Sentenza 28 aprile 2025
Massime • 2
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ove venga presentata una domanda di protezione internazionale da una persona straniera irregolare trattenuta presso un centro di permanenza per i rimpatri, il suo trattenimento può essere consentito entro il tempo necessario per l'esame della domanda, con la clausola di garanzia della durata massima di 60 giorni, fino alla prima decisione sulla domanda, senza escludere la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dall'art. 28-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o l'inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 14 del 2024, Rv. 670552-01).
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida mantiene, in mancanza di espressa rinuncia, la sua ammissibilità anche nel caso in cui venga eseguito il rimpatrio rispetto al quale il trattenimento dello straniero irregolare era funzionale, non potendosi escludere l'interesse del ricorrente al riconoscimento della dedotta illegittimità, che può assumere rilievo anche allo scopo di eliminare qualsiasi impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 16399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16399 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
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La sentenza richiesta è in fase di oscuramento