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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice IR JO, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
16275/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata rappresentato e difeso dagli avv.ti spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. GO CO e SE EL RE.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 20/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'8/11/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che il ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento a decorrere dal gennaio 2025, nonché dei requisiti sanitari necessari per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal gennaio 2025,
e dei requisiti sanitari necessari per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite vanno compensate per metà, essendo il riconoscimento del requisito sanitario richiesto per fruire dell'indennità di accompagnamento successivo al deposito del ricorso in opposizione (8/11/2024), mentre la restante metà va posta a carico dell' e liquidata in dispositivo con distrazione in favore degli avv.ti CP_1
GO CO e SE EL RE, dichiaratisi antistatari.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal gennaio 2025, nonché dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione dei restanti CP_1
due terzi che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore degli avv.ti GO CO e SE EL RE, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 21/10/2025
IL GIUDICE
IR JO
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice IR JO, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
16275/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata rappresentato e difeso dagli avv.ti spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. GO CO e SE EL RE.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 20/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'8/11/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che il ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento a decorrere dal gennaio 2025, nonché dei requisiti sanitari necessari per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal gennaio 2025,
e dei requisiti sanitari necessari per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite vanno compensate per metà, essendo il riconoscimento del requisito sanitario richiesto per fruire dell'indennità di accompagnamento successivo al deposito del ricorso in opposizione (8/11/2024), mentre la restante metà va posta a carico dell' e liquidata in dispositivo con distrazione in favore degli avv.ti CP_1
GO CO e SE EL RE, dichiaratisi antistatari.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal gennaio 2025, nonché dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione dei restanti CP_1
due terzi che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore degli avv.ti GO CO e SE EL RE, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 21/10/2025
IL GIUDICE
IR JO