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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/10/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Gerardo Mazza (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono ai fini del giudizio domiciliati,
Appellanti
contro
:
(in persona del Dr. ), sedente in CP_1 Parte_3 CP_2
Pa GN (P. IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. C.F._3
ZI La ZZ (del Foro di Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
(nato a [...] il [...], c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_4
contumace,
Appellati
OGGETTO: r.c.auto. In esito all'udienza di discussione finale della causa del 15.9.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella loro citazione (del 29.5.2015) introduttiva del giudizio di primo grado – con cui convenivano innanzi al Tribunale di Catania la – Controparte_4
e esponevano che addì 23 febbraio 2012, intorno alle Parte_2 Parte_1
21:45, esso percorreva in Catania – alla guida del motociclo Honda targato Pt_2
“CK 54584”, di proprietà di esso - il viale San Teodoro quando, “giunto Pt_1
all'intersezione con viale Nitta, veniva investito dall'autofurgone Iveco Daily targato
“VA A93058”, di proprietà di , che sopraggiungeva ad andatura Controparte_3
elevata da detto viale Nitta. Infatti il conducente dell'autocarro impegnava l'intersezione a velocità e senza rispettare il segnale di STOP posto sul viale Nitta, nel suo senso di marcia, non concedendo pertanto la precedenza all'odierno attore che veniva investito violentemente. A seguito del violento impatto il sig. Pt_2
unitamente al motociclo Honda cadeva rovinosamente a terra riportando una profonda ferita da taglio alla guancia sinistra poiché finiva con il viso contro l'estremità (bordo) del paravento del ciclomotore, rottosi a seguito dell'impatto”.
Ritenuto che dei danni nell'occorso riportati sia dal motociclo sia, soprattutto, dalla persona di esso dovesse dirsi responsabile, ed in via esclusiva, detto Pt_2
conducente dell'autofurgone di proprietà del – coperto da polizza r.c.auto da CP_3
quest'ultimo accesa presso la – chiedevano dunque Controparte_4
essi e (dopo aver precisato che inutili si erano Parte_2 Parte_1
rivelate le precedenti istanze stragiudiziali allo stesso fine) che detta compagnia assicurativa fosse, in uno con lo stesso condannato al pagamento in loro CP_3
favore, a titolo risarcitorio, delle somme rispettivamente di € 124.633,00 e di €
1.995,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la contestava Controparte_4
vibratamente la domanda risarcitoria delle controparti poiché – deduceva – l'istruttoria cui aveva dato luogo in seguito alla denuncia del sinistro aveva reso evidente che nulla di quanto il ed il avevano addotto corrispondesse Pt_2 Pt_1
al vero.
Venuti in udienza, successivamente all'integrazione del contraddittorio nei confronti del anzidetto (siccome litisconsorte necessario) ed all'assegnazione dei CP_3
termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa era istruita con l'escussione di un unico teste (tale ) all'esito della quale veniva istituita sia c.t.u. medico- Tes_1
legale, sia ulteriore c.t.u. rivolta a “ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro in questione, accertando - per quanto possibile – se lo stesso si sia o meno verificato secondo la prospettazione di parte attrice”.
Acquisiti gli elaborati peritali conseguentemente rassegnati il primo giudice - raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – considerava:
- che le dichiarazioni rese da detto unico teste “confermano la dinamica nei termini indicati da parte attrice con l'atto di citazione. Tuttavia, la deposizione presenta specifici punti di 'debolezza', incidenti sulla valutazione di attendibilità del teste, sotto almeno tre profili: in primo luogo, va evidenziato come la presenza sui luoghi sia stata giustificata in maniera alquanto generica, essendo stato rappresentato che il teste aveva accompagnato un amico a casa, persona della quale, pur indicando nome e cognome, non forniva l'indirizzo esatto ('… abita all'inizio di viale San Teodoro, in una strada lì vicino'), né le ragioni per le quali il predetto quella sera era stato accompagnato;
in secondo luogo, chiamato ad offrire elementi di verifica esterna rispetto alla dinamica (e, quindi, alla descrizione risultante dagli atti) in modo da poterne saggiare la attendibilità, il teste non ha fornito alcun elemento ulteriore ('non ricordo nulla di particolare con riguardo al conducente dell'autocarro, visto anche il buio per l'ora tarda'); in terzo luogo, egli ha offerto un labile elemento di collegamento fra la propria persona,
l'individuazione quale persona in grado di riferire e, quindi, la sua indicazione quale teste;
più specificamente, egli ha riferito di avere lasciato il proprio recapito telefonico ad una persona non altrimenti specificata ed individuabile che si sarebbe 'materializzata' sul luogo del sinistro nel brevissimo lasso di tempo - indicato dallo stesso teste in 5 minuti - di sua permanenza. I tre profili sopra evidenziati incidono, come detto, sulla 'tenuta' e sulla 'solidità' della deposizione posto che: quanto al primo profilo, non risulta offerta una ragione specifica e 'personalizzante' sulla presenza in un luogo che non risulta collegato con la propria persona (residenza, dimora, luogo di lavoro o altro); quanto al secondo profilo, non consente di ritenere acquisiti elementi diversi e riscontrabili rispetto alla descrizione oggetto della allegazione di parte attrice
(vale a dire, degli stretti elementi risultanti dagli atti di parte attrice); quanto al terzo, soprattutto, risulta particolarmente rilevante la inconsistenza della ricostruzione offerta: il teste si sarebbe fermato rimanendo in loco in tutto 5 minuti, tuttavia sarebbe intervenuta sui luoghi una persona – evidentemente non presente al momento del sinistro sia perché non è stata citata quale teste, sia perché essa stessa si informava con i presenti se qualcuno avesse visto l'incidente – vicina al ferito al punto, quindi, da interessarsi a raccogliere elementi utili per sostenere una successiva richiesta risarcitoria e, ancora, per occuparsi del motociclo riverso a terra;
ma di tale soggetto non risulta alcun elemento individualizzante: la sua presenza non risulta dalle allegazioni di parte attrice né, tantomeno, è stato indicato fra le persone in grado di riferire circostanze utili”,
- che neanche le ulteriori emergenze probatorie venissero a suffragare la narrazione attorea, avuto in ispecie riferimento “alle dichiarazioni sottoscritte dal conducente dell'autocarro, acquisite agli atti, ed alle relazioni di C.T.U. disposte in corso di causa”. Infatti, per un verso, “La difesa della Compagnia ha prodotto una dichiarazione spontanea resa dal conducente Parte_4
in data 20.04.2013, sottoscritta dallo stesso e corredata da fotocopie
[...]
della patente di guida (fronte e retro) e della tessera sanitaria (fronte e retro).
Il offriva la propria ricostruzione del sinistro in termini Parte_4 totalmente contrastanti con quanto allegato dagli attori in citazione;
ed invero, affermato che non aveva dato la precedenza al motociclo che si trovava all'interno della rotatoria all'intersezione fra i viali San Teodoro e Nitta, egli riferiva che: - colpiva il motociclo 'con la parte anteriore sx del mio mezzo sulla parte posteriore del motorino all'altezza del portapacchi'; - il motociclo cadeva 'sul lato destro'; - dopo avere lasciato in custodia l'autocarro al cugino che si trovava con lui, con il motorino del ferito accompagnava il conducente investito in Ospedale. Risulta prodotta anche altra dichiarazione spontanea resa il 15.04.2013 da che, per quel che Parte_2
maggiormente rileva, rappresentava di essere stato investito dal furgone Daily nella parte anteriore destra del motociclo, cadendo a terra sul lato sinistro e, ancora, di essere stato accompagnato in ospedale con il veicolo di diversi passanti, veicolo di cui non ricordava targa e modello. A fronte di tale produzione documentale, sin dalle prime difese successive alla costituzione della Compagnia la difesa di parte attrice ha contestato la attendibilità e la riferibilità allo stesso delle dichiarazioni spontanee del Parte_4
20.04.2013, all'uopo evidenziando come le stesse risultassero scritte a stampatello e fossero prive di indicazione sulla 'rilettura'. Tali contestazioni risultano inidonee ad incidere sulla utilizzabilità della dichiarazione in questione come proveniente dal , posto che la 'paternità' delle Parte_4
stesse risulta suffragata dalla sottoscrizione in calce, senza che sia poi necessario né che le stesse fossero state manoscritte dal dichiarante né che, ai fini della validità, fosse necessario specificare che le stesse fossero state
'rilette'. Inoltre, risulta specifico collegamento alla persona del non solo sulla base, rilevante, della sottoscrizione ma anche Parte_4
della fotocopia dei suoi documenti. Con la memoria ex art.183 comma 6 n. 2
c.p.c., tuttavia, la difesa di parte attrice ha prodotto una dichiarazione spontanea datata 20.12.2015, sottoscritta dal e Parte_4
corredata da fotocopia di carta di identità. Con tale dichiarazione il offriva una dinamica diversa rispetto a quella del 20.04.2013 e Parte_4
sopra esaminata, riferendo di essersi introdotto nella rotatoria senza rispettare lo STOP non avvedendosi della presenza di un ragazzo a bordo di motociclo che investiva 'nella parte anteriore'; riferiva ancora che 'a causa dell'urto lo scooter cadeva a terra ed il ragazzo gli finiva sopra causandosi una grossa ferita alla faccia perché sbatteva il viso contro il paravento dello scooter e il casco che indossava saltava via'. Infine, il concludeva la Parte_4
dichiarazione nei seguenti termini: 'Con questa dichiarazione io disconosco il contenuto di qualsiasi altro documento che riporta la mia firma'.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, la dichiarazione in questione non ha l'effetto di porre nel nulla la precedente dichiarazione sottoscritta in data 20.04.2013, ma entra anch'essa a far parte del materiale probatorio al pari della prima. La dichiarazione conclusiva del
, offerta ed interpretata dalla difesa di parte attrice in termini Parte_4
di 'disconoscimento', non ha l'effetto prospettato per la semplice ragione che questo è stato operato in termini così generici da finire per essere del tutto irrilevante. Va evidenziato come con la dichiarazione in questione il non abbia disconosciuto precedenti sottoscrizioni (si ribadisce Parte_4
che, anche in questi termini, il disconoscimento sarebbe stato generico e, quindi, irrilevante) e, per quel che rileva, non risulta specificamente alcun disconoscimento della sottoscrizione del documento del 20.04.2013 che, invece, riporta una firma del tutto corrispondente a quella riportata sulla carta di identità dello stesso , allegata alla dichiarazione del 2015. Parte_4
La dichiarazione del 2015 opera un disconoscimento generico del 'contenuto' di non meglio identificati precedenti documenti da lui stesso sottoscritti. Ma una dichiarazione sottoscritta diviene si potrebbe dire 'irrimediabilmente' riferibile alla persona che ha apposto la propria firma e, quanto al contenuto, il soggetto in questione può solo tentare di chiarire le ragioni per le quali egli abbia finito per sottoscrivere una dichiarazione mendace (perché costretto, perché indotto in errore o altro). Nel caso specifico, come detto, non risulta offerto nulla di ciò ma solo una generica ed indeterminata presa di distanza dal contenuto di non meglio indicati precedenti documenti sottoscritti.
Pertanto, completato l'esame dei documenti in questione, deve concludersi nel senso che risultano acquisiti, sulla base delle dichiarazioni del 20.04.2013, gravi elementi di contrasto alle allegazioni operate da parte attrice in citazione che ne inficiano profondamente la attendibilità”,
- che per altro verso – ovvero quanto a dette relazioni di c.t.u. – se “La attività svolta dal geom. , compendiata nella relazione tecnica depositata in CP_5
data 14.11.2017, ha concluso, operate anche attività di sopralluogo presso la rotatoria in questione, in termini di compatibilità fra i danni rilevati dall'esame della documentazione fotografica del motociclo ed il sinistro così come allegato da parte attrice”, invece “dopo la redazione della relazione medico-legale ed il successivo invio alle parti, la C.T.U. nominata dal
Tribunale, dott.ssa aveva redatto, come da mandato, le Per_1
considerazioni integrative a seguito dei rilievi delle parti. In particolare, risultano trasmesse alla C.T.U. note tecniche dl C.T.P. medico-legale della
Compagnia corredate da note, parimenti tecniche, del perito industriale
. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, Per_2
non risulta introdotto in giudizio, dopo la scadenza dei termini di rito, alcun nuovo ed ulteriore documento;
ed invero, gli atti in questione provenienti dai Perso CC.TT.P. dott.ssa e p.i. sono costituiti da note tecniche Per_2
sottoposte, secondo le rispettive competenze, al C.T.U. che, quindi, correttamente le ha esaminate e correttamente ha operato le proprie considerazioni conclusive. Affermata la piena utilizzabilità della relazione di
C.T.U. medico-legale, può procedersi con l'analisi dei risultati rassegnati con la relazione conclusiva depositata in data 21.05.2017. Ebbene, il C.T.U. ha dapprima dato atto che 'le lesioni refertate al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Vittorio Emanuele di Catania in data 23/02/2013' erano costituite da “ferita da taglio guancia sx”. Tuttavia, nel descrivere e specificare la sostenuta (in un primo tempo) compatibilità fra le lesioni ed il sinistro, il C.T.U. non ha più considerato la natura delle lesioni come ferita da taglio ma ha introdotto una diversa qualificazione della lesione come 'ferita lacero-contusa guancia sx a partenza dalla zona temporoparietale sino alla zona alare sx, di forma arcuata' che, nella sua 'genesi', ha collegato ad un 'urto contro il parabrezza del motoveicolo che, essendo nella parte superiore appunto di forma arcuata, può nella frenata, prima di rompersi con l'urto sul terreno, avere determinato con l'impatto sull'emivolto sx del periziando la sopradescritta ferita'; indi, nelle conclusioni, il C.T.U., sempre considerando la ferita come lacero- contusa, aveva rassegnato che 'i postumi permanenti consistenti in “Esito cicatriziale da ferita lacero-contusa alla guancia sinistra” vanno valutati come determinanti un danno biologico del 12/dodici per cento'. Risultando Perso dunque ritualmente acquisita la relazione tecnica della dott.ssa , C.T.P. della Compagnia convenuta, ebbene questa ha chiaramente messo in evidenza l'equivoco nel quale è caduto il C.T.U. che, tralasciando la qualificazione della ferita come da taglio conformemente alle risultanze del certificato di
Pronto Soccorso, ha svolto le sue considerazioni medico-legali in punto di compatibilità partendo dalla diversa qualificazione della ferita come lacero- contusa ed individuato, come già visto, la rassegnata compatibilità non già con una parte 'rotta' del parabrezza ma con un urto antecedente alla rottura ed all'impatto del volto con la parte arcuata superiore del parabrezza.
Dall'esame degli atti può evincersi come la indicazione di ferita lacero- contusa provenga dai documenti redatti dal C.T.P. di parte attrice dott.
(cfr. documenti del 04.03.2014, del 13.03.2014 e del 25.03.2014). La Per_4
distinzione fra ferita da taglio e ferita lacero-contusa, correttamente e chiaramente esposta dal C.T.P. e rientrante nelle comuni nozioni di medicina legale, è pienamente condivisa anche da questo giudice e, in concreto, è stata parimenti riconosciuta dalla dott.ssa C.T.U. che nella redazione Per_1 delle considerazioni conclusive ha preso atto della correttezza dei rilievi del
C.T.P. ('la minuziosa descrizione delle differenze fra ferita da taglio e ferita lacerocontusa - redatta dal CTP per - è meritevole di CP_4
considerazione') ed ha concluso ammettendo di essere incorsa in un errore.
Inoltre, anche il p.i. ha evidenziato le caratteristiche del Per_2
parabrezza originale del modello Honda condotto dal che, Pt_2
avendo un bordo in plastica lungo il margine esterno, non avrebbe potuto cagionare una ferita da taglio. Sul punto il C.T.U. dott.ssa aveva Per_1
rassegnato, al fine di potere verificare la compatibilità, la necessità di operare verifiche sul mezzo. Tuttavia, che fosse stato montato un parabrezza non originale non risulta neanche allegato e, in ogni caso, vanno richiamate le Perso pertinenti considerazioni medico-legali del C.T.P. dott.ssa che aveva evidenziato come, anche in ipotesi di rottura del parabrezza, le lesioni sul viso non avrebbero potuto avere le caratteristiche riscontrate. Infine, ulteriore considerazione tecnica medico-legale, parimenti pienamente condivisibile, Perso svolta dalla dott.ssa è quella relativa al mancato riscontro di altre lesioni sul corpo del che avrebbero dovuto essere refertate in caso di Pt_2
caduta al suolo ('appare, inoltre, strano che l'attore a seguito dell'incidente non abbia riportato lesioni corporee da impatto contro il suolo (contusioni agli arti)'. Pertanto, sulla base delle considerazioni medico-legali del C.T.P. Perso dott.ssa , pienamente condivise da questo giudice, può escludersi la compatibilità di lesioni del tipo ferita da taglio con le caratteristiche riscontrate sul viso del e con la dinamica del sinistro allegato da Pt_2
parte attrice”.
E per tutto quanto così ripercorso l'adito Tribunale, con sentenza n. 224/2024 del
12.1.2024, rigettava la domanda risarcitoria del e del , che pure Pt_2 Pt_1
condannava al pagamento delle spese di giudizio.
§§§ Avverso detta sentenza e interponevano, con Parte_2 Parte_1
citazione tempestivamente notificata il 13.2.2024, appello basato su un unico complesso motivo.
Censurando, per un verso, che “il giudizio sull'attendibilità del teste espresso dal
Decidente del primo processo debba ritenersi frutto di soggettive e personalissime opinioni, non sorretto da reale obiettività. In primo luogo si rileva che il sinistro di cui si discute si è verificato il 23.02.2013 e il teste è stato escusso in data 12.10.2016, quindi, a distanza di più di due anni e mezzo dall'accaduto, quindi, appare del tutto verosimile che alcuni particolari e ricordi possano essere non del tutto ricordabili poiché non più “freschi”. Si sfida chiunque e ricordarsi con dovizia di particolari di fatti accaduti quasi tre anni prima. Non si può considerare falsa la dichiarazione di un individuo che dopo un notevole lasso di tempo non ricordi come aveva trascorso la sera in compagnia di un amico! Appare altresì inconcepibile meravigliarsi che dopo il sinistro possa essersi fermata un'altra persona a cui il teste abbia lasciato il proprio recapito telefonico. Questo “fare la pulci” a quanto dichiarato dal teste appare del tutto incomprensibile ….”.
Censuravano, per altro verso, detti appellanti che a torto il primo giudice avesse ritenuto di poter pure dover tener conto delle primitive dichiarazioni che l'anzidetto aveva reso addì 20.4.2013, in fase stragiudiziale, alla compagnia odierna Parte_4
appellata pur se lo stesso – si deduceva - “in data 20/12/2015 rilasciava Parte_4
altra dichiarazione spontanea, prodotta in giudizio da questa difesa, in cui lo stesso ha descritto ciò che è realmente accaduto il dì del sinistro per cui è causa (versione dei fatti conforme a quanto sostenuto da questa difesa e dal teste Sig. ) Tes_1
ed in cui si legge “con questa dichiarazione io disconosco il contenuto di qualsiasi altro documento che riporta la mia firma” (v. doc.to agli atti di causa). In relazione a tale circostanza il Giudice ha ritenuto che quanto successivamente dichiarato per iscritto dal Sig. “non ha l'effetto di porre nel nulla la precedente Parte_4
dichiarazione sottoscritta in data 20.04.2013 … per la semplice ragione che il
'disconoscimento' è stato operato in termini così generici da finire per essere del tutto irrilevante”. Ma a parere di questa difesa tutte le dichiarazioni del Sig.
sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso è il conducente Parte_4
dell'autocarro investitore “Iveco Daily” tg. VA A93058, motivo per cui non è un soggetto terzo ed imparziale, quindi il Giudice del primo giudizio non avrebbe dovuto in alcun modo prendere in considerazione nessuna delle sue dichiarazioni”.
Infine, si eccepiva altresì la nullità “della CTU medico legale poiché l'Ausiliario del
Giudice ha risposto alle note critiche della che andavano Controparte_4
considerate irrituali poiché in esse era stato illegittimamente allegato un nuovo documento, ovverosia un “parere tecnico” del P.I. datato Persona_5
15/05/2017 che controparte non aveva prodotto in giudizio nei termini di legge e, quindi, era da considerarsi inammissibile poiché tardivo. Gli Istanti rilevano anche in questa sede che le note presentate alla bozza di CTU medico-legale traevano fondamento e sostanza dal detto documento tardivamente introdotto nel giudizio ed il
CTU, la Dott.ssa anzicchè rilevare la nullità delle note Persona_6
Pers contenenti la tardiva produzione documentale di cui si era avvalsa la Dott.ssa al fine di redigere le controdeduzioni alla CTU, invece ha risposto alle dette note critiche e così facendo ha inficiato di nullità la stessa CTU”. Conseguentemente – si concludeva sul punto - la consulenza medico-legale doveva essere rinnovata ovvero, ed in subordine, al c.t.u. Dr.ssa andava fatto carico “di redigere una nuova Per_1
relazione espungendo dalla stessa le parti in cui è stata fornita risposta alle note della . Controparte_4
E per quanto così riassunto e concludevano Parte_2 Parte_1
chiedendo alla Corte adita di “disporre, preliminarmente ed in via istruttoria, una nuova CTU medico legale - ritenendo nulla quella esperita in primo grado giusto quanto rilevato in parte narrativa e negli scritti di prime cure (da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti) - al fine di accertare e valutare le lesioni fisiche subite dall'Istante, nesso di causalità, I.P., I.T.P., morale, CP_6
patrimoniale, la congruità delle spese e quant'altro per legge. Nel merito si chiede che l'odierna Corte D'Appello ritenga e dichiari la responsabilità del conducente dell'autocarro “Iveco Daily” trg. VA A93058, di proprietà del Sig. CP_7
, nella verificazione dell'incidente per cui è causa, giusto quanto rilevato in
[...]
parte narrativa e negli scritti di prime cure (da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti). Conseguentemente si chiede di condannare il
Sig. unitamente ed in solido con la Compagnia di Ass.ni Controparte_7
“ al risarcimento dei danni tutti patiti dagli Appellanti per le cifre Controparte_4
di seguito specificate: €. 893,34 per il danno al mezzo (v. CTU), fermo tecnico gg. 2
(v. CTU) pari ad €. 200,00, ulteriori €. 200,00 per svalutazione commerciale, €.
366,00 per la spesa della relazione tecnica del CTP. Il tutto per la complessiva cifra di €. 1.659,34 oltre la spesa della CTU, oltre gli interessi legali e moratori maturati e maturandi dal giorno del sinistro ad oggi, ed oltre la rivalutazione monetaria. In relazione alle lesioni fisiche subite dal Sig. , si chiede che la Corte Parte_2
D'Appello adita disponga una nuova CTU, dichiarando nulla quella già espletata.
Ove la Corte D'Appello ritenga di non disporre una nuova CTU, si ritiene che il danno fisico patito da parte appellante debba essere quantificato sia sulla scorta della documentazione medica agli atti di causa e della CTP. Si chiede pertanto di liquidare i danni subiti dall'Istante per la somma di seguito specificata: €. 84.018,00
I.P. (22% anni 38), €. 2.410,00 I.T.A. gg. 20 al 100%, €. 1.205,00 I.T.P. gg. 20 al
50%, €. 20.000,00 danno non patrimoniale da turbamento d'animo transeunte (1/4 del biologico complessivo), €. 500,00 spese mediche sostenute, €. 1.500,00 per la spesa della relazione del CTP e € 15.000,00 per la diminuzione della validità psicofisica ovverosia Danno Biologico e Danno alla Salute, considerato nei riflessi dinamici che la lesione dell'incolumità fisica comporta, in altre parole per le difficoltà che la persona avrà nel costruire valide e gratificanti relazioni interpersonali;
tale danno deve essere valutato come danno grave. Si chiede pertanto di liquidare a parte appellante, in relazione alle lesioni fisiche patite a seguito del sinistro quo, la complessiva cifra di €. 124.633,00 oltre la spesa della CTU, oltre gli interessi legali e moratori maturati e maturandi dal giorno del sinistro ad oggi, ed oltre la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore e difensore”.
§§§
Costituitasi in lite (a differenza del rimasto permanentemente assente dal CP_3
giudizio e del quale va dunque dichiarata la contumacia) la Controparte_4
contestava quale meramente pretestuoso l'appello di controparte a petto – si deduceva
- di sentenza “ampiamente motivata ed argomentata in modo logico, coerente, equilibrato e che, per questo, non merita censura di sorta”: non avendo, infatti, “Il
Tribunale affrontato il giudizio in modo sbrigativamente burocratico, fermandosi alla superficiale conferma degli articolati di prova fornita dal teste, ma ne ha scandagliato l'attendibilità motivando in modo chiaro e preciso la propria valutazione ed a fronte di ciò, ripetiamo, le censure sollevate in seno all'atto di appello sono infondate”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da e è privo di ragione in Parte_2 Parte_1
ogni sua parte.
Va stigmatizzata quale aberrante – mette conto, in primo luogo, di considerare -
l'accusa rivolta al primo giudice di aver fondato il proprio giudizio - in ordine all'attendibilità dell'unico teste addotto dagli odierni appellanti in udienza - su
“soggettive e personalissime opinioni”. Al contrario – osserva la Corte – può dirsi soltanto lodevole che il primo giudice – piuttosto che limitarsi a promuovere ovvero bocciare l'attendibilità del teste escusso mediante enunciati soltanto generici e stereotipati – abbia avuto cura di procedere ad un attento esame anzitutto della attendibilità c.d. intrinseca della deposizione del suddetto riguardo alla quale Tes_1
ben conducentemente rilevava: a) che non si giustifichi che il teste nulla abbia saputo riferire sull'autista (se, ad esempio, fosse soggetto giovane od anziano, o se si sia avvicinato [o non] al presunto ferito) dell'autocarro che avrebbe nell'occorso malamente investito il (e che poi i luoghi fossero avvolti dal buio – secondo Pt_2
l'excusatio non petita altresì fornita dal teste – trova smentita nei fotogrammi allegati alla relazione peritale del c.t.u. Geom. che, invece, documentano che i Parte_5
luoghi medesimi fossero e siano provvisti di impianto di pubblica illuminazione); b) che neppure sia stata fornita alcuna indicazione che fosse idonea a rendere verosimile la presenza sui luoghi del fantomatico soggetto che, materializzatosi soltanto un momento dopo il presunto sinistro (perché diversamente non si giustificherebbe che non sia stato chiamato anch'esso a testimoniare), avrebbe richiesto ed ottenuto il recapito telefonico dell' e lo avrebbe, in un momento successivo, girato al Tes_1
(il quale conseguentemente - a tener fede alla versione dei fatti in simili Pt_2
termini addotta - non potrebbe non conoscere la sua identità).
Soltanto in appello – si passa, in secondo luogo, a considerare – il ed il Pt_2
eccepiscono per la prima volta l'inutilizzabilità (non già delle sole primitive Pt_1
dichiarazioni rese alla compagnia assicurativa, e neppure soltanto di quelle successivamente allegate alla memoria ex art. 183, comma secondo, n. 2), c.p.c., quanto invece) di tutte le dichiarazioni rese da in merito alla Parte_4
dinamica del presunto sinistro de quo sul dichiarato fondamento che – come premesso in narrativa – “lo stesso è il conducente dell'autocarro investitore “Iveco
Daily” tg. VA A93058, motivo per cui non è un soggetto terzo ed imparziale, quindi il
Giudice del primo giudizio non avrebbe dovuto in alcun modo prendere in considerazione nessuna delle sue dichiarazioni”. Eccezione che – al di là del rilievo che la parte che oggi discetta di detta inutilizzabilità è la stessa parte che si preoccupava di versare in atti la suddetta dichiarazione spontanea del 20.12.2015
(cosicchè già dirimente sarebbe al riguardo considerare che nemo contra factum proprium venire potest) – vuol provare troppo: perché vero è bensì che – se con l'instaurazione dello stesso giudizio non venga al contempo esperita azione diretta ex art. 144 T.U. 209/2005 (che implica l'evocazione in giudizio in tutti i casi, siccome litisconsorte necessario ai sensi del terzo comma della citata disposizione normativa, anche del proprietario dell'autoveicolo la cui messa in circolazione sia stata causa del danno di cui si reclama il risarcimento) e, negli ulteriori confronti del conducente dell'autoveicolo medesimo, azione ex art. 2054 c.c. – non per questo viene meno la solidarietà passiva tra assicuratore, assicurato e conducente (cfr. Cass. III
15462/2008), solidarietà che rende quest'ultimo incapace a testimoniare (conf. ex pluribus Cass. I 1344/2015); e tuttavia, a venire qui in rilievo non sono dichiarazioni testimoniali ma dichiarazioni stragiudiziali rispetto alle quali non può, in realtà, aprioristicamente porsi problema - così per come vorrebbero invece gli appellanti - di capacità a renderle. Per le dichiarazioni stragiudiziali vale piuttosto, in tutti i casi, il generale principio secondo cui possono essere liberamente contestate dalle parti - e, correlativamente, essere liberamente valutate dal giudice - “atteso che le stesse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è puramente indiziario e possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass.SS.UU. 15169/2010). Cornice ermeneutica – questa – in seno alla quale assume, nella specie, pregnante valore indiziario la circostanza che detto abbia reso nel tempo due diverse Parte_4
dichiarazioni – quella del 20.4.2013 e quella del 20.12.2015 summenzionate – che forniscono due versioni del presunto sinistro de quo tra loro diametralmente difformi: in guisa tale da potersi e doversi già solo per questo concludere che i fatti descritti nell'originaria citazione siano stati inventati ad evidenti fini fraudolenti. Conclusione
– questa - a fortiori da rassegnarsi ove si ponga mente alla non meno significativa circostanza che il abbia diacronicamente corretto il tiro confezionando, Parte_4
infine, dichiarazione che a differenza di quella primitivamente resa fosse sovrapponibile alla versione dei fatti fornita dal . Pt_2
§§§ Quanto così osservato e ritenuto appare già decisivo. E tuttavia - non deve omettersi di darne atto - fuga ogni residuo dubbio che quello veicolato in atti di causa non sia stato ennesimo volgare tentativo di consumare una frode in assicurazioni quanto desumibile dai disposti accertamenti medico-legali.
Ed invero, il c.t.u. medico-legale non ha potuto infine non riconoscere che - così per come fatto valere dal c.t. di fiducia della appellata compagnia assicurativa (che al fine di rendere il suo parere pure si serviva delle informazioni assunte dal succitato P.I.
senza che nulla, in realtà, glielo vietasse: cosicchè soltanto Persona_5
destituita di fondamento può dirsi l'eccezione di nullità della c.t.u. altresì sollevata dagli appellanti) - alla luce delle profonde differenze che distinguono le due specie di lesioni personali non sia “sostenibile che il medico del P.S. possa aver formulato una diagnosi errata confondendo una ferita da taglio con una ferita lacero-contusa”; e non riconoscere poi che la ferita sul volto del - dunque da taglio e non Pt_2
lacero-contusa - non possa che essere stata prodotta, in realtà, “dal margine affilato di una lama che agisce con movimento di strisciamento combinato a pressione e, nel caso specifico, anche scorrimento della lama lungo la cute con direzione dall'alto in basso, a decorso curvilineo, lunga cm 14”.
Ed almanaccare a tal punto che detta ferita da taglio possa, tuttavia, essere stata causata da un ipotetico frammento scheggiato del parabrezza del suddetto motociclo
Honda risulta, benvero, altrettanto insostenibile non soltanto perché i parabrezza quale quello anzidetto sono “solitamente costruiti in plexiglass, materiale antinfortunistico” ma anche perchè la ferita nell'occorso refertata al risulta Pt_2
frutto di “un'azione traumatica che agisce anche con meccanismo di scorrimento del filo tagliente lungo l'emiviso. Ed in considerazione che l'esito cicatriziale si estende dal margine parietale sinistro fino alla piega naso-geniena, non è neanche ipotizzabile che un frammento del parabrezza del motoveicolo, rottosi a seguito della caduta, abbia attinto la guancia dell'attore, perché in tal caso avrebbe prodotto una ferita netta solo nella zona colpita dal mezzo tagliente (azione traumatica di pressione e taglio) e non una ferita che segue l'ovale del volto assumendo un andamento curvilineo nella regione nasogeniena. Tale cicatrice è piuttosto correlabile ad un'azione traumatica combinata di pressione e scorrimento
(pressione-taglio e movimento della lama lungo la cute); nel caso di urto del viso contro il parabrezza del motoveicolo, l'attore avrebbe invece riportato una ferita di forma irregolare, con profondità e larghezza prevalenti rispetto alla lunghezza, con perdita di sostanza e aspetto ed estensione grosso modo sovrapponibili, per forma, alla zona d'impatto”.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da e deve essere dunque Parte_2 Parte_1
rigettato. Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza e, a carico solidale dei due appellanti stante l'interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c., si liquidano
– sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 deve – stante il valore della causa da farsi pari a quello del disputatum, conf. Cass.SS.UU. 20805/2025 - farsi applicazione), e tenendosi poi in conto l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (sommando € 2.977,00 x fase studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + €
2.163,00 x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico degli appellanti dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 224/2024 del 12.1.2024 proposto, con citazione del
13.2.2024, da e nei confronti della Parte_2 Parte_1 [...]
e di - così provvede: Controparte_4 Controparte_3
- dichiara la contumacia di , Controparte_3
- rigetta l'appello, - condanna e , quali debitori tra loro tenuti in Parte_2 Parte_1
solido, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €
9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché (se dovuti) c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di e Parte_2 Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 2.X.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Gerardo Mazza (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono ai fini del giudizio domiciliati,
Appellanti
contro
:
(in persona del Dr. ), sedente in CP_1 Parte_3 CP_2
Pa GN (P. IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. C.F._3
ZI La ZZ (del Foro di Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
(nato a [...] il [...], c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_4
contumace,
Appellati
OGGETTO: r.c.auto. In esito all'udienza di discussione finale della causa del 15.9.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella loro citazione (del 29.5.2015) introduttiva del giudizio di primo grado – con cui convenivano innanzi al Tribunale di Catania la – Controparte_4
e esponevano che addì 23 febbraio 2012, intorno alle Parte_2 Parte_1
21:45, esso percorreva in Catania – alla guida del motociclo Honda targato Pt_2
“CK 54584”, di proprietà di esso - il viale San Teodoro quando, “giunto Pt_1
all'intersezione con viale Nitta, veniva investito dall'autofurgone Iveco Daily targato
“VA A93058”, di proprietà di , che sopraggiungeva ad andatura Controparte_3
elevata da detto viale Nitta. Infatti il conducente dell'autocarro impegnava l'intersezione a velocità e senza rispettare il segnale di STOP posto sul viale Nitta, nel suo senso di marcia, non concedendo pertanto la precedenza all'odierno attore che veniva investito violentemente. A seguito del violento impatto il sig. Pt_2
unitamente al motociclo Honda cadeva rovinosamente a terra riportando una profonda ferita da taglio alla guancia sinistra poiché finiva con il viso contro l'estremità (bordo) del paravento del ciclomotore, rottosi a seguito dell'impatto”.
Ritenuto che dei danni nell'occorso riportati sia dal motociclo sia, soprattutto, dalla persona di esso dovesse dirsi responsabile, ed in via esclusiva, detto Pt_2
conducente dell'autofurgone di proprietà del – coperto da polizza r.c.auto da CP_3
quest'ultimo accesa presso la – chiedevano dunque Controparte_4
essi e (dopo aver precisato che inutili si erano Parte_2 Parte_1
rivelate le precedenti istanze stragiudiziali allo stesso fine) che detta compagnia assicurativa fosse, in uno con lo stesso condannato al pagamento in loro CP_3
favore, a titolo risarcitorio, delle somme rispettivamente di € 124.633,00 e di €
1.995,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la contestava Controparte_4
vibratamente la domanda risarcitoria delle controparti poiché – deduceva – l'istruttoria cui aveva dato luogo in seguito alla denuncia del sinistro aveva reso evidente che nulla di quanto il ed il avevano addotto corrispondesse Pt_2 Pt_1
al vero.
Venuti in udienza, successivamente all'integrazione del contraddittorio nei confronti del anzidetto (siccome litisconsorte necessario) ed all'assegnazione dei CP_3
termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa era istruita con l'escussione di un unico teste (tale ) all'esito della quale veniva istituita sia c.t.u. medico- Tes_1
legale, sia ulteriore c.t.u. rivolta a “ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro in questione, accertando - per quanto possibile – se lo stesso si sia o meno verificato secondo la prospettazione di parte attrice”.
Acquisiti gli elaborati peritali conseguentemente rassegnati il primo giudice - raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – considerava:
- che le dichiarazioni rese da detto unico teste “confermano la dinamica nei termini indicati da parte attrice con l'atto di citazione. Tuttavia, la deposizione presenta specifici punti di 'debolezza', incidenti sulla valutazione di attendibilità del teste, sotto almeno tre profili: in primo luogo, va evidenziato come la presenza sui luoghi sia stata giustificata in maniera alquanto generica, essendo stato rappresentato che il teste aveva accompagnato un amico a casa, persona della quale, pur indicando nome e cognome, non forniva l'indirizzo esatto ('… abita all'inizio di viale San Teodoro, in una strada lì vicino'), né le ragioni per le quali il predetto quella sera era stato accompagnato;
in secondo luogo, chiamato ad offrire elementi di verifica esterna rispetto alla dinamica (e, quindi, alla descrizione risultante dagli atti) in modo da poterne saggiare la attendibilità, il teste non ha fornito alcun elemento ulteriore ('non ricordo nulla di particolare con riguardo al conducente dell'autocarro, visto anche il buio per l'ora tarda'); in terzo luogo, egli ha offerto un labile elemento di collegamento fra la propria persona,
l'individuazione quale persona in grado di riferire e, quindi, la sua indicazione quale teste;
più specificamente, egli ha riferito di avere lasciato il proprio recapito telefonico ad una persona non altrimenti specificata ed individuabile che si sarebbe 'materializzata' sul luogo del sinistro nel brevissimo lasso di tempo - indicato dallo stesso teste in 5 minuti - di sua permanenza. I tre profili sopra evidenziati incidono, come detto, sulla 'tenuta' e sulla 'solidità' della deposizione posto che: quanto al primo profilo, non risulta offerta una ragione specifica e 'personalizzante' sulla presenza in un luogo che non risulta collegato con la propria persona (residenza, dimora, luogo di lavoro o altro); quanto al secondo profilo, non consente di ritenere acquisiti elementi diversi e riscontrabili rispetto alla descrizione oggetto della allegazione di parte attrice
(vale a dire, degli stretti elementi risultanti dagli atti di parte attrice); quanto al terzo, soprattutto, risulta particolarmente rilevante la inconsistenza della ricostruzione offerta: il teste si sarebbe fermato rimanendo in loco in tutto 5 minuti, tuttavia sarebbe intervenuta sui luoghi una persona – evidentemente non presente al momento del sinistro sia perché non è stata citata quale teste, sia perché essa stessa si informava con i presenti se qualcuno avesse visto l'incidente – vicina al ferito al punto, quindi, da interessarsi a raccogliere elementi utili per sostenere una successiva richiesta risarcitoria e, ancora, per occuparsi del motociclo riverso a terra;
ma di tale soggetto non risulta alcun elemento individualizzante: la sua presenza non risulta dalle allegazioni di parte attrice né, tantomeno, è stato indicato fra le persone in grado di riferire circostanze utili”,
- che neanche le ulteriori emergenze probatorie venissero a suffragare la narrazione attorea, avuto in ispecie riferimento “alle dichiarazioni sottoscritte dal conducente dell'autocarro, acquisite agli atti, ed alle relazioni di C.T.U. disposte in corso di causa”. Infatti, per un verso, “La difesa della Compagnia ha prodotto una dichiarazione spontanea resa dal conducente Parte_4
in data 20.04.2013, sottoscritta dallo stesso e corredata da fotocopie
[...]
della patente di guida (fronte e retro) e della tessera sanitaria (fronte e retro).
Il offriva la propria ricostruzione del sinistro in termini Parte_4 totalmente contrastanti con quanto allegato dagli attori in citazione;
ed invero, affermato che non aveva dato la precedenza al motociclo che si trovava all'interno della rotatoria all'intersezione fra i viali San Teodoro e Nitta, egli riferiva che: - colpiva il motociclo 'con la parte anteriore sx del mio mezzo sulla parte posteriore del motorino all'altezza del portapacchi'; - il motociclo cadeva 'sul lato destro'; - dopo avere lasciato in custodia l'autocarro al cugino che si trovava con lui, con il motorino del ferito accompagnava il conducente investito in Ospedale. Risulta prodotta anche altra dichiarazione spontanea resa il 15.04.2013 da che, per quel che Parte_2
maggiormente rileva, rappresentava di essere stato investito dal furgone Daily nella parte anteriore destra del motociclo, cadendo a terra sul lato sinistro e, ancora, di essere stato accompagnato in ospedale con il veicolo di diversi passanti, veicolo di cui non ricordava targa e modello. A fronte di tale produzione documentale, sin dalle prime difese successive alla costituzione della Compagnia la difesa di parte attrice ha contestato la attendibilità e la riferibilità allo stesso delle dichiarazioni spontanee del Parte_4
20.04.2013, all'uopo evidenziando come le stesse risultassero scritte a stampatello e fossero prive di indicazione sulla 'rilettura'. Tali contestazioni risultano inidonee ad incidere sulla utilizzabilità della dichiarazione in questione come proveniente dal , posto che la 'paternità' delle Parte_4
stesse risulta suffragata dalla sottoscrizione in calce, senza che sia poi necessario né che le stesse fossero state manoscritte dal dichiarante né che, ai fini della validità, fosse necessario specificare che le stesse fossero state
'rilette'. Inoltre, risulta specifico collegamento alla persona del non solo sulla base, rilevante, della sottoscrizione ma anche Parte_4
della fotocopia dei suoi documenti. Con la memoria ex art.183 comma 6 n. 2
c.p.c., tuttavia, la difesa di parte attrice ha prodotto una dichiarazione spontanea datata 20.12.2015, sottoscritta dal e Parte_4
corredata da fotocopia di carta di identità. Con tale dichiarazione il offriva una dinamica diversa rispetto a quella del 20.04.2013 e Parte_4
sopra esaminata, riferendo di essersi introdotto nella rotatoria senza rispettare lo STOP non avvedendosi della presenza di un ragazzo a bordo di motociclo che investiva 'nella parte anteriore'; riferiva ancora che 'a causa dell'urto lo scooter cadeva a terra ed il ragazzo gli finiva sopra causandosi una grossa ferita alla faccia perché sbatteva il viso contro il paravento dello scooter e il casco che indossava saltava via'. Infine, il concludeva la Parte_4
dichiarazione nei seguenti termini: 'Con questa dichiarazione io disconosco il contenuto di qualsiasi altro documento che riporta la mia firma'.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, la dichiarazione in questione non ha l'effetto di porre nel nulla la precedente dichiarazione sottoscritta in data 20.04.2013, ma entra anch'essa a far parte del materiale probatorio al pari della prima. La dichiarazione conclusiva del
, offerta ed interpretata dalla difesa di parte attrice in termini Parte_4
di 'disconoscimento', non ha l'effetto prospettato per la semplice ragione che questo è stato operato in termini così generici da finire per essere del tutto irrilevante. Va evidenziato come con la dichiarazione in questione il non abbia disconosciuto precedenti sottoscrizioni (si ribadisce Parte_4
che, anche in questi termini, il disconoscimento sarebbe stato generico e, quindi, irrilevante) e, per quel che rileva, non risulta specificamente alcun disconoscimento della sottoscrizione del documento del 20.04.2013 che, invece, riporta una firma del tutto corrispondente a quella riportata sulla carta di identità dello stesso , allegata alla dichiarazione del 2015. Parte_4
La dichiarazione del 2015 opera un disconoscimento generico del 'contenuto' di non meglio identificati precedenti documenti da lui stesso sottoscritti. Ma una dichiarazione sottoscritta diviene si potrebbe dire 'irrimediabilmente' riferibile alla persona che ha apposto la propria firma e, quanto al contenuto, il soggetto in questione può solo tentare di chiarire le ragioni per le quali egli abbia finito per sottoscrivere una dichiarazione mendace (perché costretto, perché indotto in errore o altro). Nel caso specifico, come detto, non risulta offerto nulla di ciò ma solo una generica ed indeterminata presa di distanza dal contenuto di non meglio indicati precedenti documenti sottoscritti.
Pertanto, completato l'esame dei documenti in questione, deve concludersi nel senso che risultano acquisiti, sulla base delle dichiarazioni del 20.04.2013, gravi elementi di contrasto alle allegazioni operate da parte attrice in citazione che ne inficiano profondamente la attendibilità”,
- che per altro verso – ovvero quanto a dette relazioni di c.t.u. – se “La attività svolta dal geom. , compendiata nella relazione tecnica depositata in CP_5
data 14.11.2017, ha concluso, operate anche attività di sopralluogo presso la rotatoria in questione, in termini di compatibilità fra i danni rilevati dall'esame della documentazione fotografica del motociclo ed il sinistro così come allegato da parte attrice”, invece “dopo la redazione della relazione medico-legale ed il successivo invio alle parti, la C.T.U. nominata dal
Tribunale, dott.ssa aveva redatto, come da mandato, le Per_1
considerazioni integrative a seguito dei rilievi delle parti. In particolare, risultano trasmesse alla C.T.U. note tecniche dl C.T.P. medico-legale della
Compagnia corredate da note, parimenti tecniche, del perito industriale
. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, Per_2
non risulta introdotto in giudizio, dopo la scadenza dei termini di rito, alcun nuovo ed ulteriore documento;
ed invero, gli atti in questione provenienti dai Perso CC.TT.P. dott.ssa e p.i. sono costituiti da note tecniche Per_2
sottoposte, secondo le rispettive competenze, al C.T.U. che, quindi, correttamente le ha esaminate e correttamente ha operato le proprie considerazioni conclusive. Affermata la piena utilizzabilità della relazione di
C.T.U. medico-legale, può procedersi con l'analisi dei risultati rassegnati con la relazione conclusiva depositata in data 21.05.2017. Ebbene, il C.T.U. ha dapprima dato atto che 'le lesioni refertate al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Vittorio Emanuele di Catania in data 23/02/2013' erano costituite da “ferita da taglio guancia sx”. Tuttavia, nel descrivere e specificare la sostenuta (in un primo tempo) compatibilità fra le lesioni ed il sinistro, il C.T.U. non ha più considerato la natura delle lesioni come ferita da taglio ma ha introdotto una diversa qualificazione della lesione come 'ferita lacero-contusa guancia sx a partenza dalla zona temporoparietale sino alla zona alare sx, di forma arcuata' che, nella sua 'genesi', ha collegato ad un 'urto contro il parabrezza del motoveicolo che, essendo nella parte superiore appunto di forma arcuata, può nella frenata, prima di rompersi con l'urto sul terreno, avere determinato con l'impatto sull'emivolto sx del periziando la sopradescritta ferita'; indi, nelle conclusioni, il C.T.U., sempre considerando la ferita come lacero- contusa, aveva rassegnato che 'i postumi permanenti consistenti in “Esito cicatriziale da ferita lacero-contusa alla guancia sinistra” vanno valutati come determinanti un danno biologico del 12/dodici per cento'. Risultando Perso dunque ritualmente acquisita la relazione tecnica della dott.ssa , C.T.P. della Compagnia convenuta, ebbene questa ha chiaramente messo in evidenza l'equivoco nel quale è caduto il C.T.U. che, tralasciando la qualificazione della ferita come da taglio conformemente alle risultanze del certificato di
Pronto Soccorso, ha svolto le sue considerazioni medico-legali in punto di compatibilità partendo dalla diversa qualificazione della ferita come lacero- contusa ed individuato, come già visto, la rassegnata compatibilità non già con una parte 'rotta' del parabrezza ma con un urto antecedente alla rottura ed all'impatto del volto con la parte arcuata superiore del parabrezza.
Dall'esame degli atti può evincersi come la indicazione di ferita lacero- contusa provenga dai documenti redatti dal C.T.P. di parte attrice dott.
(cfr. documenti del 04.03.2014, del 13.03.2014 e del 25.03.2014). La Per_4
distinzione fra ferita da taglio e ferita lacero-contusa, correttamente e chiaramente esposta dal C.T.P. e rientrante nelle comuni nozioni di medicina legale, è pienamente condivisa anche da questo giudice e, in concreto, è stata parimenti riconosciuta dalla dott.ssa C.T.U. che nella redazione Per_1 delle considerazioni conclusive ha preso atto della correttezza dei rilievi del
C.T.P. ('la minuziosa descrizione delle differenze fra ferita da taglio e ferita lacerocontusa - redatta dal CTP per - è meritevole di CP_4
considerazione') ed ha concluso ammettendo di essere incorsa in un errore.
Inoltre, anche il p.i. ha evidenziato le caratteristiche del Per_2
parabrezza originale del modello Honda condotto dal che, Pt_2
avendo un bordo in plastica lungo il margine esterno, non avrebbe potuto cagionare una ferita da taglio. Sul punto il C.T.U. dott.ssa aveva Per_1
rassegnato, al fine di potere verificare la compatibilità, la necessità di operare verifiche sul mezzo. Tuttavia, che fosse stato montato un parabrezza non originale non risulta neanche allegato e, in ogni caso, vanno richiamate le Perso pertinenti considerazioni medico-legali del C.T.P. dott.ssa che aveva evidenziato come, anche in ipotesi di rottura del parabrezza, le lesioni sul viso non avrebbero potuto avere le caratteristiche riscontrate. Infine, ulteriore considerazione tecnica medico-legale, parimenti pienamente condivisibile, Perso svolta dalla dott.ssa è quella relativa al mancato riscontro di altre lesioni sul corpo del che avrebbero dovuto essere refertate in caso di Pt_2
caduta al suolo ('appare, inoltre, strano che l'attore a seguito dell'incidente non abbia riportato lesioni corporee da impatto contro il suolo (contusioni agli arti)'. Pertanto, sulla base delle considerazioni medico-legali del C.T.P. Perso dott.ssa , pienamente condivise da questo giudice, può escludersi la compatibilità di lesioni del tipo ferita da taglio con le caratteristiche riscontrate sul viso del e con la dinamica del sinistro allegato da Pt_2
parte attrice”.
E per tutto quanto così ripercorso l'adito Tribunale, con sentenza n. 224/2024 del
12.1.2024, rigettava la domanda risarcitoria del e del , che pure Pt_2 Pt_1
condannava al pagamento delle spese di giudizio.
§§§ Avverso detta sentenza e interponevano, con Parte_2 Parte_1
citazione tempestivamente notificata il 13.2.2024, appello basato su un unico complesso motivo.
Censurando, per un verso, che “il giudizio sull'attendibilità del teste espresso dal
Decidente del primo processo debba ritenersi frutto di soggettive e personalissime opinioni, non sorretto da reale obiettività. In primo luogo si rileva che il sinistro di cui si discute si è verificato il 23.02.2013 e il teste è stato escusso in data 12.10.2016, quindi, a distanza di più di due anni e mezzo dall'accaduto, quindi, appare del tutto verosimile che alcuni particolari e ricordi possano essere non del tutto ricordabili poiché non più “freschi”. Si sfida chiunque e ricordarsi con dovizia di particolari di fatti accaduti quasi tre anni prima. Non si può considerare falsa la dichiarazione di un individuo che dopo un notevole lasso di tempo non ricordi come aveva trascorso la sera in compagnia di un amico! Appare altresì inconcepibile meravigliarsi che dopo il sinistro possa essersi fermata un'altra persona a cui il teste abbia lasciato il proprio recapito telefonico. Questo “fare la pulci” a quanto dichiarato dal teste appare del tutto incomprensibile ….”.
Censuravano, per altro verso, detti appellanti che a torto il primo giudice avesse ritenuto di poter pure dover tener conto delle primitive dichiarazioni che l'anzidetto aveva reso addì 20.4.2013, in fase stragiudiziale, alla compagnia odierna Parte_4
appellata pur se lo stesso – si deduceva - “in data 20/12/2015 rilasciava Parte_4
altra dichiarazione spontanea, prodotta in giudizio da questa difesa, in cui lo stesso ha descritto ciò che è realmente accaduto il dì del sinistro per cui è causa (versione dei fatti conforme a quanto sostenuto da questa difesa e dal teste Sig. ) Tes_1
ed in cui si legge “con questa dichiarazione io disconosco il contenuto di qualsiasi altro documento che riporta la mia firma” (v. doc.to agli atti di causa). In relazione a tale circostanza il Giudice ha ritenuto che quanto successivamente dichiarato per iscritto dal Sig. “non ha l'effetto di porre nel nulla la precedente Parte_4
dichiarazione sottoscritta in data 20.04.2013 … per la semplice ragione che il
'disconoscimento' è stato operato in termini così generici da finire per essere del tutto irrilevante”. Ma a parere di questa difesa tutte le dichiarazioni del Sig.
sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso è il conducente Parte_4
dell'autocarro investitore “Iveco Daily” tg. VA A93058, motivo per cui non è un soggetto terzo ed imparziale, quindi il Giudice del primo giudizio non avrebbe dovuto in alcun modo prendere in considerazione nessuna delle sue dichiarazioni”.
Infine, si eccepiva altresì la nullità “della CTU medico legale poiché l'Ausiliario del
Giudice ha risposto alle note critiche della che andavano Controparte_4
considerate irrituali poiché in esse era stato illegittimamente allegato un nuovo documento, ovverosia un “parere tecnico” del P.I. datato Persona_5
15/05/2017 che controparte non aveva prodotto in giudizio nei termini di legge e, quindi, era da considerarsi inammissibile poiché tardivo. Gli Istanti rilevano anche in questa sede che le note presentate alla bozza di CTU medico-legale traevano fondamento e sostanza dal detto documento tardivamente introdotto nel giudizio ed il
CTU, la Dott.ssa anzicchè rilevare la nullità delle note Persona_6
Pers contenenti la tardiva produzione documentale di cui si era avvalsa la Dott.ssa al fine di redigere le controdeduzioni alla CTU, invece ha risposto alle dette note critiche e così facendo ha inficiato di nullità la stessa CTU”. Conseguentemente – si concludeva sul punto - la consulenza medico-legale doveva essere rinnovata ovvero, ed in subordine, al c.t.u. Dr.ssa andava fatto carico “di redigere una nuova Per_1
relazione espungendo dalla stessa le parti in cui è stata fornita risposta alle note della . Controparte_4
E per quanto così riassunto e concludevano Parte_2 Parte_1
chiedendo alla Corte adita di “disporre, preliminarmente ed in via istruttoria, una nuova CTU medico legale - ritenendo nulla quella esperita in primo grado giusto quanto rilevato in parte narrativa e negli scritti di prime cure (da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti) - al fine di accertare e valutare le lesioni fisiche subite dall'Istante, nesso di causalità, I.P., I.T.P., morale, CP_6
patrimoniale, la congruità delle spese e quant'altro per legge. Nel merito si chiede che l'odierna Corte D'Appello ritenga e dichiari la responsabilità del conducente dell'autocarro “Iveco Daily” trg. VA A93058, di proprietà del Sig. CP_7
, nella verificazione dell'incidente per cui è causa, giusto quanto rilevato in
[...]
parte narrativa e negli scritti di prime cure (da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti). Conseguentemente si chiede di condannare il
Sig. unitamente ed in solido con la Compagnia di Ass.ni Controparte_7
“ al risarcimento dei danni tutti patiti dagli Appellanti per le cifre Controparte_4
di seguito specificate: €. 893,34 per il danno al mezzo (v. CTU), fermo tecnico gg. 2
(v. CTU) pari ad €. 200,00, ulteriori €. 200,00 per svalutazione commerciale, €.
366,00 per la spesa della relazione tecnica del CTP. Il tutto per la complessiva cifra di €. 1.659,34 oltre la spesa della CTU, oltre gli interessi legali e moratori maturati e maturandi dal giorno del sinistro ad oggi, ed oltre la rivalutazione monetaria. In relazione alle lesioni fisiche subite dal Sig. , si chiede che la Corte Parte_2
D'Appello adita disponga una nuova CTU, dichiarando nulla quella già espletata.
Ove la Corte D'Appello ritenga di non disporre una nuova CTU, si ritiene che il danno fisico patito da parte appellante debba essere quantificato sia sulla scorta della documentazione medica agli atti di causa e della CTP. Si chiede pertanto di liquidare i danni subiti dall'Istante per la somma di seguito specificata: €. 84.018,00
I.P. (22% anni 38), €. 2.410,00 I.T.A. gg. 20 al 100%, €. 1.205,00 I.T.P. gg. 20 al
50%, €. 20.000,00 danno non patrimoniale da turbamento d'animo transeunte (1/4 del biologico complessivo), €. 500,00 spese mediche sostenute, €. 1.500,00 per la spesa della relazione del CTP e € 15.000,00 per la diminuzione della validità psicofisica ovverosia Danno Biologico e Danno alla Salute, considerato nei riflessi dinamici che la lesione dell'incolumità fisica comporta, in altre parole per le difficoltà che la persona avrà nel costruire valide e gratificanti relazioni interpersonali;
tale danno deve essere valutato come danno grave. Si chiede pertanto di liquidare a parte appellante, in relazione alle lesioni fisiche patite a seguito del sinistro quo, la complessiva cifra di €. 124.633,00 oltre la spesa della CTU, oltre gli interessi legali e moratori maturati e maturandi dal giorno del sinistro ad oggi, ed oltre la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore e difensore”.
§§§
Costituitasi in lite (a differenza del rimasto permanentemente assente dal CP_3
giudizio e del quale va dunque dichiarata la contumacia) la Controparte_4
contestava quale meramente pretestuoso l'appello di controparte a petto – si deduceva
- di sentenza “ampiamente motivata ed argomentata in modo logico, coerente, equilibrato e che, per questo, non merita censura di sorta”: non avendo, infatti, “Il
Tribunale affrontato il giudizio in modo sbrigativamente burocratico, fermandosi alla superficiale conferma degli articolati di prova fornita dal teste, ma ne ha scandagliato l'attendibilità motivando in modo chiaro e preciso la propria valutazione ed a fronte di ciò, ripetiamo, le censure sollevate in seno all'atto di appello sono infondate”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da e è privo di ragione in Parte_2 Parte_1
ogni sua parte.
Va stigmatizzata quale aberrante – mette conto, in primo luogo, di considerare -
l'accusa rivolta al primo giudice di aver fondato il proprio giudizio - in ordine all'attendibilità dell'unico teste addotto dagli odierni appellanti in udienza - su
“soggettive e personalissime opinioni”. Al contrario – osserva la Corte – può dirsi soltanto lodevole che il primo giudice – piuttosto che limitarsi a promuovere ovvero bocciare l'attendibilità del teste escusso mediante enunciati soltanto generici e stereotipati – abbia avuto cura di procedere ad un attento esame anzitutto della attendibilità c.d. intrinseca della deposizione del suddetto riguardo alla quale Tes_1
ben conducentemente rilevava: a) che non si giustifichi che il teste nulla abbia saputo riferire sull'autista (se, ad esempio, fosse soggetto giovane od anziano, o se si sia avvicinato [o non] al presunto ferito) dell'autocarro che avrebbe nell'occorso malamente investito il (e che poi i luoghi fossero avvolti dal buio – secondo Pt_2
l'excusatio non petita altresì fornita dal teste – trova smentita nei fotogrammi allegati alla relazione peritale del c.t.u. Geom. che, invece, documentano che i Parte_5
luoghi medesimi fossero e siano provvisti di impianto di pubblica illuminazione); b) che neppure sia stata fornita alcuna indicazione che fosse idonea a rendere verosimile la presenza sui luoghi del fantomatico soggetto che, materializzatosi soltanto un momento dopo il presunto sinistro (perché diversamente non si giustificherebbe che non sia stato chiamato anch'esso a testimoniare), avrebbe richiesto ed ottenuto il recapito telefonico dell' e lo avrebbe, in un momento successivo, girato al Tes_1
(il quale conseguentemente - a tener fede alla versione dei fatti in simili Pt_2
termini addotta - non potrebbe non conoscere la sua identità).
Soltanto in appello – si passa, in secondo luogo, a considerare – il ed il Pt_2
eccepiscono per la prima volta l'inutilizzabilità (non già delle sole primitive Pt_1
dichiarazioni rese alla compagnia assicurativa, e neppure soltanto di quelle successivamente allegate alla memoria ex art. 183, comma secondo, n. 2), c.p.c., quanto invece) di tutte le dichiarazioni rese da in merito alla Parte_4
dinamica del presunto sinistro de quo sul dichiarato fondamento che – come premesso in narrativa – “lo stesso è il conducente dell'autocarro investitore “Iveco
Daily” tg. VA A93058, motivo per cui non è un soggetto terzo ed imparziale, quindi il
Giudice del primo giudizio non avrebbe dovuto in alcun modo prendere in considerazione nessuna delle sue dichiarazioni”. Eccezione che – al di là del rilievo che la parte che oggi discetta di detta inutilizzabilità è la stessa parte che si preoccupava di versare in atti la suddetta dichiarazione spontanea del 20.12.2015
(cosicchè già dirimente sarebbe al riguardo considerare che nemo contra factum proprium venire potest) – vuol provare troppo: perché vero è bensì che – se con l'instaurazione dello stesso giudizio non venga al contempo esperita azione diretta ex art. 144 T.U. 209/2005 (che implica l'evocazione in giudizio in tutti i casi, siccome litisconsorte necessario ai sensi del terzo comma della citata disposizione normativa, anche del proprietario dell'autoveicolo la cui messa in circolazione sia stata causa del danno di cui si reclama il risarcimento) e, negli ulteriori confronti del conducente dell'autoveicolo medesimo, azione ex art. 2054 c.c. – non per questo viene meno la solidarietà passiva tra assicuratore, assicurato e conducente (cfr. Cass. III
15462/2008), solidarietà che rende quest'ultimo incapace a testimoniare (conf. ex pluribus Cass. I 1344/2015); e tuttavia, a venire qui in rilievo non sono dichiarazioni testimoniali ma dichiarazioni stragiudiziali rispetto alle quali non può, in realtà, aprioristicamente porsi problema - così per come vorrebbero invece gli appellanti - di capacità a renderle. Per le dichiarazioni stragiudiziali vale piuttosto, in tutti i casi, il generale principio secondo cui possono essere liberamente contestate dalle parti - e, correlativamente, essere liberamente valutate dal giudice - “atteso che le stesse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è puramente indiziario e possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass.SS.UU. 15169/2010). Cornice ermeneutica – questa – in seno alla quale assume, nella specie, pregnante valore indiziario la circostanza che detto abbia reso nel tempo due diverse Parte_4
dichiarazioni – quella del 20.4.2013 e quella del 20.12.2015 summenzionate – che forniscono due versioni del presunto sinistro de quo tra loro diametralmente difformi: in guisa tale da potersi e doversi già solo per questo concludere che i fatti descritti nell'originaria citazione siano stati inventati ad evidenti fini fraudolenti. Conclusione
– questa - a fortiori da rassegnarsi ove si ponga mente alla non meno significativa circostanza che il abbia diacronicamente corretto il tiro confezionando, Parte_4
infine, dichiarazione che a differenza di quella primitivamente resa fosse sovrapponibile alla versione dei fatti fornita dal . Pt_2
§§§ Quanto così osservato e ritenuto appare già decisivo. E tuttavia - non deve omettersi di darne atto - fuga ogni residuo dubbio che quello veicolato in atti di causa non sia stato ennesimo volgare tentativo di consumare una frode in assicurazioni quanto desumibile dai disposti accertamenti medico-legali.
Ed invero, il c.t.u. medico-legale non ha potuto infine non riconoscere che - così per come fatto valere dal c.t. di fiducia della appellata compagnia assicurativa (che al fine di rendere il suo parere pure si serviva delle informazioni assunte dal succitato P.I.
senza che nulla, in realtà, glielo vietasse: cosicchè soltanto Persona_5
destituita di fondamento può dirsi l'eccezione di nullità della c.t.u. altresì sollevata dagli appellanti) - alla luce delle profonde differenze che distinguono le due specie di lesioni personali non sia “sostenibile che il medico del P.S. possa aver formulato una diagnosi errata confondendo una ferita da taglio con una ferita lacero-contusa”; e non riconoscere poi che la ferita sul volto del - dunque da taglio e non Pt_2
lacero-contusa - non possa che essere stata prodotta, in realtà, “dal margine affilato di una lama che agisce con movimento di strisciamento combinato a pressione e, nel caso specifico, anche scorrimento della lama lungo la cute con direzione dall'alto in basso, a decorso curvilineo, lunga cm 14”.
Ed almanaccare a tal punto che detta ferita da taglio possa, tuttavia, essere stata causata da un ipotetico frammento scheggiato del parabrezza del suddetto motociclo
Honda risulta, benvero, altrettanto insostenibile non soltanto perché i parabrezza quale quello anzidetto sono “solitamente costruiti in plexiglass, materiale antinfortunistico” ma anche perchè la ferita nell'occorso refertata al risulta Pt_2
frutto di “un'azione traumatica che agisce anche con meccanismo di scorrimento del filo tagliente lungo l'emiviso. Ed in considerazione che l'esito cicatriziale si estende dal margine parietale sinistro fino alla piega naso-geniena, non è neanche ipotizzabile che un frammento del parabrezza del motoveicolo, rottosi a seguito della caduta, abbia attinto la guancia dell'attore, perché in tal caso avrebbe prodotto una ferita netta solo nella zona colpita dal mezzo tagliente (azione traumatica di pressione e taglio) e non una ferita che segue l'ovale del volto assumendo un andamento curvilineo nella regione nasogeniena. Tale cicatrice è piuttosto correlabile ad un'azione traumatica combinata di pressione e scorrimento
(pressione-taglio e movimento della lama lungo la cute); nel caso di urto del viso contro il parabrezza del motoveicolo, l'attore avrebbe invece riportato una ferita di forma irregolare, con profondità e larghezza prevalenti rispetto alla lunghezza, con perdita di sostanza e aspetto ed estensione grosso modo sovrapponibili, per forma, alla zona d'impatto”.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da e deve essere dunque Parte_2 Parte_1
rigettato. Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza e, a carico solidale dei due appellanti stante l'interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c., si liquidano
– sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 deve – stante il valore della causa da farsi pari a quello del disputatum, conf. Cass.SS.UU. 20805/2025 - farsi applicazione), e tenendosi poi in conto l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (sommando € 2.977,00 x fase studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + €
2.163,00 x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico degli appellanti dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 224/2024 del 12.1.2024 proposto, con citazione del
13.2.2024, da e nei confronti della Parte_2 Parte_1 [...]
e di - così provvede: Controparte_4 Controparte_3
- dichiara la contumacia di , Controparte_3
- rigetta l'appello, - condanna e , quali debitori tra loro tenuti in Parte_2 Parte_1
solido, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €
9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché (se dovuti) c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di e Parte_2 Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 2.X.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)