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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6103/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, in persona del titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Marostica (VI), Piazza Castello 46, presso e nello studio P.IVA_1
dell'Avv. LAURA GIACOBBO, giusta mandato allegato alla costituzione di nuovo difensore, in quanto subentrato all'Avv. PESCARINI FERDINANDO a seguito di rinuncia al mandato depositato in atti in data
28.5.2024
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
, società elettivamente domiciliata in Padova (PD), Via Berchet 9, presso e nello studio P.IVA_2
dell'Avv. EMANUELE SCIERI del Foro di Padova, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Vendita di cose mobili.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: denegarsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sulla base del reso del quale la documentazione prodotta costituisce quantomeno un principio di prova scritta;
accertare l'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto di distribuzione del prodotto eseguito da e la conclusione del patto accessorio di esclusiva a favore di CP_2 Pt_2 accertare e dichiarare che il recesso da parte di all'accordo di distribuzione con patto di CP_2 esclusiva è avvenuto in violazione del principio generale della congruità del preavviso, in presenza di un accordo concluso - come nel caso di e di L.C.M. di - a tempo indeterminato;
CP_2 Parte_1 per effetto della violazione delle norme sui contratti a tempo indeterminato, e accertata quindi sia la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale qualora nei fatti descritti questa possa ravvisarsi, condannare al pagamento della somma di € 31.250,00 a titolo di risarcimento dei CP_2 conseguenti danni sofferti dall'attrice oltre agli interessi dal fatto fino alla data dell'effettivo saldo, o della maggior o minor somma che risulterà di giustizia, da calcolarsi anche in via equitativa, oltre alla somma di € 15.000,00 pari al reso merce (600,00 grammi) non accreditato alla opponente e non opportunamente decurtato dalla somma azionata con la procedura monitoria;
accertarsi la compensazione sia legale che giudiziale delle somme richieste reciprocamente in causa dalle parti;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, reietta ogni diversa eccezione e domanda formulata ex adverso, condannarsi
[...]
al pagamento di € 32.023,78 atteso il mancato pagamento delle forniture di vendita sottese Parte_1 alla richiesta monitoria, con condanna a spese, diritti ed onorari di causa in favore di Controparte_1
come da nota spese allegata”.
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1901/2023 del 19.10.2023 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva ingiunto il pagamento di € 32.023,78 per il saldo del prezzo della fornitura di diamanti industriali. L'opponente esponeva: di concluso con un accordo per la commercializzazione Controparte_1
in via esclusiva di diamanti industriali, individuando in particolare due clienti, Parte_3
Manifatture GA s.r.l., i quali tuttavia dal novembre 2022 intrattenevano rapporti direttamente con la pagina 2 di 6 società distributrice;
che siffatta interruzione del rapporto, essendo a tempo indeterminato, era possibile solo rispettando un congruo preavviso di tre mesi, in defectu essendo la controparte tenuta a corrispondere il corrispondente guadagno trimestrale, atteso nella misura di € 31.250,00 pro quota; che inoltre dovevano essere corrisposti anche € 15.000,00 in ragione del reso di 600 grammi di merce da parte di un cliente. Chiedeva dunque che venisse accertata la conclusione tra le parti di un contratto di distribuzione con patto di esclusiva e il recesso illegittimamente esercitato da Controparte_1
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma complessiva di €
[...]
46.250,00 previa compensazione delle reciproche poste creditorie.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, replicava: che Controparte_1 CP_1
tra le parti era stato concluso un contratto di compravendita e non di distribuzione o agenzia, poiché in tal caso sarebbe stato concordato il versamento di una provvigione e la stipulazione sarebbe avvenuta per iscritto, anche perchè i beni oggetto dell'accordo erano coperti da brevetto industriale;
che il rapporto commerciale non era proseguito in ragione dei crediti maturati sia nei confronti di sia Pt_1
nei confronti della società di cui era legale rappresentante il marito di , ossia Parte_1
Microdiamond s.a.s.; che con riguardo al reso di 600,00 grammi di merce era già stato restituito il controvalore di € 7.869,00 per cui nulla era più dovuto;
che la controparte non aveva contestato l'esistenza né l'entità del credito monitorio. chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione CP_1
avversaria, la conferma del provvedimento monitorio e la condanna della controparte sia al pagamento di € 32.023,78, sia al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dopo il deposito dell'atto di citazione, il procuratore attoreo rinunciava al mandato difensivo, per cui solo la parte opposta depositava le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice da un lato accoglieva l'istanza svolta dalla società convenuta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, mentre dall'altro lato rigettava l'istanza di rimessione in termini formulata dal nuovo difensore medio tempore costituitosi in rappresentanza dell'impresa opponente e dichiarava inammissibile la documentazione dallo stesso prodotta tardivamente in giudizio. Rigettate le istanze di istruttoria orale proposte dalla parte opposta, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie difensive finali.
pagina 3 di 6 Tanto premesso, va innanzitutto confermato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini riproposta dall'attrice opponente in occasione dell'udienza da ultimo richiamata.
A mente dell'art. 153 c.p.c., la rimessione in termini per il decorso di termini decadenziali può essere accordata solo se il mancato rispetto di quei termini non sia imputabile alla parte incorsa nella preclusione processuale. Nel caso di specie, il precedente difensore aveva comunicato alla parte assistita la propria rinuncia al mandato con p.e.c. datata 3.4.2024, come riferito dalla stessa parte attrice, ossia ben prima del maturare del termine per il deposito già della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., in scadenza al 24.4.2024. Il nuovo difensore ha ricevuto il mandato a proseguire la difesa, invece, solo in data 28.5.2024, come emerge dalla procura allegata alla comparsa di costituzione del 18.6.2024, per cui dopo la scadenza del termine perentorio assegnato per legge per il deposito dell'ultima memoria integrativa (maturato al 24.5.2024), vale a dire dopo quasi due mesi di inerzia e quando ormai la fase di trattazione del presente giudizio si era esaurita. L'eventuale dipendenza di tale colpevole inerzia - che comunque non costituisce un fattore estraneo alla volontà della parte (Cass. n. 18435/2024) - da un inadempimento agli obblighi informativi gravanti sul precedente avvocato, oltre ad essere stata solo labialmente affermata, non costituisce oggetto di disamina nel presente giudizio, il quale non può subire un arresto patologico per causa della revoca o della rinuncia all'incarico da parte del difensore (Cass. n.
12249/2020). L'ultrattività del mandato del difensore ex art. 85 c.p.c. e il contegno dell'opponente nella tempistica adottata per la nomina del nuovo difensore escludono quindi la sussistenza dei presupposti normativi per consentire all'opponente medesima di depositare fuori termine la prima, la seconda e la terza memoria integrativa di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Passando ad esaminare il merito della controversia, va innanzitutto rilevato che l'opponente non nega di dover corrispondere alla controparte la somma di € 32.023,78 portata dal decreto ingiuntivo opposto, per cui l'esistenza e l'entità della relativa obbligazione possono considerarsi circostanze provate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., ma oppone in compensazione un duplice controcredito: il primo derivato dall'indennità di mancato preavviso per il recesso illegittimamente esercitato dalla controparte rispetto al contratto di distribuzione intercorso tra le parti e il secondo derivato dall'obbligo di restituire il valore di un reso di merce.
Con riguardo alla prima difesa attorea, non risulta dimostrata in causa la stipulazione tra le parti del contratto di distribuzione commerciale con patto di esclusiva richiamato dall'impresa opponente, la pagina 4 di 6 quale in atto di citazione ha solo formulato taluni capitoli di prova orale giudicati inammissibili in quanto del tutto generici con riguardo al contenuto degli accordi in tesi concordati tra i contraenti. Viceversa, dalla documentazione in atti (vale a dire dalle fatture monitoriamente azionate e dalle fatture allegate dall'opponente – doc. 4-5-6-7- attorei) è consentito desumere unicamente l'acquisto di merce da parte di con finalità di rivendita a terzi nell'ambito dell'attività commerciale svolta e con l'evidente Pt_1
obiettivo, dunque di guadagnare sulla differenza di prezzo.
Il rapporto de quo va così qualificato alla stregua di un ordinario contratto di compravendita, senza patti accessori di provvigioni o di esclusiva (invero smentita dalla documentazione - da doc. 2 a doc. 11 - offerta in comunicazione dalla società opposta), ma soprattutto senza che sia possibile configurare un contratto di durata a tempo indeterminato (in luogo della più tipica fisionomia del contratto istantaneo a prestazioni corrispettive sinallagmatiche), la cui interruzione ponga il tema del mancato rispetto di un termine di preavviso a tutela degli interessi della controparte. non risulta dunque aver CP_1
esercitato alcun recesso illegittimo rispetto alla relazione contrattuale e commerciale intercorrente tra le parti, per cui non può essere condannata al versamento di alcuna indennità o risarcimento.
Con riguardo invece alla seconda difesa attorea, relativa alla mancata decurtazione dall'importo monitoriamente ingiunto del controvalore della merce che era stata restituita nel novembre 2022 (doc.
8 attoreo), risulta in effetti emessa una nota di accredito pari a € 7.869,00 (doc. 9 attoreo). Tale documento integra nel presente contesto un riconoscimento da parte di del debito restitutorio, CP_1
ma non costituisce prova dell'avvenuto adempimento: tale prova, avendo ad oggetto un fatto estintivo dell'obbligazione dedotta dalla controparte, doveva essere fornita dall'odierna società opposta, la quale invece si è limitata ad affermare, senza dimostrarlo, che la restituzione sarebbe avvenuta mediante compensazione di un precedente e distinto rapporto creditorio tra le medesime parti (quello relativo alla fattura n. 9/2022).
Dall'importo monitorio di € 32.023,78 va dunque scomputata la predetta somma di € 7.869,00 così ottenendo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, una debenza residua di € 24.154,78 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture rimaste insolute.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice opponente in forza del principio della soccombenza delineato - per quanto di rilievo - da quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della
pagina 5 di 6 lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. n. 17854/2020). Le stesse vanno comunque liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum e non secondo il petitum (da € 5.200 a € 26.000), con riduzione ai minimi tariffari sia per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, sia per la fase decisoria, attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Va rigettata infine la domanda svolta da parte opposta per la condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., comunque non riproposta con la formulazione delle conclusioni da ultimo rassegnate, in quanto non ne sussistono i presupposti normativi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1901/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 24.10.2023;
2. condanna L.M.C. di a pagare ad la Parte_1 Controparte_1
somma di € 24.154,78 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3. condanna L.M.C. di a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
e spese di lite, liquidate in € 3.387,00 per compenso, oltre spese generali al 15% e oltre i.v.a.
[...]
e c.p.a. come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 10 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, in persona del titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Marostica (VI), Piazza Castello 46, presso e nello studio P.IVA_1
dell'Avv. LAURA GIACOBBO, giusta mandato allegato alla costituzione di nuovo difensore, in quanto subentrato all'Avv. PESCARINI FERDINANDO a seguito di rinuncia al mandato depositato in atti in data
28.5.2024
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
, società elettivamente domiciliata in Padova (PD), Via Berchet 9, presso e nello studio P.IVA_2
dell'Avv. EMANUELE SCIERI del Foro di Padova, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Vendita di cose mobili.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: denegarsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sulla base del reso del quale la documentazione prodotta costituisce quantomeno un principio di prova scritta;
accertare l'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto di distribuzione del prodotto eseguito da e la conclusione del patto accessorio di esclusiva a favore di CP_2 Pt_2 accertare e dichiarare che il recesso da parte di all'accordo di distribuzione con patto di CP_2 esclusiva è avvenuto in violazione del principio generale della congruità del preavviso, in presenza di un accordo concluso - come nel caso di e di L.C.M. di - a tempo indeterminato;
CP_2 Parte_1 per effetto della violazione delle norme sui contratti a tempo indeterminato, e accertata quindi sia la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale qualora nei fatti descritti questa possa ravvisarsi, condannare al pagamento della somma di € 31.250,00 a titolo di risarcimento dei CP_2 conseguenti danni sofferti dall'attrice oltre agli interessi dal fatto fino alla data dell'effettivo saldo, o della maggior o minor somma che risulterà di giustizia, da calcolarsi anche in via equitativa, oltre alla somma di € 15.000,00 pari al reso merce (600,00 grammi) non accreditato alla opponente e non opportunamente decurtato dalla somma azionata con la procedura monitoria;
accertarsi la compensazione sia legale che giudiziale delle somme richieste reciprocamente in causa dalle parti;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, reietta ogni diversa eccezione e domanda formulata ex adverso, condannarsi
[...]
al pagamento di € 32.023,78 atteso il mancato pagamento delle forniture di vendita sottese Parte_1 alla richiesta monitoria, con condanna a spese, diritti ed onorari di causa in favore di Controparte_1
come da nota spese allegata”.
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1901/2023 del 19.10.2023 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva ingiunto il pagamento di € 32.023,78 per il saldo del prezzo della fornitura di diamanti industriali. L'opponente esponeva: di concluso con un accordo per la commercializzazione Controparte_1
in via esclusiva di diamanti industriali, individuando in particolare due clienti, Parte_3
Manifatture GA s.r.l., i quali tuttavia dal novembre 2022 intrattenevano rapporti direttamente con la pagina 2 di 6 società distributrice;
che siffatta interruzione del rapporto, essendo a tempo indeterminato, era possibile solo rispettando un congruo preavviso di tre mesi, in defectu essendo la controparte tenuta a corrispondere il corrispondente guadagno trimestrale, atteso nella misura di € 31.250,00 pro quota; che inoltre dovevano essere corrisposti anche € 15.000,00 in ragione del reso di 600 grammi di merce da parte di un cliente. Chiedeva dunque che venisse accertata la conclusione tra le parti di un contratto di distribuzione con patto di esclusiva e il recesso illegittimamente esercitato da Controparte_1
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma complessiva di €
[...]
46.250,00 previa compensazione delle reciproche poste creditorie.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, replicava: che Controparte_1 CP_1
tra le parti era stato concluso un contratto di compravendita e non di distribuzione o agenzia, poiché in tal caso sarebbe stato concordato il versamento di una provvigione e la stipulazione sarebbe avvenuta per iscritto, anche perchè i beni oggetto dell'accordo erano coperti da brevetto industriale;
che il rapporto commerciale non era proseguito in ragione dei crediti maturati sia nei confronti di sia Pt_1
nei confronti della società di cui era legale rappresentante il marito di , ossia Parte_1
Microdiamond s.a.s.; che con riguardo al reso di 600,00 grammi di merce era già stato restituito il controvalore di € 7.869,00 per cui nulla era più dovuto;
che la controparte non aveva contestato l'esistenza né l'entità del credito monitorio. chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione CP_1
avversaria, la conferma del provvedimento monitorio e la condanna della controparte sia al pagamento di € 32.023,78, sia al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dopo il deposito dell'atto di citazione, il procuratore attoreo rinunciava al mandato difensivo, per cui solo la parte opposta depositava le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice da un lato accoglieva l'istanza svolta dalla società convenuta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, mentre dall'altro lato rigettava l'istanza di rimessione in termini formulata dal nuovo difensore medio tempore costituitosi in rappresentanza dell'impresa opponente e dichiarava inammissibile la documentazione dallo stesso prodotta tardivamente in giudizio. Rigettate le istanze di istruttoria orale proposte dalla parte opposta, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie difensive finali.
pagina 3 di 6 Tanto premesso, va innanzitutto confermato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini riproposta dall'attrice opponente in occasione dell'udienza da ultimo richiamata.
A mente dell'art. 153 c.p.c., la rimessione in termini per il decorso di termini decadenziali può essere accordata solo se il mancato rispetto di quei termini non sia imputabile alla parte incorsa nella preclusione processuale. Nel caso di specie, il precedente difensore aveva comunicato alla parte assistita la propria rinuncia al mandato con p.e.c. datata 3.4.2024, come riferito dalla stessa parte attrice, ossia ben prima del maturare del termine per il deposito già della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., in scadenza al 24.4.2024. Il nuovo difensore ha ricevuto il mandato a proseguire la difesa, invece, solo in data 28.5.2024, come emerge dalla procura allegata alla comparsa di costituzione del 18.6.2024, per cui dopo la scadenza del termine perentorio assegnato per legge per il deposito dell'ultima memoria integrativa (maturato al 24.5.2024), vale a dire dopo quasi due mesi di inerzia e quando ormai la fase di trattazione del presente giudizio si era esaurita. L'eventuale dipendenza di tale colpevole inerzia - che comunque non costituisce un fattore estraneo alla volontà della parte (Cass. n. 18435/2024) - da un inadempimento agli obblighi informativi gravanti sul precedente avvocato, oltre ad essere stata solo labialmente affermata, non costituisce oggetto di disamina nel presente giudizio, il quale non può subire un arresto patologico per causa della revoca o della rinuncia all'incarico da parte del difensore (Cass. n.
12249/2020). L'ultrattività del mandato del difensore ex art. 85 c.p.c. e il contegno dell'opponente nella tempistica adottata per la nomina del nuovo difensore escludono quindi la sussistenza dei presupposti normativi per consentire all'opponente medesima di depositare fuori termine la prima, la seconda e la terza memoria integrativa di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Passando ad esaminare il merito della controversia, va innanzitutto rilevato che l'opponente non nega di dover corrispondere alla controparte la somma di € 32.023,78 portata dal decreto ingiuntivo opposto, per cui l'esistenza e l'entità della relativa obbligazione possono considerarsi circostanze provate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., ma oppone in compensazione un duplice controcredito: il primo derivato dall'indennità di mancato preavviso per il recesso illegittimamente esercitato dalla controparte rispetto al contratto di distribuzione intercorso tra le parti e il secondo derivato dall'obbligo di restituire il valore di un reso di merce.
Con riguardo alla prima difesa attorea, non risulta dimostrata in causa la stipulazione tra le parti del contratto di distribuzione commerciale con patto di esclusiva richiamato dall'impresa opponente, la pagina 4 di 6 quale in atto di citazione ha solo formulato taluni capitoli di prova orale giudicati inammissibili in quanto del tutto generici con riguardo al contenuto degli accordi in tesi concordati tra i contraenti. Viceversa, dalla documentazione in atti (vale a dire dalle fatture monitoriamente azionate e dalle fatture allegate dall'opponente – doc. 4-5-6-7- attorei) è consentito desumere unicamente l'acquisto di merce da parte di con finalità di rivendita a terzi nell'ambito dell'attività commerciale svolta e con l'evidente Pt_1
obiettivo, dunque di guadagnare sulla differenza di prezzo.
Il rapporto de quo va così qualificato alla stregua di un ordinario contratto di compravendita, senza patti accessori di provvigioni o di esclusiva (invero smentita dalla documentazione - da doc. 2 a doc. 11 - offerta in comunicazione dalla società opposta), ma soprattutto senza che sia possibile configurare un contratto di durata a tempo indeterminato (in luogo della più tipica fisionomia del contratto istantaneo a prestazioni corrispettive sinallagmatiche), la cui interruzione ponga il tema del mancato rispetto di un termine di preavviso a tutela degli interessi della controparte. non risulta dunque aver CP_1
esercitato alcun recesso illegittimo rispetto alla relazione contrattuale e commerciale intercorrente tra le parti, per cui non può essere condannata al versamento di alcuna indennità o risarcimento.
Con riguardo invece alla seconda difesa attorea, relativa alla mancata decurtazione dall'importo monitoriamente ingiunto del controvalore della merce che era stata restituita nel novembre 2022 (doc.
8 attoreo), risulta in effetti emessa una nota di accredito pari a € 7.869,00 (doc. 9 attoreo). Tale documento integra nel presente contesto un riconoscimento da parte di del debito restitutorio, CP_1
ma non costituisce prova dell'avvenuto adempimento: tale prova, avendo ad oggetto un fatto estintivo dell'obbligazione dedotta dalla controparte, doveva essere fornita dall'odierna società opposta, la quale invece si è limitata ad affermare, senza dimostrarlo, che la restituzione sarebbe avvenuta mediante compensazione di un precedente e distinto rapporto creditorio tra le medesime parti (quello relativo alla fattura n. 9/2022).
Dall'importo monitorio di € 32.023,78 va dunque scomputata la predetta somma di € 7.869,00 così ottenendo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, una debenza residua di € 24.154,78 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture rimaste insolute.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice opponente in forza del principio della soccombenza delineato - per quanto di rilievo - da quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della
pagina 5 di 6 lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. n. 17854/2020). Le stesse vanno comunque liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum e non secondo il petitum (da € 5.200 a € 26.000), con riduzione ai minimi tariffari sia per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, sia per la fase decisoria, attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Va rigettata infine la domanda svolta da parte opposta per la condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., comunque non riproposta con la formulazione delle conclusioni da ultimo rassegnate, in quanto non ne sussistono i presupposti normativi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1901/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 24.10.2023;
2. condanna L.M.C. di a pagare ad la Parte_1 Controparte_1
somma di € 24.154,78 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3. condanna L.M.C. di a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
e spese di lite, liquidate in € 3.387,00 per compenso, oltre spese generali al 15% e oltre i.v.a.
[...]
e c.p.a. come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 10 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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