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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 67/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 129/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 1 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. SI00790702023 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.10.2021 alla contribuente in epigrafe è stato notificato l'avviso di accertamento n. 2021SI0050986 con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siena, Ufficio provinciale del Territorio contestava la DOCFA, presentata dal tecnico incaricato dalla contribuente in data 09/03/2020, prot. N. SI0008159 relativamente alla unità immobiliare, posta nel comune di Poggibonsi (SI), I Indirizzo_1, a seguito di modifiche interne dell'unità immobiliare. Con detta DOCFA, la contribuente chiedeva la conferma del precedente classamento in categoria E/9 e rendita di euro 16.213,50.
L'avviso di accertamento predetto, che rettificava invece il proposto classamento collocando l'immobile in categoria D/4, è stato impugnato con ricorso al Giudice tributario, preceduto da istanza di revisione in autotutela indirizzata dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siena, Ufficio provinciale del
Territorio; la materia del contendere è cessata in quanto l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Siena, Ufficio provinciale del Territorio ha ritirato l'avviso di accertamento predetto.
In data 16/06/2023 l'Agenzia delle Entrate, a seguito di apposito invito, ha redatto verbale di contraddittorio preventivo con la contribuente in epigrafe, nel quale si dà atto delle contestazioni mosse dalla contribuente circa l'ipotesi di un nuovo classamento catastale e si espongono le motivazioni del nuovo classamento catastale da parte dell'Ufficio.
In data 24/08/2023 alla contribuente è stato notificato il nuovo avviso di accertamento catastale n.
SI0079070/2023, atto n. 2023SI0079134, oggetto della presente controversia e teso a contestare la DOCFA predetta con rettifica, da parte dell'Ufficio, del classamento dalla precedente categoria E/9 e rendita di euro
16.213,50 – la cui conferma era stata proposta dalla contribuente – alla categoria D/8 e rendita di euro
23.600,00, sempre relativamente alla unità immobiliare identificata al Foglio 9, part. 211, sub. 31, graffata con sub. 32 e 33.
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena, la contribuente in epigrafe ha impugnato tale ultimo avviso di accertamento catastale n. SI0079070/2023, atto n. 2023SI0079134.
Nel ricorso di primo grado avverso tale ultimo avviso la contribuente deduceva il difetto di motivazione dell'accertamento impugnato e, nel merito, che il classamento corretto relativamente ai locali destinati ad attività istituzionale dell'Ente, quali la sede, gli uffici amministrativi, la sala delle assemblee, i locali a disposizione dei volontari etc. era la categoria E/9 (non potendo rientrare, la fattispecie, nelle specifiche definizioni del classamento da E/1 ad E/8, tenuto conto anche di altre sedi delle Ente_Rel_1
presenti sul territorio provinciale di Siena che risultavano censite nella medesima categoria catastale), mentre per i locali destinati all'attività di studi medici (che peraltro non erano stati oggetto della DOCFA in questione) il classamento corretto era la categoria A/10. Altresì, parte ricorrente lamentava, quanto alla determinazione del valore dell'immobile e della relativa rendita catastale indicata in euro
23.600,00, che non erano stati esplicitati i parametri applicati impedendo in tal modo una puntuale contestazione;
e così concludeva: «in via principale annullare l'avviso di accertamento in oggetto confermando i dati di classamento e la rendita catastale proposti con la dichiarazione DOCFA n. protocollo
SI0008159 presentata in data 09.03.2020, in subordine verificare e se del caso ridurre la nuova rendita catastale assegnata».
Avendo l'Ufficio resistito al ricorso, la Corte predetta lo ha respinto, con condanna della contribuente alle spese, argomentando come segue.
«La Corte, esaminati gli atti e disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ritiene infondati i motivi di impugnazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.
Preliminarmente, l'eccezione sul difetto di motivazione risulta priva di fondamento e, quindi, va rigettata. La parte ricorrente è stata posta nelle condizioni di conoscere esattamente la pretesa catastale avanzata dall'Agenzia, tanto da esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, con le articolate argomentazioni utilizzate nei propri atti, senza subire alcun pregiudizio. Tanto che i motivi presenti negli atti impugnati hanno delineato con precisione il perimetro del presente giudizio, su cui le parti hanno esplicato in contraddittorio le rispettive attività difensive. Del resto, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Agenzia trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, così da essere in condizione di tutelarsi (si veda Cass. n. 2268/2014).
In particolare, per quanto attiene alla quantificazione della rendita in € 23.600,00, si perviene ad essa non considerando, rispetto a quella precedentemente accertata, i beni comuni non censibili della particella 211
(nello specifico gli ex sub 44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-60-63-67-72-73, oggi sub 74) e la particella 1079 per intero, ma ritenendoli porzioni esclusive del bene oggi in esame. I valori unitari attribuiti (si veda il calcolo di stima allegato 16 controdeduzioni) sono stati gli stessi di quelli assegnati in precedenza: - € /mq 30,00 per l'area scoperta - €/mq 80,00 per l'area ingresso - €/mq 600,00 per le parti coperte.
Nel merito, necessita premettere quanto segue: l'unità immobiliare in questione, veniva variata con OC
n. SI0008159 del09/03/2020 con causale “diversa distribuzione spazi interni”, proponendo la categoria E/9, come già in atti, con rendita pari ad € 16.213,50. Dopo vani tentativi delle parti di convenire una soluzione conciliativa, anche tramite sopralluoghi ed in contraddittorio tra loro, l'Agenzia notificava l'avviso di accertamento, oggi impugnato, assegnando la categoria D/8 con rendita pari ad € 23.600,00, con efficacia a partire dalla data del OC (09/03/2020).
Orbene, la categoria E/9, reclamata da parte ricorrente, appare inadeguata, ancorché la stessa svolga ivi la sua attività istituzionale.
Nel gruppo “E” vi rientrano tutte le categorie particolari ad uso pubblico o di interesse collettivo ed in particolare in E/9, a carattere residuale, “Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E”, in base ad un criterio oggettivo attinente alle sole caratteristiche dell'immobile (costruttive e tipologiche in genere), e delle loro variazioni nel tempo, prescindendo del tutto dalla titolarità e dalle caratteristiche soggettive dei proprietari.
L'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, alle sue caratteristiche strutturali
(irreversibili se non attraverso modifiche significative) ed alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (si vedano in tal senso Cass. n. 10242/2023, Cass. n. 32868/2021, Cass. n. 2249/2021, Cass. n. 22166/2020,
Cass. n. 34002/2019). Tanto che, per raffronto di comparazione, in Toscana altre sedi della Ente_Religioso_1 sono accatastate in categorie diverse dalla particolare (E): ad esempio le sedi di Firenze e Livorno, accatastate in categoria ordinaria A/10 o di Lucca e altra Livorno, accatastate nella categoria speciale D/8 (si veda allegato 13 a controdeduzioni).
Pertanto, esclusa la classificazione in E/9, correttamente l'Agenzia, in base a due sopralluoghi, ha ritenuto più adeguata, per la specificità del caso, la categoria D/8, intesa come “uffici strutturati” (codice 0601), considerati i dati oggettivi e, quindi, la destinazione d'uso dell'edificio strutturato per le attività della Ente_Religioso_1 (il fabbricato in questione si sviluppa su tre piani fuori terra, è utilizzato come sede e comprende gli uffici, gli archivi, i locali ad uso comune - sala riunioni, mensa, camere -, una cucina, i servizi oltre ai locali depositi e le autorimesse per le ambulanze al piano seminterrato).
In conclusione, l'accertamento catastale risulta legittimo e congruo.
In ordine alle spese di giudizio viene seguito il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessive 800,00».
La contribuente ha proposto appello formulando i seguenti motivi:
1) carenza e contraddittorietà di motivazione della sentenza appellata;
2) inadeguatezza del classamento dell'immobile in categoria D/8, essendo quest'ultima riservata a “Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”, ipotesi che non sarebbe riscontrabile nel caso di specie, perché la cat. D/8, con la specifica sottocategoria “Uffici strutturati”, non apparirebbe pertinente rispetto alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare de qua;
3) necessità di distinguere nell'immobile i locali destinati allo svolgimento di attività di servizio pubblico ed istituzionali (accoglienza dei volontari ed attività degli stessi per servizi sanitari per malati e feriti, sala riunioni per gli organi associativi, uffici amministrativi della contribuente) da classificarsi nella categoria E/9 e le unità immobiliari funzionalmente e redditualmente autonome individuate dal duplice requisito dell'appartenenza allo stesso proprietario e configurando un cespite indipendente, inteso come minimo perimetro immobiliare, caratterizzato da autonomia funzionale e reddituale, cioè gli uffici per studi medici destinati alla locazione a soggetti esercenti la professione medica da classificarsi nella categoria A/10;
4) indebita prevalenza data dalla sentenza appellata alla ricerca comparativa dell'Agenzia delle Entrate
(riferita a 2 immobili) rispetto a quella della contribuente (riferita a 15 immobili);
5) la sentenza appellata non ha considerato che l'immobile de quo è ricompreso tra quelli di interesse collettivo ai sensi dell'art. 27 delle NTA del Piano Operativo vigente del Comune di Poggibonsi, come rappresentato nella cartografia dello stesso Piano, nel quale il complesso immobiliare della Ente_Religioso_1 è evidenziato con colore turchese, compreso tra le vie Indirizzo_2, al quale corrispondono;
6) le unità immobiliari in questione non potendo, pertanto, rientrare nelle specifiche definizioni del classamento da E/1 ad E/8 (men che meno nella categoria D) dovrebbero essere classificate nella categoria residuale E/9.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito all'appello con controdeduzioni depositate il 19 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va disatteso, per le ragioni che di seguito si espongono in riferimento all'elencazione dei motivi sopra riportata.
1) Il primo motivo di appello, con cui si lamentano carenza e contraddittorietà di motivazione della sentenza appellata, è inammissibile per irrilevanza, per l'effetto devolutivo dell'appello, che comporta che la causa, a seguito della proposizione di tale mezzo di gravame, è devoluta al giudice di secondo grado, che ha il potere- dovere di riesaminarla, sia pur nell'ambito desumibile dai motivi di gravame (cfr. Cass. ord. 25608/2021).
2) I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto meritano di essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Infatti, secondo il consolidato orientamento di legittimità, ai fini del classamento possono avere rilievo soltanto le caratteristiche oggettive dell'immobile e la destinazione potenziale che allo stesso può essere impressa in termini oggettivi, mentre non può essere dato alcun rilievo alla caratteristiche soggettive di chi lo possieda all'attualità o alla destinazione che, sulla base di soggettive scelte contingenti, sia stata attualmente impressa al bene medesimo, dovendosi ritenere certamente possibile il passaggio del bene – classificato dall'Agenzia in epigrafe come “Ufficio strutturato” – da utilizzazioni non aventi fine di lucro (di tipo istituzionale, come quelle presenti nel caso de quo alla data di presentazione della DOCFA da parte della contribuente
ERicorrente_1 ad utilizzazioni aventi fine di lucro (come quelle di tipo commerciale, potenzialmente realizzabili in futuro, viste le caratteristiche oggettive del bene oggetto della DOCFA predetta) (cfr. ex multis, ad es.
Cass. ord. 10242/2023). Risulta poi dai documenti di prassi richiamati nella sentenza appellata, condivisi anche dalla giurisprudenza di legittimità, che il classamento in categorie a destinazione particolare (quelle del gruppo E) è prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati extra commercium (cfr. la citata
Cass. ord. 10242/2023, par. 7.13.) e, comunque, soltanto ove il bene non sia classificabile nei gruppi a destinazione ordinaria (A, B o C) o nel gruppo a destinazione speciale (D) e soltanto ove lo stesso corrisponda alla tipologia indicata in maniera analitica e specifica nel quadro di classificazione con metodo casistico, che non legittima un'estensione delle categorie del gruppo E a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, senza possibilità di estensione ad altre ipotesi, escludendosi comunque il classamento nella categoria residuale
E/9 (pretesa dalla contribuente e che presuppone che il bene abbia una singolarità di caratteristiche che non permettono il suo classamento in una categoria ordinaria o speciale), laddove invece, come nel caso di specie, il bene sia inquadrabile in una categoria a destinazione speciale come la D/8 (cfr.: Cass.
23608/2008, che, diversamente da quanto eccepito dalla contribuente, risulta conferente dovendosi, come sopra osservato, avere riguardo alla destinazione anche solo potenziale;
la circolare 6/T/2012; la già citata
Cass. ord. 10242/2023).
Esaminate le varie categorie catastali, è la stessa contribuente a dare per pacifico che, salve le unità immobiliari autonomamente censibili nella categoria ordinaria A/10 perché aventi le caratteristiche tipiche degli uffici privati, la parte residua del compendio immobiliare de quo (parte residua che è stata l'unico oggetto della procedura DOCFA di cui trattasi e della presente controversia, limitata appunto a tale residua parte del compendio, della quale la contribuente ha prospettato con detta procedura il classamento nella categoria particolare residuale E/9 ed alla quale l'Ufficio ha invece attribuito, con l'avviso impugnato nella presente controversia, la categoria speciale D/8), non può essere inquadrata in alcuna delle categorie dei gruppi ordinari (A, B, C) e neanche in alcuna delle categorie particolari E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/7 ed E/8.
Ciò posto, ritiene questo Collegio che correttamente l'Ufficio abbia proceduto all'attribuzione della categoria speciale D/8, articolata nella sottocategoria 0601 (Uffici strutturati), perché la ricordata residua parte del compendio immobiliare della Ricorrente_1 risponde alla caratteristiche oggettive di tale categoria a destinazione speciale (che comprende i “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni” – vedi le Tabelle di correlazione tra categorie catastali e destinazioni d'uso nella versione 4.00.5 del DOCFA, edite dall'Agenzia delle Entrate) come articolata nella sottocategoria “Uffici strutturati” (codice 0601), consistendo in locali che si sviluppano su tre piani fuori terra, comprendendo la sede della Confraternita, gli uffici, gli archivi, i locali ad uso comune (sala riunioni e mensa), una cucina, i servizi oltre ai locali depositi e le autorimesse per le ambulanze al piano seminterrato e che quindi corrispondono ad un compendio immobiliare aventi le caratteristiche e la potenziale destinazione d'uso degli immobili classificabili catastalmente tra gli
“Uffici strutturati” predetti.
Né risulta rilevante il riferimento della contribuente alla classe A della classificazione internazionale degli immobili ad uso ufficio, ben potendo gli “Uffici strutturati” di cui alla sottocategoria in questione non avere le caratteristiche di cui a detta classe A ma avere la mancanza di alcuni requisiti di quest'ultima (vedi ad es. le caratteristiche delle altre classi, ad es. la classe B, nella quale ben possono mancare alcuni requisiti essenziali propri della classe A, con assenza di climatizzazione o parcheggi sufficienti, pur essendo classificati quelli appartenenti alla classe B come uffici di buona qualità).
Quanto alla lamentata mancata comparazione con gli immobili delle Ente_Religioso_1 indicati dalla contribuente, rileva questo Collegio che, come osservato dall'Ufficio, le sedi di detti Enti, nel caso in cui avessero caratteristiche comparabili con quelle della contribuente, sarebbero oggetto di un erroneo classamento, in ordine al quale si starebbe procedendo ad un ampio intervento di revisione, volto ad escludere dalle categorie del gruppo E le unità immobiliari non aventi le necessarie caratteristiche, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 40 e 41 del DL 262/2006.
In tale senso, risulta quindi irrilevante la deduzione della contribuente, che esisterebbero, nella stessa provincia di Siena, altre unità similari (sempre riconducibili alla Ente_Religioso_1) anch'esse accatastate in E/9.
Irrilevante risulta anche il richiamo della contribuente alle NTA del piano operativo del Comune di Poggibonsi.
Infatti, secondo Cass. ord. 29798/2024, par. 1.15., «Il fatto che si tratti di complesso immobiliare destinato ad attività di interesse generale non esclude, infatti, il compimento ivi di attività commerciale, che, in quanto tale, di per sé, impedisce, in virtù dell'art. 2, comma 40, D.L. cit. [n. 262/2006; N.d.R.] l'attribuzione della categoria E/9 […]».
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2026
Il Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Maria Andronio Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 67/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 129/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 1 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. SI00790702023 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.10.2021 alla contribuente in epigrafe è stato notificato l'avviso di accertamento n. 2021SI0050986 con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siena, Ufficio provinciale del Territorio contestava la DOCFA, presentata dal tecnico incaricato dalla contribuente in data 09/03/2020, prot. N. SI0008159 relativamente alla unità immobiliare, posta nel comune di Poggibonsi (SI), I Indirizzo_1, a seguito di modifiche interne dell'unità immobiliare. Con detta DOCFA, la contribuente chiedeva la conferma del precedente classamento in categoria E/9 e rendita di euro 16.213,50.
L'avviso di accertamento predetto, che rettificava invece il proposto classamento collocando l'immobile in categoria D/4, è stato impugnato con ricorso al Giudice tributario, preceduto da istanza di revisione in autotutela indirizzata dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siena, Ufficio provinciale del
Territorio; la materia del contendere è cessata in quanto l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Siena, Ufficio provinciale del Territorio ha ritirato l'avviso di accertamento predetto.
In data 16/06/2023 l'Agenzia delle Entrate, a seguito di apposito invito, ha redatto verbale di contraddittorio preventivo con la contribuente in epigrafe, nel quale si dà atto delle contestazioni mosse dalla contribuente circa l'ipotesi di un nuovo classamento catastale e si espongono le motivazioni del nuovo classamento catastale da parte dell'Ufficio.
In data 24/08/2023 alla contribuente è stato notificato il nuovo avviso di accertamento catastale n.
SI0079070/2023, atto n. 2023SI0079134, oggetto della presente controversia e teso a contestare la DOCFA predetta con rettifica, da parte dell'Ufficio, del classamento dalla precedente categoria E/9 e rendita di euro
16.213,50 – la cui conferma era stata proposta dalla contribuente – alla categoria D/8 e rendita di euro
23.600,00, sempre relativamente alla unità immobiliare identificata al Foglio 9, part. 211, sub. 31, graffata con sub. 32 e 33.
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena, la contribuente in epigrafe ha impugnato tale ultimo avviso di accertamento catastale n. SI0079070/2023, atto n. 2023SI0079134.
Nel ricorso di primo grado avverso tale ultimo avviso la contribuente deduceva il difetto di motivazione dell'accertamento impugnato e, nel merito, che il classamento corretto relativamente ai locali destinati ad attività istituzionale dell'Ente, quali la sede, gli uffici amministrativi, la sala delle assemblee, i locali a disposizione dei volontari etc. era la categoria E/9 (non potendo rientrare, la fattispecie, nelle specifiche definizioni del classamento da E/1 ad E/8, tenuto conto anche di altre sedi delle Ente_Rel_1
presenti sul territorio provinciale di Siena che risultavano censite nella medesima categoria catastale), mentre per i locali destinati all'attività di studi medici (che peraltro non erano stati oggetto della DOCFA in questione) il classamento corretto era la categoria A/10. Altresì, parte ricorrente lamentava, quanto alla determinazione del valore dell'immobile e della relativa rendita catastale indicata in euro
23.600,00, che non erano stati esplicitati i parametri applicati impedendo in tal modo una puntuale contestazione;
e così concludeva: «in via principale annullare l'avviso di accertamento in oggetto confermando i dati di classamento e la rendita catastale proposti con la dichiarazione DOCFA n. protocollo
SI0008159 presentata in data 09.03.2020, in subordine verificare e se del caso ridurre la nuova rendita catastale assegnata».
Avendo l'Ufficio resistito al ricorso, la Corte predetta lo ha respinto, con condanna della contribuente alle spese, argomentando come segue.
«La Corte, esaminati gli atti e disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ritiene infondati i motivi di impugnazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.
Preliminarmente, l'eccezione sul difetto di motivazione risulta priva di fondamento e, quindi, va rigettata. La parte ricorrente è stata posta nelle condizioni di conoscere esattamente la pretesa catastale avanzata dall'Agenzia, tanto da esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, con le articolate argomentazioni utilizzate nei propri atti, senza subire alcun pregiudizio. Tanto che i motivi presenti negli atti impugnati hanno delineato con precisione il perimetro del presente giudizio, su cui le parti hanno esplicato in contraddittorio le rispettive attività difensive. Del resto, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Agenzia trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, così da essere in condizione di tutelarsi (si veda Cass. n. 2268/2014).
In particolare, per quanto attiene alla quantificazione della rendita in € 23.600,00, si perviene ad essa non considerando, rispetto a quella precedentemente accertata, i beni comuni non censibili della particella 211
(nello specifico gli ex sub 44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-60-63-67-72-73, oggi sub 74) e la particella 1079 per intero, ma ritenendoli porzioni esclusive del bene oggi in esame. I valori unitari attribuiti (si veda il calcolo di stima allegato 16 controdeduzioni) sono stati gli stessi di quelli assegnati in precedenza: - € /mq 30,00 per l'area scoperta - €/mq 80,00 per l'area ingresso - €/mq 600,00 per le parti coperte.
Nel merito, necessita premettere quanto segue: l'unità immobiliare in questione, veniva variata con OC
n. SI0008159 del09/03/2020 con causale “diversa distribuzione spazi interni”, proponendo la categoria E/9, come già in atti, con rendita pari ad € 16.213,50. Dopo vani tentativi delle parti di convenire una soluzione conciliativa, anche tramite sopralluoghi ed in contraddittorio tra loro, l'Agenzia notificava l'avviso di accertamento, oggi impugnato, assegnando la categoria D/8 con rendita pari ad € 23.600,00, con efficacia a partire dalla data del OC (09/03/2020).
Orbene, la categoria E/9, reclamata da parte ricorrente, appare inadeguata, ancorché la stessa svolga ivi la sua attività istituzionale.
Nel gruppo “E” vi rientrano tutte le categorie particolari ad uso pubblico o di interesse collettivo ed in particolare in E/9, a carattere residuale, “Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E”, in base ad un criterio oggettivo attinente alle sole caratteristiche dell'immobile (costruttive e tipologiche in genere), e delle loro variazioni nel tempo, prescindendo del tutto dalla titolarità e dalle caratteristiche soggettive dei proprietari.
L'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, alle sue caratteristiche strutturali
(irreversibili se non attraverso modifiche significative) ed alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (si vedano in tal senso Cass. n. 10242/2023, Cass. n. 32868/2021, Cass. n. 2249/2021, Cass. n. 22166/2020,
Cass. n. 34002/2019). Tanto che, per raffronto di comparazione, in Toscana altre sedi della Ente_Religioso_1 sono accatastate in categorie diverse dalla particolare (E): ad esempio le sedi di Firenze e Livorno, accatastate in categoria ordinaria A/10 o di Lucca e altra Livorno, accatastate nella categoria speciale D/8 (si veda allegato 13 a controdeduzioni).
Pertanto, esclusa la classificazione in E/9, correttamente l'Agenzia, in base a due sopralluoghi, ha ritenuto più adeguata, per la specificità del caso, la categoria D/8, intesa come “uffici strutturati” (codice 0601), considerati i dati oggettivi e, quindi, la destinazione d'uso dell'edificio strutturato per le attività della Ente_Religioso_1 (il fabbricato in questione si sviluppa su tre piani fuori terra, è utilizzato come sede e comprende gli uffici, gli archivi, i locali ad uso comune - sala riunioni, mensa, camere -, una cucina, i servizi oltre ai locali depositi e le autorimesse per le ambulanze al piano seminterrato).
In conclusione, l'accertamento catastale risulta legittimo e congruo.
In ordine alle spese di giudizio viene seguito il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessive 800,00».
La contribuente ha proposto appello formulando i seguenti motivi:
1) carenza e contraddittorietà di motivazione della sentenza appellata;
2) inadeguatezza del classamento dell'immobile in categoria D/8, essendo quest'ultima riservata a “Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”, ipotesi che non sarebbe riscontrabile nel caso di specie, perché la cat. D/8, con la specifica sottocategoria “Uffici strutturati”, non apparirebbe pertinente rispetto alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare de qua;
3) necessità di distinguere nell'immobile i locali destinati allo svolgimento di attività di servizio pubblico ed istituzionali (accoglienza dei volontari ed attività degli stessi per servizi sanitari per malati e feriti, sala riunioni per gli organi associativi, uffici amministrativi della contribuente) da classificarsi nella categoria E/9 e le unità immobiliari funzionalmente e redditualmente autonome individuate dal duplice requisito dell'appartenenza allo stesso proprietario e configurando un cespite indipendente, inteso come minimo perimetro immobiliare, caratterizzato da autonomia funzionale e reddituale, cioè gli uffici per studi medici destinati alla locazione a soggetti esercenti la professione medica da classificarsi nella categoria A/10;
4) indebita prevalenza data dalla sentenza appellata alla ricerca comparativa dell'Agenzia delle Entrate
(riferita a 2 immobili) rispetto a quella della contribuente (riferita a 15 immobili);
5) la sentenza appellata non ha considerato che l'immobile de quo è ricompreso tra quelli di interesse collettivo ai sensi dell'art. 27 delle NTA del Piano Operativo vigente del Comune di Poggibonsi, come rappresentato nella cartografia dello stesso Piano, nel quale il complesso immobiliare della Ente_Religioso_1 è evidenziato con colore turchese, compreso tra le vie Indirizzo_2, al quale corrispondono;
6) le unità immobiliari in questione non potendo, pertanto, rientrare nelle specifiche definizioni del classamento da E/1 ad E/8 (men che meno nella categoria D) dovrebbero essere classificate nella categoria residuale E/9.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito all'appello con controdeduzioni depositate il 19 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va disatteso, per le ragioni che di seguito si espongono in riferimento all'elencazione dei motivi sopra riportata.
1) Il primo motivo di appello, con cui si lamentano carenza e contraddittorietà di motivazione della sentenza appellata, è inammissibile per irrilevanza, per l'effetto devolutivo dell'appello, che comporta che la causa, a seguito della proposizione di tale mezzo di gravame, è devoluta al giudice di secondo grado, che ha il potere- dovere di riesaminarla, sia pur nell'ambito desumibile dai motivi di gravame (cfr. Cass. ord. 25608/2021).
2) I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto meritano di essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Infatti, secondo il consolidato orientamento di legittimità, ai fini del classamento possono avere rilievo soltanto le caratteristiche oggettive dell'immobile e la destinazione potenziale che allo stesso può essere impressa in termini oggettivi, mentre non può essere dato alcun rilievo alla caratteristiche soggettive di chi lo possieda all'attualità o alla destinazione che, sulla base di soggettive scelte contingenti, sia stata attualmente impressa al bene medesimo, dovendosi ritenere certamente possibile il passaggio del bene – classificato dall'Agenzia in epigrafe come “Ufficio strutturato” – da utilizzazioni non aventi fine di lucro (di tipo istituzionale, come quelle presenti nel caso de quo alla data di presentazione della DOCFA da parte della contribuente
ERicorrente_1 ad utilizzazioni aventi fine di lucro (come quelle di tipo commerciale, potenzialmente realizzabili in futuro, viste le caratteristiche oggettive del bene oggetto della DOCFA predetta) (cfr. ex multis, ad es.
Cass. ord. 10242/2023). Risulta poi dai documenti di prassi richiamati nella sentenza appellata, condivisi anche dalla giurisprudenza di legittimità, che il classamento in categorie a destinazione particolare (quelle del gruppo E) è prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati extra commercium (cfr. la citata
Cass. ord. 10242/2023, par. 7.13.) e, comunque, soltanto ove il bene non sia classificabile nei gruppi a destinazione ordinaria (A, B o C) o nel gruppo a destinazione speciale (D) e soltanto ove lo stesso corrisponda alla tipologia indicata in maniera analitica e specifica nel quadro di classificazione con metodo casistico, che non legittima un'estensione delle categorie del gruppo E a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, senza possibilità di estensione ad altre ipotesi, escludendosi comunque il classamento nella categoria residuale
E/9 (pretesa dalla contribuente e che presuppone che il bene abbia una singolarità di caratteristiche che non permettono il suo classamento in una categoria ordinaria o speciale), laddove invece, come nel caso di specie, il bene sia inquadrabile in una categoria a destinazione speciale come la D/8 (cfr.: Cass.
23608/2008, che, diversamente da quanto eccepito dalla contribuente, risulta conferente dovendosi, come sopra osservato, avere riguardo alla destinazione anche solo potenziale;
la circolare 6/T/2012; la già citata
Cass. ord. 10242/2023).
Esaminate le varie categorie catastali, è la stessa contribuente a dare per pacifico che, salve le unità immobiliari autonomamente censibili nella categoria ordinaria A/10 perché aventi le caratteristiche tipiche degli uffici privati, la parte residua del compendio immobiliare de quo (parte residua che è stata l'unico oggetto della procedura DOCFA di cui trattasi e della presente controversia, limitata appunto a tale residua parte del compendio, della quale la contribuente ha prospettato con detta procedura il classamento nella categoria particolare residuale E/9 ed alla quale l'Ufficio ha invece attribuito, con l'avviso impugnato nella presente controversia, la categoria speciale D/8), non può essere inquadrata in alcuna delle categorie dei gruppi ordinari (A, B, C) e neanche in alcuna delle categorie particolari E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/7 ed E/8.
Ciò posto, ritiene questo Collegio che correttamente l'Ufficio abbia proceduto all'attribuzione della categoria speciale D/8, articolata nella sottocategoria 0601 (Uffici strutturati), perché la ricordata residua parte del compendio immobiliare della Ricorrente_1 risponde alla caratteristiche oggettive di tale categoria a destinazione speciale (che comprende i “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni” – vedi le Tabelle di correlazione tra categorie catastali e destinazioni d'uso nella versione 4.00.5 del DOCFA, edite dall'Agenzia delle Entrate) come articolata nella sottocategoria “Uffici strutturati” (codice 0601), consistendo in locali che si sviluppano su tre piani fuori terra, comprendendo la sede della Confraternita, gli uffici, gli archivi, i locali ad uso comune (sala riunioni e mensa), una cucina, i servizi oltre ai locali depositi e le autorimesse per le ambulanze al piano seminterrato e che quindi corrispondono ad un compendio immobiliare aventi le caratteristiche e la potenziale destinazione d'uso degli immobili classificabili catastalmente tra gli
“Uffici strutturati” predetti.
Né risulta rilevante il riferimento della contribuente alla classe A della classificazione internazionale degli immobili ad uso ufficio, ben potendo gli “Uffici strutturati” di cui alla sottocategoria in questione non avere le caratteristiche di cui a detta classe A ma avere la mancanza di alcuni requisiti di quest'ultima (vedi ad es. le caratteristiche delle altre classi, ad es. la classe B, nella quale ben possono mancare alcuni requisiti essenziali propri della classe A, con assenza di climatizzazione o parcheggi sufficienti, pur essendo classificati quelli appartenenti alla classe B come uffici di buona qualità).
Quanto alla lamentata mancata comparazione con gli immobili delle Ente_Religioso_1 indicati dalla contribuente, rileva questo Collegio che, come osservato dall'Ufficio, le sedi di detti Enti, nel caso in cui avessero caratteristiche comparabili con quelle della contribuente, sarebbero oggetto di un erroneo classamento, in ordine al quale si starebbe procedendo ad un ampio intervento di revisione, volto ad escludere dalle categorie del gruppo E le unità immobiliari non aventi le necessarie caratteristiche, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 40 e 41 del DL 262/2006.
In tale senso, risulta quindi irrilevante la deduzione della contribuente, che esisterebbero, nella stessa provincia di Siena, altre unità similari (sempre riconducibili alla Ente_Religioso_1) anch'esse accatastate in E/9.
Irrilevante risulta anche il richiamo della contribuente alle NTA del piano operativo del Comune di Poggibonsi.
Infatti, secondo Cass. ord. 29798/2024, par. 1.15., «Il fatto che si tratti di complesso immobiliare destinato ad attività di interesse generale non esclude, infatti, il compimento ivi di attività commerciale, che, in quanto tale, di per sé, impedisce, in virtù dell'art. 2, comma 40, D.L. cit. [n. 262/2006; N.d.R.] l'attribuzione della categoria E/9 […]».
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2026
Il Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Maria Andronio Dott. Ugo De Carlo