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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/12/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1307/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1307/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Francesca Rossi, presso il cui studio in Colle di
Val d'Elsa (SI), Via XXV Aprile n. 112, è elettivamente domiciliata
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Roberta D'Onofrio, presso il cui studio in SI (SI), Viale Guglielmo Marconi n. 20, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI nei confronti di
Controparte_2
C.F. )
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO N. 1307/2025 R.G. 2 / 5
avente ad oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.12.2025, per l'Avv. Francesca Rossi e per Parte_1 Controparte_1
, l'Avv. Roberta D'onofrio insistono nella richiesta di accoglimento delle
[...] conclusioni congiunte …, che qui si riportano: “preso atto dell'accordo intervenuto tra le ricorrenti, accertare e dichiarare il loro diritto alla percezione della pensione di reversibilità del Sig. (c.f. ), nato a [...]_1 C.F._3
(SI) il 30.03.1942 e deceduto in SI (SI) il 26.10.2024, nella misura pari al
50% in favore della Sig.ra (c.f. , in qualità di Parte_1 C.F._1 coniuge divorziato, e nella misura del 50% in favore della Sig.ra Controparte_1
(c.f. ), in qualità di coniuge superstite;
- per l'effetto,
[...] C.F._2 ordinare alla Previdenza a favore dei Dottori Controparte_2 CP_2 di erogare la quota reversibile della pensione del Sig. CP_2 Persona_1 nelle predette misure del 50% in favore del coniuge divorziato Sig.ra Parte_1
e del 50% in favore del coniuge superstite Sig.ra con Controparte_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato Sig.
[...]
oltre al pagamento degli arretrati non corrisposti al coniuge divorziato e/o Per_1 al coniuge superstite dalla data della morte a quella dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Siena il 30.6.2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano di essere, rispettivamente, l'ex coniuge divorziata e la coniuge superstite di (c.f. ), nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._3 già residente in [...], Loc. Casaglia n. 8/A, deceduto a SI il
26.10.2024, il quale, alla data della morte, era iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e percepiva una pensione;
sostenevano di avere diritto alla quota della pensione di reversibilità del defunto ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 Legge 1° dicembre N. 1307/2025 R.G. 3 / 5
1970 n. 898 e, avendo raggiunto un accordo sulla quantificazione delle rispettive quote nella misura del 50%, chiedevano di ordinare alla Controparte_2
a favore dei Dottori Commercialisti di erogare loro la quota della pensione
[...] di reversibilità nella misura del 50% ciascuna.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la a dei Dottori Commercialisti non si Controparte_2 CP_2 costituiva.
Il Giudice, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 12.11.2025, ritenuto che la controversia, introdotta con rito c.d. semplificato dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, dovesse svolgersi col rito c.d. famiglia dinanzi al
Tribunale in composizione collegiale, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte.
Alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.12.2025, anticipato a seguito di rinuncia delle parti al deposito delle memorie integrative ex art. 473-bis comma 3°
c.p.c. ed acquisite le note autorizzate delle parti, il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti hanno proposto una domanda, in Pt_1 Controparte_1 forma congiunta, per ottenere, nella misura concordata del 50% ciascuna, la quota della pensione di reversibilità del defunto ai sensi dell'art. 9 Persona_1 commi 2 e 3 Legge 1° dicembre 1970 n. 898.
È in proposito documentalmente provato che la ricorrente si è sposata Parte_1 col in SI in data 7.10.1972, che il Tribunale di Siena ha Per_1 pronunciato il divorzio con sentenza n. 344/2013 del 2.7.2013 (doc. 3 fasc.ricorrenti), pronuncia poi riformata in appello dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n.
230/2016 del 16.12.2016 (doc. 4 fasc.ricorrenti) con cui è stato previsto - per quel che interessa in questa sede - un assegno divorzile a favore della di € 350,00 al Pt_1 mese;
è altresì documentalmente provato che la non ha contratto nuove nozze Pt_1
(doc. 7 fasc.ricorrenti). N. 1307/2025 R.G. 4 / 5
È ancora documentalmente provato che si è sposata col Controparte_1 in SI in data 16.7.2023 (doc. 13 fasc.ricorrenti) e che, alla data Per_1 della morte di quest'ultimo, era ancora coniugata con lui (docc. 11 e 12 fasc.ricorrenti).
È poi documentalmente provato che nato a [...] il Persona_1
30.3.1942, già residente in [...], Loc. Casaglia n. 8/A, è deceduto a
SI il 26.10.2024 (doc. 1 fasc.ricorrenti).
È infine documentalmente provato che, alla data della morte, il era iscritto Per_1 all'Albo dei dottori commercialisti e percepiva una pensione dalla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (doc. 2 fasc.ricorrenti).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto della risposta fornita dalla
[...]
a favore dei Dottori alla domanda di Controparte_2 CP_2 riconoscimento della pensione di reversibilità da parte delle ricorrenti (docc. 16 e 17 fasc.ricorrenti), sussistono i presupposti per l'attribuzione alle ricorrenti di quota della pensione di reversibilità del defunto, per come previsto dall'art. 9 commi 2° e 3°
Legge 898/1970 cit..
In particolare, tenuto conto dell'accordo tra le parti, si deve disporre che tale quota sia ripartita tra le ricorrenti nella misura del 50% ciascuna.
Tenuto conto dell'oggetto del contendere, dell'accordo tra le ricorrenti e della mancata costituzione dell'ente previdenziale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, attribuisce a ed a la quota del 50% ciascuna Parte_1 Controparte_1 della pensione di reversibilità del defunto e, Persona_1 per l'effetto, ordina alla a favore dei Controparte_2
Dottori Commercialisti di erogare la pensione di reversibilità di in Persona_1 favore di e di , nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuna, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del N. 1307/2025 R.G. 5 / 5
compresi gli arretrati non corrisposti;
Per_1 compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1307/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Francesca Rossi, presso il cui studio in Colle di
Val d'Elsa (SI), Via XXV Aprile n. 112, è elettivamente domiciliata
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Roberta D'Onofrio, presso il cui studio in SI (SI), Viale Guglielmo Marconi n. 20, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI nei confronti di
Controparte_2
C.F. )
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO N. 1307/2025 R.G. 2 / 5
avente ad oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.12.2025, per l'Avv. Francesca Rossi e per Parte_1 Controparte_1
, l'Avv. Roberta D'onofrio insistono nella richiesta di accoglimento delle
[...] conclusioni congiunte …, che qui si riportano: “preso atto dell'accordo intervenuto tra le ricorrenti, accertare e dichiarare il loro diritto alla percezione della pensione di reversibilità del Sig. (c.f. ), nato a [...]_1 C.F._3
(SI) il 30.03.1942 e deceduto in SI (SI) il 26.10.2024, nella misura pari al
50% in favore della Sig.ra (c.f. , in qualità di Parte_1 C.F._1 coniuge divorziato, e nella misura del 50% in favore della Sig.ra Controparte_1
(c.f. ), in qualità di coniuge superstite;
- per l'effetto,
[...] C.F._2 ordinare alla Previdenza a favore dei Dottori Controparte_2 CP_2 di erogare la quota reversibile della pensione del Sig. CP_2 Persona_1 nelle predette misure del 50% in favore del coniuge divorziato Sig.ra Parte_1
e del 50% in favore del coniuge superstite Sig.ra con Controparte_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato Sig.
[...]
oltre al pagamento degli arretrati non corrisposti al coniuge divorziato e/o Per_1 al coniuge superstite dalla data della morte a quella dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Siena il 30.6.2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano di essere, rispettivamente, l'ex coniuge divorziata e la coniuge superstite di (c.f. ), nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._3 già residente in [...], Loc. Casaglia n. 8/A, deceduto a SI il
26.10.2024, il quale, alla data della morte, era iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e percepiva una pensione;
sostenevano di avere diritto alla quota della pensione di reversibilità del defunto ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 Legge 1° dicembre N. 1307/2025 R.G. 3 / 5
1970 n. 898 e, avendo raggiunto un accordo sulla quantificazione delle rispettive quote nella misura del 50%, chiedevano di ordinare alla Controparte_2
a favore dei Dottori Commercialisti di erogare loro la quota della pensione
[...] di reversibilità nella misura del 50% ciascuna.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la a dei Dottori Commercialisti non si Controparte_2 CP_2 costituiva.
Il Giudice, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 12.11.2025, ritenuto che la controversia, introdotta con rito c.d. semplificato dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, dovesse svolgersi col rito c.d. famiglia dinanzi al
Tribunale in composizione collegiale, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte.
Alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.12.2025, anticipato a seguito di rinuncia delle parti al deposito delle memorie integrative ex art. 473-bis comma 3°
c.p.c. ed acquisite le note autorizzate delle parti, il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti hanno proposto una domanda, in Pt_1 Controparte_1 forma congiunta, per ottenere, nella misura concordata del 50% ciascuna, la quota della pensione di reversibilità del defunto ai sensi dell'art. 9 Persona_1 commi 2 e 3 Legge 1° dicembre 1970 n. 898.
È in proposito documentalmente provato che la ricorrente si è sposata Parte_1 col in SI in data 7.10.1972, che il Tribunale di Siena ha Per_1 pronunciato il divorzio con sentenza n. 344/2013 del 2.7.2013 (doc. 3 fasc.ricorrenti), pronuncia poi riformata in appello dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n.
230/2016 del 16.12.2016 (doc. 4 fasc.ricorrenti) con cui è stato previsto - per quel che interessa in questa sede - un assegno divorzile a favore della di € 350,00 al Pt_1 mese;
è altresì documentalmente provato che la non ha contratto nuove nozze Pt_1
(doc. 7 fasc.ricorrenti). N. 1307/2025 R.G. 4 / 5
È ancora documentalmente provato che si è sposata col Controparte_1 in SI in data 16.7.2023 (doc. 13 fasc.ricorrenti) e che, alla data Per_1 della morte di quest'ultimo, era ancora coniugata con lui (docc. 11 e 12 fasc.ricorrenti).
È poi documentalmente provato che nato a [...] il Persona_1
30.3.1942, già residente in [...], Loc. Casaglia n. 8/A, è deceduto a
SI il 26.10.2024 (doc. 1 fasc.ricorrenti).
È infine documentalmente provato che, alla data della morte, il era iscritto Per_1 all'Albo dei dottori commercialisti e percepiva una pensione dalla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (doc. 2 fasc.ricorrenti).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto della risposta fornita dalla
[...]
a favore dei Dottori alla domanda di Controparte_2 CP_2 riconoscimento della pensione di reversibilità da parte delle ricorrenti (docc. 16 e 17 fasc.ricorrenti), sussistono i presupposti per l'attribuzione alle ricorrenti di quota della pensione di reversibilità del defunto, per come previsto dall'art. 9 commi 2° e 3°
Legge 898/1970 cit..
In particolare, tenuto conto dell'accordo tra le parti, si deve disporre che tale quota sia ripartita tra le ricorrenti nella misura del 50% ciascuna.
Tenuto conto dell'oggetto del contendere, dell'accordo tra le ricorrenti e della mancata costituzione dell'ente previdenziale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, attribuisce a ed a la quota del 50% ciascuna Parte_1 Controparte_1 della pensione di reversibilità del defunto e, Persona_1 per l'effetto, ordina alla a favore dei Controparte_2
Dottori Commercialisti di erogare la pensione di reversibilità di in Persona_1 favore di e di , nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuna, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del N. 1307/2025 R.G. 5 / 5
compresi gli arretrati non corrisposti;
Per_1 compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi