Art. 41. (Modifica all'articolo 4 della legge
28 ottobre 1999, n. 410) 1. All' articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 , il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540 , 2543 , 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attivita' produttive".
2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 , ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 , cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attivita' produttive provvede alla ricostituzione degli organi tenendo conto delle opportune professionalita' tecniche ed amministrative.
Note all' art. 41:
- La legge 28 ottobre 1999, n. 410 reca: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari". L'art. 4, come modificato della legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 4 (Vigilanza). - I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all' art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all' art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 . Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'art. 11.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540 , 2543 , 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attivita' produttive.".
- Gli articoli 2540 , 2543 , 2544 e 3545 del codice civile cosi' recitano:
"Art. 2540 (Insolvenza). - Qualora le attivita' della societa', anche se questa e' in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa [disp.
att. c.c. 105].
Sono tuttavia soggette al fallimento le societa' cooperative che hanno per oggetto un'attivita' commerciale [c.c. 2195], salve le disposizioni delle leggi speciali.".
"Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso di irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa' a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' governativa puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' governativa [c.c. 2542].
Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita' governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale [c.c. 2516], o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese [c.c. 2188, 2511]. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori [c.c. 2542].
Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori). - In caso d'irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa, l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo' chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2516, 2542].".
- Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 reca: "Ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.".
- La legge 17 aprile 1956, n. 561 reca: "Ratifica ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 , di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.".
28 ottobre 1999, n. 410) 1. All' articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 , il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540 , 2543 , 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attivita' produttive".
2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 , ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 , cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attivita' produttive provvede alla ricostituzione degli organi tenendo conto delle opportune professionalita' tecniche ed amministrative.
Note all' art. 41:
- La legge 28 ottobre 1999, n. 410 reca: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari". L'art. 4, come modificato della legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 4 (Vigilanza). - I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all' art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all' art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 . Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'art. 11.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540 , 2543 , 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attivita' produttive.".
- Gli articoli 2540 , 2543 , 2544 e 3545 del codice civile cosi' recitano:
"Art. 2540 (Insolvenza). - Qualora le attivita' della societa', anche se questa e' in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa [disp.
att. c.c. 105].
Sono tuttavia soggette al fallimento le societa' cooperative che hanno per oggetto un'attivita' commerciale [c.c. 2195], salve le disposizioni delle leggi speciali.".
"Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso di irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa' a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' governativa puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' governativa [c.c. 2542].
Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita' governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale [c.c. 2516], o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese [c.c. 2188, 2511]. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori [c.c. 2542].
Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori). - In caso d'irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa, l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo' chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2516, 2542].".
- Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 reca: "Ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.".
- La legge 17 aprile 1956, n. 561 reca: "Ratifica ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 , di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.".