: allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Cass., SS.UU., Sent. 25.7.2007, n. 16412; conf. Cass. Ordinanze 15.9.2021, n. 24785; 15.1.2020, n. 565; 27.11.2019, n. 30911; Cass., Sentenze 31.1.2022,
n. 2857; 17.6.2008, n. 16375; 4.3.2008, n. 5791 e 18.1.2008, n. 1024).
5.2.- Per quanto precede la Corte accoglie il ricorso in parte qua e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato in relazione alla cartella di pagamento 29620180058015204000 (ruolo Comune di LÙ TARSU 2012) e 29620160088840387000 (EZ prov Pa IVA anno 2013 (studi sett adeguam IVA).
6.- Quanto all'avviso di accertamento n. 1962 emesso Comune di LÙ - presupposto all'atto impugnato- la Corte rileva preliminarmente che, a fronte della risultanze della documentazione probante la sua notifica, versata in atti da Comune di LÙ, il ricorrente non ha proposto motivi di ricorso aggiunti ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 456/92.
Ciò posto la Corte rileva l'avvenuta notifica di detto avviso di accertamento, così come rappresentato dal Comune di LÙ, in data 17.2.2021.
6.1. Consegue l'infondatezza del ricorso in parte qua che viene rigettato.
6.2. Solo per completezza d'analisi la Corte ritiene di osservare che, anche in caso di omessa notifica di detto avviso di accertamento, non sarebbe intervenuta la prescrizione invocata dal ricorrente.
6.2.1. Infatti, L'estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) e' fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale il quale e' assoggettato ad un limite temporale che e' riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza (articolo 2964 c.c.) che, peraltro, a differenza della prescrizione, non e' soggetta ne' a sospensione ne' ad interruzione", dovendo, sul punto, aggiungersi che " la prescrizione, anche in ambito tributario, puo' operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si e' soffermata Cass. SSUU n.
23397/16)" (cfr. Cass. Sez. Trib, 19 maggio 2022, n. 16229, sia pure rispetto ad un'altra entrata tributaria, ma affermando principi esportabili nella fattispecie in rassegna). Tale principio, in tema di tributi locali, è stato ribadito in sede si legittimità, confermando che "la prescrizione, anche in ambito tributario, puo' operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si e' soffermata Cass. SSUU n. 23397/16; S.U. n. 40543 del 17.12.2021, seguite da Cass. n.
16229/2022; n. 21135/2022; n. 21810/2022; n. 352/2021)", precisando ancora una volta che "non si puo' parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non e' ancora definitivo, essendo aperta la possibilita' per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit.)", sottolineando che "(...) gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza
(v. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 43, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 57, Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986, articolo 76 per i tributi erariali e L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 161, per i tributi locali)" (cosi', anche da ultimo, Cass., Sez. T. 27 marzo 2023, n. 8568).
6.2.2. Dunque, alla stregua delle riflessioni che precedono, rispetto alla fattispecie rimessa all'esame del Collegio, nell'ambito del procedimento di accertamento, sovviene la previsione della L. 27 dicembre 2006,
n. 296, articolo 1, comma 161, secondo cui - per quanto ora rileva - "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono... all'accertamento d'ufficio (...) degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato
(...) a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui (...) il versamento
(...)avrebbe(ro) dovuto essere effettuato (i) (...)", cosi' stabilendo, quindi, espressamente, che si tratta di un termine di decadenza (cfr. in ogni caso, sulla natura decadenziale del termine Cass. Sez. VI/Trib., 28 ottobre
2022, n. 31897, che richiama Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6-5, 2 luglio 2018, n.
17219; Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2020, n. 22900).
6.2.3.- Consegue quindi che il ricorrente avrebbe dovuto invocare la decadenza, ovverosia, il mancato esercizio del potere impositivo (l'adozione di avviso motivato inerente il mancato versamento) entro il predetto termine decadenziale, e non la prescrizione che inizia a decorrere successivamente alla notifica del predetto avviso motivato.
6.2.4.- E' appena il caso di precisare che, secondo consolidato orientamento di legittimità condiviso dalla Corte, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un'eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. tra le altre Cass. n. 18019 del 2007; Cass. Ord. 24074/2018).
6.2.5. Infine, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, neppure potrebbe essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l'integrazione dei motivi di ricorso e' consentita del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 24, comma 2, soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale, non puo' essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell'Amministrazione di accettazione del contraddittorio nel merito. (Cass.
16803/2017; Cass. 12442/2011; Cass. Ord 24074/2018).
6.3. Per quanto precede la Corte rigetta il ricorso in parte qua e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato in relazione all'avviso di accertamento n. 1962 emesso Comune di LÙ.
7.- Per tutto quanto precede la Corte:
Dichiara la cessata materia del contendere in relazione alle seguenti cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato:
29620180052756555000, (ruolo CCIAA sgravato)
29620190056940124000,* (ruolo CCIAA sgravato)
29620110047592455000* ruolo CCIAA (annullata da sentenza e comunque ruolo sgravato)
-. accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato in relazione alle cartelle di pagamento:
29620120045801982000,* ruolo Comune LÙ (annullata da sentenza)
29620160077565050000,* ruolo Comune LÙ (annullata da sentenza)
29620160088840387000,* ruolo EZ prov Pa IVA anno 2013 (mancanza prova notifica a cura di ADER)
29620180058015204000,* ruolo Comune di LÙ TARSU 2012- (mancanza prova notifica a cura di ADER);
-.Rigetta parzialmente il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato in relazione all'Avviso di accertamento n. 1962 Comune di LÙ.
8.- La Corte, quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto dei diversi ruoli delle convenute e dei relativi descritti comportamenti assunti, dispone quanto segue:
a)- In relazione alle cartelle di pagamento rispetto alle quali la CCIAA ha rappresentato lo sgravio dei relativi di sua competenza, visto il disposto dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, e, tenuto conto che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 46, comma 3, del D.Lgs 546/92, condanna la stessa (che ha rappresentato lo sgravio di ruoli tutti i ruoli di sua competenza portati dalle predette cartelle di pagamento, senza fornire alcuna indicazione e prova- delle date in cui gli sgravi sono stati disposti e se degli stessi
-
era stata notiziata l'ADER per gli adempimenti di sua competenza), interamente soccombente, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente che liquida, tenuto conto del valore delle cartelle in questione con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui
-
al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 - in Euro 233,00 (studio, introduttiva e decisionale, oltre accessori di legge;
b) tenuto conto che l'ADER, costituitasi solo in data 8.1.2026, non ha fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento 29620160088840387000 e 29620180058015204000, visto il disposto dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 - e richiamato del principio di diritto, ripetutamente espresso dai giudici di legittimità, secondo il quale "la condanna ex articolo 91 c.p.c., alle spese processuali a norma dell'articolo 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attivita' processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto"
(ex multis Cass. Ord. n. 20785/2020), principio è applicabile anche nel processo tributario, come implicitamente confermato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15, comma 2 sexies" (Sez.
12195/2018, 16174/2018, 28190/2018) -, condanna la stessa alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida, tenuto conto del valore delle cartelle in questione – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M.
37/2018 e dal D.M. 147/2022 - in Euro 923,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge;
c) ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs 546/92, dispone l'intera compensazione delle spese di giudizio tra il ricorrente ed il Comune di LÙ in ragione della complessiva soccombenza reciproca.
Infine la Corte rileva che l'ADER e gli enti impositori, svolgendo funzioni complementari nell'ambito del procedimento di riscossione, non hanno posizioni antagoniste nel processo tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione XII, dichiara la parziale cessata materia del contendere e, per il resto, in parziale accoglimento del ricorso, conferma l'atto impugnato limitatamente all'avviso di accertamento n. 1962 e lo annulla per quanto residua.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto dei diversi ruoli delle convenute e dei relativi comportamenti assunti, dispone: a) la condanna della CCIAA della rifusione delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente che liquida in Euro 233,00, oltre accessori di legge, b) condanna l'ADER alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente cge liquida in Euro 923,00, oltre accessori di legge, c) l'intera compensazione delle spese di giudizio tra la ricorrente ed il Comune di LÙ in ragione della complessiva soccombenza reciproca.
Palermo, 14.1.2025 Il Giudice monocratico
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