Rigetto
Sentenza 28 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. Appalti e soluzioni migliorative: quando la valutazione della Commissione è insindacabileBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 1 dicembre 2025
La sentenza del Consiglio di Stato n. 09388 del 28 novembre 2025 affronta il delicato equilibrio tra la discrezionalità tecnica della Commissione di gara e il sindacato giurisdizionale negli appalti, rigettando l'appello interposto da una società restata soccombente in primo grado. La Corte ha convalidato la correttezza della valutazione della Commissione e della pronuncia di primo grado del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ribadendo che l'apprezzamento delle offerte e l'attribuzione del punteggio rientra nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della Commissione. Valutazione siffatta risulta insindacabile in ambito giurisdizionale se non manifestamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 9388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9388 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09388/2025REG.PROV.COLL.
N. 04538/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4538 del 2025, proposto dalla società Franco SI CC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A0145C77D9, rappresentata e difesa dall'avvocato Liberto Losa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società IA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Valaguzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società CO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 01450/2025, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società IA S.r.l. e della società CO S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 la consigliera IA AR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del contendere sono gli atti di gara relativi alla fornitura con posa in opera di un nuovo turbogruppo completo di ausiliari ed accessori a servizio del termovalorizzatore di IA S.r.l. (CIG: A0145C77D9; CUP: B45H23002050003).
1.1. Si riassumono gli snodi fattuali della vicenda quali sono esposti nella sentenza di primo grado.
1.2. La società IA s.r.l. ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023 per la fornitura con posa in opera di un nuovo turbogruppo, completo di ausiliari e accessori, a servizio del termovalorizzatore di BU AR (VA), di proprietà della stessa IA.
La gara si è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ed il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un massimo di 80 punti all’offerta tecnica e di 20 punti a quella economica.
Il disciplinare di gara ha previsto una soglia minima di sbarramento tecnico pari a 55 punti.
Il concorrente che non li avesse raggiunti sarebbe stato escluso dalla gara.
La società odierna appellante ha ottenuto il punteggio tecnico di 53,83 punti, ed è stata quindi esclusa dalla gara che è stato poi aggiudicata alla società odierna appella, CO s.r.l. unica impresa rimasta in gara.
2. L’impugnativa in primo grado avverso gli atti di gara è stata articolata mediante un ricorso principale e cinque motivi aggiunti.
Il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado sono stati affidati a plurimi motivi i quali sono stati respinti dal T.a.r., che ha anche condannato la società Franco SI CC al pagamento delle spese di lite.
3. L’appello della società, rimasta soccombente, è stato affidato ai seguenti motivi:
I. Primo motivo :
La particolare disciplina di gara ha attribuito al punteggio tecnico la specifica funzione di determinare l'esclusione dalla gara in caso di mancato raggiungimento della “soglia minima di sbarramento tecnico” fissata in 55 punti (art. 20.3 del Disciplinare di gara). In considerazione di tale effetto, la stazione appaltante non poteva sottrarsi all’obbligo di fornire una motivazione espressa e adeguata del punteggio attribuito.
Nel caso in esame, non sarebbe presente una motivazione idonea a comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla stazione appaltante per pervenire ad una valutazione tanto grave dell’offerta tecnica da comportare l’esclusione dell'offerta dalla gara. Non sarebbe quindi corretto quanto fatto rilevare dal T.a.r. in ordine alla presenza di criteri e sub criteri così dettagliati da permettere di dedurre dai punteggi numerici il senso e le ragioni dell’esclusione.
I sub criteri 1.1., 1.2. e 1.3. e 1.4. sarebbero infatti del tutto generici.
Quanto poi, all’argomentazione del T.a.r. secondo cui “ In realtà, se si confronta l'offerta tecnica di TM (cfr. i documenti dal n. 15 al n. 19 della resistente) con gli elementi valutativi contenuti nel disciplinare si può rilevare che l'operatore non ha indicato soluzioni migliorative rispetto al posizionamento previsto negli elaborati tecnici, non ha affrontato il tema della riduzione delle interferenze, non ha aggiunto alcunché sul tema del miglioramento dell'alloggiamento e per quanto riguarda il carroponte non ha descritto le attività per ridurre il disservizio sulle linee di impianto ”, si tratterebbe di una motivazione mai espressa dalla stazione appaltante né deducibile dai punteggi attribuiti dalla Commissione di gara.
II. Secondo motivo .
Nel II motivo d'impugnazione dedotto nel ricorso di primo grado e nel IV motivo d'impugnazione (primo motivo aggiunto) oltre ad essere contestato il difetto di motivazione, è stata anche messa in evidenza la grave illogicità che connoterebbe l’esclusione dalla gara come conseguenza dell’attribuzione di un punteggio insufficiente all’offerta tecnica.
Il T.a.r., in particolare, non avrebbe considerato quanto dettagliatamente esposto dalla società relativamente al criterio di valutazione 1.1.
Relativamente al progetto civile per cavalletto turbina e soletta di supporto, con strutture per carroponte (appositamente sviluppato con uno studio tecnico di ingegneria che ha elaborato un pre-progetto del basamento con fondazione e struttura carroponte) la TM ha proposto un carroponte da 15 tonnellate (cfr. doc. 19, estratto offerta tecnica TM, par. 1.1 Descrizione tecnica della soluzione tecnica, gestionale e funzionale), migliorativo di ben 5 tonnellate rispetto alle 10 previste dall’art. 1 punto 3 del Capitolato Speciale d’appalto (doc. 14), dal par. 7.4 del Disciplinare tecnico (doc. 15) e dal par. 1 punto 3 della Relazione Tecnica (doc. 16), per servire anche le operazioni di montaggio e manutenzione del turbogruppo (estrazione rotore del generatore, sollevamento cappelli turbina).
Quanto al profilo ingegneristico della termodinamica e della meccanica della turbina, TM ha proposto una turbina a reazione calcolata termodinamicamente, con sviluppo geometrico (scarico assiale, pala ultimo stadio 36” scalata secondo ultima generazione, cfr. offerta tecnica TM, par. 1.1 Descrizione tecnica della soluzione tecnica, gestionale e funzionale, doc. 19) con aspetti termodinamici chiaramente migliorativi rispetto al par. 2 Bilancio Termodinamico (doc. 17) e dimensionamenti preliminari previsti dal par. 1 del Capitolato Speciale (doc. 14), dal par. 1 della Relazione Tecnica (doc. 16) e dal par. 2.3 del Disciplinare tecnico (doc. 15).
Relativamente al profilo ingegneristico elettrico, TM ha proposto quadri elettrici di MT 11kV (cfr. offerta tecnica TM, par. 1.1 Descrizione tecnica della soluzione tecnica, gestionale e funzionale, doc. 19) e ha previsto un quadro di MT con n° 3 interruttori (interruttore di macchina, int 1, int 2, par. 1.1 dell’estratto offerta tecnica TM, Descrizione tecnica della soluzione tecnica, gestionale e funzionale e Tav. Aggiuntiva Descr. Tecnica Funzionale ivi contenuta, doc. 19), progettato per una corrente superiore – e, quindi, anche in questo caso, migliorativa – a quella prevista dal sistema (par. 2.4.2. Disciplinare Tecnico – doc. 15).
Relativamente al criterio n. 1.2 <<Ottimizzazione dell’accessibilità per gli interventi di manutenzione>>, per il quale era prevista la corresponsione di un punteggio discrezionale pari a 5 punti, TM ha ottenuto un punteggio di soli 2,7 punti. L’appellante sottolinea che una delle difficoltà maggiori della commessa era proprio l’installazione del gruppo turbina all’interno della scatola edilizia, avendo quest’ultima un pertugio assai ridotto di dimensioni 3500 x 3500 mm. A tal fine, va evidenziato che il sito e, nello specifico, la sala macchine sono stati oggetto di studio in due sopralluoghi mirati, svolti con personale tecnico e logistico al fine di coniugare la fattibilità operativa del progetto ai vincoli esistenti. Il sito si caratterizza per le dimensioni ridotte, la presenza di macchinari a piano terra e la presenza di tubazioni e cavi elettrici in quota che potrebbero interferire con le attività di costruzione della struttura per l’alloggiamento del carroponte (cfr. documentazione fotografica, doc. 20).
L’organizzazione delle fasi e le operazioni studiate e proposte da TM nella propria offerta tecnica, prosegue l’appellante, vanno nella direzione di superare i vincoli dimensionali e consentire la piena funzionalità dei macchinari e degli impianti esistenti senza interromperne le funzionalità durante lo svolgimento dei lavori civili ed il posizionamento ed il montaggio delle nuove apparecchiature meccaniche, minimizzando il fermo impianto al solo raccordo di tubazioni meccaniche e cavi elettrici necessari nella fase finale del montaggio. A tal fine, TM ritiene di avere proposto soluzioni migliorative rispetto ai punti 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’appalto (doc. 14) e, in particolare, un’ottimizzazione della dimensione di turbina, con l’obiettivo di permettere un’introduzione più agevole e una contemporanea manovra di pre-rotazione attraverso il pertugio esistente (3500x3500mm) e, contestualmente, l’alloggiamento delle nuove componenti all’interno dell’area identificata, rendendo più semplice l’accessibilità anche per gli interventi di manutenzione.
Quanto al criterio valutativo n. 1.3 <<Descrizione delle fasi di realizzazione della fornitura e posa>>, per il quale era previsto un punteggio di 10 punti, TM ha ottenuto un punteggio di 5,33 punti. A tal fine, TM ha enunciato nel proprio documento di offerta lo “Sviluppo delle fasi di realizzazione di fornitura e posa e tempi di esecuzione”, ottimizzati rispetto all’art. 2 Capitolato Speciale d’appalto (doc. 14), al par. 4.8 del Disciplinare Tecnico (doc. 15) e al Cronogramma (doc. 18) e - al fine di ridurre i tempi di posa in opera - ha proposto un’ottimizzazione delle fasi e sottofasi specifiche di montaggio e avviamento, verificando e migliorando la congruità del computo metrico indicato nel bando di gara (vedasi par. 1.3 Descrizione delle fasi di realizzazione e posa in opera, estratto offerta TM, doc. 19).
Quanto al criterio valutativo n. 1.4, TM ritiene di avere proposto una soluzione migliorativa del “layout di cantiere”, al fine di facilitare le operazioni, sia in fase di lavorazione, sia in un’ottica di ottimizzazione degli spazi e posizionamento in area a ciò deputata con facilità di ingresso e movimentazione (vedasi estratto offerta tecnica TM - 1.4 Descrizione della sicurezza e layout di cantiere, doc. 19).
A fronte di ciò, l’appellante lamenta anzitutto, con riferimento al sub criterio 1.1, che la Commissione abbia espresso una valutazione di grave insufficienza.
La società ritiene infatti che la stessa sia frutto di un travisamento e la sua manifesta illogicità risulterebbe evidente a fronte dei qualificanti elementi migliorativi al progetto indicati nel IV motivo d'impugnazione in primo grado e comprovati dai documenti prodotti.
In ogni caso, l’appellante ha richiesto l’espletamento di una CTU o verificazione volta ad accertare la sussistenza e il rilievo dei fattori migliorativi espressi nella propria offerta.
L’appellante soggiunge che l’art. 18 del Disciplinare stabiliva che “La dimensione massima consentita” della Descrizione tecnica per il 1° criterio “Organizzazione del servizio e sicurezza” dovesse essere di 5 cartelle (formato A4) e che pertanto, per ognuno dei 4 subcriteri la dimensione non dovesse superare il limite di una cartella A4.
Veniva inoltre precisato che “ Le eventuali copertine e/o fondi di rilegatura non sono da ritenersi incluse nel numero di cartelle consentite, così come eventuali brochure o documentazione pubblicitaria ” e che “ La Commissione giudicatrice, qualora il concorrente superi il limite massimo di cartelle consentito, si riserva di non procedere alla valutazione del contenuto dei fogli eccedenti. A tal proposito il concorrente dovrà necessariamente numerare le cartelle ” (doc. 6 del fasc. di 1° grado).
In corso di gara la stazione appaltante ha chiarito, al riguardo, che “ le dimensioni massime consentite del progetto sono quelle indicate al citato punto 18 del Disciplinare di gara ” rinviando a quanto ivi previsto (doc. 52 fasc. di 1° grado).
Conseguentemente, la società attuale appellante si è rigorosamente attenuta ai limiti imposti dalla regola di gara, contenendo in una facciata A4 l’esplicazione del progetto tecnico relativa al criterio 1, sub criterio 1.1 (“Descrizione di una soluzione tecnica, gestionale e funzionale migliorativa rispetto a quella individuata negli elaborati tecnici di gara”).
Al riguardo la Commissione ha assegnato un coefficiente di 0,3 corrispondente ad un “punteggio assegnato” di 3 punti (su 10), vale a dire un punteggio così basso da essere di per sé decisivo ai fini del mancato raggiungimento della soglia minima di 55 punti stabilita a pena di esclusione.
Secondo il metodo di attribuzione dei punteggi esplicato nel disciplinare, di gara, il fattore medio di 0,3 assegnato dalla Commissione (pari ad un punteggio di 3 punti) qualifica l’offerta tecnica come connotata da “ Grave insufficienza della documentazione presentata scarse informazioni e/o informazioni contraddittorie; documentazione che non risponde alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio – Offerta complessivamente ritenuta insufficiente ”.
L’appellante stigmatizza il fatto che la stazione appaltante prima abbia imposto un limite dimensionale molto restrittivo (una cartella A4) per la descrizione di quanto oggetto del sub criterio e poi abbia valutato la Descrizione, presentata da TM, contenuta entro tali limiti come connotata da “ Grave insufficienza della documentazione presentata: scarse informazioni e/o informazioni contraddittorie ”.
Sarebbe inoltre priva di fondamento la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata (pag. 14) secondo la quale “ L'esponente non ha però descritto i miglioramenti, limitandosi a riprodurre il contenuto degli elaborati di gara ”.
Il primo giudice avrebbe infatti palesemente ignorato l’esistenza del limite di una facciata A4 entro la quale doveva essere contenuta la “Descrizione” in questione, non avvedendosi della contraddittorietà e della illogicità manifesta nelle quali sarebbe incorsa la stazione appaltante imponendo dapprima un limite dimensionale oltremodo restrittivo e nel valutare poi come insufficiente la “Descrizione” fornita nel rispetto di tale limite.
III. Terzo motivo .
Con il VII motivo d'impugnazione nel giudizio di primo grado, TM ha censurato la mancata esclusione dalla gara di CO s.r.l. posto che quest’ultima nel presentare la propria offerta in gara aveva dichiarato espressamente di non accettare l’art. 19 del CSA.
La mancata accettazione dell'art. 19 del Capitolato Speciale – rubricato “Risarcimento del danno per mancato funzionamento” (doc. 47 del fasc. di 1° grado) era stata preceduta da un’ampia motivazione ed espressa in termini inequivocabili di “rigetto” con comunicazione di CO a IA del 20.11.2023, inviata mediante PEC: (doc. 40 del fasc. di 1° grado).
CO non avrebbe quindi accettato integralmente le norme e condizioni di gara così come richiesto dall’art. 17.1 del Disciplinare, a pena di esclusione dalla gara (cfr. art. 24 dello stesso Disciplinare).
Di conseguenza, viene criticata anche la statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale la dichiarazione resa da CO - dopo la richiesta di IA del 25.1.2024 - di accettare senza riserve tutte le regole di gara (doc. 41) non avrebbe determinato una modificazione sostanziale dell’offerta in gara. Tale dichiarazione - ove ammissibile - avrebbe, invece, determinato una rilevante modificazione sostanziale dell'offerta, insita nel passaggio da una accettazione limitata, in quanto espressamente escludente l’art. 19 del CSA, ad un’accettazione integrale delle disposizioni di gara.
IV. Quarto motivo
Con il X motivo d’impugnazione nel giudizio di primo grado, TM ha rilevato che CO doveva essere esclusa dalla gara avendo presentato un’offerta tecnica a suo dire non rispettosa delle specifiche tecniche del turbogruppo oggetto di gara.
In particolare, la potenza del turbogruppo secondo le specifiche tecniche stabilite dalla stazione appaltante, doveva essere non inferiore a 16 MW (art. 1 e art. 4 del CSA, doc. 47). L'impianto descritto nell'offerta tecnica di CO avrebbe, invece, una potenza nominale di 15,7 MW. Anche per quanto riguarda la pressione di introduzione del vapore in turbina, le caratteristiche del turbogruppo offerto da CO presentano un valore di 38 bar (a) inferiore rispetto a quello minimo che sarebbe stato stabilito dalle specifiche tecniche richieste dagli atti di gara, pari a 40 bar (a).
Secondo le previsioni dell'art. 20 e dell'art. 24 del Disciplinare, CO avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ovvero ricevere un punteggio pari a zero o minimo.
4. Si sono costituite, per resistere, le società CO s.r.l. e IA s.r.l.
5. Le parti hanno depositato memorie conclusionali. La società appellante e quella controinteressata, hanno depositato anche memorie di replica.
6. Infine, l’appello è passato in decisione alla pubblica udienza del 25 settembre 2025.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Può quindi prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello sollevate dalla società controinteressata.
8. Il primo e il secondo mezzo dell’appello vertono sul difetto di istruttoria e di motivazione in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante nell’assegnazione del punteggio tecnico a TM.
8.1. Al riguardo, giova anzitutto ricordare, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle gare pubbliche l’apprezzamento delle offerte e l’attribuzione alle stesse del punteggio rientra nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (cfr., Cons. Stato, sez.V, 10 luglio 2024, n. 6191).
8.2. Nel caso in esame, dalla lex specialis di gara risulta quanto segue.
Secondo l’art. 20.1 del Disciplinare di gara, il punteggio dell’offerta tecnica sarebbe stato attribuito sulla base dei criteri di valutazione, articolati in sub criteri ponderali, ivi specificamente elencati.
Il criterio “Organizzazione del servizio e sicurezza” (per il quale è stato previsto un punteggio massimo di 30 punti), è stato ripartito nei seguenti sotto-criteri:
- 1.1 “ Descrizione di una soluzione tecnica, gestionale e funzionale migliorativa rispetto a quella individuata negli elaborati tecnici di gara ” (max 10 punti);
- 1.2 “ Ottimizzazione dell'accessibilità per gli interventi di manutenzione ” (max 5 punti);
- 1.3 “ Descrizione dell'organizzazione delle fasi di realizzazione della fornitura e posa ” (max 10 punti);
- 1.4 “ Gestione della sicurezza (POS) e layout di cantiere finalizzato a minimizzare le interferenze con le attività di esercizio dell’impianto ” (max 5 punti).
Nel Disciplinare viene anche precisato che “con specifico riguardo all’ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO E SICUREZZA il Concorrente dovrà descrivere i seguenti elementi oggetto di Valutazione:
1.1 - Descrizione di una soluzione tecnica, gestionale e funzionale migliorativa rispetto a quella individuata negli elaborati tecnici di gara, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
Il Concorrente dovrà descrivere:
- posizionamento e quota delle installazioni;
- riduzione delle interferenze;
- miglioramento dell'alloggiamento delle nuove componenti all'interno dell'area identificata dalla stazione appaltante;
- azioni per ridurre le attività che richiedono un disservizio parziale o totale delle linee di impianto, necessarie al collegamento delle opere
Resta inteso che il Concorrente, nel presentare la sua soluzione tecnica dovrà garantire da un punto di vista tecnico, gestionale e funzionale, gli obiettivi prefissati in termini di rendimento e performance dell’impianto e mantenere i riferimenti indicati negli elaborati tecnici per quanto concerne i parametri del bilancio termodinamico e dei dimensionamenti del piping per la fase transitoria e a regime .
1.2 - Ottimizzazione dell'accessibilità per gli interventi di manutenzione.
A fronte della soluzione tecnica presentata, il Concorrente dovrà evidenziare gli aspetti inerenti l’ottimizzazione dell'accessibilità per gli interventi di manutenzione, con un’eventuale soluzione alternativa per la realizzazione del basamento, anche con l’utilizzo di diversi materiali, al fine di ridurre vincoli strutturali, richiesta di specifiche autorizzazioni e conseguire possibili riduzioni dei tempi di realizzazione del basamento stesso.
1.3 - Descrizione dell'organizzazione fasi di realizzazione della fornitura e posa.
Il Concorrente dovrà indicare le macro attività che costituiranno la soluzione tecnica presentata e del team e del ruolo dei soggetti nella commessa (ingegneria, approvvigionamento dei materiali, pratiche, autorizzazioni, realizzazione nuovo basamento, spostamento e ricollocamento dei servizi, consegna, installazione, realizzazione del nuovo rack esterno e della rete di vapore al TLR, linea recupero condense e collegamento alla linea esistente, realizzazione del nuovo bypass a collettore della nuova turbina, collegamenti ausiliari, forniture e posa dei dispositivi elettrici e relativi collegamenti, prove e collaudi).
1.4 Gestione della sicurezza (POS) e layout di cantiere.
Il Concorrente dovrà descrivere come intende gestire la sicurezza e dettagliare il layout di cantiere, al fine di minimizzare le interferenze con le attività di esercizio dell’impianto. L’appaltatore dovrà indicare il perimetro dell’area di cantierizzazione necessaria alla messa in sicurezza dei luoghi interessati dalle lavorazioni, in modo il personale della Stazione Appaltante non abbia limitazioni di accesso e intervento sulle apparecchiature e le installazioni in esercizio ”.
8.3. L’articolazione della disciplina di gara risulta conforme alla pacifica giurisprudenza secondo cui “ Nelle gare pubbliche il punteggio numerico, assegnato ai vari elementi di valutazione dell'offerta, integra di per sé una sufficiente motivazione ove siano prefissati, con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio, i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico ” ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2016, n.2912).
Nella fattispecie in esame, i criteri di valutazione, con le relative indicazioni esplicative, sono chiaramente finalizzati ad orientare le operazioni di valutazione delle offerte, delimitando – così come fatto rilevare dal T.a.r. – l’esercizio dei poteri valutativi della Commissione.
L’art. 20.2 del Disciplinare ha poi delineato in maniera puntuale anche il “ metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerto tecnica ”, dettando il criterio metodologico che i commissari avrebbero dovuto rispettare per la valutazione delle offerte.
A tal fine, è stata prevista l’attribuzione di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0, per ciascun elemento e sub-elemento dell’offerta, secondo la seguente tabella:
Peso: 0,0 – 0,01
Valutazione: Assoluta carenza della documentazione presentata e/o riproduzione pedissequa di documenti: informazioni assenti; documentazione che contrasta con le finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio - Offerta complessivamente di pessima e scarsa qualità.
Peso: 0,2- 0,4
Valutazione: Grave insufficienza della documentazione presentata: scarse informazioni e/o informazioni contraddittorie; documentazione che non risponde alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio – Offerta complessivamente ritenuta insufficiente.
Peso: 0,5-0.6
Valutazione: Documentazione appena sufficiente: informazioni limitate; documentazione da cui si ricava con sufficienza l’aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio – Offerta complessivamente sufficiente.
Peso: 0,7-0,8
Valutazione: Buona presentazione della documentazione: informazioni adeguate; documentazioni da cui si ricava una moderata aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio – Offerta complessivamente di buona Qualità.
Peso: 0,9-1,0
Valutazione: Ottima presentazione della documentazione: informazioni complete; documentazioni da cui si ricava una forte aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio – Offerta complessivamente di ottima qualità.
8.4. L’articolazione dei criteri di aggiudicazione, unita all’analitica descrizione degli elementi di valorizzazione delle offerte in relazione ai singoli sub-criteri di valutazione e dei coefficienti di valutazione, ha reso il giudizio in forma numerica idoneo a rappresentare l’ ite r logico seguito dalla Commissione di gara nella ponderazione delle offerte.
8.5. Venendo poi alle specifiche censure riproposte dall’appellante in ordine alla valutazione della propria offerta, il Collegio rileva che, a ben vedere, tali critiche si risolvono semplicemente in un diverso, soggettivo, apprezzamento del merito tecnico della stessa, ma non risultano idonee a dimostrare l’illogicità del giudizio espresso dalla Commissione.
In tal senso, il T.a.r. ha fatto condivisibilmente osservare:
- relativamente al sub – criterio 1.1. (per cui TM ha ottenuto 3 punti su 10) che se “ si confronta l'offerta tecnica di TM (cfr. i documenti dal n. 15 al n. 19 della resistente) con gli elementi valutativi contenuti nel disciplinare si può rilevare che l'operatore non ha indicato soluzioni migliorative rispetto al posizionamento previsto negli elaborati tecnici, non ha affrontato il tema della riduzione delle interferenze, non ha aggiunto alcunché sul tema del miglioramento dell'alloggiamento e per quanto riguarda il carroponte non ha descritto le attività per ridurre il disservizio sulle linee di impianto ”;
- per il sub – criterio 1.2 (per cui TM ha ottenuto punti 2,67 su 5), che la società non ha “ descritto i miglioramenti, limitandosi a riprodurre il contenuto degli elaborati di gara ”;
- relativamente sub-criterio 1.3 sull’organizzazione delle fasi di realizzazione della fornitura e posa in opera (per cui TM ha ottenuto 5,33 su 10), che l’offerta della ricorrente è “ priva di puntuali riferimenti ai soggetti impiegati nell’appalto ed al team di lavoro ”;
- quanto al sub-criterio 1.4 sulla gestione della sicurezza e del layout di cantiere, che la stessa non ha “ indicato alcun dettagliato elemento sulla sicurezza del cantiere ”.
Va soggiunto che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, tali rilievi non rappresentano una indebita integrazione della motivazione dei provvedimenti impugnati da parte del giudice, bensì costituiscono l’esito del raffronto obiettivo tra il progetto della ricorrente e gli elementi considerati come meritevoli di particolare apprezzamento da parte della stazione appaltante.
In tal senso è agevole osservare che gli aspetti della propria offerta che la ricorrente ritiene “migliorativi”, in precedenza elencati, non trovano specifico riscontro in quelli indicati dal Disciplinare di gara e non consentono di individuare elementi di palese irragionevolezza nel giudizio della Commissione.
8.6. Quanto poi alla deduzione secondo cui le carenze rilevate dalla Commissione sarebbero dovute ai limiti dimensionali dell’offerta imposti dal Disciplinare (art. 18), si osserva che non vi è alcuna prova del fatto che l’appellante non avrebbe potuto descrivere efficacemente la soluzione tecnica proposta entro i suddetti limiti dimensionali.
Correlativamente, non vi è nemmeno alcuna prova del fatto che l’insufficienza di informazioni evidenziata dal giudizio della Commissione sia un dato meramente quantitativo e non piuttosto qualitativo, derivante dalla mancata elaborazione di una soluzione progettuale migliorativa, o, comunque, pienamente corrispondente agli obiettivi indicati dalla stazione appaltante.
A ciò si aggiunga che, se la società riteneva che le modalità di presentazione dell’offerta imposte dalla stazione appaltante fossero tali da impedire l’elaborazione di un una compiuta proposta progettuale, e quindi l’utile partecipazione alla gara, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente, semmai, lo stesso bando di gara.
9. Il terzo e il quarto mezzo ripropongono alcune delle censure relative all’offerta dell’aggiudicataria.
9.1. Il primo ordine di rilievi, riproduttivo del motivo n. VII articolato in primo grado, deduce che CO non avrebbe accettato integralmente il contenuto della legge di gara, con particolare riguardo all’art. 19 del CSA per il quale avrebbe invece formulato una riserva di non accettazione.
L’offerta di CO sarebbe un’offerta condizionata che doveva essere immediatamente esclusa, mentre IA ha consentito una illegittima regolarizzazione della medesima, attivando il soccorso istruttorio al di fuori dei casi in cui questo è ammesso dall’art. 101 del codice.
9.2. Il primo giudice, nel respingere la censura, ha fatto osservare quanto segue.
Nella propria domanda di partecipazione CO dichiarava di accettare integralmente le norme e disposizioni di gara, senza alcuna riserva o condizione (cfr. il doc. 39 della ricorrente, pag. 4 di 6 ed il doc. 12 di CO) e ciò in conformità all’art. 17.1 del disciplinare di gara (cfr. il doc. 6 della ricorrente).
Nella busta contenente la domanda di partecipazione era tuttavia allegata una nota del 20.11.2023 con la quale CO esprimeva le proprie riserve sull’art. 19 del CSA, articolo relativo al risarcimento dei danni per mancato funzionamento.
Nella citata nota del 20.11.2023 erano, infatti, rilevati elementi di indeterminatezza dell’art. 19, che era pertanto “rigettato” da CO.
A fronte dell’apparente contraddizione fra la domanda di partecipazione e la nota sull’art. 19, IA chiedeva chiarimenti con lettera del 25.1.2024.
L’aggiudicataria di conseguenza, con successiva nota del 31.1.2024, dichiarava l’accettazione di tutte le disposizioni previste dalla documentazione di gara, compreso in quest’ultima il capitolato speciale (cfr. il doc. 41 della ricorrente).
Visti i chiarimenti così pervenuti, nella seduta di gara del 6.2.2024 era confermata l’ammissione di CO alla procedura (cfr. il doc. 38 della resistente).
Il T.a.r. ha sottolineato che la domanda di partecipazione di CO risultava correttamente formulata, in quanto conteneva l’espressa accettazione di tutta la legge di gara, salvo la presenza nella documentazione di partecipazione della nota suindicata di contestazione dell’art. 19 del CSA.
In tale ottica “ Il chiarimento richiesto ha permesso di eliminare ogni elemento di ambiguità e di confermare senza alcun dubbio la volontà dell’operatore, peraltro già manifestata nella originaria istanza di partecipazione del 20.11.2023 (si veda ancora il doc. 39 della ricorrente).
Non si tratta, quindi, di una modificazione dell’offerta come sostiene la ricorrente, ma di un chiarimento dell’offerta medesima.
Una diversa soluzione, nel senso dell’esclusione di CO, sarebbe stata eccessivamente formalistica e si sarebbe posta in contrato con alcuni fondamentali principi del codice, quali quello del risultato di cui all’art. 1 ”.
9.3. Ciò posto, il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, le offerte presentate in sede di gara vanno interpretate, dal punto di vista negoziale, secondo i canoni ermeneutici fissati dagli artt. 1362 e ss. del c.c. e quindi, al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara “ superandone le eventuali ambiguità o gli errori di scritturazione e di calcolo, a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto ” (Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2024, n.2784).
In tale ottica, anche sotto il vigore del previgente codice dei contratti, la giurisprudenza amministrativa ha ammesso che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l’offerta, a condizione che l’effettiva volontà negoziale dell'impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell'offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto.
Nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del “correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017) il Consiglio ha sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di conservare un “soccorso procedimentale”, nettamente distinto dal “soccorso istruttorio”, in virtù del quale possano essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell’offerta, laddove i chiarimenti valgono a chiarire la portata dell’offerta.
Detta interpretazione, relativa all’ammissibilità del soccorso procedimentale, volto a ricercare, alla luce dei chiarimenti richiesti, la volontà negoziale dalla stessa offerta e non ab externo o tramite la produzione di nuovi documenti, si pone in linea con quanto previsto dalla Corte di Giustizia UE che, in tema di soccorso istruttorio in caso di carenze dell’offerta tecnica, ha ritenuto (ad esempio nella sentenza della Sez. VIII, 10 maggio 2017, nella causa C-131/16 Archus), che una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, salvo appunto il caso in cui essi siano indispensabili per chiarire il contenuto dell’offerta o per rettificare un errore manifesto e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.
L’esperibilità del soccorso procedimentale, nei termini ammessi dalla giurisprudenza, doveva pertanto ritenersi consentita, al di là di quanto previsto nella lex specialis di gara, in via di eterointegrazione della stessa, in presenza di un errore manifesto o di ambiguità dell’offerta tecnica laddove comunque l’effettiva volontà del partecipante fosse desumibile da altri elementi della medesima offerta tecnica, consentendosi in tale modo di coniugare il principio della massima partecipazione con il principio della par condicio (Cons. Stato, sentenza n. 324 del 2023).
9.4. Questa opzione esegetica ha trovato accoglimento anche nel nuovo codice dei contratti in cui l’art. 101 ha specificamente disciplinato anche la figura del soccorso procedimentale, distinguendola dal soccorso istruttorio “classico”.
Entrambe le figure (unitamente al nuovo istituto del soccorso istruttorio c.d. di “rettifica”), sono chiaramente ispirate dalla finalità di “ evitare nei limiti del possibile, e nel rispetto del principio della par condicio , che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della norma è pertanto la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell’attività dell’amministrazione e alla responsabilità dell’operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio ” (così la Relazione allo schema del codice).
9.5. Alla luce dei principi testé richiamati, le statuizioni del T.a.r. meritano integrale conferma.
È infatti evidente che l’iniziale “rigetto” espresso dalla società CO ha riguardato una singola specifica previsione del capitolato, contestata dalla società sulla base di un rilievo di carattere giuridico, concernente l’indeterminatezza della relativa formulazione.
Allo stesso tempo, tale posizione della società è risultata confliggente con il contenuto della domanda di partecipazione che era invece pienamente adesivo alle clausole del regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante, ivi compreso quella oggetto di contestazione.
Deve allora ritenersi che l’attivazione del soccorso istruttorio sia stata, da un lato, conforme al principio di leale collaborazione, dall’altro, rispettosa del principio della par condicio , poiché non è stato consentito a CO di modificare l’offerta bensì soltanto di sciogliere ogni dubbio in ordine all’effettivo contenuto del proprio impegno negoziale.
In tal senso, deve convenirsi con la difesa della stazione appaltante che la fattispecie in esame è ben diversa da quella in cui l’operatore economico utilizza la peculiare tecnica del clause by clause , opponendo a diversi punti qualificanti le modalità di espletamento della prestazione richiesta, proprie considerazioni e contrapponendo differenti modalità di prestazione del servizio a quelle indicate dalla stazione appaltante, rendendo così la propria offerta non valutabile.
9.6. Il quarto motivo riproduce, sia pure in sintesi, le doglianze svolte in primo grado (con il motivo n. X), circa il fatto che:
- la lex specialis prevedeva che il turbogruppo oggetto dell’appalto dovesse avere una potenza nominale a carico costante, in “full electric” (ossia, con funzionamento a regime), non inferiore a 16 MW (16.000 kw). La prescrizione risulta esplicitata:
• dall’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto che impone all’appaltatore di prestare servizio di manutenzione “full service”, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla “data di emissione del Certificato di conformità e di avviamento del funzionamento a regime della turbina, o meglio con una potenza nominale di 16 MW”
• dall’art. 4 del medesimo Capitolato speciale, il quale prevede che l’avviamento e collaudo debbano avvenire a fine avviamento, con la turbina “a vapore a massimo carico costante di 16 MW”.
Le caratteristiche di pressione sono, invece, indicate dalla relazione tecnica di IA allegata al capitolato, che indica in 40 bar(a) il valore (minimo) di pressione nel funzionamento della macchina, sia nella fase “transitoria” sia nella fase a “regime”.
10. Il Collegio rileva in primo luogo che le suddette caratteristiche non risultano espressamente indicate dalla disciplina di gara sopra richiamata come “specifiche tecniche” richieste a pena di esclusione.
Ad ogni buon conto, dalla documentazione di offerta presentata da CO (cfr. la relazione tecnica, doc. n. 45 di IA, in primo grado, pagg. 11 e 12), si evince, da un lato, che l’aggiudicataria ha impostato la propria soluzione progettuale su una turbina di potenza nominale pari a 16 MW, mentre, dall’altro, nella relazione tecnica posta a base di gara lo stesso progettista dell’Amministrazione ha stimato, in condizioni di funzionalità a regime della turbina, una potenza massima attesa di 15,80 MW, considerando la pressione del vapore a 40 bar (a) e la temperatura a 420°C (cfr. doc. 16 di IA, pag. 24/45).
Per quanto riguarda i valori di pressione, nella relazione allegata alla propria offerta tecnica CO spiega che “ In riferimento alla “configurazione futura” in cui si vuole aumentare la temperatura del vapore surriscaldato dagli attuali 380°C ai 420°C, sarà probabilmente prevista l’installazione di banchi SH aggiuntivi. Pertanto, aumentando la perdita di carico del vapore surriscaldato, occorre considerare una pressione in ingresso alla nuova turbina pari a circa 38 bara, minori degli attuali 40 bara, al fine di mantenere l’attuale pressione di bollo della caldaia. Inoltre, per garantire il corretto funzionamento dello scambiatore del teleriscaldamento, è stata aumentata la pressione di estrazione del vapore da un valore di 2.4 bara ad un valore di 2.8 bara a causa dell’elevata distanza tra turbina e scambiatore (che si traduce in maggiori perdite di carico).
Infine, per il funzionamento in isola sono stati previsti 1500 kW di autoconsumi, cautelativi rispetto ai 2000 kW previsti dal bando nel caso di funzionamento di una sola linea dell’impianto.
Per le prestazioni della nuova turbina nei vari casi di funzionamento si faccia riferimento all’ ALLEGATO 4 ”.
Al riguardo va ricordato che secondo l’art. 20.1 del disciplinare di gara (sub-criterio 1.1) era richiesta ai concorrenti l’elaborazione di una soluzione tecnica, gestionale e funzionale migliorativa rispetto a quella individuata negli elaborati tecnici di gara, in modo da garantire gli obiettivi prefissati in termini di rendimento dell’impianto (“ Resta inteso che il Concorrente, nel presentare la sua soluzione tecnica dovrà garantire da un punto di vista tecnico, gestionale e funzionale, gli obiettivi prefissati in termini di rendimento e performance dell’impianto e mantenere i riferimenti indicati negli elaborati tecnici per quanto concerne i parametri del bilancio termodinamico e dei dimensionamenti del piping per la fase transitoria e a regime ”).
La proposta tecnica di CO – in alcun modo criticata dalla ricorrente se non sotto il richiamato aspetto quantitativo - spiega chiaramente quali siano le implicazioni della soluzione tecnica proposta la quale, da un lato, non si discosta significativamente dai rendimenti attesi configurati dagli stessi progettisti dell’Amministrazione, dall’altro è stata valutata dalla Commissione come migliorativa rispetto a quella posta a base di gara nonché rispondente agli obiettivi perseguiti, in precedenza evidenziati.
Anche sotto questo profilo, deve quindi convenirsi con il T.a.r. che la valutazione della Commissione non risulta in alcun modo illogica o erronea.
11. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano, in favore di ciascuna parte resistente costituita, in euro 6.000,00 e quindi in complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN RI, Presidente
IA AR, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AR | EN RI |
IL SEGRETARIO