Articolo 5 della Legge 24 marzo 1942, n. 315
Articolo 4
Versione
2 maggio 1942
Art. 5.

Gli statuti e gli ordinamenti in genere, sia dell'U.N.I.R.E. che degli enti da essa dipendenti o comunque vigilati, nonche' i regolamenti per le scommesse, saranno modificati per essere messi in armonia con le disposizioni del presente decreto.

Con decreto Reale, da promuoversi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze, a termini dell'art 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno emanate le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Fino a che non siano entrate in vigore le norme di esecuzione di cui al comma precedente, l'U.N.I.R.E. ha facolta' di adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di urgenza occorrenti per assicurare la continuita' del servizio dei totalizzatori e delle scommesse a libro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Stato.

Data a Roma, addi' 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: Grandi


Entrata in vigore il 2 maggio 1942
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