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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.2564 r.g. dell'anno 2023
TRA
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Scafati (SA), alla Via Leonardo Da Vinci n. 5, presso lo studio degli Avv.ti
Massimiliano Caldarelli, codice fiscale , indirizzo pec C.F._2
tel./fax 0818506440, e l'Avv. Carmelina Alterio, codice Email_1
fiscale , indirizzo pec tel./fax C.F._3 Email_2
0818506440, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al presente ricorso.
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11 (fax 081 5525515, C.F._4
posta certificata: . Email_3
Fatto e diritto
Il ricorrente presta servizio presso il , con la qualifica di Controparte_1
Assistente Capo, nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
col ricorso del 9.2.23 riferiva che un pagina1 di 5 detenuto, in data 31.07.2009, alle ore 16:30 circa, mentre il era in servizio al reparto Pt_1
Accettazione dell'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Napoli “Poggioreale”, improvvisamente e senza alcun motivo, durante le procedure di immatricolazione, lo aggrediva con violenza e gli sferrava un pugno al volto con un oggetto in mano;
il Pt_1 riportava le seguenti lesioni personali: “Esiti post – traumatici di frattura delle ossa proprie del naso, pansinusite ed insufficienza della respirazione nasale di grado medio”, per la quale si rendeva necessario il ricorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli;
la suindicata infermità veniva ritenuta ascrivibile alla 8^ Categoria misura massima della
Tabella A, ai fini della pensione privilegiata, dalla C.M.O. di Caserta, con verbale Modello
BL/B-N del 27.02.2012, che si allega, e riconosciuta dipendente da causa di servizio con
Modello C n. 239, c.d. dichiarazione di lesione traumatica. Il Ministero della Giustizia, pertanto, con decreto n. 366/2014, che si produce, concedeva l'equo indennizzo.
Tale episodio si verificava in attività di servizio e nell'espletamento delle funzioni di istituto e generava lesioni in conseguenza di un intervento effettuato dal mentre lo stesso Pt_1
era intento a svolgere servizio di vigilanza ad infrastrutture civili e militari.
Il ricorrente, con lettera del 14.07.2021, che si allega, chiedeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 563 e 564 della legge n. 266/2005 e del D.P.R. n. 243/2006, il riconoscimento dello status di vittima del dovere e l'attribuzione dei benefici economici e non economici ad esso connessi;
Il , con comunicazione inviata all'indirizzo pec del sottoscritto Parte_2
procuratore in data 01.12.2022, che si produce, comunicava al sig. che non Parte_1
poteva essere avviato il procedimento amministrativo perché il diritto allo status di vittima del dovere si sarebbe prescritto per decorrenza del termine decennale di prescrizione.
Chiedeva pertanto al G.L.:
“Accogliere il ricorso ed annullare , per l'effetto, la comunicazione di rigetto del
[...]
del 01 1 2 .2022 Parte_2
b) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente allo status di vittima del dovere o di soggetto ad essa equiparato ed all'attribuzione dei benefici economici e non economici ad esso connessi
c) Condannare, per l'effetto, il al pagamento della speciale Parte_2 elargizione, pari ad € 2.500,00 per ogni punto di percentuale di invalidità, per l'evento del 3
1.0 7. 2009 , per un totale di € 75000,00 pari al 30 % di invalidità complessiva , oltre perequazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 3 1.0 7 .200 9 all'effettivo
pagina2 di 5 soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e satisfattiva anche con l'ausilio di un CTU che sin da ora si richiede;
d) condannare, altresì , il resistente al pagamento dell'assegno vitalizio pr e visto Parte_2 in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati pari ad € 500,00 mensili
a far data dal 3 1.0 7 .200 9 , data dell 'evento, ad oggi, per un totale pari ad € 8 2 .000,00, pari a 16 4 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla suindicata data all' effettivo soddisfo e da durare a v ita o in quella maggiore o minore somma che il
Giudice riterrà equa e satisfattiva;
e) condannare, inoltre, il al pagamento dello speciale assegno Controparte_2
vitalizio previsto in favore delle vittime del dover e dei soggetti ad esse equiparati p ari ad
€ 1.033,00 mensili a far data dal 3 1.0 7 .200 9 ad oggi, per un totale pari ad € 1 69. 4 12
,00, pari a 16 4 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla suindicata data all'effettivo soddisfo e da durare a vita o in quella maggiore o m inore s omma che il
Giudice riterrà equa e satisfattiva;
a) Con vittoria di spese, d iritti ed o norari del giudizio con attribu zione a i sottoscritt i procurator i antistatari.”
All'udienza dell'8.2.24 il G.L. operava rinvio ritenendo la necessità di conferire incarico al
CTU onde accertare se dall'evento del 31.7.2009 il ricorrente avesse riportato una inabilità
e in che misura.
All'odierna udienza, esaminata la CTU, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
I fatti non sono contestati: il ricorrente nell'esercizio del suo dovere di appartenente alla
Polizia Penitenziaria, il 31.7.2009 ha subito un'aggressione che ha determinato le conseguenze di cui agli atti e una inabilità che il CTU ha accertato essere pari al 12%. In particolare il CTU ha così concluso: “- le infermità da cui è risultato affetto il signor ono le seguenti: Parte_1
“ESITI DI PREGRESSA FRATTURA DELLE OSSA NASALI E DELL'OSSO ZIGOMATICO
DI SINISTRA. CATARATTA POST-TRAUMATICA A SINISTRA.”. - le infermità in questione hanno carattere permanente;
- tenuto conto delle leggi richiamate nei quesiti, in base ai criteri di valutazione della metodologia medico-legale corrente e corretta, al signor può essere riconosciuto un danno biologico di natura permanente, Parte_1 quantificabile al tasso complessivo del 12% (dodici per cento).”
pagina3 di 5 Il ha proposto domanda il 14.07.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 563 Pt_1
e 564 della legge n. 266/2005 e del D.P.R. n. 243/2006 per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e l'attribuzione dei benefici economici e non economici ad esso connessi.
La Corte di Cassazione nella recente pronunzia n. 3868 del 08.02.2023 mette un punto fermo sulla possibilità di prescrivere l'azione di accertamento ad essere riconosciuto vittima del dovere e, in caso positivo per l'istante vittima, di chiederne i relativi diritti economici ricadenti nella specifica statuizione. Articolando la pronunzia su precedenti conformi (Cass. n. 17440 del 2022, Cass. n. 37522 del 2022 che pure respinge la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di rimessione della causa alle Sezioni Unite), ribadisce solo la prescrizione dei ratei ultra decennali, ma non il diritto costituzionalmente garantito, art. 38
Cost.
Va dunque dichiarato prescritto il diritto ai ratei fino al 14.7.2011 e il GL:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto
b) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente allo status di vittima del dovere o di soggetto ad essa equiparato ed all'attribuzione dei benefici economici e non economici ad esso connessi
c) Condanna il al pagamento della speciale elargizione, pari ad € Parte_2
2.500,00 per ogni punto di percentuale di invalidità, per l'evento del 31.07.2009, per un totale di € 30.000,00 pari al 12% di invalidità complessiva, oltre perequazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31.07.200 9 all'effettivo soddisfo
d) condanna il resistente al pagamento dell'assegno vitalizio previsto in favore Parte_2 delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati pari ad € 500,00 mensili a far data dal 14.7.2011 ad oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla suindicata data all' effettivo soddisfo e da durare a vita;
e) condanna il al pagamento dello speciale assegno vitalizio Parte_2 previsto in favore delle vittime del dovere dei soggetti ad esse equiparati pari ad €
1.033,00 mensili a far data dal 14.7.2011 ad oggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla suindicata data all'effettivo soddisfo e da durare a vita.
pagina4 di 5
Le spese seguono la soccombenza con attribuzione.
p.q.m.
il G.L. definitivamente pronunziando così decide:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
b) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente allo status di vittima del dovere o di soggetto ad essa equiparato ed all'attribuzione dei benefici economici e non economici ad esso connessi
c) Condanna il al pagamento della speciale elargizione, pari ad € Parte_2
2.500,00 per ogni punto di percentuale di invalidità, per l'evento del 31.07.2009, per un totale di € 30.000,00 pari al 12% di invalidità complessiva, oltre perequazione, interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31.07.200 9 all'effettivo soddisfo;
d) condanna il resistente al pagamento dell'assegno vitalizio previsto in favore Parte_2 delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati pari ad € 500,00 mensili a far data dal 14.7.2011 ad oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla suindicata data all' effettivo soddisfo e da durare a vita;
e) condanna il al pagamento dello speciale assegno vitalizio previsto Parte_2 in favore delle vittime del dovere dei soggetti ad esse equiparati pari ad € 1.033,00 mensili
a far data dal 14.7.2011 ad oggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla suindicata data all'effettivo soddisfo e da durare a vita.
f) condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_2
2400,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
Napoli, 28/04/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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