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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia, Dott.ssa Elena VEZZOSI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro 74/2024 promossa da:
(CF e PI: , con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in 40055 Castenaso (BO) via Villanova di Castenaso 29/7, in persona del procuratore speciale (CF: ), rappresentata Controparte_2 C.F._1
e difesa dagli avvocati Roberto Bassi e Laura Soda
- ricorrente
CONTRO
, nata a [...], il [...], residente in Controparte_3
Reggio Emilia, via Giorgione n. 5, C.F. rappresentata e difesa C.F._2
dagli Avvocati Vainer Burani e Fabio Benati
-convenuta
in punto a: impugnazione lodo arbitrale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/1/2024 Controparte_1
conviene in giudizio la propria dipendente IG. al
[...] Controparte_3
fine di accertare la legittimità della sanzione disciplinare consistente in 2 ore di multa, e tanto mediante impugnazione del lodo arbitrale intercorso tra le parti, rassegnando le seguenti conclusioni: “ Accogliere la presente opposizione del lodo senza data, sottoscritto in data 17 gennaio 2024, reso all'esito del Collegio di Conciliazione e
Arbitrato ex art. 7 L. 300/1970 ITL Reggio Emilia AR controversia 22 2023 promosso dalla IG.ra e, per l'effetto, confermare la legittimità della Controparte_3
sanzione di due ore di multa inflitta alla IG.ra con il provvedimento Controparte_3
disciplinare del 20 giugno 2023 per i fatti del 6 maggio 2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento”.
I fatti di causa sono i seguenti: in data 06.05.2023 la IG.ra lavoratrice dipendente CP_3
della ricorrente (luogo di lavoro: Reggio Emilia, via Sani) comunicava al datore di lavoro l'assenza per malattia alle ore 9.02, inviando il certificato medico nella stessa mattinata;
poiché, in tesi attrice, la lavoratrice era in ritardo nel comunicare la malattia
(che il CCNL dispone dover essere anticipata all'azienda almeno un'ora prima dell'inizio del turno, salvo gravi e comprovate ragioni), la società ha promosso procedimento disciplinare1, all'esito del quale è stata comminata sanzione disciplinare di due ore di multa;
adito il Collegio Arbitrale ex art. 7 della l. 300/1970 presso l'ITL di
AR (controversia n.22/2023), veniva emesso lodo di annullamento della sanzione disciplinare sopra richiamata;
in data 19.01.2024 la società impugnava il CP_1
suddetto lodo arbitrale, chiedendo la conferma della sanzione disciplinare di due ore di multa inflitta alla IGnora CP_3
Pag. 2 di 6 La datrice di lavoro evidenzia la nullità del lodo per mancanza di data e nel merito l'errore in fatto in cui è incorso il Collegio di conciliazione, che non ha esaminato la documentazione prodotta e non ha acquisito le necessarie informazioni.
La convenuta IG. si è costituita seppur tardivamente, eccependo l'impossibilità di CP_3 impugnare il lodo e nel merito l'esattezza della decisione arbitrale.
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione all'odierna udienza il Giudice, a seguito della discussione orale, ha deciso la controversia con dispositivo letto in udienza all'esito della camera di conIGlio.
Il ricorso è fondato.
Quanto al fatto, non è contestata e comunque è provata documentalmente la ricostruzione sopra operata.
E' quindi certo che la lavoratrice, che doveva iniziare il proprio turno alle ore 9.00 del lunedì mattina 6/5/2023, abbia telefonato a due diverse colleghe ( -cfr. Persona_1
dichiarazioni di cui al doc.8 ric;
e dichiarazioni di cui al doc.9 ric) Controparte_4
alle ore 9.02 comunicando di essere in malattia, e tanto in contestata violazione del
Regolamento Aziendale2 che a propria volta sostanzialmente riprende e specifica il contenuto dell'art. 159 CCNL3.
All'evidenza -e senza alcun margine interpretativo- le norme riprodotte in nota prevedono una comunicazione tempestiva dell'assenza, e in specie -ove il turno di lavoro inizi dopo le 6 del mattino- almeno un'ora prima, salvo i casi di giustificato e 2 CAPITOLO IV - ORARIO DI LAVORO
L'osservanza dell'orario di lavoro da parte di tutti i lavoratori è indispensabile per il buon funzionamento dell'organizzazione. Da essa dipendono il servizio ai consumatori e l'efficienza del lavoro. Inoltre, rispettare l'orario vuol dire rispettare i colleghi di lavoro.
Art. 12 - Assenze e ritardi
1. In caso di assenze o ritardi non autorizzati preventivamente, il lavoratore deve darne immediata informazione al proprio responsabile o a chi ne fa le veci. Detta informazione deve essere comunicata prima dell'inizio dell'orario di lavoro per turni con inizio entro le ore 6:00 e almeno un'ora prima per tutti gli altri turni, salvo i casi di giustificato e comprovato impedimento. 3 Art. 159 - Comunicazione e certificazione medica
1. Salvo i casi di giustificato e comprovato impedimento, in caso di malattia o in-fortunio nonché in caso di prosecuzione della malattia stessa, il lavoratore ha l'obbligo di darne immediata notizia alla cooperativa da cui dipende;
in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 207 e 208 del presente contratto.
Pag. 3 di 6 comprovato impedimento.
Ne consegue che era onere dell'azienda dimostrare il ritardo nella comunicazione, e detto onere è stato assolto;
ed era onere della lavoratrice dimostrare la causa di giustificazione, ossia la presenza di un giustificato e comprovato impedimento ad effettuare tempestivamente la comunicazione. Tuttavia tale onere non è stato minimante assolto dalla IG. non avendo la lavoratrice in nessuna sede (né in fase di CP_3 audizione presso l'ufficio personale, né in fase di arbitrato, né nella presente sede giudiziaria) provato il preteso malessere insorto improvvisamente.
La gravissima lacuna probatoria (non è stato prodotto nemmeno il certificato medico relativo a quella giornata di assenza;
né tanto meno è stata richiesta l'escussione del medico che fece la diagnosi o di un familiare presente) non consente in alcun modo di verificare la fondatezza della allegazione.
Venendo al lodo arbitrale impugnato, anzitutto va osservato che “le procedure arbitrali riguardanti controversie di lavoro privato - sia che siano previste dalla legge che dalla contrattazione collettiva o nelle clausole compromissorie inserite nello statuto e nei regolamenti federali delle Federazioni sportive - nonché quelle concernenti controversie in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato -
a decorrere dalla vigenza dell'art. 59 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.20 operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore - salvo che sia diversamente previsto in modo espresso, hanno natura di arbitrato irrituale;
il loro regime di impugnazione è, quindi, quello di cui all'art. 412, comma 2, quater cod. proc. civ. - nella formulazione anteriore all'art.31, comma 8, della l. 4 novembre 2010, n.183
- secondo cui il lodo è impugnabile, solo per vizi idonei ad inficiare la determinazione arbitrale per alterata o falsa percezione dei fatti o per inosservanza di disposizioni inderogabili di legge o contratti collettivi, in unico grado dinanzi al tribunale giudice del lavoro la cui sentenza è ricorribile in cassazione e l'eventuale impugnazione del lodo proposta erroneamente alla corte di appello è inammissibile trattandosi di incompetenza per grado per la quale non opera il principio in forza del quale la decadenza dall'impugnazione è impedita dalla proposizione della gravame ad un giudice incompetente” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 19182 del 19/08/2013; Cass
Pag. 4 di 6 Sez. L - , Ordinanza n. 10988 del 09/06/2020; ora è vigente l'art.412 quater cpc), sicché vige per esse la disciplina delle impugnazioni di cui all'art.808 ter cpc, sulla base del quale l'invalidità della convenzione può derivare da vizi intrinseci e formali della convenzione ovvero da violenza, dolo, errore e incapacità delle parti.
In questo caso la coop. evoca l'errore in fatto, e specificamente evidenzia come “… il lodo sia stato emesso senza che la lavoratrice abbia provato in alcun modo l'impossibilità impediente all'adempimento del preavviso (lo si ripete: di minima caratura), e dall'altro che il Collegio abbia ritenuto la certificazione di malattia (peraltro non acquisita agli atti nella sua diagnosi specifica), quale elemento corroborante lo stato di impossibilità non provato e solo raccontato da parte della lavoratrice”.
Si tratta all'evidenza della denuncia di un errore in fatto (la certificazione di malattia non è in atti e non è dato comprendere di quale malattia si trattasse) e ciò da un lato rende ammissibile il ricorso alla scrivente Giudice denunciando l'errore, e dall'altro inficia la decisione del collegio arbitrale che si è basato unicamente sulle dichiarazioni indimostrata della per annullare la sanzione disciplinare, incorrendo in un grave CP_3
errore di valutazione su elementi essenziali della fattispecie esaminata.
Tanto basta per accogliere il ricorso ed annullare il lodo impugnato. In ordine alla legittimità della sanzione erogata, valgono le medesime argomentazioni svolte più sopra, relative alla assoluta mancanza di prova da parte della lavoratrice (per altro costituitasi tardivamente e pertanto in ogni caso decaduta da ogni richiesta istruttoria, comunque neppure formulata) di versare in un caso di giustificato e comprovato impedimento alla comunicazione tempestiva. Di conseguenza è applicabile alla fattispecie prevista dal regolamento aziendale e dal CCNL (art. 159 CCNL e art 12
Regolamento Aziendale) la multa, che appare “mancanza di analoga gravità” prevista dal punto 2.7 dell'art.208 CCNL, per l'affinità con le condotte tipizzate inerenti al ritardo nel lavoro senza giustificazione di cui al punto 2.1, in quanto avente la medesima finalità organizzativa del preavviso di ritardo o assenza. La sanzione comminata dalla a pertanto confermata. CP_1
Pag. 5 di 6 Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte della differente posizione economica delle stesse.
PQM
1. Accoglie la presente opposizione e pertanto annulla il lodo senza data, sottoscritto in data 17 gennaio 2024, reso all'esito del Collegio di Conciliazione e Arbitrato ex art. 7 L. 300/1970 ITL Reggio Emilia AR controversia 22/2023 promosso dalla IG.ra ; Controparte_3
2. conferma la legittimità della sanzione di due ore di multa inflitta alla IG.ra
[...]
con il provvedimento disciplinare del 20 giugno 2023 per i fatti del CP_3
6 maggio 2023;
3. Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Reggio Emilia, li 11/3/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
1.
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa la contestazione: ““OGGETTO: contestazione d'infrazione
La presente per contestar Le, ad ogni effetto di legge e di contratto, quanto segue.
Ci risulta che in data 06/05/2023 Lei non abbia rispettato quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di orario di lavoro.
Più precisamente, è emerso che Lei, in data 06/05/2023, a fronte di un inizio turno presso il punto vendita di Reggio Est previsto alle ore 9.00, abbia provveduto a dare comunicazione al punto vendita della Sua assenza per malattia solo alle ore 9.02, contrariamente a quanto previsto dal Regolamento aziendale che impone detta comunicazione almeno un'ora prima dell'inizio dell'orario di lavoro. Le precisiamo che qualora l'addebito di cui sopra dovesse essere oggetto di provvedimento disciplinare,
l'entità dello stesso sarà valutata anche in considerazione delle recidive, che con la presente Le contestiamo, rispetto ai fatti sotto elencati:
- fatto del 05/11/2021, per il quale è stato erogato il provvedimento di 4 ore di multa;
- fatto del 22/03/2022, per il quale è stato erogato il provvedimento di 4 ore di multa;
La invitiamo pertanto, ai sensi dell'art. 209 del C.C.N.L. attualmente in vigore nonché ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/70, a presentare entro 5 giorni dal ricevimento della presente, le Sue giustificazioni nel modo che riterrà più opportuno, anche per iscritto, al Responsabile del Personale o all'attenzione dell'Ufficio Gestione Disciplinare e Contenzioso…”