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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1564/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1409/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064616290000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 23.11.2023, depositato il 29.2.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 2932022006461629, notificata il
26.9.2023, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €.
2.309,00, il cui ruolo era relativo al Mod. IVA/2018, anno d'imposta 2017, eccependo la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della cartella impugnata.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha contestato l'eccezione di decadenza sostenendo che la notifica è avvenuta nei termini di legge, considerato il periodo di sospensione
COVID. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
Il difensore della ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di impugnazione è infondato posto che la cartella è stata notificata nel termine decadenziale previsto dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, considerato che il controllo ha avuto a oggetto il Modello IVA/2018, anno d'imposta 2017, e che nel computo del termine di decadenza bisogna tener conto del periodo di sospensione COVID. Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato. Le spese di giudizio vengono compensate tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso, in Catania il 26 gennaio 2026.
Giudice
UN AC
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1409/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064616290000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 23.11.2023, depositato il 29.2.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 2932022006461629, notificata il
26.9.2023, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €.
2.309,00, il cui ruolo era relativo al Mod. IVA/2018, anno d'imposta 2017, eccependo la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della cartella impugnata.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha contestato l'eccezione di decadenza sostenendo che la notifica è avvenuta nei termini di legge, considerato il periodo di sospensione
COVID. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
Il difensore della ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di impugnazione è infondato posto che la cartella è stata notificata nel termine decadenziale previsto dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, considerato che il controllo ha avuto a oggetto il Modello IVA/2018, anno d'imposta 2017, e che nel computo del termine di decadenza bisogna tener conto del periodo di sospensione COVID. Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato. Le spese di giudizio vengono compensate tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso, in Catania il 26 gennaio 2026.
Giudice
UN AC