Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 25/11/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02632/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2025, proposto dall’avvocato Scaglione Giuseppe, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
di ON SS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del D.A. n. 134/GAB del 05.08.2025, pubblicato il giorno 07.08.2025, rubricato “ conferma con modifiche del D.A. N. 13/GAB del 12 febbraio 2025 ”, nella parte in cui l’Assessore pro tempore ha nominato presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Palermo, in materia di “ legislazione venatoria ”, quale componente supplente il controinteressato;
- ove necessario, di ogni altro atto connesso al provvedimento adottato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 il dott. NT AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti;
1. L’avvocato Scaglione Giuseppe agisce per l’annullamento del decreto assessoriale in epigrafe indicato, avente ad oggetto la nomina della commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico venatoria di Palermo, laddove ha individuato l’odierno controinteressato quale componente supplente nella materia " legislazione venatoria ".
2. Il ricorso, notificato e depositato il 27 ottobre 2025, è affidato ad un’unica doglianza così rubricata: “ Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 in relazione all’art. 29 della l.r. n. 33/1997 e successive modifiche e integrazioni. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione – sussistenza”.
Premesso che analogo mezzo di tutela è stato accolto dalla Sezione con sentenza n. 1086 del 19 maggio 2025, parte ricorrente denunzia che il gravato D.A. n. 134/GAB del 05.08.2025 sarebbe affetto dal medesimo vizio di motivazione che ha determinato l’annullamento del precedente D.A. n. 13/GAB del 12 febbraio 2025, di cui alla citata sentenza 1086/2025, lamentando l’insufficiente motivazione dell’impugnato decreto, atteso che l’Amministrazione si sarebbe limitata ad individuare il controinteressato quale componente supplente della commissione per cui è causa, senza però rendere conto delle ragioni alla base della scelta operata.
Sostiene infatti il ricorrente che il provvedimento di nomina degli esperti della commissione di cui trattasi avrebbe dovuto recare la valutazione comparativa dei requisiti posseduti dai candidati (trattandosi pur sempre di procedura concorsuale o para-concorsuale), dando contezza nella formazione di una graduatoria della valutazione dei titoli di ciascuno di loro.
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e con memoria del 18 novembre 2025 ha chiesto il rigetto del mezzo di tutela all’esame, atteso che l’Amministrazione ha preso atto della sentenza di questo TAR n. 1086/2025 ed ha costituito una Commissione incaricata di curare una rinnovata istruttoria per la nomina del componente della Commissione venatoria per cui è causa. La Commissione in parola ha provveduto ad adottare una scheda istruttoria per la verifica dei requisiti necessari alla designazione e, in esito alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati non ha potuto, in mancanza di ulteriori criteri per la valutazione di titoli aggiuntivi rispetto a quello richiesto per l’accesso, che dare atto della circostanza che alcuni di loro (tra cui il ricorrente ed il controinteressato) sono risultati idonei per essere designati “Supplente” nella materia di riferimento, per cui a parità di condizioni e titoli preferenziali sarebbe stato legittimo l’esercizio dell’ intuitu personae da parte dell’organo politico.
Il controinteressato, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è invece costituito in giudizio.
All'udienza camerale del 21 novembre 2025, previo avviso in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto alla stregua dei principi già espressi dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, in fattispecie sostanzialmente identiche (v. sentenza T.a.r. Catania, Sez. I, n. 1138/2022 e 1157 del 2022 e i precedenti ivi richiamati: T.a.r. Catania, sez. I, 10.7.2015, n. 1901; 30.7.2015, n. 2093; v. altresì per questa Sezione, le sentt. nn. 930 del 2021 e 1378 del 2016 e, da ultimo, n. 1086/2025) dovendosi ritenere fondato il vizio di insufficienza della motivazione denunciato in ricorso.
In particolare, la Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio, così come per altro espressamente richiamato nel D.A. 91/gab dell’8.11.2024, volto a regolamentare la procedura di selezione, deve essere nominata – ai sensi dell’art. 29 della L.R. 33/1997 – dall’Assessore Regionale, scegliendo tra gli “esperti” nelle seguenti materie: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano, norme di pronto soccorso e cinologia.
La nomina avviene, quindi, a seguito di una procedura comparativa fra gli aspiranti che hanno presentato domanda.
Nel caso in esame il provvedimento di nomina impugnato, dopo aver richiamato la norma che stabilisce la composizione della Commissione provinciale per l’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 29, 2° comma, della L.R. n. 33/1997) e il richiamato D.A. 91/gab dell’8 novembre 2024, con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti della Commissione d’esami e i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti esperti ed anche i precedenti arresti di questa stessa Sezione, nuovamente si limita sic et simpliciter a nominare i componenti prescelti.
L'impugnato provvedimento di nomina dunque, ancora una volta, non precisa nemmeno sommariamente alcunché riguardo alla valutazione comparativa dei requisiti preferenziali posseduti dai candidati.
Per tale ragione, come evidenziato dai richiamati precedenti, la motivazione risulta insufficiente a realizzare la sua funzione che, come evidenziato da consolidata giurisprudenza, è finalizzata a consentire al destinatario dell'atto amministrativo di ricostruire esattamente l'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata a adottarlo, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni. Infatti, è necessario che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese «… non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche …».
Invero, non può diversamente deporre la specificazione, contenuta nelle premesse del provvedimento impugnato, secondo la quale “… nella scelta dei candidati da nominare quali componenti della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, a parità di condizioni per l’accesso e di titoli preferenziali degli stessi, vige il principio dell'intuitu personae, rivestendo la nomina carattere fiduciario ”, posto che, per un verso, è la stessa legge regionale che stabilisce che la commissione deve essere composta da “esperti” nelle sopra indicate materie (rinviando, pertanto, a un giudizio di valore), per un altro, il decreto di indizione della selezione prevede nelle premesse « la necessità di stabilire criteri idonei di valutazione dei titoli e dei requisiti dichiarati dagli aspiranti, che rendano più semplice e lineare la fase istruttoria inerente l’individuazione dei componenti da designare ai fini della composizione delle commissioni, secondo principi di massima trasparenza amministrativa ».
4.1. Non coglie nel segno quanto evidenziato dalla difesa erariale in ordine al legittimo ricorso all’ intuitu personae , a parità di condizioni e titoli preferenziali.
Osserva anzitutto il Collegio che l’Amministrazione, per evitare la prevedibile impasse determinata dall’indicazione in sostanza del solo titolo di accesso della laurea avrebbe potuto, a priori, determinare dei sub criteri di valutazione delle candidature, come del resto è stato fatto per i componenti delle commissioni per le materie “ zoologia applicata alla caccia… ” e “ tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola… ”, per le quali l’allegato B del DA n. 91/Gab in data 08.11.2024 reca specifico riferimento all’esperienza o al possesso di specifiche attestazioni sulla gestione faunistico venatoria.
Ma anche a non considerare tale profilo, il Collegio reputa tranciante la considerazione che l’art. 29 della predetta legge regionale n. 33/1997 stabilisce (al comma 1) che la Commissione è “ nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste” e (al comma 2) che essa è composta da “… sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'art. 28, comma terzo, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste” ancorando, come detto, l’individuazione dei candidati prescelti alla valutazione del requisito dell’esperienza, ma senza prevedere la possibilità di una scelta discrezionale in presenza di esperienze analoghe. In sostanza l’Amministrazione è legittimata a prevedere criteri, o sub criteri, finalizzati a valutare l’esperienza dei candidati, ma non a scegliere l’uno piuttosto che l’altro a parità di condizioni sulla scorta dell’ intuitus personae.
In ogni caso, come già chiarito da tempo dalla Sezione, “… l’asserita natura fiduciaria della scelta non sottrarrebbe i provvedimenti di nomina dal dar conto delle ragioni che hanno indotto a privilegiare un aspirante in luogo di un altro, imponendosi all'amministrazione di motivare la scelta se non in rapporto di comparazione diretta con gli altri aspiranti quanto meno mediante l'evidenziazione della coerenza dei requisiti professionali dei candidati prescelti rispetto alla peculiarità dell’incarico da conferirsi (T.A.R. Campania, Napoli, I, 8 maggio 2001, n.1994) ” (TAR Palermo, sez. II, 6 giugno 2016, n. 1378).
In conclusione, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento in parte qua del decreto assessoriale impugnato, salvi eventuali ulteriori motivati provvedimenti di competenza della resistente Amministrazione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tra le parti costituite, mentre vanno dichiarate irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’intimata Amministrazione.
Condanna l’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della parte ricorrente, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Spese irripetibili nei confronti della parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER AB, Presidente
NT AN, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT AN | ER AB |
IL SEGRETARIO