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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1224/2025 RG promossa da
nata a [...] il [...], residente a [...]
verso Padova n. 135 rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo RIZZATO contro
, nato a [...] l'[...], residente a [...], Controparte_1
contumace e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni della parte ricorrente:
a)affidarsi il figlio minore delle parti ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, con collocamento e residenza presso la madre;
b)visite padre / figlio come da indicazioni date dalla ricorrente a verbale del 26.9.2025;
c)assegno a carico del padre di euro 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d)nulla per le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 14.3.2025 adiva l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento del figlio , nato il Per_1
27.12.2018 dalla relazione con . Controparte_1
Benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio, ma Controparte_1
compariva personalmente all'udienza del 2.12.2025 avanti il Giudice Relatore
rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Senza alcuna attività istruttoria, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e discuteva oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis
22 c.p.c..
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle
2 conclusioni del Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio.
chiede che il figlio sia affidato ad entrambi i genitori, secondo Parte_1 Per_1
la regola dell'affido condiviso .
Non vi sono ragioni per disattendere tale richiesta, posto che tale regime di affidamento costituisce la regola generale prevista dall'art. 337 ter II comma c.c. e non avendo la ricorrente allegato circostanze che possano portare a ritenere di pregiudizio per il minore l'affidamento condiviso.
Quanto al collocamento di , ritiene il Collegio, avuto riguardo alla sua età, al Per_1
ruolo naturalmente prevalente assunto dalla madre nella prima infanzia dello stesso ed alle sue consuetudini di vita, che questo debba essere previsto presso Pt_1
.
[...]
Quanto alle visite padre – figlio, ritiene il Collegio, che il regime proposto da Pt_1
all'udienza del 26.9.2025 possa essere recepito, in quanto equilibrato ed idoneo
[...]
a consentire a di mantenere rapporti significativi con il minore. Controparte_1
Peraltro, il resistente, comparso all'udienza del 2.12.2025, ha dichiarato di condividere le indicazioni della controparte relative ai turni di responsabilità genitoriale paterna.
Quanto infine agli aspetti economici, tenuto conto del fatto che le richieste della ricorrente sono in linea con quanto offerto da all'udienza del Controparte_1
2.12.2025, si ritiene di determinare in euro 200 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore
. Per_1
Nulla va disposto riguardo alle spese, attesa la mancata opposizione di CP_1
all'accoglimento delle domande della ricorrente.
[...]
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a)affida il minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Persona_2
collocamento prevalente e residenza dello stesso presso la madre;
b)dispone che, salvo diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 18 alle ore 21;
-un week end ogni 15 giorni a Vicenza, dal sabato mattina alla domenica sera;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
c)fa obbligo a di versare a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza;
d)nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza il 16.12.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1224/2025 RG promossa da
nata a [...] il [...], residente a [...]
verso Padova n. 135 rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo RIZZATO contro
, nato a [...] l'[...], residente a [...], Controparte_1
contumace e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni della parte ricorrente:
a)affidarsi il figlio minore delle parti ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, con collocamento e residenza presso la madre;
b)visite padre / figlio come da indicazioni date dalla ricorrente a verbale del 26.9.2025;
c)assegno a carico del padre di euro 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d)nulla per le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 14.3.2025 adiva l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento del figlio , nato il Per_1
27.12.2018 dalla relazione con . Controparte_1
Benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio, ma Controparte_1
compariva personalmente all'udienza del 2.12.2025 avanti il Giudice Relatore
rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Senza alcuna attività istruttoria, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e discuteva oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis
22 c.p.c..
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle
2 conclusioni del Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio.
chiede che il figlio sia affidato ad entrambi i genitori, secondo Parte_1 Per_1
la regola dell'affido condiviso .
Non vi sono ragioni per disattendere tale richiesta, posto che tale regime di affidamento costituisce la regola generale prevista dall'art. 337 ter II comma c.c. e non avendo la ricorrente allegato circostanze che possano portare a ritenere di pregiudizio per il minore l'affidamento condiviso.
Quanto al collocamento di , ritiene il Collegio, avuto riguardo alla sua età, al Per_1
ruolo naturalmente prevalente assunto dalla madre nella prima infanzia dello stesso ed alle sue consuetudini di vita, che questo debba essere previsto presso Pt_1
.
[...]
Quanto alle visite padre – figlio, ritiene il Collegio, che il regime proposto da Pt_1
all'udienza del 26.9.2025 possa essere recepito, in quanto equilibrato ed idoneo
[...]
a consentire a di mantenere rapporti significativi con il minore. Controparte_1
Peraltro, il resistente, comparso all'udienza del 2.12.2025, ha dichiarato di condividere le indicazioni della controparte relative ai turni di responsabilità genitoriale paterna.
Quanto infine agli aspetti economici, tenuto conto del fatto che le richieste della ricorrente sono in linea con quanto offerto da all'udienza del Controparte_1
2.12.2025, si ritiene di determinare in euro 200 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore
. Per_1
Nulla va disposto riguardo alle spese, attesa la mancata opposizione di CP_1
all'accoglimento delle domande della ricorrente.
[...]
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a)affida il minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Persona_2
collocamento prevalente e residenza dello stesso presso la madre;
b)dispone che, salvo diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 18 alle ore 21;
-un week end ogni 15 giorni a Vicenza, dal sabato mattina alla domenica sera;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
c)fa obbligo a di versare a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza;
d)nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza il 16.12.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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