TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 2402
TAR
Decreto cautelare 7 marzo 2019
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TAR
Ordinanza cautelare 21 marzo 2019
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Ordinanza collegiale 20 novembre 2024
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TAR
Sentenza 16 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 826, III comma, c.c. Eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione

    La scelta di riclassificare l'area come bene patrimoniale indisponibile con destinazione a servizi pubblici è una scelta discrezionale dell'Amministrazione che non richiede una specifica motivazione e non può essere censurata se non per profili di illogicità o irragionevolezza, non ravvisati nel caso di specie. L'approvazione di un progetto di fattibilità tecnico-economico dimostra l'intenzione di realizzare un progetto di sfruttamento delle aree.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento e insufficienza della motivazione

    La delibera non ha come unica finalità lo sgombero delle aree occupate dai ricorrenti, ma l'effettiva realizzazione di un progetto di sfruttamento delle aree, come dimostra l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico.

  • Rigettato
    Violazione artt. 823, II comma, e 826, III comma, c.c.

    Lo spirare del termine della concessione costituisce circostanza sufficiente a radicare la potestà dell'Amministrazione di agire per il recupero del bene nell'esercizio dei propri poteri di autotutela esecutiva, previsti dall'art. 823 Cod. Civ.

  • Rigettato
    Violazione artt. 823, II comma, c.c. e 6, comma 1, d.lgs. n. 228 del 2001

    Lo spirare del termine della concessione costituisce circostanza sufficiente a radicare la potestà dell'Amministrazione di agire per il recupero del bene nell'esercizio dei propri poteri di autotutela esecutiva, previsti dall'art. 823 Cod. Civ.

  • Rigettato
    Violazione art. 823, II c, c.c. per altro profilo. Violazione art. 6, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001. Eccesso di potere, sviamento, non sussistendo i presupposti per l’ordine di sgombero

    Lo spirare del termine della concessione costituisce circostanza sufficiente a radicare la potestà dell'Amministrazione di agire per il recupero del bene nell'esercizio dei propri poteri di autotutela esecutiva, previsti dall'art. 823 Cod. Civ.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di proporzionalità

    La censura risulta inammissibile, sia perché si tratta di una scelta discrezionale, sia perché i ricorrenti non hanno alcun titolo per occupare le aree, per cui non hanno neppure interesse a contestare l'estensione della destinazione a servizio pubblico delle aree.

  • Rigettato
    Natura del rapporto contrattuale

    Il rapporto instauratosi in origine fra l’Amministrazione della Difesa e l’Azienda agricola RA CE e GI ha natura pubblicistica e non può che essere inquadrato nello schema della concessione-contratto. Nell’art. 2 della Convenzione le parti hanno espressamente statuito che “il contratto ha natura e scopo di concessione amministrativa”, non è soggetta alla legislazione sui contratti agrari, fissando la durata dall’11.11.2010 al 12.11.2017. Non può trovare applicazione la disciplina del contratto agrario alle concessioni-contratto aventi ad oggetto beni demaniali.

  • Rigettato
    Scadenza del contratto

    La concessione delle aree era scaduta in data 10.11.2017, quindi i ricorrenti non ricoprivano più la qualifica di concessionari alla data di adozione della delibera consiliare n. 58 del 28 dicembre 2018. La scadenza è stata accertata anche dalla Corte di Cassazione.

  • Rigettato
    Restituzione dei terreni

    La concessione delle aree era scaduta in data 10.11.2017, quindi i ricorrenti non ricoprivano più la qualifica di concessionari alla data di adozione della delibera consiliare n. 58 del 28 dicembre 2018. Il ricorso e i motivi aggiunti devono quindi essere respinti.

  • Rigettato
    Cessazione iniziative contrastanti

    La concessione delle aree era scaduta in data 10.11.2017, quindi i ricorrenti non ricoprivano più la qualifica di concessionari alla data di adozione della delibera consiliare n. 58 del 28 dicembre 2018. Il ricorso e i motivi aggiunti devono quindi essere respinti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 2402
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 2402
    Data del deposito : 16 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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