Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 207
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del ne bis in idem

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione del ne bis in idem, dato che il contenzioso per le annualità IMU 2020 e 2022 era già stato oggetto di un'altra sentenza della Corte, che aveva preso atto della cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Mancata produzione documentazione inerente notifica atti

    Il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per non aver il contribuente prodotto alcuna documentazione inerente sia la notifica dell'atto oggetto di impugnativa, sia la notifica del presente ricorso, necessari al fine di consentire a questo giudice la verifica della tempestività del ricorso, ex art. 21 D.lgs. 546/1992, nonché del suo deposito, ai sensi del successivo art. 22.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 207
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 207
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo