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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9-1/2024 SUB-PROCEDIMENTO DI CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA R.G. N. 9/2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE QUATTORDICESIMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente Dott.ssa Angela Coluccio Giudice Dott. Daniela Cavaliere Giudice Ha pronunciato il seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL CONCORDATO NELLA L.C.A.
PROPOSTO DA
Parte_1
Codice fiscale: P.IVA_1
Sede legale: Segrate, Aeroporto di Linate Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enzo Perrella e Mariateresa Asteria NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA R.G. 9/2024 A CO DI CO a r. l. CP_1
Codice fiscale: P.IVA_2
Sede legale: Roma (RM), Via Camilla n. 9 Nella persona del Commissario Liquidatore Dott. Prof. Carlo Ravazzin ED A TALE SCOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 DEL PROCEDIMENTO
1.1 DEL RICORSO
formula la domanda di omologa del Parte_1 concordato proposto nella procedura di liquidazione coatta amministrativa R.G. 9/2024 a carico della società cooperativa CO a responsabilità limitata.
1.2 ITER PROCEDIMENTALE
Tribunale di Roma\ Foglio n. 2 di 10
Giova premettere al riguardo che:
- con decreto n. 71 del MIMIT in data 31 maggio 2024, Parte_2
r. l. al tempo avente sede legale in Roma, Via Camilla n. 9, iscritta
[...] al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma, C.F. e P.IVA
veniva sottoposta alla procedura di liquidazione coatta P.IVA_2 amministrativa ai sensi dell'art. 300 CCII e il Dott. Carlo Ravazzin veniva nominato commissario liquidatore;
- in data 29 novembre 2024, l'odierna terza proponente
[...]
(codice fiscale ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Segrate, Aeroporto di Linate, ha depositato presso il MIMIT - Direzione Generale competente la richiesta di autorizzazione alla presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 314, comma 1, CCII;
- la proposta di Concordato, assumendo a base il passivo reso esecutivo in data 3/10/2024 e la domanda tardiva del 4/10/2024 con esclusione dei creditori non ancora ammessi per un ammontare complessivo pari ad euro 5.048.720, prevede:
“- L'accantonamento di un fondo di euro 10.000 destinato alla copertura di eventuali spese generali della procedura;
- Il pagamento di euro 53.440 (stimati secondo i tabellari normativi) in favore del Commissario liquidatore per i compensi spettanti relativi all'incarico affidato, compresi IVA e Cassa al netto della ritenuta d'acconto su un onorario imponibile di euro 50.000, come da prospetto seguente:
- Il riconoscimento del 30% del credito privilegiato vantato da Banca Sistema, come meglio descritto nel paragrafo 3.3, pari ad euro 1.327, oltre al 3,2% sulla restante parte degradata a chirografo, pari ad euro 99, per il complessivo importo di euro 1.426 (32,2 % dell'importo richiesto); - Il riconoscimento del 22% dei crediti privilegiati in materia di contributi assistenziali e assicurativi richiesti dall Controparte_2
(per conto di e ) per complessivi euro
[...] CP_3 CP_4
598.662, oltre al 3,2% sulla restante parte degradata a chirografo pari ad euro 67.597, per il complessivo importo di euro 666.259 ( 24,5 % dell'importo richiesto); - Il riconoscimento del 22% dei crediti privilegiati in favore del FASI, pari ad euro 870, oltre al 3,2% sulla restante parte degradata a chirografo, pari ad euro 98 e sul credito chirografo ab origine pari ad euro 7, per il complessivo importo di euro 976 (23,3 % dell'importo richiesto);
Tribunale di Roma\ Foglio n. 3 di 10
- Il riconoscimento del 18% dei crediti privilegiati vantati dall'Erario per complessivi 303.461, oltre al 3,2% sulla restante parte degradata a chirografo pari ad euro 44.027 e sul credito chirografo ab origine pari ad euro 20.033, per il complessivo importo di euro 367.522 (15,9 % dell'importo richiesto). Si evidenzia che, rispetto all'ammontare della debitoria ammessa al Passivo esecutivo del 03/10/2024, il debito erariale è stato incrementato per l'importo relativo alla ritenuta d'acconto da versare per l'onorario del Commissario Liquidatore, pari ad euro 10.000, e decurtato per l'importo di euro 11.440 relativo all'IVA a credito versata sempre in relazione ai compensi del Commissario. Inoltre, si è tenuto conto della domanda tardiva di ammissione presentata dall'Ente in data 4/10/2024 sebbene, alla data odierna, non è stata ancora sottoposta al vaglio di ammissione al Passivo da parte del Commissario Liquidatore;
- Il riconoscimento del 12% dei crediti privilegiati vantati dagli Enti locali per complessivi euro 306, oltre al 3,2 % sulla restante parte degradata a chirografo pari ad euro 71, per il complessivo importo di euro 377 (14,8 % dell'importo richiesto).”;
- quanto all'attivo, la proponente ha manifestato la Pt_3 disponibilità, previo accoglimento della proposta di concordato e, quindi, conseguentemente alla omologa, all'assunzione di impegno irrevocabile ad apportare finanza esterna per l'importo di euro 1.100.000;
- nel piano è previsto che i pagamenti siano eseguiti in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla definitività dell'omologa del Piano;
- il Commissario liquidatore ha reso parere favorevole all'omologa nel quale si evidenzia, per quanto di interesse che:
“(…) la procedura di L.C.A. è priva di attivo e ciò in considerazione del fatto che: i. dalle visure effettuate presso le banche dati (Pubblico Registro Automobilistico e Catasto) non sono emersi beni immobili, né mobili registrati di proprietà della società; ii. dalle verifiche inventariali non esistono beni mobili di proprietà; iii. la società è priva di liquidità; iv. i crediti potenziali iscritti nella situazione patrimoniale alla data del 31.12.2023 sono stati integralmente svalutati dalla società nella situazione patrimoniale aggiornata alla data di apertura della procedura concorsuale;
lo scrivente Commissario ha in ogni caso tentato un recupero stragiudiziale dei crediti già svalutati, ma le controparti hanno addotto giustificati motivi di contestazione;
Tribunale di Roma\ Foglio n. 4 di 10
- non sono emersi elementi che possano configurarsi quali atti di mala gestio e, quindi, legittimare la proposizione di azioni recuperatorie nei confronti dell'organo amministrativo;
- solo l'apporto della finanza esterna rende possibile il soddisfacimento dei creditori, seppure in misura parziale;
- le modalità di soddisfacimento dei creditori stabilite nel piano: i. tengono conto delle legittime cause di prelazione, secondo quanto disposto dall'art. 245 del CCII;
ii. prevedono soddisfacimenti differenziati per i creditori, rispettando il divieto di alterare l'ordine delle legittime cause di prelazione;
iii. tengono conto della par conditio creditorum in merito al trattamento dei creditori chirografari.
- le tempistiche delineate nel piano per il soddisfacimento dei creditori sono vantaggiose;
- il concordato, quindi, risulta essere più favorevole per i creditori rispetto all'ipotesi di prosecuzione della liquidazione coatta amministrativa, in mancanza di attivo;
- il Comitato di Sorveglianza non è stato costituito;
(…)”;
- il Commissario liquidatore ha successivamente integrato il parere evidenziando quanto segue:
“Lo scrivente, ad integrazione del parere favorevole già reso e trasmesso, a mezzo PEC, in data 4.02.2025 alle ore 12:56, che si allega alla presente per pronto riferimento, precisa quanto segue. Parte_4
(CF e P.IVA ), con sede in Roma,
[...] P.IVA_2
Via Camilla n.9 è una società cooperativa inattiva già da tempo. Inoltre, la società in parola non risulta proprietaria di alcun bene immobile, mobile registrato, mobile e/o non detiene altri valori liquidabili sul mercato. Conseguentemente, non si è ritenuto necessario richiedere la predisposizione di una perizia valutativa della società in quanto la stessa non ha un effettivo valore economico e, peraltro, non ha alcuna liquidità.”;
- l'Autorità di vigilanza, in data 07 marzo 2025, ha autorizzato [atto esaminato nel prossimo paragrafo] di seguito il deposito della Proposta di concordato presso la cancelleria del competente tribunale, ordinando che venisse diffusa, ai sensi dell'art. 214, secondo comma, L.F. (ovvero, 315 CCII), attraverso l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale ed il deposito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nonché comunicata a tutti i creditori ammessi allo stato passivo nelle forme prescritte, oltre la pubblicazione di un avviso su uno o più quotidiani a diffusione locale;
- con ricorso depositato in data 13 giugno 2025 il terzo
Tribunale di Roma\ Foglio n. 5 di 10
proponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Premessi gli adempimenti ed incombenti di rito, previa fissazione della preposta udienza camerale, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso – disattesa ogni eventuale e diversa istanza, opposizione e/o eccezione – nei termini e alle condizioni ivi previste, omologare la proposta concordataria presentata da
[...] nell'ambito della Liquidazione Coatta Parte_1
Amministrativa di Coros scarl aperta con D.M. n.71 del 31 maggio 2024 e iscritta al RG n. 9/2024 LCA Tribunale Civile di Roma.”
- con decreto in data 24 giugno 2025 il Tribunale ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti in camera di consiglio in data 09 luglio 2025, assegnando al ricorrente termine fino al 03 luglio 2025 per la notifica del ricorso al Commissario e ai controinteressati;
- con nota di deposito del 02 luglio 2025 parte ricorrente ha dato evidenza di aver provveduto alle notifiche ordinate nel decreto di fissazione di udienza;
- all'udienza, celebrata in data 09 luglio, il Collegio, sentite le parti, si è riservato.
1.3 L'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO E LE RAGIONI DELLA PROPOSTA
1.3.1 Appare indispensabile per comprendere e ragioni della proposta leggere punto per punto l'autorizzazione resa il 7 marzo 2025 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy al deposito della proposta di concordato nella liquidazione coatta amministrativa a carico della Società Cooperativa
“ . Pt_2
1.3.2
L'autorità di vigilanza, in primo luogo, così riassume la proposta presentata da ): Parte_5 Parte_ si dichiara disponibile all'apporto di finanza esterna per l'importo di
€ 1.100,000,00, a soddisfazione parziale del ceto creditorio ammesso al passivo, reso esecutivo in data 03/10/2024, oltre alla domanda tardiva dell del 04/10/2024, cosi come di seguito indicato: Controparte_2
• integrale soddisfazione delle spese in prededuzione (spese generali della procedura e compenso del commissario), per complessivi € 63.440,00;
Tribunale di Roma\ Foglio n. 6 di 10
• soddisfazione nella misura del 32,2% dei creditori privilegiati generali ex art 2751 bis n.1 c.c. (Banca Sistema), per complessivi
€ 1.426,00;
• soddisfazione nella misura del 24,5% dei creditori privilegiati generali ex art. 2753 e 2754 c.c., grado 1 e grado 8 ( CP_3
), per complessivi € 666.259,00; CP_4
• soddisfazione nella misura del 23,3% dei creditori privilegiati generali ex art. 2754 e 2749 c.c., (FASI), per complessivi € 976,00;
• soddisfazione nella misura del 15,9% dei creditori privilegiati generali ex art. 2752 c.c., grado 18 e grado19 (ERARIO), per complessivi € 367.522; • soddisfazione nella misura del 14,8% dei creditori privilegiati generali ex art 2752 c.c., grado 20 (ENTI LOCALI), per complessivi € 377,00; • soddisfazione nella misura del 3,2% dei creditori chirografari;
L'autorità di vigilanza quindi nulla osserva sulla graduazione dei livelli di soddisfazione dei creditori privilegiati. L'autorità di vigilanza nel parere osserva che la proposta presentata dal terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della procedura, anche “delle azioni di pertinenza della massa” e può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta”. L'autorità di vigilanza precisa però che in caso di limitazione degli impegni, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore. L'autorità di vigilanza esamina poi il parere favorevole del Commissario liquidatore e prende atto dell'assenza di attivo. L'autorità di vigilanza infine rappresenta le ragioni sottese alla presentazione della proposta di concordato, cosi come riportate nella stessa proposta: nel 2020 la tramite diffida sottoscritta dai propri Pt_2 Parte_ legali, avanzava nei confronti di richiesta di pagamento per l'importo provvisorio di € 2.900.000,00, in ragione di alcuni rapporti commerciali che, successivamente, la stessa dichiarava essere afferenti a Pt_2 servizi ad essa commissionati da i suddetti rapporti CP_5 Parte_ commerciali, per quanto non commissionati da secondo quanto Parte_ affermato da sarebbero riconducibili a interessi di che, Pt_2 sebbene non fosse mai stata parte contrattuale, avrebbe dovuto farsene carico, quantomeno per i vantaggi ottenuti;
a seguito di tempestiva contestazione delle richieste avanzate, le parti componevano la vertenza
Tribunale di Roma\ Foglio n. 7 di 10
mediante accordo transattivo sottoscritto in data 04/11/2020, per effetto Parte_ del quale corrispondeva a - inter alia – l'importo di € Pt_2
200.000,00 ed acquistava un credito nominale di € 1.139.481,90 vantato dalla societ verso la stessa a fronte dell'inadempimento Parte_6 Pt_2 Parte_ di rispetto a parte degli obblighi assunti nella transazione, Pt_2 non corrispondeva alla cooperativa l'ultimo dei pagamenti convenuti nella scrittura privata del 4 novembre 2020 per il complessivo importo di € 1.100.000,00; in ragione della sopravvenuta messa in l.c.a. della cooperativa, anche al fine di limitare possibili rischi di contenzioso e con l'obiettivo di risolvere definitivamente la questione, il CdA ha deliberato l'ipotesi di proposta di concordato, come sopra dettagliata.
1.4 LE RAGIONI DELLA REMISSIONE SUL RUOLO
Il tribunale ha chiesto una rilettura della proposta chiedendo: se fosse rispettato l'ordine delle cause di prelazione qualora l'apporto di finanza esterna debba considerarsi motivato dalla fondatezza delle ragioni di credito della cooperativa avverso il terzo proponente e quindi debba essere considerata endogena e non esogena;
se fosse statorispettato l'iter procedimentale atteso che non si è valutata l'effettiva incapienza della cooperativa attraverso la nomina di un professionista indipendente ex art. 240 ccii chiamato a valutare l'infondatezza dell'azione, giudicata dall' Pt_2 soltanto attraverso il parere di incapienza del Commissario Liquidatore;
se di conseguenza oltre ad una possibile lesione delle aspettative dei privilegiati che si deve avere l'attestazione che siano pagati in misura non inferiore a quella realizzabile in sede liquidatoria anche la percentuale di soddisfazione riconosciuta ai creditori chirografi sia superiore a quella dell'alternativa liquidatoria. In tale ottica il Tribunale chiedeva anche alle parti se fosse necessaria la nomina di un professionista indipendente chiamato a verificare se la cooperativa abbia un proprio patrimonio e se tale patrimonio sia formato soltanto da una azione avverso la terza proponente il concordato e quale valore abbia tale azione e quindi a chiedere alle parti se la procedura debba essere integrata (se del caso in sede amministrativa) prima dell'omologa.
1.5 EFFETTIVA INCAPIENZA
Il C.L., all'esito del supplemento istruttorio ha confermato l'assoluta incapienza della società perché: dalle visure effettuate presso le Pt_2 banche dati (Pubblico Registro Automobilistico e Catasto) non sono emersi beni immobili, né mobili registrati di proprietà della società; dalle verifiche inventariali non esistono beni mobili di proprietà; la società è priva di
Tribunale di Roma\ Foglio n. 8 di 10
liquidità; i crediti potenziali vantati dalla sono stati integralmente Pt_2 svalutati dalla società nella situazione patrimoniale aggiornata alla data di apertura della procedura concorsuale;
lo scrivente Commissario ha in ogni caso tentato un recupero stragiudiziale degli stessi, ma sono stati addotti giustificati motivi di contestazione;
non sono emersi elementi che possano configurarsi quali atti di mala gestio e, quindi, legittimare la proposizione di azioni recuperatorie nei confronti dell'ultimo Rappresentante Legale Avv. Luciano Francesco Valenti, il cui patrimonio in ogni caso risulta incapiente, come risulta dalle visure allegate. Inoltre, e soprattutto, la non ha il credito oggetto Pt_2 Parte_ dell'approfondimento istruttorio perché è la a vantare un contro credito nei confronti della per le somme originariamente versate e Pt_2 Parte_ per l'accollo del credito vantato dalla Parte_ Di conseguenza, come osserva anche la oltre al C.L., emergendo Parte_ l'inesistenza di qualunque rapporto contrattuale e commerciale tra e Parte_ ed anzi un credito di restituzione della nei confronti della Pt_2
non vi sarebbe nulla da esaminare da parte dell'attestatore qualora si Pt_2 ritenesse applicabile analogicamente l'istituto il che non è per l'assolta diversità di ruolo tra Curatore e Commissario Liquidatore. Pertanto, solo l'apporto della finanza esterna rende possibile il soddisfacimento dei creditori, seppure in misura parziale.
2 RISCONTRI E CONSIDERAZIONI
2.1
In primo luogo, va osservato che, in generale, il concordato nella liquidazione coatta amministrativa costituisce una ipotesi tipica di chiusura della procedura concorsuale ed ha quindi una fondamentale importanza in quanto strumento acceleratorio e deflattivo.
2.2
In tale ottica è stato previsto normativamente i concordati proposti nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa i creditori non siano chiamati ad esprimersi sulla proposta in via diretta, vale a dire attraverso l'espressione del voto, ma solo indirettamente ossia tramite l'eventuale formulazione di opposizioni all'omologa del concordato. Tanto si giustifica in quanto i concordati proposti nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa sono riconducibili nell'ambito dei c.d. concordati coatti poiché, stante la natura degli interessi pubblici perseguiti, non avrebbero carattere negoziale.
Tribunale di Roma\ Foglio n. 9 di 10
In tale ottica in dottrina si osserva che le ragioni dell'assenza del voto discendono dalle caratteristiche intrinseche della LCA e sono ravvisabili nella prevalenza dell'interesse pubblico (generalmente individuato nella tutela conservativa dell'impresa cooperativa e dei livelli occupazionali) rispetto alla mera soddisfazione del ceto creditorio nonché nel ruolo svolto dall'Autorità Amministrativa, la cui valutazione sulla proposta concordataria è ritenuta sufficiente, senza la necessità di una delibera assembleare dei creditori, essendo espressione di un interesse superiore.
2.3
Queste considerazioni introduttive e generali si calano dapprima sulla verifica della funzione dapprima dell'autorizzazione dell'autorità amministrativa a presentare il concordato e poi sull'ampiezza del vaglio giudiziario, che in caso di formulazione di opposizioni è certamente ben più esteso giungendo a valutare quantomeno gli interessi rappresentati dal creditore opponente. Il punto è che certamente la verifica della sussistenza di un interesse pubblicistico all'omologa della proposta di concordato (e della sua eventuale prevalenza su quelli dei creditori che potrebbero in astratto essere coincidenti ovvero confliggenti) è di pertinenza dell'autorità amministrativa ed è assolta attraverso la concreta e specifica autorizzazione dell'autorità amministrativa a presentare la proposta di concordato.
2.4
Queste considerazioni introduttive e generali si calano sul vaglio giudiziario che in caso di formulazione di opposizioni è certamente ben più esteso. Per contro prevale l'opinione secondo la quale qualora (come nel presente caso) non siano proposte opposizioni, il vaglio del Tribunale sarebbe limitato all'accertamento delle condizioni formali previste dalla legge: conformità della proposta alle norme imperative che regolano la materia;
verifica dell'effettiva competenza dell'autorità adita;
esistenza del parere positivo dell'Autorità di Vigilanza;
esatto adempimento dell'iter procedimentale e pubblicazione della proposta nelle forme di legge.
2.5
Vanno ora compiute alcune valutazioni assolutamente formali e procedimentali vale a dire che:
Tribunale di Roma\ Foglio n. 10 di 10
- sussiste la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Roma della sede legale della Controparte_6
- è in atti l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza al deposito della proposta di concordato nella liquidazione coatta, preceduta dal parere del Commissario liquidatore (integrato in data 20 febbraio 2025);
- il terzo proponente ha Parte_1 documentato di aver correttamente adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 314 CCII;
- che il terzo proponente: ha depositato in cancelleria la proposta di concordato con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza in data 19 marzo 2025;
- che il commissario liquidatore ha trasmesso la proposta a tutti i creditori ammessi al passivo in data 20 marzo 2025, alla pubblicazione mediante inserzione della Gazzetta Ufficiale, al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese;
- che non vi sono opposizioni;
- che vi è la richiesta di omologa della proponente;
- che vi è il parere favorevole del C.L:
DISPOSITIVO
IL TRIBUNALE,
PQM
Omologa il concordato fallimentare relativo alla liquidazione coatta amministrativa N. R.G. 9/2024 a carico di Codice Controparte_6 fiscale: , Sede legale: Roma (RM), Via Camilla n. 9, in P.IVA_2 persona del Commissario Liquidatore Dott. Prof. Carlo Ravazzin proposto da , Codice fiscale: Parte_1
Sede legale: Segrate, Aeroporto di Linate P.IVA_1
COSÌ DECISO IN ROMA IN DATA 26_11_25 IL PRESIDENTE ESTENSORE DOTT. GIORGIO JACHIA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE QUATTORDICESIMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente Dott.ssa Angela Coluccio Giudice Dott. Daniela Cavaliere Giudice Ha pronunciato il seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL CONCORDATO NELLA L.C.A.
PROPOSTO DA
Parte_1
Codice fiscale: P.IVA_1
Sede legale: Segrate, Aeroporto di Linate Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enzo Perrella e Mariateresa Asteria NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA R.G. 9/2024 A CO DI CO a r. l. CP_1
Codice fiscale: P.IVA_2
Sede legale: Roma (RM), Via Camilla n. 9 Nella persona del Commissario Liquidatore Dott. Prof. Carlo Ravazzin ED A TALE SCOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 DEL PROCEDIMENTO
1.1 DEL RICORSO
formula la domanda di omologa del Parte_1 concordato proposto nella procedura di liquidazione coatta amministrativa R.G. 9/2024 a carico della società cooperativa CO a responsabilità limitata.
1.2 ITER PROCEDIMENTALE
Tribunale di Roma\ Foglio n. 2 di 10
Giova premettere al riguardo che:
- con decreto n. 71 del MIMIT in data 31 maggio 2024, Parte_2
r. l. al tempo avente sede legale in Roma, Via Camilla n. 9, iscritta
[...] al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma, C.F. e P.IVA
veniva sottoposta alla procedura di liquidazione coatta P.IVA_2 amministrativa ai sensi dell'art. 300 CCII e il Dott. Carlo Ravazzin veniva nominato commissario liquidatore;
- in data 29 novembre 2024, l'odierna terza proponente
[...]
(codice fiscale ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Segrate, Aeroporto di Linate, ha depositato presso il MIMIT - Direzione Generale competente la richiesta di autorizzazione alla presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 314, comma 1, CCII;
- la proposta di Concordato, assumendo a base il passivo reso esecutivo in data 3/10/2024 e la domanda tardiva del 4/10/2024 con esclusione dei creditori non ancora ammessi per un ammontare complessivo pari ad euro 5.048.720, prevede:
“- L'accantonamento di un fondo di euro 10.000 destinato alla copertura di eventuali spese generali della procedura;
- Il pagamento di euro 53.440 (stimati secondo i tabellari normativi) in favore del Commissario liquidatore per i compensi spettanti relativi all'incarico affidato, compresi IVA e Cassa al netto della ritenuta d'acconto su un onorario imponibile di euro 50.000, come da prospetto seguente:
- Il riconoscimento del 30% del credito privilegiato vantato da Banca Sistema, come meglio descritto nel paragrafo 3.3, pari ad euro 1.327, oltre al 3,2% sulla restante parte degradata a chirografo, pari ad euro 99, per il complessivo importo di euro 1.426 (32,2 % dell'importo richiesto); - Il riconoscimento del 22% dei crediti privilegiati in materia di contributi assistenziali e assicurativi richiesti dall Controparte_2
(per conto di e ) per complessivi euro
[...] CP_3 CP_4
598.662, oltre al 3,2% sulla restante parte degradata a chirografo pari ad euro 67.597, per il complessivo importo di euro 666.259 ( 24,5 % dell'importo richiesto); - Il riconoscimento del 22% dei crediti privilegiati in favore del FASI, pari ad euro 870, oltre al 3,2% sulla restante parte degradata a chirografo, pari ad euro 98 e sul credito chirografo ab origine pari ad euro 7, per il complessivo importo di euro 976 (23,3 % dell'importo richiesto);
Tribunale di Roma\ Foglio n. 3 di 10
- Il riconoscimento del 18% dei crediti privilegiati vantati dall'Erario per complessivi 303.461, oltre al 3,2% sulla restante parte degradata a chirografo pari ad euro 44.027 e sul credito chirografo ab origine pari ad euro 20.033, per il complessivo importo di euro 367.522 (15,9 % dell'importo richiesto). Si evidenzia che, rispetto all'ammontare della debitoria ammessa al Passivo esecutivo del 03/10/2024, il debito erariale è stato incrementato per l'importo relativo alla ritenuta d'acconto da versare per l'onorario del Commissario Liquidatore, pari ad euro 10.000, e decurtato per l'importo di euro 11.440 relativo all'IVA a credito versata sempre in relazione ai compensi del Commissario. Inoltre, si è tenuto conto della domanda tardiva di ammissione presentata dall'Ente in data 4/10/2024 sebbene, alla data odierna, non è stata ancora sottoposta al vaglio di ammissione al Passivo da parte del Commissario Liquidatore;
- Il riconoscimento del 12% dei crediti privilegiati vantati dagli Enti locali per complessivi euro 306, oltre al 3,2 % sulla restante parte degradata a chirografo pari ad euro 71, per il complessivo importo di euro 377 (14,8 % dell'importo richiesto).”;
- quanto all'attivo, la proponente ha manifestato la Pt_3 disponibilità, previo accoglimento della proposta di concordato e, quindi, conseguentemente alla omologa, all'assunzione di impegno irrevocabile ad apportare finanza esterna per l'importo di euro 1.100.000;
- nel piano è previsto che i pagamenti siano eseguiti in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla definitività dell'omologa del Piano;
- il Commissario liquidatore ha reso parere favorevole all'omologa nel quale si evidenzia, per quanto di interesse che:
“(…) la procedura di L.C.A. è priva di attivo e ciò in considerazione del fatto che: i. dalle visure effettuate presso le banche dati (Pubblico Registro Automobilistico e Catasto) non sono emersi beni immobili, né mobili registrati di proprietà della società; ii. dalle verifiche inventariali non esistono beni mobili di proprietà; iii. la società è priva di liquidità; iv. i crediti potenziali iscritti nella situazione patrimoniale alla data del 31.12.2023 sono stati integralmente svalutati dalla società nella situazione patrimoniale aggiornata alla data di apertura della procedura concorsuale;
lo scrivente Commissario ha in ogni caso tentato un recupero stragiudiziale dei crediti già svalutati, ma le controparti hanno addotto giustificati motivi di contestazione;
Tribunale di Roma\ Foglio n. 4 di 10
- non sono emersi elementi che possano configurarsi quali atti di mala gestio e, quindi, legittimare la proposizione di azioni recuperatorie nei confronti dell'organo amministrativo;
- solo l'apporto della finanza esterna rende possibile il soddisfacimento dei creditori, seppure in misura parziale;
- le modalità di soddisfacimento dei creditori stabilite nel piano: i. tengono conto delle legittime cause di prelazione, secondo quanto disposto dall'art. 245 del CCII;
ii. prevedono soddisfacimenti differenziati per i creditori, rispettando il divieto di alterare l'ordine delle legittime cause di prelazione;
iii. tengono conto della par conditio creditorum in merito al trattamento dei creditori chirografari.
- le tempistiche delineate nel piano per il soddisfacimento dei creditori sono vantaggiose;
- il concordato, quindi, risulta essere più favorevole per i creditori rispetto all'ipotesi di prosecuzione della liquidazione coatta amministrativa, in mancanza di attivo;
- il Comitato di Sorveglianza non è stato costituito;
(…)”;
- il Commissario liquidatore ha successivamente integrato il parere evidenziando quanto segue:
“Lo scrivente, ad integrazione del parere favorevole già reso e trasmesso, a mezzo PEC, in data 4.02.2025 alle ore 12:56, che si allega alla presente per pronto riferimento, precisa quanto segue. Parte_4
(CF e P.IVA ), con sede in Roma,
[...] P.IVA_2
Via Camilla n.9 è una società cooperativa inattiva già da tempo. Inoltre, la società in parola non risulta proprietaria di alcun bene immobile, mobile registrato, mobile e/o non detiene altri valori liquidabili sul mercato. Conseguentemente, non si è ritenuto necessario richiedere la predisposizione di una perizia valutativa della società in quanto la stessa non ha un effettivo valore economico e, peraltro, non ha alcuna liquidità.”;
- l'Autorità di vigilanza, in data 07 marzo 2025, ha autorizzato [atto esaminato nel prossimo paragrafo] di seguito il deposito della Proposta di concordato presso la cancelleria del competente tribunale, ordinando che venisse diffusa, ai sensi dell'art. 214, secondo comma, L.F. (ovvero, 315 CCII), attraverso l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale ed il deposito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nonché comunicata a tutti i creditori ammessi allo stato passivo nelle forme prescritte, oltre la pubblicazione di un avviso su uno o più quotidiani a diffusione locale;
- con ricorso depositato in data 13 giugno 2025 il terzo
Tribunale di Roma\ Foglio n. 5 di 10
proponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Premessi gli adempimenti ed incombenti di rito, previa fissazione della preposta udienza camerale, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso – disattesa ogni eventuale e diversa istanza, opposizione e/o eccezione – nei termini e alle condizioni ivi previste, omologare la proposta concordataria presentata da
[...] nell'ambito della Liquidazione Coatta Parte_1
Amministrativa di Coros scarl aperta con D.M. n.71 del 31 maggio 2024 e iscritta al RG n. 9/2024 LCA Tribunale Civile di Roma.”
- con decreto in data 24 giugno 2025 il Tribunale ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti in camera di consiglio in data 09 luglio 2025, assegnando al ricorrente termine fino al 03 luglio 2025 per la notifica del ricorso al Commissario e ai controinteressati;
- con nota di deposito del 02 luglio 2025 parte ricorrente ha dato evidenza di aver provveduto alle notifiche ordinate nel decreto di fissazione di udienza;
- all'udienza, celebrata in data 09 luglio, il Collegio, sentite le parti, si è riservato.
1.3 L'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO E LE RAGIONI DELLA PROPOSTA
1.3.1 Appare indispensabile per comprendere e ragioni della proposta leggere punto per punto l'autorizzazione resa il 7 marzo 2025 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy al deposito della proposta di concordato nella liquidazione coatta amministrativa a carico della Società Cooperativa
“ . Pt_2
1.3.2
L'autorità di vigilanza, in primo luogo, così riassume la proposta presentata da ): Parte_5 Parte_ si dichiara disponibile all'apporto di finanza esterna per l'importo di
€ 1.100,000,00, a soddisfazione parziale del ceto creditorio ammesso al passivo, reso esecutivo in data 03/10/2024, oltre alla domanda tardiva dell del 04/10/2024, cosi come di seguito indicato: Controparte_2
• integrale soddisfazione delle spese in prededuzione (spese generali della procedura e compenso del commissario), per complessivi € 63.440,00;
Tribunale di Roma\ Foglio n. 6 di 10
• soddisfazione nella misura del 32,2% dei creditori privilegiati generali ex art 2751 bis n.1 c.c. (Banca Sistema), per complessivi
€ 1.426,00;
• soddisfazione nella misura del 24,5% dei creditori privilegiati generali ex art. 2753 e 2754 c.c., grado 1 e grado 8 ( CP_3
), per complessivi € 666.259,00; CP_4
• soddisfazione nella misura del 23,3% dei creditori privilegiati generali ex art. 2754 e 2749 c.c., (FASI), per complessivi € 976,00;
• soddisfazione nella misura del 15,9% dei creditori privilegiati generali ex art. 2752 c.c., grado 18 e grado19 (ERARIO), per complessivi € 367.522; • soddisfazione nella misura del 14,8% dei creditori privilegiati generali ex art 2752 c.c., grado 20 (ENTI LOCALI), per complessivi € 377,00; • soddisfazione nella misura del 3,2% dei creditori chirografari;
L'autorità di vigilanza quindi nulla osserva sulla graduazione dei livelli di soddisfazione dei creditori privilegiati. L'autorità di vigilanza nel parere osserva che la proposta presentata dal terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della procedura, anche “delle azioni di pertinenza della massa” e può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta”. L'autorità di vigilanza precisa però che in caso di limitazione degli impegni, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore. L'autorità di vigilanza esamina poi il parere favorevole del Commissario liquidatore e prende atto dell'assenza di attivo. L'autorità di vigilanza infine rappresenta le ragioni sottese alla presentazione della proposta di concordato, cosi come riportate nella stessa proposta: nel 2020 la tramite diffida sottoscritta dai propri Pt_2 Parte_ legali, avanzava nei confronti di richiesta di pagamento per l'importo provvisorio di € 2.900.000,00, in ragione di alcuni rapporti commerciali che, successivamente, la stessa dichiarava essere afferenti a Pt_2 servizi ad essa commissionati da i suddetti rapporti CP_5 Parte_ commerciali, per quanto non commissionati da secondo quanto Parte_ affermato da sarebbero riconducibili a interessi di che, Pt_2 sebbene non fosse mai stata parte contrattuale, avrebbe dovuto farsene carico, quantomeno per i vantaggi ottenuti;
a seguito di tempestiva contestazione delle richieste avanzate, le parti componevano la vertenza
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mediante accordo transattivo sottoscritto in data 04/11/2020, per effetto Parte_ del quale corrispondeva a - inter alia – l'importo di € Pt_2
200.000,00 ed acquistava un credito nominale di € 1.139.481,90 vantato dalla societ verso la stessa a fronte dell'inadempimento Parte_6 Pt_2 Parte_ di rispetto a parte degli obblighi assunti nella transazione, Pt_2 non corrispondeva alla cooperativa l'ultimo dei pagamenti convenuti nella scrittura privata del 4 novembre 2020 per il complessivo importo di € 1.100.000,00; in ragione della sopravvenuta messa in l.c.a. della cooperativa, anche al fine di limitare possibili rischi di contenzioso e con l'obiettivo di risolvere definitivamente la questione, il CdA ha deliberato l'ipotesi di proposta di concordato, come sopra dettagliata.
1.4 LE RAGIONI DELLA REMISSIONE SUL RUOLO
Il tribunale ha chiesto una rilettura della proposta chiedendo: se fosse rispettato l'ordine delle cause di prelazione qualora l'apporto di finanza esterna debba considerarsi motivato dalla fondatezza delle ragioni di credito della cooperativa avverso il terzo proponente e quindi debba essere considerata endogena e non esogena;
se fosse statorispettato l'iter procedimentale atteso che non si è valutata l'effettiva incapienza della cooperativa attraverso la nomina di un professionista indipendente ex art. 240 ccii chiamato a valutare l'infondatezza dell'azione, giudicata dall' Pt_2 soltanto attraverso il parere di incapienza del Commissario Liquidatore;
se di conseguenza oltre ad una possibile lesione delle aspettative dei privilegiati che si deve avere l'attestazione che siano pagati in misura non inferiore a quella realizzabile in sede liquidatoria anche la percentuale di soddisfazione riconosciuta ai creditori chirografi sia superiore a quella dell'alternativa liquidatoria. In tale ottica il Tribunale chiedeva anche alle parti se fosse necessaria la nomina di un professionista indipendente chiamato a verificare se la cooperativa abbia un proprio patrimonio e se tale patrimonio sia formato soltanto da una azione avverso la terza proponente il concordato e quale valore abbia tale azione e quindi a chiedere alle parti se la procedura debba essere integrata (se del caso in sede amministrativa) prima dell'omologa.
1.5 EFFETTIVA INCAPIENZA
Il C.L., all'esito del supplemento istruttorio ha confermato l'assoluta incapienza della società perché: dalle visure effettuate presso le Pt_2 banche dati (Pubblico Registro Automobilistico e Catasto) non sono emersi beni immobili, né mobili registrati di proprietà della società; dalle verifiche inventariali non esistono beni mobili di proprietà; la società è priva di
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liquidità; i crediti potenziali vantati dalla sono stati integralmente Pt_2 svalutati dalla società nella situazione patrimoniale aggiornata alla data di apertura della procedura concorsuale;
lo scrivente Commissario ha in ogni caso tentato un recupero stragiudiziale degli stessi, ma sono stati addotti giustificati motivi di contestazione;
non sono emersi elementi che possano configurarsi quali atti di mala gestio e, quindi, legittimare la proposizione di azioni recuperatorie nei confronti dell'ultimo Rappresentante Legale Avv. Luciano Francesco Valenti, il cui patrimonio in ogni caso risulta incapiente, come risulta dalle visure allegate. Inoltre, e soprattutto, la non ha il credito oggetto Pt_2 Parte_ dell'approfondimento istruttorio perché è la a vantare un contro credito nei confronti della per le somme originariamente versate e Pt_2 Parte_ per l'accollo del credito vantato dalla Parte_ Di conseguenza, come osserva anche la oltre al C.L., emergendo Parte_ l'inesistenza di qualunque rapporto contrattuale e commerciale tra e Parte_ ed anzi un credito di restituzione della nei confronti della Pt_2
non vi sarebbe nulla da esaminare da parte dell'attestatore qualora si Pt_2 ritenesse applicabile analogicamente l'istituto il che non è per l'assolta diversità di ruolo tra Curatore e Commissario Liquidatore. Pertanto, solo l'apporto della finanza esterna rende possibile il soddisfacimento dei creditori, seppure in misura parziale.
2 RISCONTRI E CONSIDERAZIONI
2.1
In primo luogo, va osservato che, in generale, il concordato nella liquidazione coatta amministrativa costituisce una ipotesi tipica di chiusura della procedura concorsuale ed ha quindi una fondamentale importanza in quanto strumento acceleratorio e deflattivo.
2.2
In tale ottica è stato previsto normativamente i concordati proposti nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa i creditori non siano chiamati ad esprimersi sulla proposta in via diretta, vale a dire attraverso l'espressione del voto, ma solo indirettamente ossia tramite l'eventuale formulazione di opposizioni all'omologa del concordato. Tanto si giustifica in quanto i concordati proposti nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa sono riconducibili nell'ambito dei c.d. concordati coatti poiché, stante la natura degli interessi pubblici perseguiti, non avrebbero carattere negoziale.
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In tale ottica in dottrina si osserva che le ragioni dell'assenza del voto discendono dalle caratteristiche intrinseche della LCA e sono ravvisabili nella prevalenza dell'interesse pubblico (generalmente individuato nella tutela conservativa dell'impresa cooperativa e dei livelli occupazionali) rispetto alla mera soddisfazione del ceto creditorio nonché nel ruolo svolto dall'Autorità Amministrativa, la cui valutazione sulla proposta concordataria è ritenuta sufficiente, senza la necessità di una delibera assembleare dei creditori, essendo espressione di un interesse superiore.
2.3
Queste considerazioni introduttive e generali si calano dapprima sulla verifica della funzione dapprima dell'autorizzazione dell'autorità amministrativa a presentare il concordato e poi sull'ampiezza del vaglio giudiziario, che in caso di formulazione di opposizioni è certamente ben più esteso giungendo a valutare quantomeno gli interessi rappresentati dal creditore opponente. Il punto è che certamente la verifica della sussistenza di un interesse pubblicistico all'omologa della proposta di concordato (e della sua eventuale prevalenza su quelli dei creditori che potrebbero in astratto essere coincidenti ovvero confliggenti) è di pertinenza dell'autorità amministrativa ed è assolta attraverso la concreta e specifica autorizzazione dell'autorità amministrativa a presentare la proposta di concordato.
2.4
Queste considerazioni introduttive e generali si calano sul vaglio giudiziario che in caso di formulazione di opposizioni è certamente ben più esteso. Per contro prevale l'opinione secondo la quale qualora (come nel presente caso) non siano proposte opposizioni, il vaglio del Tribunale sarebbe limitato all'accertamento delle condizioni formali previste dalla legge: conformità della proposta alle norme imperative che regolano la materia;
verifica dell'effettiva competenza dell'autorità adita;
esistenza del parere positivo dell'Autorità di Vigilanza;
esatto adempimento dell'iter procedimentale e pubblicazione della proposta nelle forme di legge.
2.5
Vanno ora compiute alcune valutazioni assolutamente formali e procedimentali vale a dire che:
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- sussiste la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Roma della sede legale della Controparte_6
- è in atti l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza al deposito della proposta di concordato nella liquidazione coatta, preceduta dal parere del Commissario liquidatore (integrato in data 20 febbraio 2025);
- il terzo proponente ha Parte_1 documentato di aver correttamente adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 314 CCII;
- che il terzo proponente: ha depositato in cancelleria la proposta di concordato con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza in data 19 marzo 2025;
- che il commissario liquidatore ha trasmesso la proposta a tutti i creditori ammessi al passivo in data 20 marzo 2025, alla pubblicazione mediante inserzione della Gazzetta Ufficiale, al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese;
- che non vi sono opposizioni;
- che vi è la richiesta di omologa della proponente;
- che vi è il parere favorevole del C.L:
DISPOSITIVO
IL TRIBUNALE,
PQM
Omologa il concordato fallimentare relativo alla liquidazione coatta amministrativa N. R.G. 9/2024 a carico di Codice Controparte_6 fiscale: , Sede legale: Roma (RM), Via Camilla n. 9, in P.IVA_2 persona del Commissario Liquidatore Dott. Prof. Carlo Ravazzin proposto da , Codice fiscale: Parte_1
Sede legale: Segrate, Aeroporto di Linate P.IVA_1
COSÌ DECISO IN ROMA IN DATA 26_11_25 IL PRESIDENTE ESTENSORE DOTT. GIORGIO JACHIA