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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAMINITI DIANA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17135/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 239009 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13253/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: In atti accoglimento ricorso
Resistente: In atti declaratoria inammissibilità ricorso, compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto depositato in data 20 novembre 2022 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica numero 239008 per l'anno 2022 e l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica numero 239009 per l'anno 2020, con cui il Comune di Roma ha determinato per l'anno 2020: - maggior imposta IMU per Euro 1.100,00; oltre sanzioni amministrative ex D.lgs. 471-472-473/1997 per Euro
330.24 e interessi e per l'anno 2022: maggior imposta IMU per Euro1.100,00; oltre sanzioni amministrative ex D.lgs. 471-472-473/1997 per Euro 330.24 e interessi sulle maggiori imposte accertate.
1.1. A sostegno del ricorso assume in punto di fatto di essere residente in [...]int 4, come da certificato di residenza e che in relazione a detto immobile gli spetterebbe l'esenzione dal tributo nonostante il nucleo familiare risieda presso altra abitazione, avuto riguardo ai principi fissati dalla Corte costituzionale con sentenza 209 del 2022 per cui, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, vi è il diritto del contribuente all'esenzione per l'abitazione principale quando concorra imprescindibilmente la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile per il quale essa è stata invocata.
2. In data 20 novembre 2025 si è costituito il Comune di Roma, con articolata memoria di controdeduzioni e documenti, eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem in quanto il ricorrente aveva già presentato ricorso contro le stesse annualità IUC-IMU 2020-2022 e questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma si era già espressa con sentenza n. 13175/2025, come da documentazione depositata, dichiarando estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensando le spese. Ciò posto ha richiesto la compensazione delle spese di lite.
3. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Avuto riguardo a quanto dedotto e documentato nei termini di rito dal Comune di Roma il ricorso va dichiarato inammissibile, per violazione del ne bis in idem, posto che il contenzioso per le annualità IMU anni 2020 e 2022 risulta già stato oggetto di altra sentenza di questa Corte, sez. XVIII, n. 1375 del 2025 che ha preso atto della cessata materia del contendere per avere il Comune successivamente riconosciuto l'esenzione prevista per abitazione principale per l'immobile accertato, sito in Roma in Indirizzo_1
censito al Indirizzo_1
5. Peraltro, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per non avere il contribuente prodotto alcuna documentazione inerente sia la notifica dell'atto oggetto di impugnativa, sia la notifica del presente ricorso, necessari al fine di consentire a questo giudice la verifica della tempestività del ricorso, ex art. 21 D.lgs.
546/1992, nonché del suo deposito, ai sensi del successivo art. 22 . Ed invero, proprio al fine di consentire detta verifica l'art. 22, comma 1, prescrive che il ricorrente, all'atto della costituzione in giudizio, ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
5.1. La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui la notifica sia eseguita a mezzo pec e in tal caso la prova dell'avvenuta notifica deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto. xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute, come affermato dalla Corte di Cassazione” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 08 giugno 2023, n. 16189) (In tal senso Corte di giustizia tributaria di primo grado Sardegna
Nuoro, Sez. I, Sent 06/02/2025, n. 37).
5.2. A tal riguardo si osserva che l'accertamento della tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale, quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista ex lege, avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di potestas iudicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale" (Cass. Sez. L, 16.5.2007, n. 11274).
6. Ciò posto, sussistono nondimeno, avuto riguardo alla decisione in rito e alla circostanza che il Comune di Roma non ha insistito per la refusione delle spese di lite, i presupposti per la loro compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025. Il giudice monocratico Diana Caminiti
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAMINITI DIANA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17135/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 239009 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13253/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: In atti accoglimento ricorso
Resistente: In atti declaratoria inammissibilità ricorso, compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto depositato in data 20 novembre 2022 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica numero 239008 per l'anno 2022 e l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica numero 239009 per l'anno 2020, con cui il Comune di Roma ha determinato per l'anno 2020: - maggior imposta IMU per Euro 1.100,00; oltre sanzioni amministrative ex D.lgs. 471-472-473/1997 per Euro
330.24 e interessi e per l'anno 2022: maggior imposta IMU per Euro1.100,00; oltre sanzioni amministrative ex D.lgs. 471-472-473/1997 per Euro 330.24 e interessi sulle maggiori imposte accertate.
1.1. A sostegno del ricorso assume in punto di fatto di essere residente in [...]int 4, come da certificato di residenza e che in relazione a detto immobile gli spetterebbe l'esenzione dal tributo nonostante il nucleo familiare risieda presso altra abitazione, avuto riguardo ai principi fissati dalla Corte costituzionale con sentenza 209 del 2022 per cui, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, vi è il diritto del contribuente all'esenzione per l'abitazione principale quando concorra imprescindibilmente la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile per il quale essa è stata invocata.
2. In data 20 novembre 2025 si è costituito il Comune di Roma, con articolata memoria di controdeduzioni e documenti, eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem in quanto il ricorrente aveva già presentato ricorso contro le stesse annualità IUC-IMU 2020-2022 e questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma si era già espressa con sentenza n. 13175/2025, come da documentazione depositata, dichiarando estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensando le spese. Ciò posto ha richiesto la compensazione delle spese di lite.
3. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Avuto riguardo a quanto dedotto e documentato nei termini di rito dal Comune di Roma il ricorso va dichiarato inammissibile, per violazione del ne bis in idem, posto che il contenzioso per le annualità IMU anni 2020 e 2022 risulta già stato oggetto di altra sentenza di questa Corte, sez. XVIII, n. 1375 del 2025 che ha preso atto della cessata materia del contendere per avere il Comune successivamente riconosciuto l'esenzione prevista per abitazione principale per l'immobile accertato, sito in Roma in Indirizzo_1
censito al Indirizzo_1
5. Peraltro, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per non avere il contribuente prodotto alcuna documentazione inerente sia la notifica dell'atto oggetto di impugnativa, sia la notifica del presente ricorso, necessari al fine di consentire a questo giudice la verifica della tempestività del ricorso, ex art. 21 D.lgs.
546/1992, nonché del suo deposito, ai sensi del successivo art. 22 . Ed invero, proprio al fine di consentire detta verifica l'art. 22, comma 1, prescrive che il ricorrente, all'atto della costituzione in giudizio, ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
5.1. La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui la notifica sia eseguita a mezzo pec e in tal caso la prova dell'avvenuta notifica deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto. xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute, come affermato dalla Corte di Cassazione” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 08 giugno 2023, n. 16189) (In tal senso Corte di giustizia tributaria di primo grado Sardegna
Nuoro, Sez. I, Sent 06/02/2025, n. 37).
5.2. A tal riguardo si osserva che l'accertamento della tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale, quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista ex lege, avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di potestas iudicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale" (Cass. Sez. L, 16.5.2007, n. 11274).
6. Ciò posto, sussistono nondimeno, avuto riguardo alla decisione in rito e alla circostanza che il Comune di Roma non ha insistito per la refusione delle spese di lite, i presupposti per la loro compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025. Il giudice monocratico Diana Caminiti