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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/12/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 4802/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 02/08/2025,
da e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
DA PA
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. Hanno altresì chiesto che, decorso il termine di legge,
venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
28/11/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
18/11/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4802/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a IT TO (TV) il 23/07/1981, e C.F._1
(CF: ), n. a IT TO (TV) il Parte_2 C.F._2
02/01/1976 , che hanno contratto matrimonio il 03/09/2005 a IT
TO (TV), atto trascritto al n. 38, parte II, Serie A, anno 2005,
del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. I figli minorenni , , e vengono affidati Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre quale genitore collocatario.
2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente su tutte le altre questioni.
I genitori si impegnano a concordare la linea educativa e ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per i figli,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
In particolare, saranno congiunte le decisioni riguardanti la salute
(visite specialistiche, esami, interventi chirurgici, ecc.),
l'istruzione (tipo di scuola, sedi, tempo integrato, ripetizioni,
viaggi e gite di studio, ecc.), l'educazione (scelte religiose,
sportive, culturali, viaggi all'estero, ecc.), le attività
extrascolastiche e le scelte esistenziali (luogo di residenza abituale, ecc.).
3. Il padre potrà sentire e vedere i figli e Per_1 Per_2 Per_3
quando lo voglia e potrà tenerli con sé con i seguenti tempi Per_4
e modalità, tenuto conto che i figli e frequentano la Per_3 Per_4
scuola anche il sabato mattina a settimane alterne:
ogni settimana
- dalle ore 18.00 del lunedì alle ore 8.00 del martedì seguente con cena e pernottamento presso la residenza paterna;
- dalle ore 18.00 del giovedì alle ore 8.00 del venerdì seguente con cena e pernottamento presso la residenza paterna;
due fine settimana al mese consecutivi - dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18.30 della domenica con pernottamenti il venerdì sera il sabato sera;
un tanto al fine di consentire a ciascun genitore di rimanere anche con i figli e almeno un sabato mattina ogni quattro Per_3 Per_4
settimane, posto che gli stessi frequentano la scuola anche il sabato mattina a settimane alterne.
Il padre andrà a prendere i figli presso la residenza materna o presso l'abitazione dei nonni materni o presso la scuola o presso le sedi delle attività sportive e li riaccompagnerà presso la casa familiare o a scuola.
Un tanto, compatibilmente con le prioritarie esigenze (scolastiche e ricreative), con lo stato di salute dei figli e con gli impegni lavorativi dei genitori e salvi diversi accordi che occasionalmente dovessero intervenire tra i genitori stessi.
In merito alle vacanze natalizie e pasquali, i genitori concordano di suddividere il tempo che trascorreranno con i figli in egual misura.
In particolare, i figli trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di Natale o di Pasqua con un genitore sino alle ore 10 del giorno successivo e il giorno di Natale o il giorno di Pasqua con l'altro genitore sino alle ore 10 del giorno successivo.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di 15
giorni con ciascun genitore, periodo che verrà stabilito di comune accordo, con congruo anticipo e possibilmente entro il 30 aprile di ogni anno, tenendo conto del preminente interesse dei figli minorenni e delle disponibilità lavorative dei genitori. Eventuali viaggi, sia in Italia che all'estero, verranno previamente comunicati all'altro genitore.
I genitori concordano che nel periodo estivo i figli frequenteranno il Grest.
In occasione di compleanni, comunioni, cresime, eventi sportivi e scolastici e altri eventi importanti per la vita dei figli potranno essere presenti entrambi i genitori, previo accordo.
Ciascun genitore potrà chiamare telefonicamente o con altro dispositivo elettronico i figli quando si trovano con l'altro genitore senza vincoli di orario.
I genitori si impegnano ad aiutarsi reciprocamente nell'accudimento dei figli qualora insorgessero impegni inderogabili, ferma restando la disponibilità anche dei nonni materni a supportarli.
Eventuali cambiamenti di orario/giorni rispetto a quanto stabilito dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori.
4. Il padre corrisponderà per il mantenimento dei figli, sino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti, il complessivo assegno di mantenimento mensile di € 580,00 (€ 145,00
per ciascuno di essi), da corrispondersi in via anticipata al domicilio della madre per dodici mensilità entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c dalla stessa indicato, somma che sarà soggetta annualmente a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, con prima decorrenza dal mese di agosto 2026.
Tale somma è stata concordata anche in considerazione della circostanza che la madre, con il consenso del padre, continuerà a percepire, in via esclusiva, l'assegno unico per i figli, pari attualmente ad € 1.185,40 mensili, e della ripartizione dei tempi che i figli trascorreranno con ciascun genitore.
5. I genitori concordano che le spese straordinarie sostenute per i figli (mediche, odontoiatriche, scolastiche, extrascolastiche,
sportive, ludiche, ecc.), come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Treviso, che dichiarano di ben conoscere, verranno tutte previamente concordate tra i genitori stessi, in deroga al Protocollo
medesimo (punto c e punto d), e divise al 50%.
6. La casa familiare sita in Vittorio Veneto (TV), Via Pasubio, 17,
composta da un fabbricato ad uso abitazione con annesso ripostiglio e area scoperta, catastalmente distinta in Comune di Vittorio Veneto,
Sez. H, FG 5, MN 499 sub 4, Cat. A/3 e MN 499 sub 3 (eretti su porzione del MN 499 FG 81 del C.T.), acquistata in regime di comunione dei beni, resterà assegnata alla moglie con quanto la arreda, la quale continuerà ad abitarvi con i figli.
7. I coniugi concordano che tutte le spese ordinarie relative alla casa familiare verranno sostenute dalla moglie assegnataria,
compreso il costo delle assicurazioni sulla casa, mentre eventuali spese straordinarie verranno divise al 50%.
8. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
9. I coniugi si impegnano per il futuro ad aiutarsi e sostenersi per il bene dei figli qualora si presentassero difficoltà da entrambe le parti.
10. I coniugi si rilasciano sin da ora il reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minorenni. Voglia altresì prendere atto che:
1. i coniugi concordano di ripartire al 50% le agevolazioni fiscali
(consistenti in detrazioni IRPEF) derivanti dalla ristrutturazione della casa familiare di proprietà di entrambi, quantificate in complessivi € 17.317,20, importo così determinato:
a) agevolazione fiscale di cui beneficerà dall'anno Parte_2
2025:
- anno 2025 € 715,00 x 1 = € 715,00
- dal 2025 per n. 4 anni € 1.248,95 x 4 = € 4.995,80
- dal 2025 per n. 5 anni € 2.049,55 x 5 = € 10.247,75
- dal 2025 per n. 6 anni € 134,15 x 6 = € 804,90
per un totale di € 16.763,45
b) agevolazione fiscale di cui beneficerà Parte_1
dall'anno 2025:
- anno 2025 € 423,50 x 1 = € 423,50
- dal 2025 per n. 5 anni € 26,05 x 5 = € 130,25
per un totale di € 553,75
e quindi complessivamente € 17.317,20.
2. Le parti concordano che, al termine di ciascun anno,
[...]
verserà a la somma corrispondente alla Parte_2 Parte_1
quota di agevolazione fiscale ad ella spettante (ovvero € 2.073,83
per l'anno 2025, € 1.716,33, per l'anno 2026, € 1.716,33 per l'anno
2027, € 1.716,33 per l'anno 2028, € 1.091,85 per l'anno 2029 ed €
67,08 per l'anno 2030) detratta la somma corrispondente alla quota di agevolazione fiscale beneficiata da e spettante Parte_1
a (€ 224,78 per l'anno 2025, € 13,03 per l'anno Parte_2 2026, € 13,03 per l'anno 2027, € 13,03 per l'anno 2028 ed € 13,03
per l'anno 2029).
Le spese legali del presente giudizio verranno sostenute congiuntamente dai coniugi.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di IT TO
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 16/12/2025.
Il presidente rel. ed est.
dott.ssa Susanna Menegazzi