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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1896 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Elio Ferrara ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via P.pe di Villa- franca n. 54, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione avanti il Tribunale.
Appellante
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con uffici ivi ubicati alla via A. De Gasperi n. 81. Appellato e Appellante incidentale
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1733/2019 del 3.4.2019.
OGGETTO: Revoca contributi pubblici.
IN FATTO
Con atto di citazione premetteva che con Parte_1
D.M. n. 97331 del 9.4.2001 il , ex lege n. 488/1992 per il finan- CP_1 ziamento di un programma di investimento finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto di produzione vinicola in Misilmeri, gli aveva concesso in via provvisoria un contributo in conto capitale di € 1.111.100,22 eroga- bile in tre quote annuali di € 370.366,74,68 ciascuna. Aggiungeva che a
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 fronte del suddetto contributo gli erano state corrisposte due sole quote per € 740.733,48, sebbene in data 20.7.2005 avesse rilasciato la dichiara- zione sostitutiva di atto notorio attestante la tempestiva ultimazione dell'iniziativa in data 30.6.2005 e l'entrata a regime il 15.2.2006. Ciò non ostante con Decreto del Direttore generale registro interno prot. n. 74 del 23.4.2012 è stata disposta la revoca delle suddette agevolazioni, il conse- guente recupero dell'importo di € 740.733,48 ed il disimpegno dell'ulteriore importo di € 370.366,74, non ancora corrisposto e pari alla terza quota. Chiedeva quindi accertarsi l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento della revoca e condannarsi l'amministrazione al versamento della terza quota prevista. Con comparsa di costituzione si costituiva il convenuto CP_1 contestando le ragioni di controparte alla luce dei motivi del provvedi- mento di revoca parziale, sottolineando la sussistenza di un potere dovere dell'amministrazione di sorvegliare il corretto utilizzo delle risorse pubbli- che. Con sentenza n. 1733/2019 del 3.4.2019 il Tribunale di Palermo accoglieva in parte la domanda attorea, accertando l'illegittimità della re- voca ma al contempo il mancato rispetto dei termini di conclusione del programma di investimento, condotta che dà diritto alla P.A. di rimodula- re il finanziamento concesso, ex art. 8 comma 1 lett. d), nella minore mi- sura dei titoli di spesa ammissibili fino alla data di scadenza, con esclusio- ne dunque dei titoli successivi, pure considerato che, seppure onerato della relativa prova ex art. 2697 c.c., l'attore non ha prodotto in giudizio i titoli di spesa in questione. Con atto di appello il si duole dunque delle suddette Parte_1 conclusioni giudiziali. Con l'unico motivo lamenta che il giudicante è incor- so in una svista, avendo ritenuto che l'ultimazione del programma sareb- be dovuta avvenire il 9/4/2005, anziché il 30/6/2005, ossia allo spirare dei 48 mesi decorrenti all'emissione del provvedimento di concessione prov- visoria del finanziamento di cui al DM n. 97331 del 9/4/2001, tralasciando che il medesimo si era invece avvalso della proroga di legge di cui all'art. 4 comma 188 L. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), tanto che giammai lo stesso Ministero e/o la banca incaricata hanno contestato le fatture pro- dotte nel periodo intercorrente tra il giorno 8 aprile 2005 e il 30 giugno 2005. Aggiunge che va ulteriormente tenuto conto il gravissimo ritardo con il quale il ha proceduto all'erogazione delle prime due rate CP_1 del finanziamento, versate, la prima, in data 18.11.2002 anziché in data 09.05.2001, e, la seconda, in data 11.2.2005 anziché in data 18.11.2003, ossia a pochi mesi dal completamento del programma (30.06.2005). Se- gnala che tutte le pronunce giudiziali emesse (GUP, Tribunale Penale,
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 Commissione Tributaria) a seguito dei numerosi procedimenti che hanno interessato l'appellante e, financo, il progettista e Direttore dei lavori del- la cantina, per ultima anche la stessa sentenza impugnata, hanno ricono- sciuto la legittimità del proprio operato, e che il Tribunale di Termini Ime- rese, con la sentenza del 15.03.2016, ha accertato che l'opificio del Calde- rone "è risultato del tutto completato con i lavori corrispondenti alle fattu- re di cui è contestata la falsità”, con la conseguente deduzione che nessu- no ha mai potuto mettere seriamente in dubbio il completamento del programma, il raggiungimento dello scopo previsto dalla legge e la regola- rità di ogni singola spesa. Chiede dunque ammettersi tutti i titoli di spesa legittimamente emessi dall'appellante fino alla data del 30.6.2005, e con- dannarsi quindi il ad erogare la terza quota del finanziamento, ol- CP_3 tre rivalutazione monetaria e interesse legali dal dovuto al soddisfo. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l'amministrazione appellata, avversando le deduzioni attore e proponen- do appello incidentale. Eccepisce la difesa erariale che la sentenza è errata nella parte in cui, pur condividendo quanto sostenuto dall'Amministrazione circa il mancato rispetto del termine per la realizza- zione dell'impianto e la messa a regime dello stesso, ha ritenuto che in tali casi la revoca delle agevolazioni è solo parziale e interessa unicamente le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini. Evidenzia allora che l'appellante principale, con la dichiarazione sostituti- va di atto di notorietà, ha espressamente dichiarato un termine di ultima- zione e di entrata a regime in data 15.2.2006, già di per sé oltre i termini previsti, non rispondenti al vero, con comportamento mendace che a sua volta costituisce motivo di revoca del contributo. Aggiunge che in ogni ca- so la norma citata dal Tribunale fa salva “ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obbiettivi prefissati”, e che la banca concessiona- ria ha espressamente indicato nella relazione finale che alla data del so- pralluogo alcuni macchinari erano ancora imballati e che non era stato ef- fettuato l'allaccio della corrente elettrica ad uso industriale né quello alla rete idrica, concludendo che alla data del sopralluogo l'unità produttiva non poteva definirsi in funzione. Dalla relazione della Medio Credito Cen- trale s.p.a. del 7.12.2007 si ricava poi come a tale data mancasse ancora il certificato di agibilità, requisito imprescindibile per poter porre in funzio- ne gli impianti, con la conseguenza che alla fine del 2007 l'investimento non era ancora entrato a regime, situazione questa che ha reso impossibi- le rilevare a consuntivo il valore degli indicatori di cui all'art. 6 comma 4 del D.M. 527/1995, che di per sè costituisce già solo motivo di decadenza totale ai sensi dell'art. 8 lett. f e 4 bis. Deduce poi che a ciò si sono aggiun-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 te le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, che hanno eviden- ziato l'utilizzo di dichiarazioni, perizie e documenti falsi, rispetto ai quali il processo penale nei confronti del si è concluso con l'estinzione Parte_1 per prescrizione e non con l'esclusione della responsabilità penale, e che non possono ricavarsi elementi utili di segno contrario dalle altre sentenze penali prodotte. Conclude pertanto nel senso che la sentenza impugnata è quindi viziata nella parte in cui ha ritenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto revocare solo parzialmente il contributo in questione. In ogni caso, segnala che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare tut- te le domande per mancanza di prova, in quanto l'onere di provare i titoli di spesa ammessi alla data di scadenza del termine di ultimazione del pro- gramma di investimento ricadeva su parte attrice, ed è rimasto non assol- to. Con una evidente contraddizione il Tribunale, da un lato ha corretta- mente ritenuto che la domanda di condanna al pagamento della terza ra- ta vada rigettata per difetto di prova, ma dall'altro lato accerta il diritto a mantenere le somme ricevute con le prime due anticipazioni, sebbene il presupposto sia il medesimo per entrambe le situazioni, e nell'un caso come nell'altro parte attrice non ha fornito la prova mediante il deposito dei titoli di pagamento ammessi alla data della scadenza. Per quanto attiene poi al rilievo della possibilità di prorogare il termine per l'entrata a regime ai sensi dell'art.
8-bis della L. 127/2007, come integrato dall'art. 6, comma 2, del D.M. 3/12/2008, evidenzia che il ha già rappresentato nel decreto di revoca l'inapplicabilità CP_1 dell'art. 6 comma 2 del D.M. 3.12.2008 "che contempla esclusivamente il differimento della data di entrata a regime, ma non anche il differimento della data di entrata in funzione degli investimenti agevolati", e che ai sensi dell'art.
6.8 della circolare 900315 "la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione", mentre "la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali;
la data di en- trata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma, e che nel caso di specie, come detto, l'entrata a regime è stata formalmente dichiarata al 15.2.2006. All'udienza del 5.3.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 10.3.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 IN DIRITTO
L'appello principale risulta inaccoglibile, mentre fondate si rivelano le doglianze prospettate dalla difesa erariale mercè l'appello incidentale, il quale va esaminato pregiudizialmente mirando a screditare il postulato di correttezza del proprio operato, sul quale poggia la domanda condannatoria rigettata per cui è impugnazione del . Parte_1
Dall'avversato Decreto del Direttore generale, registro interno prot. n. 74 del 23.4.2012, risulta che la revoca delle agevolazioni provvisoriamente concesse ex lege n. 488/1992 poggia su due ordini di ragioni: a) la procedura amministrativa tecnico-urbanistica afferente il nuovo edificio risulta lacunosa e incompleta, e ancora alla data del sopralluogo (6/6/2006) nello stabilimento non si sarebbe potuta svolgere alcuna attività produttiva in quanto la ditta non aveva ultimato i lavori e richiesto l'agibilità, con la conseguenza che alla stessa data non sussistevano le condizioni necessarie al fine dell'entrata a regime, formalmente dichiarata per il 15/2/2006 come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20/7/2005, in quanto i macchinari non erano nè installati, né funzionanti e non era presente alcun allacciamento idrico né elettrico, oltre ad alcun dipendente. In conseguenza, sussisteva l'impossibilità di rilevare a consuntivo, ai sensi dell'art. 11 comma 1 bis del Regolamento, il valore degli indicatori di cui all'art. 6 comma 4 dello stesso testo. Si segnalava, inoltre, al riguardo, che, anche all'esito delle controdeduzioni dell'impresa, la banca concessionaria con nota del 10.12.2007 deduceva che alcun elemento nuovo era stato rassegnato per dimostrare che, al contrario, alla data del sopralluogo esistessero le condizioni di entrata in funzione e di entrata a regime dell'impianto, confermando dunque che quasi un anno dopo rispetto alla data di ultimazione dichiarata dall'impresa il programma non era funzionale e, conseguentemente, non era in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Si aggiungeva quindi che, anche all'esito degli ulteriori approfondimenti istruttori disposti sulla base dell'aggiuntiva documentazione acquisita, con nota del giorno 8.4.2009 venivano confermate le valutazioni già espresse nelle precedenti note, ribadendo che alcunché di nuovo era emerso per quanto riguarda le date di ultimazione, entrata in funzione ed entrata a regime del programma di investimenti, aggiungendosi in questa che solo dal 28.12.2007, data del rilascio del certificato di agibilità trasmesso dalla ditta, il programma poteva ritenersi idoneo a raggiungere gli obiettivi tecnico produttivi previsti. Si esplicitava infine che il differimento di cui all'art. 6 del D.M. 3 Dicembre 2008 contemplava esclusivamente la data di entrata a regime, ma non anche la data di entrata in funzione degli
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 investimenti agevolati. b) la Guardia di Finanza aveva accertato a carico del ricorrente la formazione e l'utilizzo di dichiarazioni false, perizie giurate e documenti falsi, nonché fatture oggettivamente inesistenti. Orbene, anche a tralasciare quest'ultima considerazione, alla luce dell'importanza rivestita dalle cadenze temporali assegnate ai richiedenti contributi pubblici a fondo perduto al fine di generare l'impatto economico sul territorio per il quale sono concepiti, proponendo l'azione giudiziale avversativa di tali conclusioni il avrebbe dovuto Parte_1 smentire in fatto le allegazioni che più volte l'istituzione ha prospettato per affermare il mancato completamento nei termini. Si legge allora nell'atto di citazione innanzi al Tribunale (pag. 16 e ss.) che vi sarebbe anzitutto errore in diritto, poiché l'art. 8 comma 1 lett. d) del Regolamento (D.M. n. 527/1995) prevede la sola revoca parziale nel caso in cui il programma di investimento non venga ultimato nel termine previsto, dovendosi escludere le sole agevolazioni afferenti i titoli di spesa recanti data successiva al termine iniziale o all'accordata proroga, qui assenti. Tale conclusione è stata per l'appunto sposata dal primo giudice (in sentenza a pag. 7 e ss.), ma come per l'appunto segnalato dall'appellante incidentale il Tribunale ha tralasciato l'inciso, di cui al medesimo art. 8 comma 4, secondo il quale è comunque “fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo comple- tamento del programma e sul raggiungimento degli obbiettivi prefissati”, valutazione per l'appunto compiuta dalla P.A. in senso negativo. Ancora in diritto aggiungeva l'attore (con doglianza non esaminata dal primo giudice in ragione del pregiudiziale accoglimento della prima) che il mancato rispetto del termine di entrata a regime del programma non costituisce comunque causa di revoca delle agevolazioni concesse, né totale né parziale, giacchè nessuna delle disposizioni richiamate dal provvedimento di revoca, né alcuna altra applicabile, contempla una tale sanzione per il mancato rispetto di un tale termine. Si legge invece nella Circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, art. 6.8, che la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione dello stesso, mentre la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali;
la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 l'entrata in funzione del programma;
l'esercizio “a regime” è quello del primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime. L'art. 9 comma 5 del citato Regolamento ribadisce poi che, ai fini della verifica dei risultati del programma, l'entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma stesso. Orbene, l'art. 11 comma 1 bis richamato nel provvedimento di revoca, data l'importanza del necessario monitoraggio dei programmi agevolati di modo da acquisire i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6 comma 4, commina per l'appunto la possibilità di revoca in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti. L'art. 8 comma 4 bis prevede poi che, qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6 comma 4, anche solo uno di questi superi una determinata percentuale, si dà luogo alla revoca totale dell'agevolazione. Nel caso di specie, con l'obbligatoria dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20.7.2005, da una parte si asseverava che l'ultimazione del programma era tempestivamente avvenuta il 30.6.2005 (il Parte_1 si era infatti avvalso della proroga di legge di cui all'art. 4 comma 188 L. n. 350/2003 - legge finanziaria 2004), e dall'altra si indicava nel 15.2.2006 la data di entrata a regime dell'impianto. Ciò che però hanno avuto modo di riscontrare i controllori al momento del sopralluogo del 6.6.2006 è che l'impianto era ben lungi dall'essere a regime, in quanto la procedura amministrativa tecnico- urbanistica afferente il nuovo edificio era incompleta, i macchinari non erano nè installati né funzionanti e mancava l'allacciamento idrico ed elettrico. In altri termini, oltre quattro mesi dopo la data annunciata di entrata a regime, lo stabilimento era fermo e lontano dal poter operare. Risulta poi che solo il 2/10/2006 è avvenuto il collaudo del fabbricato, e che il certificato di agibilità è addirittura del 28.12.2007. Orbene, in questa sede processuale non è stato prodotto alcunchè a smentita delle singole allegazioni attestanti la mancata entrata a regime entro la data annunciata o comunque entro quella massima di mesi dodici successivi all'ultimazione del programma, ossia il 30.6.2006. Solo labialmente ha dedotto invece il che i controllori Parte_1 non hanno tenuto conto delle autocertificazioni trasmesse dal medesimo e dai tecnici da questo incaricati al Comune di Misilmeri, nonché delle procedure previste dal S.U.A.P. del Comune di Misilmeri, che consentivano alla ditta ricorrente di rendere operativo e funzionante lo stabilimento sin dal 30/6/2006, rappresentando in particolare che : a) il sopralluogo è stato effettuato in data 6/6/2006, e cioè prima della
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 scadenza del termine massimo per l'entrata a regime (30/6/2006) e, dunque, non è stato verificato se, alla scadenza, tutti i macchinari fossero installati e funzionanti;
b) lo stabilimento poteva considerarsi legittimamente operante e funzionante sin dal 30/6/2006, poiché, prima di quella data, erano state trasmesse al Comune di Misilmeri tutte le autocertificazioni necessarie al rilascio del certificato di agibilità dei locali;
c) le forniture idriche ed elettriche erano state attivate prima del 30/6/2006; d) il rilevamento del numero di occupati era previsto, nel programma d'investimento e nella stessa circolare esplicativa (cfr. art.
6.8 della Circolare) a partire dell'“esercizio a regime” (ed, in effetti, a decorrere dal febbraio 2007 operano all'interno dello stabilimento n. 13 dipendenti). Al di là poi della mancata documentazione a smentita, incluse le asserite autocertificazioni, risulta, come detto, che i primi addetti sono stati assunti nel febbraio 2007, a testimonio del fermo durante la campagna vitivinicola del precedente autunno, e che comunque il certificato di agibilità è addirittura del 28.12.2007. Il primo esercizio sociale intero, successivo alla data di entrata a regime, sul quale misurare gli indicatori, non ha visto quindi lo stabilimento in funzione, con conseguente impossibilità di monitoraggio del programma agevolato e di verifica degli indicatori, come da provvedimento di revoca. Escluso infine che rilevi in questa sede, e sia qui sindacabile, il mancato avvalimento del – peraltro controverso - discrezionale potere di dilazione del termine in tesi assegnato alla P.A. ex artt.
8-bis della legge 127/2007 e 6 comma 2 del d.m. del 3/12/2008, in ultima analisi correttamente la P.A. ha preteso il recupero delle somme per cui era qui domanda avversativa, con conseguente accoglimento dell'appello incidentale e riforma della sentenza in parte qua. Ne consegue, evidentemente, la non spettanza della terza quota, e dunque l'infondatezza dell'appello principale. Le spese di lite afferenti entrambi i gradi di giudizio vengono dunque addossate al , quale parte soccombente. Parte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello principale e incidentale proposti avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. 1733/2019 del 3.4.2019:
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 • Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
• Accoglie l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
nei confronti di , e, per l'effetto, riget-
[...] Parte_1 ta l'azione di accertamento negativo del credito di € 740.733,48 oltre accessori da quest'ultimo esperita previa dichiarazione di illegittimità decreto del Direttore generale n. VII/RT/9/161848, prot. n. 74 del 23 aprile 2012.
• Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 riferibili all'amministrazione convenuta per il giudizio di primo grado, che si liquidano in € 5.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
• Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 riferibili all'amministrazione convenuta per il giudizio d'appello, che si liquidano in € 6.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di leg- ge.
• Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, da parte di . Parte_1
Così deciso in Palermo il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 9
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1896 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Elio Ferrara ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via P.pe di Villa- franca n. 54, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione avanti il Tribunale.
Appellante
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con uffici ivi ubicati alla via A. De Gasperi n. 81. Appellato e Appellante incidentale
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1733/2019 del 3.4.2019.
OGGETTO: Revoca contributi pubblici.
IN FATTO
Con atto di citazione premetteva che con Parte_1
D.M. n. 97331 del 9.4.2001 il , ex lege n. 488/1992 per il finan- CP_1 ziamento di un programma di investimento finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto di produzione vinicola in Misilmeri, gli aveva concesso in via provvisoria un contributo in conto capitale di € 1.111.100,22 eroga- bile in tre quote annuali di € 370.366,74,68 ciascuna. Aggiungeva che a
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 fronte del suddetto contributo gli erano state corrisposte due sole quote per € 740.733,48, sebbene in data 20.7.2005 avesse rilasciato la dichiara- zione sostitutiva di atto notorio attestante la tempestiva ultimazione dell'iniziativa in data 30.6.2005 e l'entrata a regime il 15.2.2006. Ciò non ostante con Decreto del Direttore generale registro interno prot. n. 74 del 23.4.2012 è stata disposta la revoca delle suddette agevolazioni, il conse- guente recupero dell'importo di € 740.733,48 ed il disimpegno dell'ulteriore importo di € 370.366,74, non ancora corrisposto e pari alla terza quota. Chiedeva quindi accertarsi l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento della revoca e condannarsi l'amministrazione al versamento della terza quota prevista. Con comparsa di costituzione si costituiva il convenuto CP_1 contestando le ragioni di controparte alla luce dei motivi del provvedi- mento di revoca parziale, sottolineando la sussistenza di un potere dovere dell'amministrazione di sorvegliare il corretto utilizzo delle risorse pubbli- che. Con sentenza n. 1733/2019 del 3.4.2019 il Tribunale di Palermo accoglieva in parte la domanda attorea, accertando l'illegittimità della re- voca ma al contempo il mancato rispetto dei termini di conclusione del programma di investimento, condotta che dà diritto alla P.A. di rimodula- re il finanziamento concesso, ex art. 8 comma 1 lett. d), nella minore mi- sura dei titoli di spesa ammissibili fino alla data di scadenza, con esclusio- ne dunque dei titoli successivi, pure considerato che, seppure onerato della relativa prova ex art. 2697 c.c., l'attore non ha prodotto in giudizio i titoli di spesa in questione. Con atto di appello il si duole dunque delle suddette Parte_1 conclusioni giudiziali. Con l'unico motivo lamenta che il giudicante è incor- so in una svista, avendo ritenuto che l'ultimazione del programma sareb- be dovuta avvenire il 9/4/2005, anziché il 30/6/2005, ossia allo spirare dei 48 mesi decorrenti all'emissione del provvedimento di concessione prov- visoria del finanziamento di cui al DM n. 97331 del 9/4/2001, tralasciando che il medesimo si era invece avvalso della proroga di legge di cui all'art. 4 comma 188 L. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), tanto che giammai lo stesso Ministero e/o la banca incaricata hanno contestato le fatture pro- dotte nel periodo intercorrente tra il giorno 8 aprile 2005 e il 30 giugno 2005. Aggiunge che va ulteriormente tenuto conto il gravissimo ritardo con il quale il ha proceduto all'erogazione delle prime due rate CP_1 del finanziamento, versate, la prima, in data 18.11.2002 anziché in data 09.05.2001, e, la seconda, in data 11.2.2005 anziché in data 18.11.2003, ossia a pochi mesi dal completamento del programma (30.06.2005). Se- gnala che tutte le pronunce giudiziali emesse (GUP, Tribunale Penale,
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 Commissione Tributaria) a seguito dei numerosi procedimenti che hanno interessato l'appellante e, financo, il progettista e Direttore dei lavori del- la cantina, per ultima anche la stessa sentenza impugnata, hanno ricono- sciuto la legittimità del proprio operato, e che il Tribunale di Termini Ime- rese, con la sentenza del 15.03.2016, ha accertato che l'opificio del Calde- rone "è risultato del tutto completato con i lavori corrispondenti alle fattu- re di cui è contestata la falsità”, con la conseguente deduzione che nessu- no ha mai potuto mettere seriamente in dubbio il completamento del programma, il raggiungimento dello scopo previsto dalla legge e la regola- rità di ogni singola spesa. Chiede dunque ammettersi tutti i titoli di spesa legittimamente emessi dall'appellante fino alla data del 30.6.2005, e con- dannarsi quindi il ad erogare la terza quota del finanziamento, ol- CP_3 tre rivalutazione monetaria e interesse legali dal dovuto al soddisfo. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l'amministrazione appellata, avversando le deduzioni attore e proponen- do appello incidentale. Eccepisce la difesa erariale che la sentenza è errata nella parte in cui, pur condividendo quanto sostenuto dall'Amministrazione circa il mancato rispetto del termine per la realizza- zione dell'impianto e la messa a regime dello stesso, ha ritenuto che in tali casi la revoca delle agevolazioni è solo parziale e interessa unicamente le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini. Evidenzia allora che l'appellante principale, con la dichiarazione sostituti- va di atto di notorietà, ha espressamente dichiarato un termine di ultima- zione e di entrata a regime in data 15.2.2006, già di per sé oltre i termini previsti, non rispondenti al vero, con comportamento mendace che a sua volta costituisce motivo di revoca del contributo. Aggiunge che in ogni ca- so la norma citata dal Tribunale fa salva “ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obbiettivi prefissati”, e che la banca concessiona- ria ha espressamente indicato nella relazione finale che alla data del so- pralluogo alcuni macchinari erano ancora imballati e che non era stato ef- fettuato l'allaccio della corrente elettrica ad uso industriale né quello alla rete idrica, concludendo che alla data del sopralluogo l'unità produttiva non poteva definirsi in funzione. Dalla relazione della Medio Credito Cen- trale s.p.a. del 7.12.2007 si ricava poi come a tale data mancasse ancora il certificato di agibilità, requisito imprescindibile per poter porre in funzio- ne gli impianti, con la conseguenza che alla fine del 2007 l'investimento non era ancora entrato a regime, situazione questa che ha reso impossibi- le rilevare a consuntivo il valore degli indicatori di cui all'art. 6 comma 4 del D.M. 527/1995, che di per sè costituisce già solo motivo di decadenza totale ai sensi dell'art. 8 lett. f e 4 bis. Deduce poi che a ciò si sono aggiun-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 te le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, che hanno eviden- ziato l'utilizzo di dichiarazioni, perizie e documenti falsi, rispetto ai quali il processo penale nei confronti del si è concluso con l'estinzione Parte_1 per prescrizione e non con l'esclusione della responsabilità penale, e che non possono ricavarsi elementi utili di segno contrario dalle altre sentenze penali prodotte. Conclude pertanto nel senso che la sentenza impugnata è quindi viziata nella parte in cui ha ritenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto revocare solo parzialmente il contributo in questione. In ogni caso, segnala che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare tut- te le domande per mancanza di prova, in quanto l'onere di provare i titoli di spesa ammessi alla data di scadenza del termine di ultimazione del pro- gramma di investimento ricadeva su parte attrice, ed è rimasto non assol- to. Con una evidente contraddizione il Tribunale, da un lato ha corretta- mente ritenuto che la domanda di condanna al pagamento della terza ra- ta vada rigettata per difetto di prova, ma dall'altro lato accerta il diritto a mantenere le somme ricevute con le prime due anticipazioni, sebbene il presupposto sia il medesimo per entrambe le situazioni, e nell'un caso come nell'altro parte attrice non ha fornito la prova mediante il deposito dei titoli di pagamento ammessi alla data della scadenza. Per quanto attiene poi al rilievo della possibilità di prorogare il termine per l'entrata a regime ai sensi dell'art.
8-bis della L. 127/2007, come integrato dall'art. 6, comma 2, del D.M. 3/12/2008, evidenzia che il ha già rappresentato nel decreto di revoca l'inapplicabilità CP_1 dell'art. 6 comma 2 del D.M. 3.12.2008 "che contempla esclusivamente il differimento della data di entrata a regime, ma non anche il differimento della data di entrata in funzione degli investimenti agevolati", e che ai sensi dell'art.
6.8 della circolare 900315 "la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione", mentre "la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali;
la data di en- trata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma, e che nel caso di specie, come detto, l'entrata a regime è stata formalmente dichiarata al 15.2.2006. All'udienza del 5.3.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 10.3.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 IN DIRITTO
L'appello principale risulta inaccoglibile, mentre fondate si rivelano le doglianze prospettate dalla difesa erariale mercè l'appello incidentale, il quale va esaminato pregiudizialmente mirando a screditare il postulato di correttezza del proprio operato, sul quale poggia la domanda condannatoria rigettata per cui è impugnazione del . Parte_1
Dall'avversato Decreto del Direttore generale, registro interno prot. n. 74 del 23.4.2012, risulta che la revoca delle agevolazioni provvisoriamente concesse ex lege n. 488/1992 poggia su due ordini di ragioni: a) la procedura amministrativa tecnico-urbanistica afferente il nuovo edificio risulta lacunosa e incompleta, e ancora alla data del sopralluogo (6/6/2006) nello stabilimento non si sarebbe potuta svolgere alcuna attività produttiva in quanto la ditta non aveva ultimato i lavori e richiesto l'agibilità, con la conseguenza che alla stessa data non sussistevano le condizioni necessarie al fine dell'entrata a regime, formalmente dichiarata per il 15/2/2006 come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20/7/2005, in quanto i macchinari non erano nè installati, né funzionanti e non era presente alcun allacciamento idrico né elettrico, oltre ad alcun dipendente. In conseguenza, sussisteva l'impossibilità di rilevare a consuntivo, ai sensi dell'art. 11 comma 1 bis del Regolamento, il valore degli indicatori di cui all'art. 6 comma 4 dello stesso testo. Si segnalava, inoltre, al riguardo, che, anche all'esito delle controdeduzioni dell'impresa, la banca concessionaria con nota del 10.12.2007 deduceva che alcun elemento nuovo era stato rassegnato per dimostrare che, al contrario, alla data del sopralluogo esistessero le condizioni di entrata in funzione e di entrata a regime dell'impianto, confermando dunque che quasi un anno dopo rispetto alla data di ultimazione dichiarata dall'impresa il programma non era funzionale e, conseguentemente, non era in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Si aggiungeva quindi che, anche all'esito degli ulteriori approfondimenti istruttori disposti sulla base dell'aggiuntiva documentazione acquisita, con nota del giorno 8.4.2009 venivano confermate le valutazioni già espresse nelle precedenti note, ribadendo che alcunché di nuovo era emerso per quanto riguarda le date di ultimazione, entrata in funzione ed entrata a regime del programma di investimenti, aggiungendosi in questa che solo dal 28.12.2007, data del rilascio del certificato di agibilità trasmesso dalla ditta, il programma poteva ritenersi idoneo a raggiungere gli obiettivi tecnico produttivi previsti. Si esplicitava infine che il differimento di cui all'art. 6 del D.M. 3 Dicembre 2008 contemplava esclusivamente la data di entrata a regime, ma non anche la data di entrata in funzione degli
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 investimenti agevolati. b) la Guardia di Finanza aveva accertato a carico del ricorrente la formazione e l'utilizzo di dichiarazioni false, perizie giurate e documenti falsi, nonché fatture oggettivamente inesistenti. Orbene, anche a tralasciare quest'ultima considerazione, alla luce dell'importanza rivestita dalle cadenze temporali assegnate ai richiedenti contributi pubblici a fondo perduto al fine di generare l'impatto economico sul territorio per il quale sono concepiti, proponendo l'azione giudiziale avversativa di tali conclusioni il avrebbe dovuto Parte_1 smentire in fatto le allegazioni che più volte l'istituzione ha prospettato per affermare il mancato completamento nei termini. Si legge allora nell'atto di citazione innanzi al Tribunale (pag. 16 e ss.) che vi sarebbe anzitutto errore in diritto, poiché l'art. 8 comma 1 lett. d) del Regolamento (D.M. n. 527/1995) prevede la sola revoca parziale nel caso in cui il programma di investimento non venga ultimato nel termine previsto, dovendosi escludere le sole agevolazioni afferenti i titoli di spesa recanti data successiva al termine iniziale o all'accordata proroga, qui assenti. Tale conclusione è stata per l'appunto sposata dal primo giudice (in sentenza a pag. 7 e ss.), ma come per l'appunto segnalato dall'appellante incidentale il Tribunale ha tralasciato l'inciso, di cui al medesimo art. 8 comma 4, secondo il quale è comunque “fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo comple- tamento del programma e sul raggiungimento degli obbiettivi prefissati”, valutazione per l'appunto compiuta dalla P.A. in senso negativo. Ancora in diritto aggiungeva l'attore (con doglianza non esaminata dal primo giudice in ragione del pregiudiziale accoglimento della prima) che il mancato rispetto del termine di entrata a regime del programma non costituisce comunque causa di revoca delle agevolazioni concesse, né totale né parziale, giacchè nessuna delle disposizioni richiamate dal provvedimento di revoca, né alcuna altra applicabile, contempla una tale sanzione per il mancato rispetto di un tale termine. Si legge invece nella Circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, art. 6.8, che la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione dello stesso, mentre la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali;
la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 l'entrata in funzione del programma;
l'esercizio “a regime” è quello del primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime. L'art. 9 comma 5 del citato Regolamento ribadisce poi che, ai fini della verifica dei risultati del programma, l'entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma stesso. Orbene, l'art. 11 comma 1 bis richamato nel provvedimento di revoca, data l'importanza del necessario monitoraggio dei programmi agevolati di modo da acquisire i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6 comma 4, commina per l'appunto la possibilità di revoca in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti. L'art. 8 comma 4 bis prevede poi che, qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6 comma 4, anche solo uno di questi superi una determinata percentuale, si dà luogo alla revoca totale dell'agevolazione. Nel caso di specie, con l'obbligatoria dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20.7.2005, da una parte si asseverava che l'ultimazione del programma era tempestivamente avvenuta il 30.6.2005 (il Parte_1 si era infatti avvalso della proroga di legge di cui all'art. 4 comma 188 L. n. 350/2003 - legge finanziaria 2004), e dall'altra si indicava nel 15.2.2006 la data di entrata a regime dell'impianto. Ciò che però hanno avuto modo di riscontrare i controllori al momento del sopralluogo del 6.6.2006 è che l'impianto era ben lungi dall'essere a regime, in quanto la procedura amministrativa tecnico- urbanistica afferente il nuovo edificio era incompleta, i macchinari non erano nè installati né funzionanti e mancava l'allacciamento idrico ed elettrico. In altri termini, oltre quattro mesi dopo la data annunciata di entrata a regime, lo stabilimento era fermo e lontano dal poter operare. Risulta poi che solo il 2/10/2006 è avvenuto il collaudo del fabbricato, e che il certificato di agibilità è addirittura del 28.12.2007. Orbene, in questa sede processuale non è stato prodotto alcunchè a smentita delle singole allegazioni attestanti la mancata entrata a regime entro la data annunciata o comunque entro quella massima di mesi dodici successivi all'ultimazione del programma, ossia il 30.6.2006. Solo labialmente ha dedotto invece il che i controllori Parte_1 non hanno tenuto conto delle autocertificazioni trasmesse dal medesimo e dai tecnici da questo incaricati al Comune di Misilmeri, nonché delle procedure previste dal S.U.A.P. del Comune di Misilmeri, che consentivano alla ditta ricorrente di rendere operativo e funzionante lo stabilimento sin dal 30/6/2006, rappresentando in particolare che : a) il sopralluogo è stato effettuato in data 6/6/2006, e cioè prima della
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 scadenza del termine massimo per l'entrata a regime (30/6/2006) e, dunque, non è stato verificato se, alla scadenza, tutti i macchinari fossero installati e funzionanti;
b) lo stabilimento poteva considerarsi legittimamente operante e funzionante sin dal 30/6/2006, poiché, prima di quella data, erano state trasmesse al Comune di Misilmeri tutte le autocertificazioni necessarie al rilascio del certificato di agibilità dei locali;
c) le forniture idriche ed elettriche erano state attivate prima del 30/6/2006; d) il rilevamento del numero di occupati era previsto, nel programma d'investimento e nella stessa circolare esplicativa (cfr. art.
6.8 della Circolare) a partire dell'“esercizio a regime” (ed, in effetti, a decorrere dal febbraio 2007 operano all'interno dello stabilimento n. 13 dipendenti). Al di là poi della mancata documentazione a smentita, incluse le asserite autocertificazioni, risulta, come detto, che i primi addetti sono stati assunti nel febbraio 2007, a testimonio del fermo durante la campagna vitivinicola del precedente autunno, e che comunque il certificato di agibilità è addirittura del 28.12.2007. Il primo esercizio sociale intero, successivo alla data di entrata a regime, sul quale misurare gli indicatori, non ha visto quindi lo stabilimento in funzione, con conseguente impossibilità di monitoraggio del programma agevolato e di verifica degli indicatori, come da provvedimento di revoca. Escluso infine che rilevi in questa sede, e sia qui sindacabile, il mancato avvalimento del – peraltro controverso - discrezionale potere di dilazione del termine in tesi assegnato alla P.A. ex artt.
8-bis della legge 127/2007 e 6 comma 2 del d.m. del 3/12/2008, in ultima analisi correttamente la P.A. ha preteso il recupero delle somme per cui era qui domanda avversativa, con conseguente accoglimento dell'appello incidentale e riforma della sentenza in parte qua. Ne consegue, evidentemente, la non spettanza della terza quota, e dunque l'infondatezza dell'appello principale. Le spese di lite afferenti entrambi i gradi di giudizio vengono dunque addossate al , quale parte soccombente. Parte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello principale e incidentale proposti avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. 1733/2019 del 3.4.2019:
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 • Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
• Accoglie l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
nei confronti di , e, per l'effetto, riget-
[...] Parte_1 ta l'azione di accertamento negativo del credito di € 740.733,48 oltre accessori da quest'ultimo esperita previa dichiarazione di illegittimità decreto del Direttore generale n. VII/RT/9/161848, prot. n. 74 del 23 aprile 2012.
• Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 riferibili all'amministrazione convenuta per il giudizio di primo grado, che si liquidano in € 5.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
• Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 riferibili all'amministrazione convenuta per il giudizio d'appello, che si liquidano in € 6.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di leg- ge.
• Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, da parte di . Parte_1
Così deciso in Palermo il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
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