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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via San Parte_1
Leonardo, n. 210, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Damiano Antonio Balestrieri, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via A. Balzico, n. 9; appellante
E CP_ 1. “ , con sede legale in Venezia-Mestre, alla via Parte_2
Terraglio, n. 63, cod. fisc. , in persona del Responsabile Credito Corporate P.IVA_1
CP e Ipotecario, dott.ssa quale mandataria della “ , Controparte_2 Parte_3 con sede legale in Venezia-Mestre, alla via Terraglio, n. 63, cod. fisc. P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimiliano Muni, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellata
2. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_3 cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_3 appellata contumace
1 NONCHE'
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via San. Controparte_4
Leonardo, n. 210, cod. fisc. , , nata a [...] C.F._2 Parte_4 il 26 agosto 1948 ed ivi residente, alla via San Leonardo, n. 210, cod. fisc.
; C.F._3 intimati ex art. 332, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3803/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento dei motivi di appello contenuti nel presente atto, riformare integralmente la sentenza N. 3803/2023 pubbl. il
15/09/2023, rep 4669/2023, resa nel giudizio N. 6030/2016 Rg inter partes dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile … notificata il 28/09/2023 e, per l'effetto, 1) dichiarare la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Costituzione, 132 e 161 cpc e 118 dist. att. cpc.; 2) dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex artt. 112, 113, 115 e 166 cod. proc. civ., nonché per mancanza e contraddittorietà, illogicità e apoditticità della motivazione;
3) e per l'effetto, in ogni caso, previa revoca integrale dell'opposto decreto ingiuntivo n.
850/2016, dichiarare non operativa la garanzia di fidejussione nei confronti dell'appellante per l'inosservanza delle condizioni di cui all'art. 1957 cod. civ da parte della Banca e per effetto della sentenza n. 41994 del 30.12.20121 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, nonché previa declaratoria di nullità delle clausole e/o condizioni illegittimamente applicate dalla Banca, così come in dettaglio illustrato ed in ragione delle risultanze della ctu, rideterminare i rapporti di dare e/o avere afferenti il c/c ordinario n.
000011033017 ed il conto anticipi n.000011033072, alla luce delle poste a credito da riconoscersi obbligatoriamente al correntista accertando l'effettivo Parte_5 saldo dei conti in oggetto e, per l'effetto, determinare il residuo importo a debito del correntista per come indicato dal ctu e, di conseguenza, a carico del fideiussore, odierna appellante;
4) condannare l'appellata al pagamento di spese e competenze CP_5 dei due gradi di giudizio con ogni conseguenza in merito alla soccombenza”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via preliminare, dichiarare l'appello improcedibile in quanto a contraddittorio non integro e/o comunque inammissibile per tutto quanto illustrato ai punti sub II) e III) che precedono;
- in subordine, rigettarlo nel merito siccome destituito di fondamento in fatto ed in diritto e, 2 comunque, non provato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3803/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nei riuniti giudizi n. 6030/2016, n. 6144/2016 e n. 6145/2016 RGC, rispettivamente promossi da , e , quali garanti della Parte_1 Controparte_4 Parte_4 Pt_5
, nei confronti dell' , ex art. 645 c.p.c., con atti di citazione notificati
[...] Controparte_3
(dalla prima) il 7 giugno 2016 e (dai restanti due) l'8 giugno 2016, così provvedeva: 1) rigettava le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n. 850/2016, emesso su ricorso spiegato dall' per ottenere dalla e dai garanti Controparte_3 Parte_5
, , e il pagamento Controparte_4 Parte_4 Controparte_6 Parte_1 della somma di euro 180.978,22, di cui euro 58.526,74 per il saldo passivo del rapporto di conto corrente ordinario n. 11033017 del 7 maggio 2008 ed euro 122.451,48 per il saldo passivo del rapporto di conto anticipi su fatture n. 11033072 del 7 maggio 2008, oltre interessi moratori ai tassi convenzionali dall'1 gennaio 2016 al soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore della “ , intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito Controparte_5 azionato in via monitoria dall' , ex art. 111, comma 3, c.p.c.; 3) poneva Controparte_3 definitivamente a carico degli opponenti le spese delle consulenza tecnica d'ufficio; 4) compensava le spese di lite tra gli opponenti e l' “ . Controparte_3
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Pt_1 notificato il 30 ottobre 2023, assumendo che: - la decisione di primo grado era nulla per violazione degli art. 111 Cost., 132 e 161 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att., essendo affetta da carenza di motivazione nonché di indicazione delle norme e dei principi applicabili nel caso di specie;
- il giudice di prime, in violazione degli artt. 112, 113, 115
e 166 c.p.c., non aveva ammesso i mezzi istruttori articolati dall'opponente, né acquisito in originale l'atto di fideiussione, né considerato l'incompleto deposito, da parte dell'istituto bancario, degli estratti conto scalari e, dunque, il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare la fondatezza dell'azionata pretesa creditoria, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente la produzione del mero saldaconto;
- sia i contratti di conto corrente, sia l'atto di fideiussione erano nulli, giacché privi della sottoscrizione dell'istituto bancario;
- il consulente tecnico d'ufficio aveva riconosciuto l'erroneità del conteggio degli interessi da parte dell'istituto bancario, avendo rideterminato il saldo a suo credito da euro 180.978,22 ad euro 172.455,69; - le clausole applicative della
3 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi erano nulle, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., almeno fino all'entrata in vigore della deliberazione del 9 febbraio 2000, Pt_6 che ne aveva consentito la pattuizione a determinate condizioni, anche mediante l'adeguamento dei precedenti contratti di conto corrente;
- il ricalcolo dei tassi di interesse e delle commissioni applicati dall'istituto bancario comprovava la violazione dell'art. 2 legge n. 108/1996; - le condizioni economiche dei rapporti di conto corrente e, in particolare, la commissione di massimo scoperto non erano determinate, né determinabili, con la conseguenziale nullità delle relative clausole, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ.; - il giudice di primo grado aveva errato nel non dichiarare la nullità parziale della fideiussione alla luce del principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, avendo ritenuto che l'opponente non avesse assolto l'onere della prova, nonostante la pronuncia di legittimità fosse intervenuta quanto la fase istruttoria era terminata e la causa non fosse stata rimessa sul ruolo per consentirle di fornire elementi a tal fine rilevanti;
- il Tribunale di Salerno aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 850/2016 senza enunciare le ragioni per le quali aveva inteso discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, che aveva rideterminato da euro
180.978,22 ad euro 172.455,69 il credito vantato dall'istituto bancario.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 15 febbraio 2024, la “
[...]
, quale mandataria della “ , già Controparte_7 Controparte_8 CP_5
, eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'appello, per non essere stato
[...] proposto nei confronti dell' , sebbene l'istituto bancario non fosse stato Controparte_3 estromesso dal processo, l'inammissibilità dei motivi per violazione dell'art. 342, comma
1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la loro infondatezza.
La causa, nella quale l' ” , sebbene regolarmente evocata dalla a Controparte_3 Pt_1 seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio dell'11/18 aprile 2024, restava contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 17 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 25 agosto/25 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Inammissibili, ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c., sono i motivi di gravame con i quali la lamenta, sulla base argomentazioni di carattere generale, la nullità della Pt_1 clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la loro usurarietà, senza
4 confutare le ragioni addotte dal giudice di primo grado per escludere la violazione degli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, legge n. 108/1996.
Ed invero, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle articolate dall'appellante per incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una decisione separabili dalle ragioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, vale a dire nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva espletata dall'appellato, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo a tal fine sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, giacché è necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 27 settembre 2016, n.
18932; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).
L'art. 342, comma 1, c.p.c., in sostanza, non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., ex ceteris, Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21336).
In definitiva, l'art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
5 che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Nella fattispecie de qua agitur, alla motivazione con la quale il Tribunale di Salerno, nel ritenere “infondate … le censure inerenti la violazione del divieto di anatocismo ex art.
1283 c.c.”, ha osservato che “il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 11033017 risulta aperto il 7/5/2008, il contratto di conto anticipi su fatture n. 11033072 risulta aperto il 7/5/2008; entrambi sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 Febbraio 2000 la quale ha reso legittima la pratica di produzione di interessi su interessi purché: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE
- tasso annuo effettivo che tenga conto dell'anatocismo; b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente. Tali condizioni risultano pienamente rispettate dal contratto di c/c il quale prevede identica capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori”, la non ha contrapposto alcuna argomentazione, Pt_1 né conferenti ragioni di dissenso, essendosi limitata a dedurre, senza confrontarsi con il caso di specie, che le clausole applicative della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi erano inficiate da nullità fino all'entrata in vigore della deliberazione del Pt_6
9 febbraio 2000, che ne aveva consentito la pattuizione a determinate condizioni, anche mediante l'adeguamento dei precedenti contratti di conto corrente.
Parimenti, la non ha enunciato le ragioni per le quali il Tribunale di Salerno, con Pt_1 riguardo alla “violazione della normativa antiusura”, avrebbe erroneamente sostenuto, nel condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che “il tasso di interesse debitore applicato nel corso del rapporto non risulta mai essere superiore al tasso-soglia risultante dalle rilevazioni trimestrali dei tassi di interessi globali medi, riferiti alla categoria delle aperture di credito, anche inserendo nel calcolo la commissione di massimo scoperto”, per poi rimarcare che, “anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti il consulente precisa 'per quanto attiene alla verifica dell'usura, non essendo stati ravvisati superamenti, si è ritenuto inutile svolgere la cd. 'doppia comparazione', la prima tra il TEG e il tasso soglia e la seconda tra la commissione di massimo scoperto
6 concretamente applicata e quella soglia, in quanto ininfluente ai fini dei risultati”, in tal modo non infirmando la motivazione del rigetto del motivo di opposizione relativo all'inosservanza dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996.
Inammissibile è anche il motivo di gravame con il quale la eccepisce Pt_1
l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle condizioni economiche dei rapporti di conto corrente, atteso che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno la qualificava come garante autonomo e non come mero fideiussore, avendone comportato il passaggio in giudicato per acquiescenza, ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., le precludeva in radice la proposizione di censure diverse da quelle relative alle violazione delle norme imperative contenute negli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, legge n. 108/1996.
Ammissibile, ma infondato è il motivo di gravame con il quale la denuncia la Pt_1 violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 161 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. per difetto di motivazione e di indicazione delle norme e dei principi applicabili nel caso di specie.
Al riguardo, occorre premettere che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto non rappresenta un dato meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi in funzione dell'intelligibilità della pronuncia e della comprensione delle argomentazioni alla stessa sottese, sicché la relativa mancanza ne determina la nullità nelle sole ipotesi in cui non siano ravvisabili gli elementi considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., per il quale la nullità non può essere mai dichiarata ove l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, ed in considerazione della circostanza che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 c.p.c., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a suo fondamento (cfr., ex plurimis, Cass. 10 novembre 2010,
n. 22845; Cass. ord. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. ord. 15 novembre 2019, n. 29721).
Pertanto, il vizio di motivazione e, con esso, la violazione del principio sancito dagli artt.
132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. sono configurabili quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione delle ragioni che hanno condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come si verifica quando costui si limiti a rinviare, genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza compiere alcuna esplicitazione al riguardo, né fornire una disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr., ex plurimis, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25866; Cass.
20 luglio 2012, n. 12664; Cass. ord. 14 febbraio 2020, n. 3819).
7 Peraltro, nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione e prospettazione delle parti, per essere necessaria e sufficiente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,
l'esposizione, in maniera concisa, ma logicamente adeguata, degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla decisione, dovendo ritenersi implicitamente disattese tutte le deduzioni e le tesi che, seppur non espressamente esaminate, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 20 novembre 2009, n.
24542; Cass. ord. 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. ord. 9 febbraio 2021, n. 3126).
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, ha incentrato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 850/2016 sulla qualificazione della Pt_1 come garante autonomo e, dunque, sull'inammissibilità delle contestazioni diverse da quelle in tema di anatocismo ed usura, sulla mancanza della prova della nullità della fideiussione omnibus per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, sull'assolvimento, da parte dell' , dell'onere di dimostrare l'esistenza del Controparte_3 credito azionato in via monitoria nonché sull'infondatezza delle doglianze relative alla violazione degli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, legge n. 108/1996, in tal modo enunciando compiutamente le ragioni, le disposizioni normative e i principi giuridici posti a fondamento della decisione, sicché non è configurabile alcuna inosservanza degli artt.
111 Cost., 132, comma 2, n. 4, 161 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Del pari infondato è il motivo di gravame con il quale la lamenta la violazione Pt_1 degli artt. 112, 113, 115 e 166 c.p.c., per non avere il giudice di prime cure accolto le sue istanze istruttorie, né acquisito in originale l'atto di fideiussione, né considerato l'incompleto deposito, da parte dell'istituto bancario, degli estratti conto scalari e, dunque, il mancato assolvimento dell'onere di comprovare l'azionata pretesa creditoria.
Ed invero, il Tribunale di Salerno, da un lato, ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla quale unico mezzo istruttorio, con l'atto introduttivo del giudizio Pt_1
e con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e, dall'altro, non era tenuto a disporre l'acquisizione dell'originale della fideiussione omnibus del 24 novembre 2011, avendo l' , al momento della costituzione in giudizio, attestato la Controparte_3 conformità ad esso della relativa copia informatica, ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies decreto legge n. 179/2012, convertito, con modifiche, nella legge n. 221/2012.
Inoltre, ad onta di quanto sostenuto dalla Quaranta, il Tribunale Salerno ha considerato che l' aveva prodotto, in relazione al “contratto di c/c di corrispondenza Controparte_3
n. 11033017 aperto il 7/5/2008 e stipulato per iscritto da ambo le parti …“, gli “estratti
8 conto scalari dal 30/6/2008 al 31/12/2014 con eccezione dei seguenti scalari mancanti
e/o incompleti degli elementi per il conteggio delle competenze: 3° trim. 2008, anno 2009 intero, 1° trim. 2010, 3° trim. 2011, 1°-2° trim. 2013” e, con riferimento al “contratto di conto anticipi su fatture n. 11033072 aperto il 7/5/2008 e stipulato per iscritto da ambo le parti …”, gli “estratti-conto scalari dal 30/6/2008 al 31/12/2011 con eccezione dei seguenti scalari mancanti e/o incompleti degli elementi per il conteggio delle competenze: anno 2010 intero, 1° trim. 2011”, ritenendo correttamente, tuttavia, che “la documentazione depositata è da ritenersi adeguata avendo consentito al nominato consulente, anche attraverso operazioni di raccordo, di rispondere ai quesiti”, anche in ragione della circostanza che “gli estratti conto mancanti rappresentano una minima parte rispetto alla durata del rapporto”, e, dunque, che l'istituto bancario aveva comprovato i fatti costitutivi del diritto di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Privo di fondamento è anche il motivo di gravame relativo alla nullità dei contratti di conto corrente e della fideiussione per mancanza della sottoscrizione dell' . Controparte_3
Ed infatti, con riguardo ai contratti di conto corrente ordinario n. 11033017 e di conto anticipi su fatture n. 11033072 del 7 maggio 2008, deve osservarsi che costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la mancata sottoscrizione dei documenti negoziali da parte dell'istituto bancario non ne determina, ex se, la nullità per difetto della forma scritta, ai sensi dell'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385/1993, trattandosi di un requisito che deve essere interpretato non in senso morfologico, ma funzionale, con riferimento, cioè, alla finalità di tutela del cliente effettivamente perseguita dalla norma.
Ne consegue che è sufficiente, ai fini del loro valido perfezionamento, che i contratti, come nel caso di specie, siano stati redatti per iscritto, ne sia stata consegnata una copia al cliente e vi sia la sua sottoscrizione, potendo il consenso dell'istituto di credito desumersi per facta concludentia e, dunque, anche dalla produzione in giudizio del documento negoziale (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 4 giugno 2018, n. 14243; Cass. ord. 6 giugno 2018,
n. 14646; Cass. ord. 18 giugno 2018, n. 16070; Cass. ord. 12 ottobre 2023, n. 28500).
La fideiussione omnibus del 24 novembre 2011, essendo stata concessa, tra gli altri, dalla mediante un atto unilaterale e non bilaterale, non poteva che essere firmava Pt_1 soltanto dai garanti, sicché non è in alcun modo configurabile una sua nullità per difetto di sottoscrizione da parte dell' . Controparte_3
Infondato è il motivo di gravame secondo cui il consulente tecnico d'ufficio avrebbe riconosciuto l'erroneità del calcolo degli interessi passivi da parte dell'istituto bancario, avendo rideterminato il suo credito da euro 180.978,22 ad euro 172.455,69.
9 In realtà, come evidenziato proprio dal consulente tecnico d'ufficio, la lieve riduzione dell'esposizione debitoria gravante sulla in forza dei contratti di conto Parte_5 corrente ordinario n. 11033017 e di conto anticipi su fatture n. 11033072 del 7 maggio
2008 è scaturita non da un'indebita applicazione degli interessi passivi da parte dell'
, ma dall'espunzione, in sede di ricostruzione dei rapporti bancari, della Controparte_3 commissione di massimo scoperto, giacché non determinata nelle modalità di calcolo.
Destituito di ogni fondamento, inoltre, è il motivo di gravame con il quale la Pt_1 lamenta che il Tribunale di Salerno non ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
Ed invero, due delle tre clausole dello schema elaborato dall' nel 2003 e censurate CP_9 dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per inosservanza della normativa antitrust (vale a dire l'art. 2, secondo cui “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”, e l'art. 8, per il quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) non sono contenute nell'atto di fideiussione del 24 novembre 2011, mentre la terza (l'art. 6, ai sensi del quale
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) è ivi riportata con una formulazione più favorevole al cliente, stabilendo comunque una determinata barriera temporale, quella dei trentasei mesi, entro cui il creditore era tenuto ad agire per il soddisfacimento del proprio diritto, con l'evidente conseguenza che la garanzia rilasciata in favore dell' non è neanche astrattamente in contrasto con l'art. 2, Controparte_3 comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
In ogni caso, quand'anche, in ipotesi, alcune delle clausole contenute nella fideiussione omnibus del 24 novembre 2011 fossero state identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' la al fine di invocare la nullità parziale CP_9 Pt_1 della garanzia prestata a beneficio dell' “ , avrebbe comunque dovuto Controparte_3 dedurre e dimostrare che gli istituti di credito applicavano le disposizioni negoziali stigmatizzate dalla Banca d'Italia in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
10 Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dalla essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'Italia per Pt_1 qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento amministrativo su cui è stata incentrata la doglianza della nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla “ nei confronti dell' , sicché, in Parte_5 Controparte_3 quanto tale, doveva essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c. per non averlo l'Autorità di Vigilanza “accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In realtà, la non ha in alcun modo prospettato, né, a fortiori, comprovato che le Pt_1 clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale aveva partecipato ed aderito l' , con la conseguenza Controparte_3 che, in ogni caso, sarebbero risultati carenti i presupposti per ritenere affetta da invalidità la garanzia personale concessa il 24 novembre 2011.
Infondato, infine, è il motivo di gravame con il quale la impugna la sentenza di Pt_1 primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno ha confermato il decreto ingiuntivo n. 850/2016 senza enunciare le ragioni del mancato recepimento delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che aveva rideterminato da euro 180.978,22 ad euro
172.455,69 il credito vantato dall' . Controparte_3
Ed invero, il Tribunale di Salerno, avendo correttamente ritenuto che la quale Pt_1 garante autonomo, era legittimata a dolersi soltanto della prefigurata violazione delle norme imperative di cui agli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, legge n. 108/1996, non poteva recepire le risultanze peritali nella parte in cui il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver escluso l'indebita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'usurarietà dei relativi tassi, aveva espunto dalla ricostruzione dei saldi dei rapporti di conto corrente la commissione di massimo scoperto sul ravvisato presupposto dell'indeterminatezza della sua base di calcolo, giacché tale vizio avrebbe potuto essere eccepito soltanto dalla “ . Parte_5
In sostanza, il Tribunale di Salerno, avendo accertato, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che le doglianze sollevate dalla in ordine alla Pt_1 violazione del divieto dell'anatocismo e alla pattuizione di tassi di interesse usurari erano
11 prive di fondamento, doveva necessariamente rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 850/2016, sebbene l'ausiliario, nell'evadere i quesiti sottopostigli con l'ordinanza istruttoria del 15/19 febbraio 2020, avesse eliminato dal calcolo dei saldi dei conti correnti le somme imputate alla a titolo di commissione di Parte_5 massimo scoperto e, di conseguenza, rideterminato da euro 180.978,22 ad euro 172.455,69 la sua esposizione debitoria nei confronti dell' . Controparte_3
Né, del resto, il giudice di prime cure era tenuto ad esplicitare i motivi per i quali, nonostante il consulente tecnico d'ufficio avesse ricalcolato nella minore somma di euro
172.455,69 il credito spettante all' , l'opposizione spiegata dalla Controparte_3 doveva essere integralmente rigettata con la conseguenziale conferma del Pt_1 decreto ingiuntivo n. 850/2016, essendo oltremodo evidente che tale decisione veniva determinata proprio dall'impossibilità, da parte del garante autonomo, di far valere eccezioni proponibili esclusivamente dal debitore.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come Pt_1 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ Controparte_7
, quale mandataria della “ , in euro 7.400,00 per compenso,
[...] Controparte_8 di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro
2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3803/2023 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato il 30 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della “ Parte_1 Controparte_7
, quale mandataria della “ , delle spese del secondo
[...] Controparte_8
12 grado del giudizio, che si liquidano in euro 7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro
2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
13
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via San Parte_1
Leonardo, n. 210, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Damiano Antonio Balestrieri, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via A. Balzico, n. 9; appellante
E CP_ 1. “ , con sede legale in Venezia-Mestre, alla via Parte_2
Terraglio, n. 63, cod. fisc. , in persona del Responsabile Credito Corporate P.IVA_1
CP e Ipotecario, dott.ssa quale mandataria della “ , Controparte_2 Parte_3 con sede legale in Venezia-Mestre, alla via Terraglio, n. 63, cod. fisc. P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimiliano Muni, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellata
2. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_3 cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_3 appellata contumace
1 NONCHE'
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via San. Controparte_4
Leonardo, n. 210, cod. fisc. , , nata a [...] C.F._2 Parte_4 il 26 agosto 1948 ed ivi residente, alla via San Leonardo, n. 210, cod. fisc.
; C.F._3 intimati ex art. 332, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3803/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento dei motivi di appello contenuti nel presente atto, riformare integralmente la sentenza N. 3803/2023 pubbl. il
15/09/2023, rep 4669/2023, resa nel giudizio N. 6030/2016 Rg inter partes dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile … notificata il 28/09/2023 e, per l'effetto, 1) dichiarare la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Costituzione, 132 e 161 cpc e 118 dist. att. cpc.; 2) dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex artt. 112, 113, 115 e 166 cod. proc. civ., nonché per mancanza e contraddittorietà, illogicità e apoditticità della motivazione;
3) e per l'effetto, in ogni caso, previa revoca integrale dell'opposto decreto ingiuntivo n.
850/2016, dichiarare non operativa la garanzia di fidejussione nei confronti dell'appellante per l'inosservanza delle condizioni di cui all'art. 1957 cod. civ da parte della Banca e per effetto della sentenza n. 41994 del 30.12.20121 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, nonché previa declaratoria di nullità delle clausole e/o condizioni illegittimamente applicate dalla Banca, così come in dettaglio illustrato ed in ragione delle risultanze della ctu, rideterminare i rapporti di dare e/o avere afferenti il c/c ordinario n.
000011033017 ed il conto anticipi n.000011033072, alla luce delle poste a credito da riconoscersi obbligatoriamente al correntista accertando l'effettivo Parte_5 saldo dei conti in oggetto e, per l'effetto, determinare il residuo importo a debito del correntista per come indicato dal ctu e, di conseguenza, a carico del fideiussore, odierna appellante;
4) condannare l'appellata al pagamento di spese e competenze CP_5 dei due gradi di giudizio con ogni conseguenza in merito alla soccombenza”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via preliminare, dichiarare l'appello improcedibile in quanto a contraddittorio non integro e/o comunque inammissibile per tutto quanto illustrato ai punti sub II) e III) che precedono;
- in subordine, rigettarlo nel merito siccome destituito di fondamento in fatto ed in diritto e, 2 comunque, non provato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3803/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nei riuniti giudizi n. 6030/2016, n. 6144/2016 e n. 6145/2016 RGC, rispettivamente promossi da , e , quali garanti della Parte_1 Controparte_4 Parte_4 Pt_5
, nei confronti dell' , ex art. 645 c.p.c., con atti di citazione notificati
[...] Controparte_3
(dalla prima) il 7 giugno 2016 e (dai restanti due) l'8 giugno 2016, così provvedeva: 1) rigettava le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n. 850/2016, emesso su ricorso spiegato dall' per ottenere dalla e dai garanti Controparte_3 Parte_5
, , e il pagamento Controparte_4 Parte_4 Controparte_6 Parte_1 della somma di euro 180.978,22, di cui euro 58.526,74 per il saldo passivo del rapporto di conto corrente ordinario n. 11033017 del 7 maggio 2008 ed euro 122.451,48 per il saldo passivo del rapporto di conto anticipi su fatture n. 11033072 del 7 maggio 2008, oltre interessi moratori ai tassi convenzionali dall'1 gennaio 2016 al soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore della “ , intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito Controparte_5 azionato in via monitoria dall' , ex art. 111, comma 3, c.p.c.; 3) poneva Controparte_3 definitivamente a carico degli opponenti le spese delle consulenza tecnica d'ufficio; 4) compensava le spese di lite tra gli opponenti e l' “ . Controparte_3
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Pt_1 notificato il 30 ottobre 2023, assumendo che: - la decisione di primo grado era nulla per violazione degli art. 111 Cost., 132 e 161 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att., essendo affetta da carenza di motivazione nonché di indicazione delle norme e dei principi applicabili nel caso di specie;
- il giudice di prime, in violazione degli artt. 112, 113, 115
e 166 c.p.c., non aveva ammesso i mezzi istruttori articolati dall'opponente, né acquisito in originale l'atto di fideiussione, né considerato l'incompleto deposito, da parte dell'istituto bancario, degli estratti conto scalari e, dunque, il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare la fondatezza dell'azionata pretesa creditoria, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente la produzione del mero saldaconto;
- sia i contratti di conto corrente, sia l'atto di fideiussione erano nulli, giacché privi della sottoscrizione dell'istituto bancario;
- il consulente tecnico d'ufficio aveva riconosciuto l'erroneità del conteggio degli interessi da parte dell'istituto bancario, avendo rideterminato il saldo a suo credito da euro 180.978,22 ad euro 172.455,69; - le clausole applicative della
3 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi erano nulle, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., almeno fino all'entrata in vigore della deliberazione del 9 febbraio 2000, Pt_6 che ne aveva consentito la pattuizione a determinate condizioni, anche mediante l'adeguamento dei precedenti contratti di conto corrente;
- il ricalcolo dei tassi di interesse e delle commissioni applicati dall'istituto bancario comprovava la violazione dell'art. 2 legge n. 108/1996; - le condizioni economiche dei rapporti di conto corrente e, in particolare, la commissione di massimo scoperto non erano determinate, né determinabili, con la conseguenziale nullità delle relative clausole, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ.; - il giudice di primo grado aveva errato nel non dichiarare la nullità parziale della fideiussione alla luce del principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, avendo ritenuto che l'opponente non avesse assolto l'onere della prova, nonostante la pronuncia di legittimità fosse intervenuta quanto la fase istruttoria era terminata e la causa non fosse stata rimessa sul ruolo per consentirle di fornire elementi a tal fine rilevanti;
- il Tribunale di Salerno aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 850/2016 senza enunciare le ragioni per le quali aveva inteso discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, che aveva rideterminato da euro
180.978,22 ad euro 172.455,69 il credito vantato dall'istituto bancario.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 15 febbraio 2024, la “
[...]
, quale mandataria della “ , già Controparte_7 Controparte_8 CP_5
, eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'appello, per non essere stato
[...] proposto nei confronti dell' , sebbene l'istituto bancario non fosse stato Controparte_3 estromesso dal processo, l'inammissibilità dei motivi per violazione dell'art. 342, comma
1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la loro infondatezza.
La causa, nella quale l' ” , sebbene regolarmente evocata dalla a Controparte_3 Pt_1 seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio dell'11/18 aprile 2024, restava contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 17 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 25 agosto/25 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Inammissibili, ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c., sono i motivi di gravame con i quali la lamenta, sulla base argomentazioni di carattere generale, la nullità della Pt_1 clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la loro usurarietà, senza
4 confutare le ragioni addotte dal giudice di primo grado per escludere la violazione degli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, legge n. 108/1996.
Ed invero, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle articolate dall'appellante per incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una decisione separabili dalle ragioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, vale a dire nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva espletata dall'appellato, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo a tal fine sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, giacché è necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 27 settembre 2016, n.
18932; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).
L'art. 342, comma 1, c.p.c., in sostanza, non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., ex ceteris, Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21336).
In definitiva, l'art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
5 che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Nella fattispecie de qua agitur, alla motivazione con la quale il Tribunale di Salerno, nel ritenere “infondate … le censure inerenti la violazione del divieto di anatocismo ex art.
1283 c.c.”, ha osservato che “il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 11033017 risulta aperto il 7/5/2008, il contratto di conto anticipi su fatture n. 11033072 risulta aperto il 7/5/2008; entrambi sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 Febbraio 2000 la quale ha reso legittima la pratica di produzione di interessi su interessi purché: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE
- tasso annuo effettivo che tenga conto dell'anatocismo; b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente. Tali condizioni risultano pienamente rispettate dal contratto di c/c il quale prevede identica capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori”, la non ha contrapposto alcuna argomentazione, Pt_1 né conferenti ragioni di dissenso, essendosi limitata a dedurre, senza confrontarsi con il caso di specie, che le clausole applicative della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi erano inficiate da nullità fino all'entrata in vigore della deliberazione del Pt_6
9 febbraio 2000, che ne aveva consentito la pattuizione a determinate condizioni, anche mediante l'adeguamento dei precedenti contratti di conto corrente.
Parimenti, la non ha enunciato le ragioni per le quali il Tribunale di Salerno, con Pt_1 riguardo alla “violazione della normativa antiusura”, avrebbe erroneamente sostenuto, nel condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che “il tasso di interesse debitore applicato nel corso del rapporto non risulta mai essere superiore al tasso-soglia risultante dalle rilevazioni trimestrali dei tassi di interessi globali medi, riferiti alla categoria delle aperture di credito, anche inserendo nel calcolo la commissione di massimo scoperto”, per poi rimarcare che, “anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti il consulente precisa 'per quanto attiene alla verifica dell'usura, non essendo stati ravvisati superamenti, si è ritenuto inutile svolgere la cd. 'doppia comparazione', la prima tra il TEG e il tasso soglia e la seconda tra la commissione di massimo scoperto
6 concretamente applicata e quella soglia, in quanto ininfluente ai fini dei risultati”, in tal modo non infirmando la motivazione del rigetto del motivo di opposizione relativo all'inosservanza dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996.
Inammissibile è anche il motivo di gravame con il quale la eccepisce Pt_1
l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle condizioni economiche dei rapporti di conto corrente, atteso che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno la qualificava come garante autonomo e non come mero fideiussore, avendone comportato il passaggio in giudicato per acquiescenza, ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., le precludeva in radice la proposizione di censure diverse da quelle relative alle violazione delle norme imperative contenute negli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, legge n. 108/1996.
Ammissibile, ma infondato è il motivo di gravame con il quale la denuncia la Pt_1 violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 161 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. per difetto di motivazione e di indicazione delle norme e dei principi applicabili nel caso di specie.
Al riguardo, occorre premettere che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto non rappresenta un dato meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi in funzione dell'intelligibilità della pronuncia e della comprensione delle argomentazioni alla stessa sottese, sicché la relativa mancanza ne determina la nullità nelle sole ipotesi in cui non siano ravvisabili gli elementi considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., per il quale la nullità non può essere mai dichiarata ove l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, ed in considerazione della circostanza che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 c.p.c., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a suo fondamento (cfr., ex plurimis, Cass. 10 novembre 2010,
n. 22845; Cass. ord. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. ord. 15 novembre 2019, n. 29721).
Pertanto, il vizio di motivazione e, con esso, la violazione del principio sancito dagli artt.
132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. sono configurabili quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione delle ragioni che hanno condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come si verifica quando costui si limiti a rinviare, genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza compiere alcuna esplicitazione al riguardo, né fornire una disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr., ex plurimis, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25866; Cass.
20 luglio 2012, n. 12664; Cass. ord. 14 febbraio 2020, n. 3819).
7 Peraltro, nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione e prospettazione delle parti, per essere necessaria e sufficiente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,
l'esposizione, in maniera concisa, ma logicamente adeguata, degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla decisione, dovendo ritenersi implicitamente disattese tutte le deduzioni e le tesi che, seppur non espressamente esaminate, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 20 novembre 2009, n.
24542; Cass. ord. 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. ord. 9 febbraio 2021, n. 3126).
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, ha incentrato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 850/2016 sulla qualificazione della Pt_1 come garante autonomo e, dunque, sull'inammissibilità delle contestazioni diverse da quelle in tema di anatocismo ed usura, sulla mancanza della prova della nullità della fideiussione omnibus per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, sull'assolvimento, da parte dell' , dell'onere di dimostrare l'esistenza del Controparte_3 credito azionato in via monitoria nonché sull'infondatezza delle doglianze relative alla violazione degli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, legge n. 108/1996, in tal modo enunciando compiutamente le ragioni, le disposizioni normative e i principi giuridici posti a fondamento della decisione, sicché non è configurabile alcuna inosservanza degli artt.
111 Cost., 132, comma 2, n. 4, 161 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Del pari infondato è il motivo di gravame con il quale la lamenta la violazione Pt_1 degli artt. 112, 113, 115 e 166 c.p.c., per non avere il giudice di prime cure accolto le sue istanze istruttorie, né acquisito in originale l'atto di fideiussione, né considerato l'incompleto deposito, da parte dell'istituto bancario, degli estratti conto scalari e, dunque, il mancato assolvimento dell'onere di comprovare l'azionata pretesa creditoria.
Ed invero, il Tribunale di Salerno, da un lato, ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla quale unico mezzo istruttorio, con l'atto introduttivo del giudizio Pt_1
e con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e, dall'altro, non era tenuto a disporre l'acquisizione dell'originale della fideiussione omnibus del 24 novembre 2011, avendo l' , al momento della costituzione in giudizio, attestato la Controparte_3 conformità ad esso della relativa copia informatica, ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies decreto legge n. 179/2012, convertito, con modifiche, nella legge n. 221/2012.
Inoltre, ad onta di quanto sostenuto dalla Quaranta, il Tribunale Salerno ha considerato che l' aveva prodotto, in relazione al “contratto di c/c di corrispondenza Controparte_3
n. 11033017 aperto il 7/5/2008 e stipulato per iscritto da ambo le parti …“, gli “estratti
8 conto scalari dal 30/6/2008 al 31/12/2014 con eccezione dei seguenti scalari mancanti
e/o incompleti degli elementi per il conteggio delle competenze: 3° trim. 2008, anno 2009 intero, 1° trim. 2010, 3° trim. 2011, 1°-2° trim. 2013” e, con riferimento al “contratto di conto anticipi su fatture n. 11033072 aperto il 7/5/2008 e stipulato per iscritto da ambo le parti …”, gli “estratti-conto scalari dal 30/6/2008 al 31/12/2011 con eccezione dei seguenti scalari mancanti e/o incompleti degli elementi per il conteggio delle competenze: anno 2010 intero, 1° trim. 2011”, ritenendo correttamente, tuttavia, che “la documentazione depositata è da ritenersi adeguata avendo consentito al nominato consulente, anche attraverso operazioni di raccordo, di rispondere ai quesiti”, anche in ragione della circostanza che “gli estratti conto mancanti rappresentano una minima parte rispetto alla durata del rapporto”, e, dunque, che l'istituto bancario aveva comprovato i fatti costitutivi del diritto di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Privo di fondamento è anche il motivo di gravame relativo alla nullità dei contratti di conto corrente e della fideiussione per mancanza della sottoscrizione dell' . Controparte_3
Ed infatti, con riguardo ai contratti di conto corrente ordinario n. 11033017 e di conto anticipi su fatture n. 11033072 del 7 maggio 2008, deve osservarsi che costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la mancata sottoscrizione dei documenti negoziali da parte dell'istituto bancario non ne determina, ex se, la nullità per difetto della forma scritta, ai sensi dell'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385/1993, trattandosi di un requisito che deve essere interpretato non in senso morfologico, ma funzionale, con riferimento, cioè, alla finalità di tutela del cliente effettivamente perseguita dalla norma.
Ne consegue che è sufficiente, ai fini del loro valido perfezionamento, che i contratti, come nel caso di specie, siano stati redatti per iscritto, ne sia stata consegnata una copia al cliente e vi sia la sua sottoscrizione, potendo il consenso dell'istituto di credito desumersi per facta concludentia e, dunque, anche dalla produzione in giudizio del documento negoziale (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 4 giugno 2018, n. 14243; Cass. ord. 6 giugno 2018,
n. 14646; Cass. ord. 18 giugno 2018, n. 16070; Cass. ord. 12 ottobre 2023, n. 28500).
La fideiussione omnibus del 24 novembre 2011, essendo stata concessa, tra gli altri, dalla mediante un atto unilaterale e non bilaterale, non poteva che essere firmava Pt_1 soltanto dai garanti, sicché non è in alcun modo configurabile una sua nullità per difetto di sottoscrizione da parte dell' . Controparte_3
Infondato è il motivo di gravame secondo cui il consulente tecnico d'ufficio avrebbe riconosciuto l'erroneità del calcolo degli interessi passivi da parte dell'istituto bancario, avendo rideterminato il suo credito da euro 180.978,22 ad euro 172.455,69.
9 In realtà, come evidenziato proprio dal consulente tecnico d'ufficio, la lieve riduzione dell'esposizione debitoria gravante sulla in forza dei contratti di conto Parte_5 corrente ordinario n. 11033017 e di conto anticipi su fatture n. 11033072 del 7 maggio
2008 è scaturita non da un'indebita applicazione degli interessi passivi da parte dell'
, ma dall'espunzione, in sede di ricostruzione dei rapporti bancari, della Controparte_3 commissione di massimo scoperto, giacché non determinata nelle modalità di calcolo.
Destituito di ogni fondamento, inoltre, è il motivo di gravame con il quale la Pt_1 lamenta che il Tribunale di Salerno non ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
Ed invero, due delle tre clausole dello schema elaborato dall' nel 2003 e censurate CP_9 dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per inosservanza della normativa antitrust (vale a dire l'art. 2, secondo cui “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”, e l'art. 8, per il quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) non sono contenute nell'atto di fideiussione del 24 novembre 2011, mentre la terza (l'art. 6, ai sensi del quale
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) è ivi riportata con una formulazione più favorevole al cliente, stabilendo comunque una determinata barriera temporale, quella dei trentasei mesi, entro cui il creditore era tenuto ad agire per il soddisfacimento del proprio diritto, con l'evidente conseguenza che la garanzia rilasciata in favore dell' non è neanche astrattamente in contrasto con l'art. 2, Controparte_3 comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
In ogni caso, quand'anche, in ipotesi, alcune delle clausole contenute nella fideiussione omnibus del 24 novembre 2011 fossero state identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' la al fine di invocare la nullità parziale CP_9 Pt_1 della garanzia prestata a beneficio dell' “ , avrebbe comunque dovuto Controparte_3 dedurre e dimostrare che gli istituti di credito applicavano le disposizioni negoziali stigmatizzate dalla Banca d'Italia in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
10 Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dalla essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'Italia per Pt_1 qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento amministrativo su cui è stata incentrata la doglianza della nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla “ nei confronti dell' , sicché, in Parte_5 Controparte_3 quanto tale, doveva essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c. per non averlo l'Autorità di Vigilanza “accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In realtà, la non ha in alcun modo prospettato, né, a fortiori, comprovato che le Pt_1 clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale aveva partecipato ed aderito l' , con la conseguenza Controparte_3 che, in ogni caso, sarebbero risultati carenti i presupposti per ritenere affetta da invalidità la garanzia personale concessa il 24 novembre 2011.
Infondato, infine, è il motivo di gravame con il quale la impugna la sentenza di Pt_1 primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno ha confermato il decreto ingiuntivo n. 850/2016 senza enunciare le ragioni del mancato recepimento delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che aveva rideterminato da euro 180.978,22 ad euro
172.455,69 il credito vantato dall' . Controparte_3
Ed invero, il Tribunale di Salerno, avendo correttamente ritenuto che la quale Pt_1 garante autonomo, era legittimata a dolersi soltanto della prefigurata violazione delle norme imperative di cui agli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, legge n. 108/1996, non poteva recepire le risultanze peritali nella parte in cui il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver escluso l'indebita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'usurarietà dei relativi tassi, aveva espunto dalla ricostruzione dei saldi dei rapporti di conto corrente la commissione di massimo scoperto sul ravvisato presupposto dell'indeterminatezza della sua base di calcolo, giacché tale vizio avrebbe potuto essere eccepito soltanto dalla “ . Parte_5
In sostanza, il Tribunale di Salerno, avendo accertato, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che le doglianze sollevate dalla in ordine alla Pt_1 violazione del divieto dell'anatocismo e alla pattuizione di tassi di interesse usurari erano
11 prive di fondamento, doveva necessariamente rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 850/2016, sebbene l'ausiliario, nell'evadere i quesiti sottopostigli con l'ordinanza istruttoria del 15/19 febbraio 2020, avesse eliminato dal calcolo dei saldi dei conti correnti le somme imputate alla a titolo di commissione di Parte_5 massimo scoperto e, di conseguenza, rideterminato da euro 180.978,22 ad euro 172.455,69 la sua esposizione debitoria nei confronti dell' . Controparte_3
Né, del resto, il giudice di prime cure era tenuto ad esplicitare i motivi per i quali, nonostante il consulente tecnico d'ufficio avesse ricalcolato nella minore somma di euro
172.455,69 il credito spettante all' , l'opposizione spiegata dalla Controparte_3 doveva essere integralmente rigettata con la conseguenziale conferma del Pt_1 decreto ingiuntivo n. 850/2016, essendo oltremodo evidente che tale decisione veniva determinata proprio dall'impossibilità, da parte del garante autonomo, di far valere eccezioni proponibili esclusivamente dal debitore.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come Pt_1 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ Controparte_7
, quale mandataria della “ , in euro 7.400,00 per compenso,
[...] Controparte_8 di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro
2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3803/2023 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato il 30 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della “ Parte_1 Controparte_7
, quale mandataria della “ , delle spese del secondo
[...] Controparte_8
12 grado del giudizio, che si liquidano in euro 7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro
2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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