Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 17/03/2026, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01850/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2735 del 2025, proposto da
NI Di NT, rappresentato e difeso dall'avvocato NI Rosario De Crescenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
nei confronti
CO PR, non costituito in giudizio;
per l’accertamento della Illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caserta sull’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990 presentata dal ricorrente in data 01/04/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa TA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, nella qualità di proprietario di un fabbricato con annesso terreno ubicato in Caserta, alla frazione San Leucio, alla Frazione San Leucio, in Via Giardini Reali, censito in catasto al Foglio 3, p.lle 67, 68 e 69.in data 01.04.2025, ha richiesto al Comune di Caserta di poter accedere e prendere visione dei titoli edilizi eventualmente rilasciati dall’Ente comunale ai sig.ri PR CO e Di AI CO per la realizzazione, sul fondo di loro proprietà, di opere edilizie (muro di contenimento), oltre a eventuali istanze di sanatoria o di condono e relative concessioni riferite al medesimo manufatto ed ogni ulteriore atto e/o provvedimento repressivo e/o, nonché ogni utile informazione per la comprensione dell’attuale situazione di fatto dell’immobile.
A fronte della inerzia serbata dall’Ufficio, il ricorrente agisce, quindi, per l’accertamento della Illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caserta sull’istanza di accesso e per la condanna del medesimo Ente all’ostensione degli atti e documenti richiesti.
Pervenuta alla camera di consiglio del 5 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E’ stato rilevato che il requisito della vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo, “si tratta di una posizione, qualificata, differenziata, non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, poiché motivata con riferimento ad uno specifico intervento edilizio assentito dall’amministrazione” (T.A.R. Lombardia, Sezione Seconda, n. 20.05.2025 n. 01841);
in particolare, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell'interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall'art. 22 della legge n. 241/1990 per legittimare l'istanza di accesso agli atti (distinto dall'interesse richiesto per l'impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas , che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l'edificio (quindi ai terzi proprietari o detentori qualificati di aree o immobili limitrofi o anche ivi residenti o aventi altro titolo di frequentazione), i quali sono direttamente tutelati dai limiti imposti all'esercizio dello ius aedificandi e rivestono, di conseguenza, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività in ordine all'osservanza di tali limiti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 marzo 2016 n. 1156; TAR Campania Salerno, Sez. II, 5 dicembre 2023 n. 2869; TAR Puglia Bari, Sez. I, 14 agosto 2023 n. 1077; TAR Veneto, Sez. II, 5 luglio 2023 n. 990)” (TA.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 2.10.2025, n. 6547).
Con riferimento al caso che occupa, quindi, e facendo applicazione di quanto sopra, incontestato il requisito della vicinitas , ritiene il Collegio che parte ricorrente sia titolare di un interesse attuale e concreto all’ostensione degli atti richiesti. Deve essere quindi affermato il diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti di cui all’istanza di accesso che non sono stati esibiti dal Comune.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto ordina al Comune di Caserta di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
Condanna il Comune di Caserta al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente versato), con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL UL, Presidente
TA CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA CE | OL UL |
IL SEGRETARIO